Risarcibilità del danno morale terminale (o catastrofale)

Cass. sez. III, 29/05/2026, (ud. 28/04/2026- dep. 29/05/2026) – n. 16890, rel Crivelli, in un tragico caso di sopravvivenza di tre ore dopo il sinistro, chiarendo il differente trattamento del danno morale rispetto a quello biologico.

<<8. Con il terzo mezzo del ricorso incidentale si deduce omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte territoriale escluso il danno terminale o catastrofale, nonostante fosse stata provata la lucida agonia del minore e la sua consapevolezza dell’imminente morte. 8.1. Il motivo è manifestamente fondato.

Per escludere nella specie il danno morale catastrofale e biologico terminale, la Corte territoriale ha fatto richiamo dei precedenti di questa Corte, ed in particolare di Cass. 15350/15.

In base a tale arresto, la risarcibilità in questione deve escludersi in caso di morte immediata, in quanto il patrimonio del de cuius non viene neppure incrementato del danno, o di morte dopo brevissimo lasso temporale, per mancanza di utilità del breve spazio vitale. Essa ha poi fatto richiamo all’ulteriore, più specifico principio, per cui la sopravvivenza, ai fini della trasmissione di un danno biologico terminale, deve avere una durata di almeno ventiquattr’ore, mentre sarebbe in ogni caso irrilevante la coscienza della vittima in tale spazio temporale (Cass. n. 18056/19).

La Corte poi aveva accertato, in fatto, che il minore era sopravvissuto solo tre ore al sinistro.

Va in proposito osservato che i ricorrenti incidentali, attori in primo grado, avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni sia iure proprio che iure hereditatis.

A proposito di danno iure hereditatis, conseguente ad un decesso causalmente ricollegabile ad un fatto illecito, nella specie alla responsabilità oggettiva derivante da cose in custodia, occorre distinguerne due specie: a) il danno morale terminale, consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all’intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso; b) quello biologico terminale, costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all’integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 7923/24). Va dunque affermato il seguente principio di diritto: “In caso di accertata coscienza della vittima di un fatto illecito, il danno morale c.d. catastrofale, consistente nella sofferenza determinata dalla percezione della gravità della propria condizione, fino a quella dell’imminenza della propria fine, va risarcito indipendentemente dalla durata più o meno lunga dell’agonia, rilevando invece l’intensità della percezione in termini di entità del risarcimento medesimo. Da tale danno si distingue invece il danno biologico terminale, che dev’essere risarcito solo in presenza di una sopravvivenza per un tempo apprezzabile e che peraltro prescinde dalla cosciente percezione della propria condizione in capo alla vittima stessa”.

Evidente, dunque, come nella specie, se la decisione assunta – fondata sull’accertamento di una morte avvenuta nell’arco temporale di tre ore -non si discosta dai suddetti principi con riferimento al danno biologico terminale, la stessa invece non risulta conforme agli stessi laddove trascura completamente ogni accertamento relativo alla consapevolezza, da parte della vittima, dell’approssimarsi della propria fine, della gravità della situazione e della conseguente sofferenza, così come più radicalmente di ogni accertamento anche in relazione allo stesso stato di coscienza della vittima in quel frangente.

Invero, partendo dall’accertamento – come sopra chiarito – di una sopravvivenza di circa tre ore, dal compendio istruttorio (cfr. in particolare il verbale dell’udienza del 27 marzo 2018, contenente le dichiarazioni testimoniali, oggetto di adeguato richiamo in ricorso) emerge che il giovane Fr.Pa., dopo il fatto, trovandosi in loco in condizioni gravissime, era perfettamente consapevole della propria situazione e del fatto (tanto da affermare “cosa ho fatto”), da invocare insistentemente aiuto e da lamentarsi dei fortissimi dolori, parlandone con la sorella, presente accanto a lui.

In siffatta condizione, la decisione di esclusione dell’indagine e il conseguente rigetto della relativa domanda costituiscono una aperta violazione dei principi posti a presidio del risarcimento del danno. 9. Col quarto mezzo, sempre del ricorso incidentale dei famigliari della vittima, si deduce violazione degli artt. 2051, 2043, 1227, cod. civ., effettuata dalla Corte territoriale nella quantificazione del danno operando la decurtazione dallo stesso dell’assunto concorso di colpa della vittima>>

Liquidazione del danno biologico terminale

Cass. sez. III , 12/03/2026 n. 5.677, rel. Iannello:

<<È stato, infatti, più volte affermato che il danno biologico terminale va definito come il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione. Si tratta di un danno, anche se temporalmente limitato, massimo nella sua entità ed intensità, che sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all’integrità personale, ma che è concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto.

La relativa liquidazione, ovviamente di natura equitativa, deve sine dubio tenere conto delle caratteristiche del tutto peculiari del pregiudizio, in termini di massima gravità ed intensità, con la conseguente necessità che i fattori della personalizzazione siano fatti valere in grado assai elevato, dovendosi tenere ferma l’esigenza che l’importo non assuma carattere meramente simbolico rispetto al danno accertato (v. Cass. n. 33009/2024; e cfr. pure Cass. n. 681/2025).

Va però certamente escluso che il danno biologico terminale sia liquidabile come un danno permanente parametrato a percentuali di invalidità stabilizzate, giacché l’idea di un danno alla salute “temporaneo”, ancorché diretto non a guarigione o cronicizzazione bensì al decesso della vittima (e come tale, dunque, ontologicamente non parametrabile nemmeno tout court al danno da invalidità temporanea “ordinaria”), non consente l’applicazione dei criteri propri del danno permanente, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso.

2.2. Resta altresì ferma la necessità di distinguere e assoggettare a separata valutazione, accanto alla componente biologica del danno terminale, la componente morale, consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all’intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (v. Cass. n. 26727/2018, Cass. n.23153/2019 e Cass. n. 7923/2024).

Anche per tale parte, tuttavia, la liquidazione necessariamente equitativa deve pur sempre avvalersi di chiari e logici parametri adeguatamente motivati. Nella specie, anche sotto tale profilo la motivazione si espone alla dedotta censura, operando una liquidazione unitariamente e indistintamente riferita ad entrambe le componenti del danno in questione e mancando di illustrare in alcun modo i criteri seguiti, salvo -come visto- il solo implicito quanto non corretto riferimento ai parametri proposti dalle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da invalidità permanente.

Per la quantificazione del danno de quo operata, in ultima analisi, viene offerto soltanto un supporto motivazionale generico e non ben comprensibile>>.