Cass. Sez. I, 19/03/2026, n. 6.533, rel. Reggiani, con opinione consolidata:
<<In tale ottica, questa Corte ha più volte precisato che l’art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970 non può essere letto nel senso che il “potere” del giudice di disporre indagini di polizia tributaria debba essere considerato come un “dovere” imposto dalla “mera contestazione” delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche (Cass., Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005).
La relativa istanza e la contestazione dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge devono, infatti, basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 28/01/2011).
Per poter fondatamente richiedere l’attivazione dei poteri ufficiosi in questione, non basta, dunque, contestare genericamente la veridicità delle allegazioni e delle prove altrui, ma occorre che siano offerti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversa in ordine alle proprie condizioni di vita.
Non si tratta di sopperire alla carenza probatoria della parte, poiché l’istituto consente di assumere informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova a disposizione dei privati (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 28/01/2011).
D’altronde, come sopra evidenziato, nei giudizi in esame, l’ordinario criterio di riparto dell’onere della prova è affiancato dal dovere di leale collaborazione processuale, sopra illustrato, che pone a carico di ciascuna delle parti l’obbligo di produrre la documentazione che rappresenti fedelmente le proprie consistenze patrimoniali e reddituali, anche se a sé non favorevole.
La previsione di indagini anche ufficiose è finalizzata a far emergere nel processo consistenze economiche non palesate dalla parte tenuta a farlo, le quali, proprio a causa del loro occultamento, rischierebbero di non essere individuate, ove si applicasse il rigido criterio del riparto dell’onere della prova a carico dell’altra parte.
In sintesi, l’art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970 prevede prima di tutto che ciascuna parte offra al contraddittorio tutta la documentazione rilevante ai fini della rappresentazione del proprio reddito e del proprio patrimonio e, nel caso in cui emergano circostanze concrete che mettano in dubbio la completezza o la veridicità di tale documentazione, prevede il ricorso anche ufficioso alle indagini menzionate, in modo da far acquisire al processo il reale reddito, il patrimonio e l’effettivo tenore di vita delle parti.
Ovviamente, la decisione in ordine al compimento o meno di tali indagini è lasciata alla discrezionalità del giudice, il cui diniego non è sindacabile, purché sia correlato, anche per implicito, ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (così Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 8744 del 28/03/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14336 del 06/06/2013; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16575 del 18/06/2008; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9861 del 28/04/2006).
Tale valutazione di superfluità deve, però, fondarsi su corretti presupposti giuridici, tra cui quelli inerenti alla individuazione degli elementi che rilevano ai fini della decisione.
È per questo che questa stessa Corte, ha precisato che, se la parte ha offerto, a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria, elementi concreti, idonei a supportare la propria domanda o le proprie eccezioni e difese, il giudice di merito non può rigettare la richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande o le eccezioni e difese che avrebbero potuto avere conferma a seguito dell’esperimento delle indagini stesse (Cass., Sez. 1, n. 22616 del 19/07/2022; Cass., Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005 e Cass., Sez. 1, n. 8417 del 21/06/2000; v. già Sez. 1, Sentenza n. 3529 del 21/03/1992 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6087 del 03/07/1996)>>.