L’autorizzazione per la comunicazone al pubblico dell’opera protetta, ottenuta dal provider, copre anche la riproduzione a ciò tecnicamente necessaria (sia dal suo punto di vista sia da quello dell’utente uploader)

Esatte conclusioni dell’AG Emiliou 26.03.2026, causa C-579/24, su questione pregiudiziale posta da Trib. austriaco.

<<83. In primo luogo, dalla prospettiva dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 si riferisce soltanto ad «un’autorizzazione (…) al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali». Qualora la Corte concludesse che la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server di detti prestatori di servizi che sono tecnicamente necessarie per poter dare al pubblico accesso a tali contenuti può essere subordinata ad un’autorizzazione distinta, che non è affatto menzionata dall’articolo 17, ne deriverebbe un significativo grado di incertezza giuridica per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. A questo proposito, ricordo che, come rilevato al paragrafo 40 supra, il legislatore dell’Unione, quando ha adottato tale disposizione, mirava tra l’altro a ridurre l’incertezza giuridica che circonda la responsabilità dei suddetti prestatori di servizi per i contenuti protetti caricati dagli utenti. Mi pare di capire che esso non intendeva trattare solo una parte di tale responsabilità (vale a dire solo la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per gli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ad esclusione degli atti di riproduzione tecnicamente necessari a tal fine).

84. Inoltre, se l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 non includesse la realizzazione di tali copie digitali, detta autorizzazione diverrebbe praticamente inutile. Tali prestatori di servizi potrebbero comunque dover affrontare azioni dei titolari dei diritti per violazioni del loro diritto esclusivo di riproduzione, come tutelato dall’articolo 2 della direttiva 2001/29, per il semplice fatto che vengono automaticamente realizzate sui loro server copie digitali di contenuti protetti ogni qual volta un utente mette in rete siffatti contenuti protetti.

85. Ne consegue che, sotto il profilo della certezza del diritto, l’unica soluzione coerente è che l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 include necessariamente tali copie.

86. In secondo luogo, dalla prospettiva dei titolari dei diritti, se l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 non si estendesse alla realizzazione di tali copie, l’obiettivo di garantire una migliore remunerazione per l’utilizzo di contenuti protetti sulle piattaforme di condivisione di contenuti online sarebbe seriamente compromesso. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sarebbero poco incentivati a chiedere una siffatta autorizzazione, dal momento che potrebbero comunque essere esposti alla responsabilità per gli atti di riproduzione non coperti da detta autorizzazione.

87. Inoltre, la questione della responsabilità di tali prestatori per gli atti di riproduzione in parola reintrodurrebbe, in sostanza, le stesse incertezze esaminate dalla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza YouTube e Cyando relativamente al diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, in un momento in cui non si applicava ancora il regime specifico istituito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790. In particolare, il prestatore sarebbe responsabile in via principale ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29? Potrebbe avvalersi dell’«approdo sicuro» di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 (50)? A seconda della risposta, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online potrebbero essere pienamente responsabili o non esserlo affatto. (…)ù

96. In terzo luogo, dalla prospettiva degli utenti dei servizi di condivisione di contenuti online, ricordo che il regime di responsabilità specifico previsto all’articolo 17 della direttiva 2019/790 è inteso anche a tutelare gli interessi e i diritti di detti utenti, quando caricano contenuti sulle piattaforme dei prestatori di tali servizi.

97. Da un punto di vista tecnico, è pacifico che la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online viene avviata dagli utenti di siffatti servizi quando premono il pulsante di caricamento. Si deve quindi ritenere che tali utenti effettuino del pari atti di riproduzione, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29. Come ho spiegato al paragrafo 42 supra, l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 chiarisce che gli utenti effettuano essi stessi atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, quando caricano contenuti protetti sulle piattaforme online di tali prestatori.

98. Tuttavia, la menzionata disposizione indica altresì che, qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online abbia ottenuto un’autorizzazione da un titolare dei diritti, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, tale autorizzazione «includ[e] anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva [2001/29]», purché essi «non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi». Di conseguenza, in una situazione del genere, gli utenti non devono ottenere essi stessi un’autorizzazione e possono liberamente caricare i contenuti protetti di cui trattasi.

99. Per quanto riguarda gli atti di riproduzione rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, rilevo che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 non li menziona espressamente. Tuttavia, il considerando 69 della direttiva 2019/790, che è formulato in termini più ampi rispetto a tale disposizione, indica che le autorizzazioni ottenute dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero includere «gli atti rilevanti per il diritto d’autore relativi ai contenuti caricati dagli utenti nell’ambito dell’autorizzazione concessa ai prestatori di servizi» (57). Tale riferimento agli «atti rilevanti per il diritto d’autore» in generale, e non solo agli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, avvalora la tesi secondo cui l’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 non è necessariamente limitato agli «atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva [2001/29]», ma potrebbe estendersi agli atti di riproduzione compiuti da detti utenti>>.

Dato il ragionamento precedente, l’autorizzazione al provider non può che coprire pure l’utente / uploader:

<<112. Come ho già rilevato al paragrafo 97 supra, è pacifico che la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online viene avviata dagli utenti di tali servizi allorché premono il pulsante di caricamento in relazione al contenuto di cui trattasi. Di conseguenza, si deve ritenere che tali utenti compiano non solo un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, ma altresì un atto di riproduzione ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva.

