E’ valido l’atto interruttivo della prescrizione da parte del figlio, inviato prima del passaggio in giudicato della sentenza che accerta lo status filiationis

Cass.  sez. II, 01/04/2025 n. 8.519, rel. Tedesco, sulla revoca di diritto del testamento ex art. 687 cc:

principio di diritto:

“Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge
vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l’usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione. Infatti, ai fini della idoneità dell’atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non si richiede l’avvenuto acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, interesse che, nella situazione di cui sopra, sussiste già a partire dalla morte del genitore”.

Il dettaglio motivatorio più significativo:

<<10. – Conclusivamente, Cass. n. 11024 del 1991 e Cass. 2424 del 2011 considerano la posizione dei figli adulterini prima dell’entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 e con riferimento a questi riconoscono che il possesso dei beni ereditari, esercitato prima dell’entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia, non è utile per l’usucapione. Questo perché, fino ad allora, i figli naturali non avevano mai avuto “la possibilità (nell’ intervallo temporale antecedente alla stessa entrata in vigore della citata legge) di compiere atti interruttivi, non essendo essi ancora titolari di alcun diritto da far valere in base alla disciplina previgente” (così testualmente Cass. 2424 del 2011). Cass. 14917 del 2012 ritiene che il medesimo principio si applichi anche se i diritti ereditari del figlio naturale sono già riconosciuti dalla legge vigente al momento di apertura della successione. Emerge da tale ultima pronunzia la convinzione che riconoscere che il diritto di accettare non si prescrive se non dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la filiazione ed affermare, nello stesso tempo, che possa maturare, in favore del possessore di beni ereditari, il termine ventennale dell’acquisto per usucapione significherebbe ammettere un assurdo giuridico, non potendo il figlio naturale, prima di allora, compiere atti interruttivi. Tale affermazione è principalmente giustificata alla luce di Cass. n. 2326 del 1990, la quale tuttavia, come ampiamente chiarito, tiene separato il diritto di accettare l’eredità, non esercitabile prima del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la filiazione, dalla possibilità di esercitare azioni idonee a interrompere il decorso dell’usucapione. Queste sono esercitabili dal figlio anche prima. Non sono rari gli esempi di tutela dei beni ereditari accordata indipendentemente dalla attuale qualità di erede, purché sia comunque ravvisabile un interesse a che sia preservata l’integrità del patrimonio ereditario. Si pensi ai poteri di natura conservativa previsti dall’art. 460 c.c., azionabili prima dell’accettazione, che includono certamente il potere di compiere atti interruttivi della prescrizione, estintiva o acquisitiva.

11. – Ad avviso del collegio, l’equivoco insito nella soluzione di Cass. 14917 del 2012, la sola che pone un principio idoneo a legittimare la decisione impugnata, consiste nel sovrapporre il diritto di accettare l’eredità, il quale diventa attuale dopo la dichiarazione giudiziale, con il potere di compiere atti giudiziali interruttivi di prescrizioni acquisitive o estintive dei diritti ereditari: tale diritto, nelle condizioni che ricorrevano nel caso in esame (figlio naturale riconoscibile e annoverato fra i successibili ex lege dalle norme vigenti già al tempo di apertura della successione), è esercitabile anche prima, come già affermato da Cass. n. 2326 del 1990. Una conferma di siffatta possibilità si ritrova anche in Cass. n. 5037 del 2011, richiamata nell’esame del primo motivo: invero la possibilità del figlio naturale, riconosciuta da tale pronunzia, di disporre dei propri diritti prima del definitivo accertamento della filiazione, considerata l’efficacia dichiarativa e retroattiva della pronunzia, comprende, logicamente, anche il potere di interrompere la prescrizione, acquisitiva o estintiva, dei diritti ereditari. A questi effetti non si richiede l’avvenuto acquisto della qualità di erede, essendo sufficiente l’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, interesse il quale, nella situazione di cui sopra, certamente sussiste nel caso del figlio naturale già a partire dalla morte del genitore, in considerazione dell’efficacia ex tunc della dichiarazione giudiziale (Cass. n. 26575/2007), la quale opera anche rispetto alle posizioni successorie (Cass. n. 2923/1990); e se del suo stato avesse avuto notizia solo dopo molto tempo dalla nascita, tale circostanza concreta un ostacolo di fatto, irrilevante ai sensi dell’art. 2935 c.c.: “L’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l’ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l’ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. n. 22072/2018; n. 14193/2021).

12. – Si deve aggiungere che, già in passato, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha riconosciuto l’idoneità, ai fini dell’interruzione della prescrizione, “della notificazione della citazione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale e la conseguente petizione di eredita ha il duplice contenuto di atto introduttivo del giudizio (art. 2943, primo comma, c.c.) per i diritti spettanti agli attori nella qualità, giudizialmente riconosciuta, di figli naturali e di atto di costituzione in mora (art. 2943, quarto comma, c.c.) dei convenuti per il diritto creditorio all’assegno vitalizio, che, sulla medesima eredità, spetta agli attori qualora, respinta la domanda o dichiarazione inidonea a produrre effetti processuali, la filiazione risulti nei modi indicati nell’art. 279 c.c.” (Cass. n. 421/1964). Del resto, come già rilevato, nella fattispecie decisa da Cass. n 11024 del 1991, che è la pronunzia nella quale si rinviene, in materia dei diritti ereditari dei figli naturali, la prima compiuta affermazione del principio sulla quale la corte di merito ha ritenuto di potere fondare la decisione, il figlio chiese nel medesimo giudizio sia l’accertamento della filiazione naturale, sia riconoscimento dei diritti successori. Invero, ciò che la giurisprudenza di legittimità esclude è la possibilità dell’accertamento incidentale dello stato, senza efficacia di giudicato e con effetto limitato alla controversia principale (Cass. n. 2220/1985); con la conseguenza che, se una questione di stato si presenti come pregiudizievole dinanzi al giudice civile, si applicherà l’art. 34 c.p.c. e considerarsi la questione di stato fra quelle questioni che, per legge e cioè per il sistema legislativo, non possono decidersi se non con autorità di giudicato. Se mancano le condizioni necessarie richieste esplicitamente per quelle azioni dalla legge, il giudice adito non potrà giudicare. Qualora invece il giudice adito sia competente anche per la questione di stato e sussistano le condizioni soggettive (legittimazione del soggetto attivo e del soggetto passivo) ed oggettivo il giudice adito potrà giudicare anche sull’azione di stato, ma principaliter e con efficacia di giudicato (Cass. n. 1515/1966).

Si ricorda ancora che l’art. 715 c.c. prevede la pendenza di un giudizio sulla filiazione quale motivo di sospensione della divisione ereditaria, ma fa salva la possibilità dell’autorità giudiziaria di autorizzarla, disponendo le opportune cautele>>.

Viene enunciato pure un altro principio di diritto

“All’ipotesi di alienazione a titolo gratuito di beni ereditari da parte del possessore, è applicabile l’art. 2038 c.c. Pertanto, l’erede vero si potrà rivolgere al terzo acquirente nei limiti del suo arricchimento, ferma la preventiva escussione dell’alienante nella sola ipotesi di mala fede. L’obbligazione del terzo acquirente, nel concorso dei presupposti che ne giustificano l’insorgenza, è trasmissibile mortis causa, senza che occorra la prova di un vantaggio personale realizzato dagli eredi”.