E’ ammissibile il patto di famiglia con trasferimento della partecipazione a chi già era socio

Cass. sez. II, 26/02/2026 n. 4.376, rel. Grasso G., con giudizio abbastanza condivisibile:

<<Come si è anticipato, la Corte d’Appello ha escluso che con gli accordi stipulati si fosse inteso soddisfare lo scopo del trasferimento societario ai discendenti, in via stabile e anticipata, in quanto i figli di D.D. e G.G. erano già tutti soci di Fabbrica Alpenmoebel Srl e i figli A.A. e B.B. lo erano anche di D.D. Sas e, pertanto, non si rinveniva “la figura del disponente che trasferisce ad uno o ad alcuni tra i discendenti la sua azienda ovvero le sue partecipazioni di controllo nella sua società”. Gli assegnatari non si erano, inoltre, obbligati a versamenti compensativi. Lo scopo concreto del negozio aveva, di conseguenza, portata più limitata e, comunque, diversa: dismettere gratuitamente le partecipazioni societarie dei genitori in favore dei figli, che già partecipavano alle anzidette società.

Il Collegio non condivide una tale conclusione perché giuridicamente non corretta.

I presupposti indispensabili perché si abbia patto di famiglia che la legge, nell’ottica alla quale si è accennato, prevede sono: il trasferimento, anche solo parziale (si badi) dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie a uno dei discendenti (quale che sia il grado di parentela: padre-figlio, nonno-nipote, ecc.); la partecipazione al negozio del coniuge e “di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore”; gli assegnatari debbono liquidare (anche in natura), salvo rinuncia, ai non assegnatari la quota secondo le previsioni di cui all’art. 536 e segg. cod. civ.

La Corte d’Appello ha negato potersi riportare gli accordi intervenuti fra le parti al patto di famiglia omettendo, tuttavia, di confrontarsi con la necessaria puntualità con le emergenze di causa.

Sarebbe occorso soffermarsi sullo scopo, nel suo complesso, dell’accordo negoziale, che pare diretto ad assicurare la prosecuzione dell’impresa attraverso i figli (A.A. per la Alpenmoebel e gli altri fratelli per la D.D. Sas).

Non modifica l’assetto contrattuale la circostanza che il 23,50% delle quote di Alpenmoebel fosse posseduto dal fratello del padre e quindi zio dei discendenti. L’imprenditore, invero, non può che disporre solo della sua sola quota.

La circostanza che già da prima tutti i figli possedessero quote della Alpenmoebel e che A.A. e B.B. fossero già soci (il primo accomandatario e il secondo accomandante, della Sas D.D.) dovrà essere apprezzata tenendo conto della disposizione, la quale contempla anche la cessione parziale.

La sentenza impugnata non contrappone evidenze giuridicamente apprezzabili che contrastino quel che appare essere lo scopo perseguito col contratto: ridisegnare la proprietà societaria, in vista della prosecuzione dell’attività d’impresa in capo ai figli: la Sas D.D., appartenente allo stretto nucleo familiare per il 76,50% (padre, madre e tutti i figli), viene assegnata a tutti i figli, con eccezione di A.A.; a quest’ultimo, la Sas D.D., il cui patrimonio era posseduto per intero da A.A. e B.B.

Non mostra di cogliere che lo strumento negoziale contempla il conguaglio delle quote, come, se, appunto, al momento della stipulazione si fosse aperta la successione, attraverso donazioni dei genitori, il trasferimento di taluni beni a A.A., attraverso l’operazione di scissione societaria asimmetrica, costituendo, infine, in favore dei genitori il diritto abitazione d’un immobile della D.D. Sas, oltre a una rendita vitalizia.

La circostanza, poi, che i conguagli sarebbero stati operati dai genitori con atti di liberalità, non contrasta con l’inquadramento giuridico sostenuto dalla parte ricorrente, trattandosi di un adempimento per conto d’altri.

Le evidenze richiamate dovranno formare oggetto di specifica e approfondita disamina da parte del Giudice del merito, davanti al quale il processo va rimesso, al fine di verificare se da un tal scrutinio debba trarsi la conseguenza che con il complesso negoziale le parti abbiano inteso dar vita un patto successorio, che avrebbe dovuto essere stipulato, a pena di nullità, nella forma solenne dell’atto pubblico>>.

Il tema è però interessante: quando il contratto (o l’operazione se con contratti collegati) diventa qualificabile come patto di famiglia e quando invece non arriva a poter esserlo? O ancora, possono stipularne uno ma pattuire l’esclusione della qualifcazione e della relativa disciplina (direi di si).-