113. Se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 non includesse la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, a mio avviso si applicherebbe per analogia il ragionamento della Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza YouTube e Cyando, esposto al paragrafo 88 supra. Ne conseguirebbe che i contenuti protetti dovrebbero essere considerati caricati sulla piattaforma interessata non dal gestore, bensì dagli utenti, che sarebbero quindi tenuti ad ottenere un’autorizzazione per realizzare essi stessi siffatte copie digitali.

114. Tuttavia, per le ragioni illustrate nella sezione precedente, ritengo che, così come l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, ai fini della comunicazione o della messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti, include necessariamente la realizzazione di copie digitali di tali contenuti sui loro server, se siffatte copie sono tecnicamente necessarie a tal fine, lo stesso valga per l’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva. In altri termini, tale disposizione disciplina la questione della responsabilità degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online non solo in relazione agli atti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2001/29 (ossia gli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti), ma anche in relazione agli atti di riproduzione, consistenti nella realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per la realizzazione di tali atti>>.

Si tratta di piana interpretazione del contratto secondo buona fede, consacrata ad es in questa materia dall’art. 119 ult. co.  l. aut.     Difficile che la Corte di Giustizia la contraddica

 

Concessione abusiva di credito, tra nullità contrattuale e irripetibilità del prestato ex art. 2035 cc

Ristrutturazioni Aziendali segnala Cass. sez. 1 n. 7.134 del 25.03.2026, rel. Dongiacomo sull’oggetto: il contratto di finanziamento è nullo e il creditore concedente non può ripetere la somma prestata.

Massima redatta dal sito: <<L’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, è condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato ed è pertanto contraria al buon costume economico, determinando nullità del finanziamento ed irripetibilità di quanto erogato ai sensi dell’art. 2035 c.c.>>

Il presupposto fattuale:

<<Il decreto impugnato, invero, dopo aver accertato
che: – la banca aveva stipulato i contratti di finanziamento
dedotti in giudizio pur essendo a conoscenza dell’incapacità della
società finanziata, poi fallita, di far fronte alle proprie
obbligazioni se non assumendo ulteriori debiti; – la società
finanziata, come emergeva dai debiti insoluti esposti nell’ultimo
bilancio depositato, versava, al momento della stipulazione degli
indicati contratti di finanziamento, in stato di insolvenza; – i
contratti finanziamento hanno non solo aggravato il dissesto
dell’impresa, quantomeno dell’importo pari al finanziamento
concesso, ma ne hanno anche ritardato l’emersione; ha ritenuto,
sul fondamento di tali circostanze, che: a) i predetti
finanziamenti erano, a norma dell’art. 1418 c.c., viziati da
nullità; b) le somme erogate dalla banca alla società poi fallita
non erano, a norma dell’art. 2035 c.c., suscettibili di ripetizione.>>

 

Danno da nascita indesiderata e aspetti probatori

Cass. sez. III, 23/03/2026 n. 6.926, rel. Amirante:

<<13. Ciò premesso deve precisarsi che costituisce approdo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di responsabilità del sanitario per omessa diagnosi di malformazione del feto, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, deve essere riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche, ove idoneamente allegato e provato, quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge. Tale pregiudizio, costituito sia dalla afflizione “interna” generata dalla limitazione imposta alla propria autodeterminazione che dal complessivo peggioramento delle condizioni di vita dei genitori conseguente alla nascita, è diverso da quello, unicamente liquidato dalla Corte d’Appello, conseguente alla lesione del diritto a essere informati sulle condizioni del feto, riconosciuto dalla L. n. 194/1978 sub specie di “diritto a una procreazione cosciente e responsabile”, che può estrinsecarsi nell’impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) (Cfr. Cass. n. 16967 del 19/06/2024, Rv. 671445-01; Cass. n. 2798 del 31/01/2023, in linea con la ricostruzione ed esposizione sistematica riassunta da Cass. n. 16633 del 12/06/2023). Tale ultimo pregiudizio, infatti, può essere riscontrato anche in caso di insussistenza (o carenza di prova) della volontà abortiva della gestante, attenendo più specificamente al pregiudizio relativo al diritto di affrontare consapevolmente la gravidanza che darà luogo alla nascita di un bambino menomato (Cass. n. 2798 del 31/01/2023, Rv. 667051-01).

[Detto più chiaramente:]  13.1. Nell’ipotesi di erronea esecuzione (o, come nel caso di specie, di omessa diagnosi che ne ha precluso la scelta) dell’intervento d’interruzione della gravidanza che abbia dato luogo ad una nascita indesiderata, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 4 della L. n. 194 del 1978, deve essere, dunque, riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge e prescindendo totalmente dalle condizioni di salute del nato (Cass. n. 2070 del 29/01/2018, Rv. 647589 – 01)>>.

