Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 09/02/2026) 13/03/2026, n. 5763, rel. Caiazzo:
<<Va, quindi, precisato, per focalizzare l’attenzione sul caso di specie concernente una prospettata condizione di prodigalità, che, per giurisprudenza ormai consolidata (Cass. n. 5492/2018 Cass. n. 20664/2017, Cass n. 18171/2013), l’amministrazione di sostegno può essere disposta, nell’interesse del beneficiario (interesse reale e concreto, inerente alla persona e/o al suo patrimonio), anche in presenza dei presupposti di interdizione e inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità. La prodigalità è stata definita come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro che configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell’art. 415, comma 2, c.c., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, mera frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, anche accompagnata da disprezzo per coloro che lavorano o senza curarsi dei vincoli di solidarietà familiare: Cass. n. 786/2017).
Tuttavia, la prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiando attestata da medici, ma su concrete condotte tali da porlo a rischio reale di indigenza (Cass., n. 36176/2023).
Al riguardo, la Corte EDU – proprio in una controversia afferente all’amministrazione di sostegno ritenuta fondata sulla prodigalità – ha ricordato che la decisione di sottoporre una persona ad una misura di protezione giuridica può costituire un’ingerenza nella vita privata di tale persona ai sensi dell’art.8, par.1, della CEDU, anche quando quest’ultima è stata privata solo in parte della sua capacità, ed ha rammentato che una lesione del diritto di una persona al rispetto della sua vita privata viola l’articolo 8 se non è “prevista dalla legge”, se non persegue uno o più scopi legittimi ai sensi del paragrafo 2, o se non è “necessaria in una società democratica”, nel senso che non è proporzionata agli scopi perseguiti (ud. 27/06/2023-06/07/2023 – ricorso n. 46412/21)>>.
Applicando i detti principi:
<<Nel caso concreto, il giudice tutelare, con argomenti confermati in sede di reclamo, pur dando atto del reddito percepito dall’istante, ha rilevato che la prodigalità fosse desumibile, semplicemente, dalle richieste della A.A. all’ADS di somme ulteriori rispetto alla “dotazione” personale, per acquistare beni che sono superflui, voluttuari, non indispensabili, oppure che vengono individuati sempre nell’esemplare più costoso fra quelli disponibili sul mercato, oppure dalle richieste di avere detta “dotazione” in anticipo rispetto al mese di competenza.
Orbene, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti, avendo ritenuto la necessità di mantenere la misura in questione, nonostante la documentazione attestante l’assenza di patologie o menomazioni di qualsiasi tipo e la piena integrazione socio-lavorativa dell’interessata, sulla scorta degli acquisti voluttuari e del paventato rischio di depauperamento del patrimonio dell’assistita, senza neppure specificare se tali acquisti, per il loro ammontare e la relativa frequenza, concretizzassero un effettivo pericolo d’indigenza, anche in relazione ai redditi elevati percepiti dalla ricorrente esercitando la propria attività professionale in uno studio di commercialisti, nell’ambito dei poteri regolatori di cui dispone il giudice tutelare riguardo alle singole spese.
Sul punto, è stato osservato che, se una persona è libera di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, assottigliando ciò di cui legittimamente dispone, non può però ridursi nella condizione in cui, non solo non sia più in grado di assicurare i doveri di solidarietà già posti a suo carico, ma finanche quelli che egli ha in favore della propria persona, altrimenti costretta a far ricorso agli strumenti di aiuto pubblico da richiedersi a dispetto delle proprie sostanze. In sostanza, la collettività non può farsi carico dell’eccesso di prodigalità di una persona che con le sue sostanze ha di che vivere e dignitosamente (v. Cass., n. 36176/2023).
Nella fattispecie, il Tribunale non ha adeguatamente accertato se vi fosse una reale vulnerabilità, se, cioè, la condotta della ricorrente, tendente a richiedere somme ulteriori per acquisti voluttuari, superasse quel limite di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, con il rischio di cadere in uno stato di vera e propria indigenza, tenuto conto dei redditi percepiti (euro 3.300 mensili da attività libero professionale in uno studio di commercialisti) e in relazione all’ammontare complessivo delle spese e alla loro eventuale graduazione rispetto alle esigenze dell’amministrata.
Nell’ambito del fondamento solidaristico proprio della misura in esame, tale accertamento dovrà essere tanto più rigoroso, quanto meno emergano profili d’invalidità, anche parziale, o di fragilità dell’interessata. Difatti, una volta verificata, in ipotesi, l’insussistenza di qualunque affievolimento della capacità cognitive o della capacità di autodeterminazione dell’interessata, la valutazione del superamento dei limiti, pur empirici, della prodigalità deve essere necessariamente ispirata a criteri più restrittivi e rigorosi, essendo meno evidente in tal caso, secondo una logica di proporzionalità, l’esigenza di protezione del soggetto “debole”, che ha da essere riservata ai casi di effettiva necessità, secondo una logica di adeguatezza e di extrema ratio. Ciò in quanto le libere scelte di vita di una persona compos sui non possono essere sacrificate in nome di una logica paternalistica o eticizzante dell’ordinamento, finendo con il trasformare uno strumento di solidarietà, finalizzato alla piena partecipazione alla vita della comunità di soggetti fragili, in un istituto rivolto a imporre uno stile di vita per una conservazione patrimoniale a garanzia degli interessi del gruppo familiare, anche quando manchi una anomalia psichica o patologica del beneficiario.
Per quanto esposto, la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà dunque procedere al riesame della causa alla luce dei principi espressi, esercitando, se del caso, i poteri istruttori ex officio, ai sensi dell’art. 407 c.c., al fine di acquisire gli elementi di fatto necessari all’accertamento richiesto e valutando in maniera complessiva gli atti di causa>>.