Ristrutturazioni Aziendali segnala Cass. sez. 1 n. 7.134 del 25.03.2026, rel. Dongiacomo sull’oggetto: il contratto di finanziamento è nullo e il creditore concedente non può ripetere la somma prestata.
Massima redatta dal sito: <<L’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, è condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato ed è pertanto contraria al buon costume economico, determinando nullità del finanziamento ed irripetibilità di quanto erogato ai sensi dell’art. 2035 c.c.>>
Il presupposto fattuale:
<<Il decreto impugnato, invero, dopo aver accertato
che: – la banca aveva stipulato i contratti di finanziamento
dedotti in giudizio pur essendo a conoscenza dell’incapacità della
società finanziata, poi fallita, di far fronte alle proprie
obbligazioni se non assumendo ulteriori debiti; – la società
finanziata, come emergeva dai debiti insoluti esposti nell’ultimo
bilancio depositato, versava, al momento della stipulazione degli
indicati contratti di finanziamento, in stato di insolvenza; – i
contratti finanziamento hanno non solo aggravato il dissesto
dell’impresa, quantomeno dell’importo pari al finanziamento
concesso, ma ne hanno anche ritardato l’emersione; ha ritenuto,
sul fondamento di tali circostanze, che: a) i predetti
finanziamenti erano, a norma dell’art. 1418 c.c., viziati da
nullità; b) le somme erogate dalla banca alla società poi fallita
non erano, a norma dell’art. 2035 c.c., suscettibili di ripetizione.>>