Aspetti processuali:

<<9. Va premesso che, pur in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un. nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014) l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nel caso di motivazione totalmente mancante sotto l’aspetto materiale e grafico o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

10. Il vizio radicale di motivazione intrinsecamente contraddittoria sopra illustrato nelle sue caratteristiche essenziali e chiaramente denunciato dai ricorrenti, si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di merito, dopo aver integralmente condiviso quanto affermato dal Tribunale in primo grado in ordine all’assolvimento da parte dei ricorrenti della prova circa la volontà della madre di optare per la scelta abortiva, ove opportunamente informata della patologia del nascituro, “correttamente desunta dalle plurime presunzioni evidenziate in sentenza” ed aver dato atto che gli attori avevano prospettato, sin dall’atto introduttivo, quale pregiudizio conseguente alla condotta omissiva della struttura sanitaria “non solo l’obliterarsi della possibilità di esercizio del diritto all’aborto, ma altresì l’irrimediabile deterioramento della loro vita quotidiana, di relazione e lavorativa”, ha evidenziato che “Il difetto di conoscenza delle effettive condizioni di salute del feto ha certamente inciso sull’adozione, da parte dei genitori, di una serie di scelte, non solo di carattere terapeutico, quale l’interruzione della gravidanza, ma anche di natura esistenziale e familiare, che avrebbero consentito loro di affrontare e gestire con maggiore consapevolezza e preparazione la nascita della figlia, le cui condizioni di salute hanno evidentemente determinato lo stravolgimento di ogni aspettativa”, così puntualmente accertando il danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti, ha provveduto alla liquidazione del solo danno “coincidente con lo stress emotivo per l’inattesa nascita di un bambino affetto da grave disabilità, destinato inevitabilmente ad attenuarsi col tempo, allorché i genitori hanno avuto modo di elaborare il trauma”, ritenendo, invece, incomprensibilmente, non risarcibile la componente di danno identificata come di “natura esistenziale”, pur enucleata e descritta nella sua concreta fenomenologia, costituita dalla “conduzione di una vita con disagi e sofferenze evitabili”, affermando, in modo assolutamente contraddittorio rispetto alle premesse sopra illustrate, che detto danno costituiva “uno dei plurimi effetti pregiudizievoli che solo l’eventuale scelta abortiva avrebbe potuto escludere”.

11. Al riguardo deve osservarsi che, se è senz’altro condivisibile l’affermazione secondo la quale la prova della volontà della gestante di abortire, ove correttamente informata sulle malformazioni del feto, – e dell’esistenza delle condizioni per l’interruzione di gravidanza – rileva sul piano della causalità giuridica, quale presupposto essenziale per poter affermare la riconducibilità causale delle conseguenze dannose derivanti dalla “nascita indesiderata” all’inadempimento del medico, – posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte, “non sono danni che derivano dall’inadempimento del medico quelli che il suo adempimento non avrebbe evitato, e cioè: una nascita che la madre non avrebbe potuto scegliere di rifiutare, una nascita che non avrebbe in concreto rifiutato” (Cass. n. 14488 del 29/07/2004, Rv. 575705- 01; Cass. n. 9251 dell’11/04/2017, Rv. 643844 – 01) – nel caso di specie tale presupposto era stato accertato sia dal Tribunale che dalla stessa Corte d’Appello.

12. Va, inoltre, confermato l’orientamento più recente di questa Corte secondo il quale la mancata prova della volontà di accedere alla interruzione della gravidanza, nella ricorrenza delle condizioni di legge, non impedisce di far valere comunque l’inadempimento del medico al fine di ottenere il risarcimento del solo danno non patrimoniale connesso allo shock psicologico per la scoperta improvvisa e inaspettata della malformazione o disabilità del figlio, in quanto conseguenza diretta e immediata dell’omessa tempestiva diagnosi da parte del sanitario. (…)

14. Deve allora concludersi che la sentenza impugnata incorre sia nel denunciato vizio motivazionale, risultando del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, sì da doversi ritenere indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale”, sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c., con conseguente necessità di accoglimento delle inerenti censure sollevate con i motivi di ricorso in esame>>.

La Suprema Corte USA sulla responsabilità (indiretta) del provider per violazione di copyright

La Corte Suprema 25.03.2026, n. 24-171, Cox v. Sony, chiarisce, con arresto di significativa importanza, che il sapere del (possibile o anche certo) uso del proprio servizio per fini illeciti non rende corresponsabile l’internet provider.

Si tratta dell’istituto della contributory liability, che presuppone volontà di uso illecito dei propri servizi. Volontà che può estrinsecarsi in due modi: il copyright owner can show the requisite intent in two ways. First, it can show that a party affirmatively induced the infringement. Ibid. Second, it can show that the party sold a service tailored to infringement. Id., at 942 (Ginsburg, J., concurring). [dal syllabus]

Ebbene il provider Cox , pur ricevendo 163.148 segnalazioni dal software MarkMonitor di Sony e poi chiudendo solo 32 abbonamenti, non è corresponsabile.

<<Thus, Cox is not contributorily liable for the infringement
of Sony’s copyrights. Cox provided Internet service to its
subscribers, but it did not intend for that service to be used
to commit copyright infringement. Holding Cox liable
merely for failing to terminate Internet service to infringing
accounts would expand secondary copyright liability be-
yond our precedents.
Cox neither induced its users’ infringement nor provided
a service tailored to infringement. As for inducement, Cox
did not “induce” or “encourage” its subscribers to infringe in
any manner. Id., at 930. Sony provided no “evidence of ex-
press promotion, marketing, and intent to promote” in-
fringement. Id., at 926. And, Cox repeatedly discouraged
copyright infringement by sending warnings, suspending
services, and terminating accounts. As for providing a ser-
vice tailored to infringement, Cox’s Internet service was
clearly “capable of ‘substantial’ or ‘commercially significant’
noninfringing uses.” Id., at 942 (Ginsburg, J., concurring).
Cox did not tailor its service to make copyright infringe-
ment easier. Cox simply provided Internet access, which is
used for many purposes other than copyright infringement.>>

