La SC affronta il tema della estinzione dell’impresa individuale a proposito della censura, proposta davanti a sè, dell’invalidità della procura speciale per estinzione del soggetto imprenditoriale.
Deve quindi ribadire una ovvietà : non c’è estinzione con la cancellazione della impresa individuale, la quale rimane in vita fino a che perduri l’effettivo esercizio.
Ma è un discorso ambiguo quello della SC, laddove pare collegare la permanenza della soggettività allo svolgimento del’attività (altrimenti, in altra lettura, è ultroneo): permane la titolarità di crediti e debiti fino a che la persona fisica esista, a prescindere dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale, non essendoci distinzione soggetiva nè separazione patrimoniale.
<< Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di parte controricorrente secondo cui il ricorso sarebbe improcedibile stante l’invalidità della procura speciale, perché l’impresa individuale Ch.Mi. (P.IVA (Omissis)) è cessata il 31 dicembre 2012 ed è stata anche cancellata dal Registro delle imprese il giorno 8 settembre 2015 e perché la medesima procura è stata rilasciata unicamente per conto e nell’interesse di “Ch.Mi., quale titolare dell’omonima ditta individuale”.
L’eccezione è manifestamente infondata. La cancellazione dell’imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell’attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all’autorità giudiziaria a tutela di detti diritti (Cass. Sez. 2, 22/11/2021, n. 35962, Rv. 663259 – 01)
Si è ripetutamente affermato che la disciplina di cui all’art. 2495 c.c. non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l’inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che pertanto non incide sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell’impresa individuale (ribadendo il principio, la S.C. ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del controricorso per carenza di capacità processuale della parte già titolare di impresa individuale cancellata dal registro) (Cass. Sez. 1, 15/12/2020, n. 28658, Rv. 660018-01; Cass. Sez. 3, 23/09/2013, n. 21714, Rv. 628102-01)>>.