L’errore della corte di appello:
<<The Fourth Circuit found otherwise based only on its Cir-
cuit precedent establishing a new form of contributory lia-
bility. The court did not suggest that Cox induced its users
to infringe. 93 F. 4th, at 235, n. 4. And, it did not deny that
Cox’s service was “capable of substantial lawful use and not
designed to promote infringement.” Id., at 236. Rather, the
court held that “supplying a product with knowledge that
the recipient will use it to infringe copyrights is . . . suffi-
cient for contributory infringement.” Ibid.; see also BMG,
881 F. 3d, at 311–312. The Fourth Circuit’s holding thus
went beyond the two forms of liability recognized in Grok-
ster and Sony. It also conflicted with this Court’s repeated
admonition that contributory liability cannot rest only on a
provider’s knowledge of infringement and insufficient ac-
tion to prevent it. See Kalem Co., 222 U. S., at 62; Sony,
464 U. S., at 439; Grokster, 545 U. S., at 939, n. 12>>

La sentenza è importante: sapere che i propri servizi saranno (possibilmente/probabilmente/certamente: è da distinguere?) usati a fini illeciti, non rende correponsabili.

Connesso è il tema della responsabilità dell’intelligenza artificiale per le riproduzioni illecite da essa causate in base a prompt dell’utente. E’ responsabile l’ente che gestisce il LLM o l’utente? Sono per la seconda Bonadio E. – Frosio  G. – Geiger  Ch. – Guadamuz  A. – Karapapa  S.  – Stamatoudi I. A., Preserving Balance in the EU Digital Single Market: How Like Company Could Reframe Copyright and Innovation in the Generative AI Era (March 02, 2026) https://ssrn.com/abstract=6326401 , saggio approfondito, relativo al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, caso C-250/2025, Like Company vs Google, § 7.

Breve nota critica del prof. Paul Goldstein, autore del monumentale  Goldstein on Copyright, Third Edition, nel sito di Eric Goldman.

Nel medesimo sito, considerazioni meno critiche (nel senso che non tutto è perso per i titolari di diritti, se avranno l’accortezza di ben manovrare gli strumenti offerti loro dall’ordinamento) sono proposte dal  prof. Guy Rub.

Liquidazione del danno biologico terminale

Cass. sez. III , 12/03/2026 n. 5.677, rel. Iannello:

<<È stato, infatti, più volte affermato che il danno biologico terminale va definito come il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione. Si tratta di un danno, anche se temporalmente limitato, massimo nella sua entità ed intensità, che sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all’integrità personale, ma che è concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto.

La relativa liquidazione, ovviamente di natura equitativa, deve sine dubio tenere conto delle caratteristiche del tutto peculiari del pregiudizio, in termini di massima gravità ed intensità, con la conseguente necessità che i fattori della personalizzazione siano fatti valere in grado assai elevato, dovendosi tenere ferma l’esigenza che l’importo non assuma carattere meramente simbolico rispetto al danno accertato (v. Cass. n. 33009/2024; e cfr. pure Cass. n. 681/2025).

Va però certamente escluso che il danno biologico terminale sia liquidabile come un danno permanente parametrato a percentuali di invalidità stabilizzate, giacché l’idea di un danno alla salute “temporaneo”, ancorché diretto non a guarigione o cronicizzazione bensì al decesso della vittima (e come tale, dunque, ontologicamente non parametrabile nemmeno tout court al danno da invalidità temporanea “ordinaria”), non consente l’applicazione dei criteri propri del danno permanente, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso.

2.2. Resta altresì ferma la necessità di distinguere e assoggettare a separata valutazione, accanto alla componente biologica del danno terminale, la componente morale, consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all’intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (v. Cass. n. 26727/2018, Cass. n.23153/2019 e Cass. n. 7923/2024).

Anche per tale parte, tuttavia, la liquidazione necessariamente equitativa deve pur sempre avvalersi di chiari e logici parametri adeguatamente motivati. Nella specie, anche sotto tale profilo la motivazione si espone alla dedotta censura, operando una liquidazione unitariamente e indistintamente riferita ad entrambe le componenti del danno in questione e mancando di illustrare in alcun modo i criteri seguiti, salvo -come visto- il solo implicito quanto non corretto riferimento ai parametri proposti dalle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da invalidità permanente.

Per la quantificazione del danno de quo operata, in ultima analisi, viene offerto soltanto un supporto motivazionale generico e non ben comprensibile>>.

L’amministrazione di sostegno può essere concessa anche per rimediare alla prodigalità

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 09/02/2026) 13/03/2026, n. 5763, rel. Caiazzo:

<<Va, quindi, precisato, per focalizzare l’attenzione sul caso di specie concernente una prospettata condizione di prodigalità, che, per giurisprudenza ormai consolidata (Cass. n. 5492/2018 Cass. n. 20664/2017, Cass n. 18171/2013), l’amministrazione di sostegno può essere disposta, nell’interesse del beneficiario (interesse reale e concreto, inerente alla persona e/o al suo patrimonio), anche in presenza dei presupposti di interdizione e inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità. La prodigalità è stata definita come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro che configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell’art. 415, comma 2, c.c., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, mera frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, anche accompagnata da disprezzo per coloro che lavorano o senza curarsi dei vincoli di solidarietà familiare: Cass. n. 786/2017).

Tuttavia, la prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiando attestata da medici, ma su concrete condotte tali da porlo a rischio reale di indigenza (Cass., n. 36176/2023).

Al riguardo, la Corte EDU – proprio in una controversia afferente all’amministrazione di sostegno ritenuta fondata sulla prodigalità – ha ricordato che la decisione di sottoporre una persona ad una misura di protezione giuridica può costituire un’ingerenza nella vita privata di tale persona ai sensi dell’art.8, par.1, della CEDU, anche quando quest’ultima è stata privata solo in parte della sua capacità, ed ha rammentato che una lesione del diritto di una persona al rispetto della sua vita privata viola l’articolo 8 se non è “prevista dalla legge”, se non persegue uno o più scopi legittimi ai sensi del paragrafo 2, o se non è “necessaria in una società democratica”, nel senso che non è proporzionata agli scopi perseguiti (ud. 27/06/2023-06/07/2023 – ricorso n. 46412/21)>>.

Applicando i detti principi:

<<Nel caso concreto, il giudice tutelare, con argomenti confermati in sede di reclamo, pur dando atto del reddito percepito dall’istante, ha rilevato che la prodigalità fosse desumibile, semplicemente, dalle richieste della A.A. all’ADS di somme ulteriori rispetto alla “dotazione” personale, per acquistare beni che sono superflui, voluttuari, non indispensabili, oppure che vengono individuati sempre nell’esemplare più costoso fra quelli disponibili sul mercato, oppure dalle richieste di avere detta “dotazione” in anticipo rispetto al mese di competenza.

Orbene, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti, avendo ritenuto la necessità di mantenere la misura in questione, nonostante la documentazione attestante l’assenza di patologie o menomazioni di qualsiasi tipo e la piena integrazione socio-lavorativa dell’interessata, sulla scorta degli acquisti voluttuari e del paventato rischio di depauperamento del patrimonio dell’assistita, senza neppure specificare se tali acquisti, per il loro ammontare e la relativa frequenza, concretizzassero un effettivo pericolo d’indigenza, anche in relazione ai redditi elevati percepiti dalla ricorrente esercitando la propria attività professionale in uno studio di commercialisti, nell’ambito dei poteri regolatori di cui dispone il giudice tutelare riguardo alle singole spese.

Sul punto, è stato osservato che, se una persona è libera di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, assottigliando ciò di cui legittimamente dispone, non può però ridursi nella condizione in cui, non solo non sia più in grado di assicurare i doveri di solidarietà già posti a suo carico, ma finanche quelli che egli ha in favore della propria persona, altrimenti costretta a far ricorso agli strumenti di aiuto pubblico da richiedersi a dispetto delle proprie sostanze. In sostanza, la collettività non può farsi carico dell’eccesso di prodigalità di una persona che con le sue sostanze ha di che vivere e dignitosamente (v. Cass., n. 36176/2023).

Nella fattispecie, il Tribunale non ha adeguatamente accertato se vi fosse una reale vulnerabilità, se, cioè, la condotta della ricorrente, tendente a richiedere somme ulteriori per acquisti voluttuari, superasse quel limite di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, con il rischio di cadere in uno stato di vera e propria indigenza, tenuto conto dei redditi percepiti (euro 3.300 mensili da attività libero professionale in uno studio di commercialisti) e in relazione all’ammontare complessivo delle spese e alla loro eventuale graduazione rispetto alle esigenze dell’amministrata.

Nell’ambito del fondamento solidaristico proprio della misura in esame, tale accertamento dovrà essere tanto più rigoroso, quanto meno emergano profili d’invalidità, anche parziale, o di fragilità dell’interessata. Difatti, una volta verificata, in ipotesi, l’insussistenza di qualunque affievolimento della capacità cognitive o della capacità di autodeterminazione dell’interessata, la valutazione del superamento dei limiti, pur empirici, della prodigalità deve essere necessariamente ispirata a criteri più restrittivi e rigorosi, essendo meno evidente in tal caso, secondo una logica di proporzionalità, l’esigenza di protezione del soggetto “debole”, che ha da essere riservata ai casi di effettiva necessità, secondo una logica di adeguatezza e di extrema ratio. Ciò in quanto le libere scelte di vita di una persona compos sui non possono essere sacrificate in nome di una logica paternalistica o eticizzante dell’ordinamento, finendo con il trasformare uno strumento di solidarietà, finalizzato alla piena partecipazione alla vita della comunità di soggetti fragili, in un istituto rivolto a imporre uno stile di vita per una conservazione patrimoniale a garanzia degli interessi del gruppo familiare, anche quando manchi una anomalia psichica o patologica del beneficiario.

Per quanto esposto, la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà dunque procedere al riesame della causa alla luce dei principi espressi, esercitando, se del caso, i poteri istruttori ex officio, ai sensi dell’art. 407 c.c., al fine di acquisire gli elementi di fatto necessari all’accertamento richiesto e valutando in maniera complessiva gli atti di causa>>.

E’ valido l’atto interruttivo della prescrizione da parte del figlio, inviato prima del passaggio in giudicato della sentenza che accerta lo status filiationis

Cass.  sez. II, 01/04/2025 n. 8.519, rel. Tedesco, sulla revoca di diritto del testamento ex art. 687 cc:

principio di diritto:

“Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge
vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l’usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione. Infatti, ai fini della idoneità dell’atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non si richiede l’avvenuto acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, interesse che, nella situazione di cui sopra, sussiste già a partire dalla morte del genitore”.

Il dettaglio motivatorio più significativo:

<<10. – Conclusivamente, Cass. n. 11024 del 1991 e Cass. 2424 del 2011 considerano la posizione dei figli adulterini prima dell’entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 e con riferimento a questi riconoscono che il possesso dei beni ereditari, esercitato prima dell’entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia, non è utile per l’usucapione. Questo perché, fino ad allora, i figli naturali non avevano mai avuto “la possibilità (nell’ intervallo temporale antecedente alla stessa entrata in vigore della citata legge) di compiere atti interruttivi, non essendo essi ancora titolari di alcun diritto da far valere in base alla disciplina previgente” (così testualmente Cass. 2424 del 2011). Cass. 14917 del 2012 ritiene che il medesimo principio si applichi anche se i diritti ereditari del figlio naturale sono già riconosciuti dalla legge vigente al momento di apertura della successione. Emerge da tale ultima pronunzia la convinzione che riconoscere che il diritto di accettare non si prescrive se non dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la filiazione ed affermare, nello stesso tempo, che possa maturare, in favore del possessore di beni ereditari, il termine ventennale dell’acquisto per usucapione significherebbe ammettere un assurdo giuridico, non potendo il figlio naturale, prima di allora, compiere atti interruttivi. Tale affermazione è principalmente giustificata alla luce di Cass. n. 2326 del 1990, la quale tuttavia, come ampiamente chiarito, tiene separato il diritto di accettare l’eredità, non esercitabile prima del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la filiazione, dalla possibilità di esercitare azioni idonee a interrompere il decorso dell’usucapione. Queste sono esercitabili dal figlio anche prima. Non sono rari gli esempi di tutela dei beni ereditari accordata indipendentemente dalla attuale qualità di erede, purché sia comunque ravvisabile un interesse a che sia preservata l’integrità del patrimonio ereditario. Si pensi ai poteri di natura conservativa previsti dall’art. 460 c.c., azionabili prima dell’accettazione, che includono certamente il potere di compiere atti interruttivi della prescrizione, estintiva o acquisitiva.

11. – Ad avviso del collegio, l’equivoco insito nella soluzione di Cass. 14917 del 2012, la sola che pone un principio idoneo a legittimare la decisione impugnata, consiste nel sovrapporre il diritto di accettare l’eredità, il quale diventa attuale dopo la dichiarazione giudiziale, con il potere di compiere atti giudiziali interruttivi di prescrizioni acquisitive o estintive dei diritti ereditari: tale diritto, nelle condizioni che ricorrevano nel caso in esame (figlio naturale riconoscibile e annoverato fra i successibili ex lege dalle norme vigenti già al tempo di apertura della successione), è esercitabile anche prima, come già affermato da Cass. n. 2326 del 1990. Una conferma di siffatta possibilità si ritrova anche in Cass. n. 5037 del 2011, richiamata nell’esame del primo motivo: invero la possibilità del figlio naturale, riconosciuta da tale pronunzia, di disporre dei propri diritti prima del definitivo accertamento della filiazione, considerata l’efficacia dichiarativa e retroattiva della pronunzia, comprende, logicamente, anche il potere di interrompere la prescrizione, acquisitiva o estintiva, dei diritti ereditari. A questi effetti non si richiede l’avvenuto acquisto della qualità di erede, essendo sufficiente l’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, interesse il quale, nella situazione di cui sopra, certamente sussiste nel caso del figlio naturale già a partire dalla morte del genitore, in considerazione dell’efficacia ex tunc della dichiarazione giudiziale (Cass. n. 26575/2007), la quale opera anche rispetto alle posizioni successorie (Cass. n. 2923/1990); e se del suo stato avesse avuto notizia solo dopo molto tempo dalla nascita, tale circostanza concreta un ostacolo di fatto, irrilevante ai sensi dell’art. 2935 c.c.: “L’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l’ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l’ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. n. 22072/2018; n. 14193/2021).

12. – Si deve aggiungere che, già in passato, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha riconosciuto l’idoneità, ai fini dell’interruzione della prescrizione, “della notificazione della citazione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale e la conseguente petizione di eredita ha il duplice contenuto di atto introduttivo del giudizio (art. 2943, primo comma, c.c.) per i diritti spettanti agli attori nella qualità, giudizialmente riconosciuta, di figli naturali e di atto di costituzione in mora (art. 2943, quarto comma, c.c.) dei convenuti per il diritto creditorio all’assegno vitalizio, che, sulla medesima eredità, spetta agli attori qualora, respinta la domanda o dichiarazione inidonea a produrre effetti processuali, la filiazione risulti nei modi indicati nell’art. 279 c.c.” (Cass. n. 421/1964). Del resto, come già rilevato, nella fattispecie decisa da Cass. n 11024 del 1991, che è la pronunzia nella quale si rinviene, in materia dei diritti ereditari dei figli naturali, la prima compiuta affermazione del principio sulla quale la corte di merito ha ritenuto di potere fondare la decisione, il figlio chiese nel medesimo giudizio sia l’accertamento della filiazione naturale, sia riconoscimento dei diritti successori. Invero, ciò che la giurisprudenza di legittimità esclude è la possibilità dell’accertamento incidentale dello stato, senza efficacia di giudicato e con effetto limitato alla controversia principale (Cass. n. 2220/1985); con la conseguenza che, se una questione di stato si presenti come pregiudizievole dinanzi al giudice civile, si applicherà l’art. 34 c.p.c. e considerarsi la questione di stato fra quelle questioni che, per legge e cioè per il sistema legislativo, non possono decidersi se non con autorità di giudicato. Se mancano le condizioni necessarie richieste esplicitamente per quelle azioni dalla legge, il giudice adito non potrà giudicare. Qualora invece il giudice adito sia competente anche per la questione di stato e sussistano le condizioni soggettive (legittimazione del soggetto attivo e del soggetto passivo) ed oggettivo il giudice adito potrà giudicare anche sull’azione di stato, ma principaliter e con efficacia di giudicato (Cass. n. 1515/1966).

Si ricorda ancora che l’art. 715 c.c. prevede la pendenza di un giudizio sulla filiazione quale motivo di sospensione della divisione ereditaria, ma fa salva la possibilità dell’autorità giudiziaria di autorizzarla, disponendo le opportune cautele>>.

Viene enunciato pure un altro principio di diritto

“All’ipotesi di alienazione a titolo gratuito di beni ereditari da parte del possessore, è applicabile l’art. 2038 c.c. Pertanto, l’erede vero si potrà rivolgere al terzo acquirente nei limiti del suo arricchimento, ferma la preventiva escussione dell’alienante nella sola ipotesi di mala fede. L’obbligazione del terzo acquirente, nel concorso dei presupposti che ne giustificano l’insorgenza, è trasmissibile mortis causa, senza che occorra la prova di un vantaggio personale realizzato dagli eredi”.

E’ ammissibile il patto di famiglia con trasferimento della partecipazione a chi già era socio

Cass. sez. II, 26/02/2026 n. 4.376, rel. Grasso G., con giudizio abbastanza condivisibile:

<<Come si è anticipato, la Corte d’Appello ha escluso che con gli accordi stipulati si fosse inteso soddisfare lo scopo del trasferimento societario ai discendenti, in via stabile e anticipata, in quanto i figli di D.D. e G.G. erano già tutti soci di Fabbrica Alpenmoebel Srl e i figli A.A. e B.B. lo erano anche di D.D. Sas e, pertanto, non si rinveniva “la figura del disponente che trasferisce ad uno o ad alcuni tra i discendenti la sua azienda ovvero le sue partecipazioni di controllo nella sua società”. Gli assegnatari non si erano, inoltre, obbligati a versamenti compensativi. Lo scopo concreto del negozio aveva, di conseguenza, portata più limitata e, comunque, diversa: dismettere gratuitamente le partecipazioni societarie dei genitori in favore dei figli, che già partecipavano alle anzidette società.

Il Collegio non condivide una tale conclusione perché giuridicamente non corretta.

I presupposti indispensabili perché si abbia patto di famiglia che la legge, nell’ottica alla quale si è accennato, prevede sono: il trasferimento, anche solo parziale (si badi) dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie a uno dei discendenti (quale che sia il grado di parentela: padre-figlio, nonno-nipote, ecc.); la partecipazione al negozio del coniuge e “di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore”; gli assegnatari debbono liquidare (anche in natura), salvo rinuncia, ai non assegnatari la quota secondo le previsioni di cui all’art. 536 e segg. cod. civ.

La Corte d’Appello ha negato potersi riportare gli accordi intervenuti fra le parti al patto di famiglia omettendo, tuttavia, di confrontarsi con la necessaria puntualità con le emergenze di causa.

Sarebbe occorso soffermarsi sullo scopo, nel suo complesso, dell’accordo negoziale, che pare diretto ad assicurare la prosecuzione dell’impresa attraverso i figli (A.A. per la Alpenmoebel e gli altri fratelli per la D.D. Sas).

Non modifica l’assetto contrattuale la circostanza che il 23,50% delle quote di Alpenmoebel fosse posseduto dal fratello del padre e quindi zio dei discendenti. L’imprenditore, invero, non può che disporre solo della sua sola quota.

La circostanza che già da prima tutti i figli possedessero quote della Alpenmoebel e che A.A. e B.B. fossero già soci (il primo accomandatario e il secondo accomandante, della Sas D.D.) dovrà essere apprezzata tenendo conto della disposizione, la quale contempla anche la cessione parziale.

La sentenza impugnata non contrappone evidenze giuridicamente apprezzabili che contrastino quel che appare essere lo scopo perseguito col contratto: ridisegnare la proprietà societaria, in vista della prosecuzione dell’attività d’impresa in capo ai figli: la Sas D.D., appartenente allo stretto nucleo familiare per il 76,50% (padre, madre e tutti i figli), viene assegnata a tutti i figli, con eccezione di A.A.; a quest’ultimo, la Sas D.D., il cui patrimonio era posseduto per intero da A.A. e B.B.

Non mostra di cogliere che lo strumento negoziale contempla il conguaglio delle quote, come, se, appunto, al momento della stipulazione si fosse aperta la successione, attraverso donazioni dei genitori, il trasferimento di taluni beni a A.A., attraverso l’operazione di scissione societaria asimmetrica, costituendo, infine, in favore dei genitori il diritto abitazione d’un immobile della D.D. Sas, oltre a una rendita vitalizia.

La circostanza, poi, che i conguagli sarebbero stati operati dai genitori con atti di liberalità, non contrasta con l’inquadramento giuridico sostenuto dalla parte ricorrente, trattandosi di un adempimento per conto d’altri.

Le evidenze richiamate dovranno formare oggetto di specifica e approfondita disamina da parte del Giudice del merito, davanti al quale il processo va rimesso, al fine di verificare se da un tal scrutinio debba trarsi la conseguenza che con il complesso negoziale le parti abbiano inteso dar vita un patto successorio, che avrebbe dovuto essere stipulato, a pena di nullità, nella forma solenne dell’atto pubblico>>.

Il tema è però interessante: quando il contratto (o l’operazione se con contratti collegati) diventa qualificabile come patto di famiglia e quando invece non arriva a poter esserlo? O ancora, possono stipularne uno ma pattuire l’esclusione della qualifcazione e della relativa disciplina (direi di si).-

Indagini patrimoniali a carico del coniuge nel processo di divorzio

Cass. Sez. I, 19/03/2026, n. 6.533, rel. Reggiani, con opinione consolidata:

<<In tale ottica, questa Corte ha più volte precisato che l’art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970 non può essere letto nel senso che il “potere” del giudice di disporre indagini di polizia tributaria debba essere considerato come un “dovere” imposto dalla “mera contestazione” delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche (Cass., Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005).

La relativa istanza e la contestazione dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge devono, infatti, basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 28/01/2011).

Per poter fondatamente richiedere l’attivazione dei poteri ufficiosi in questione, non basta, dunque, contestare genericamente la veridicità delle allegazioni e delle prove altrui, ma occorre che siano offerti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversa in ordine alle proprie condizioni di vita.

Non si tratta di sopperire alla carenza probatoria della parte, poiché l’istituto consente di assumere informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova a disposizione dei privati (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 28/01/2011).

D’altronde, come sopra evidenziato, nei giudizi in esame, l’ordinario criterio di riparto dell’onere della prova è affiancato dal dovere di leale collaborazione processuale, sopra illustrato, che pone a carico di ciascuna delle parti l’obbligo di produrre la documentazione che rappresenti fedelmente le proprie consistenze patrimoniali e reddituali, anche se a sé non favorevole.

La previsione di indagini anche ufficiose è finalizzata a far emergere nel processo consistenze economiche non palesate dalla parte tenuta a farlo, le quali, proprio a causa del loro occultamento, rischierebbero di non essere individuate, ove si applicasse il rigido criterio del riparto dell’onere della prova a carico dell’altra parte.

In sintesi, l’art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970 prevede prima di tutto che ciascuna parte offra al contraddittorio tutta la documentazione rilevante ai fini della rappresentazione del proprio reddito e del proprio patrimonio e, nel caso in cui emergano circostanze concrete che mettano in dubbio la completezza o la veridicità di tale documentazione, prevede il ricorso anche ufficioso alle indagini menzionate, in modo da far acquisire al processo il reale reddito, il patrimonio e l’effettivo tenore di vita delle parti.

Ovviamente, la decisione in ordine al compimento o meno di tali indagini è lasciata alla discrezionalità del giudice, il cui diniego non è sindacabile, purché sia correlato, anche per implicito, ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (così Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 8744 del 28/03/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14336 del 06/06/2013; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16575 del 18/06/2008; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9861 del 28/04/2006).

Tale valutazione di superfluità deve, però, fondarsi su corretti presupposti giuridici, tra cui quelli inerenti alla individuazione degli elementi che rilevano ai fini della decisione.

È per questo che questa stessa Corte, ha precisato che, se la parte ha offerto, a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria, elementi concreti, idonei a supportare la propria domanda o le proprie eccezioni e difese, il giudice di merito non può rigettare la richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande o le eccezioni e difese che avrebbero potuto avere conferma a seguito dell’esperimento delle indagini stesse (Cass., Sez. 1, n. 22616 del 19/07/2022; Cass., Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005 e Cass., Sez. 1, n. 8417 del 21/06/2000; v. già Sez. 1, Sentenza n. 3529 del 21/03/1992 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6087 del 03/07/1996)>>.

Determinazione giudiziale sull’affidamento dei figli: non è scontato che sia a favore della madre solo per la loro tenera età

Cass. sez. I, 17/03/2026 n. 6.078, rel. Capriioli:

<<Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto che, quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole.

Il collocamento prevalente presso la madre, nella valutazione del giudice del reclamo, è stato, dunque, legato alla considerazione della tenera età dei figli.

In tal modo il giudice di merito ha operato un giudizio “in astratto”, incentrato sulla sola età dei minori, che comunque avevano già compiuto otto anni, senza preoccuparsi di prestare attenzione alle modalità di relazione in atto dei bambini con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia.

Il primo e terzo motivo va accolto con l’assorbimento del secondo motivo relativo all’assegnazione della casa familiare.

Deve essere affermato il seguente principio di diritto: “Nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio” >>.