Quando diventa economicamente autosufficiente il figlio maggiorenne (circa la permanenza dell’assegnazione della casa familiare di proprietà di un terzo)?

Cass. 20/04/2026 n. 10.301, rel. Caprioli, col consueto insegnamento della SC poco rispettoso del dettato normativo (autosufficienza è concetto preciso: significa che il figlio può mantenersi decorosamente senza chiedere ad alcuno).

In generale:

<<Quelle esigenze di tutela dell’interesse della prole che l’art. 337 sexies c.c. è finalizzato a garantire prioritariamente vengono meno allorquando i figli divenuti maggiorenni raggiungano l’autosufficienza economica iniziando ad espletare una attività lavorativa e a dimostrare il raggiungimento di una adeguata capacità.

A tale scopo non è richiesto un lavoro stabile a tempo indeterminato essendo sufficienti un reddito o il possesso di una entrata tale da garantire il soddisfacimento delle più essenziali esigenze di vita quotidiana.

Sempre in questa prospettiva occorre poi considerare che pur non essendo stato normativamente stabilito un limite anagrafico per la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non è plausibile ritenere che tale obbligo possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura nonostante il mancato raggiungimento dell’autosufficienza.

L’avanzare dell’età del figlio maggiorenne, infatti, non è ininfluente ai fini della permanenza dell’an e del quantum del mantenimento accordato.

Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice del merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari; tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purchè compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.

Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, “tenendo conto” (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1, “nel rispetto…”) delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Come rilevato in dottrina, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.

È stato precisato che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un’adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2014, n. 1585; 28/ 01/2008, n. 1761);

È stato altresì chiarito che il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un’occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso (Cass. 29264/2022>>.

Nel caso specifico:

<<Venendo alla fattispecie in esame, e traducendo questi principi nella specificità del caso concreto, reputa il Collegio che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo degli orientamenti nomofilattici sopra descritti.

La Corte di appello ha ritenuto che non fosse venuto meno il diritto al godimento del bene immobile da parte dell’appellata per la percezione da parte della figlia Ma. di un reddito di Euro 16.350,00 annui a titolo di borsa di studio considerando tale entrata inadeguata sia per l’esiguità dell’importo sia per la temporaneità a garantirle l’autonomia economica.

Il ragionamento seguito dal giudice di merito non è condivisibile.

Il conseguimento della borsa di studio al termine del completamento del suo percorso formativo da parte della figlia dell’odierna controricorrente, e l’espletamento dell’attività lavorativa che garantisce alla stessa un’entrata superiore ad Euro 1000,00 rappresentano indici significativi del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa che deve essere desunta dal titolo di studio conseguito e dalla sua qualificazione professionale.

Circostanze queste che fanno apparire ininfluente l’eventuale inadeguatezza del reddito attualmente percepito dall’avente diritto, a meno che non sia stata dedotta e dimostrata l’impossibilità di reperire un’occupazione più remunerativa e conforme alle sue aspirazioni, nonostante l’impegno a tal fine profuso, circostanza nella specie non allegata.

La raggiunta autonomia economica della figlia è desumibile, infatti, non solo dalla citata esperienza lavorativa retribuita, ma anche dall’età dell’avente diritto e dal raggiungimento di un livello di competenza professionale frutto del completamento del percorso formativo intrapreso. [in contraddizione col passaggio immediatamente precedente]

La Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare, in concreto, le specifiche ragioni per cui una borsa di studio conseguita, come si è detto, al termine del ciclo di studi universitari ed in grado di garantire all’avente diritto una entrata superiore a Euro 1000,00 non le avrebbero consentito di ritenere raggiunta l’indipendenza economica tenuto conto anche dell’età della stessa [ragioni ovvie: la limitata durata della borsa di studio]>>.

Obbligo di mantenimento dei figli anche quando non è certo il concepimento ma è stato colpevolmente ignorato

Cass. sez 1, 5 agosto 2026 n. 24.449, rel. Pazzi con interessanti inseggnamenti:

<<L’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.

Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci (come la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all’epoca del concepimento): ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio, in conseguenza dell’abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest’ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l’esistenza del rapporto di filiazione.

Il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148  e 337-ter  c.c., da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299  c.c.; pertanto, il quantum dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell’importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l’ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sopportato la spesa, senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, né, infine, dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.

La violazione dell’obbligo del genitore di concorrere all’educazione ed al mantenimento dei figli è risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l’integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle milanesi per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.>>

Autonoma legittimazione del genitore convivente col figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente per ottenere l’assegno a favore di quest’ultimo

Cass. sez. I , 4 giugno 2026 n. 17.797, rel. Reggiani:

<<In materia di mantenimento del figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, trattandosi di diritti autonomi e concorrenti, con la conseguenza che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall’altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest’ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l’inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere>>.

(massima di CEsare Fossati in Ondif)

Sul mantenimento del figlio maggiorenne disoccupato

Cass. Sez. I, 04 giugno 2026 n. 17.783, Rel. Caprioli:

<<Il figlio di genitori divorziati, il quale abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un’occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso. La capacità di mantenersi e l’attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Sicché, è onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro>>

Si trattava di figlia trentacinquenne al tempo della decisione d’appello, che aveva chiesto e non ottenuto il riconoscimento di invalidità in quanto affetta da ” epilessia focale sintomatica” sin da giovane età.

massima di Ferrando Francesca in Ondif

Riduzione dell’assegno alla figlia maggiorenne per sopravvenuta necessità di stipulare un affitto abitativo

Cass. sez. I civ. ord. 27 maggio 2026, n. 16641, rel. Reggiani:

<<La stipula di un contratto di locazione di un alloggio ad uso abitazione personale da parte del genitore obbligato, stipulato successivamente ad un diverso procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, costituisce un fatto sopravvenuto che giustifica la riduzione del contributo al mantenimento a carico del medesimo genitore per la figlia divenuta maggiorenne, fermo restando il concorso nelle spese straordinarie nella misura della metà tra i coniugi. La spesa costituita dal pagamento del canone di locazione va infatti ad incidere sul reddito dell’obbligato riducendolo, non concretizzando, un limitato incremento del reddito lordo percepito dal medesimo genitore, un aumento di rilevanza tale da giustificare il mantenimento del contributo nella misura stabilita in sede di divorzio.>>

(massima di Cesare Fossati in Ondif)

Determinazione giudiziale sull’affidamento dei figli: non è scontato che sia a favore della madre solo per la loro tenera età

Cass. sez. I, 17/03/2026 n. 6.078, rel. Capriioli:

<<Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto che, quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole.

Il collocamento prevalente presso la madre, nella valutazione del giudice del reclamo, è stato, dunque, legato alla considerazione della tenera età dei figli.

In tal modo il giudice di merito ha operato un giudizio “in astratto”, incentrato sulla sola età dei minori, che comunque avevano già compiuto otto anni, senza preoccuparsi di prestare attenzione alle modalità di relazione in atto dei bambini con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia.

Il primo e terzo motivo va accolto con l’assorbimento del secondo motivo relativo all’assegnazione della casa familiare.

Deve essere affermato il seguente principio di diritto: “Nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio” >>.

Diritto del minore alla frequentazione dei nonni (art. 317 bis cc)

Cass. sez. I, Ord. 19/02/2026, n. 3.721, rel. Scalia:

<<Il limite ai rapporti “significativi” con gli ascendenti (art. 317-bis, primo comma, cod. civ.) non è quello, infatti, negativo, del pregiudizio che viene al minore dalla coltivazione di quelle relazioni, ma quello, positivo, dell’interesse del minore ad una crescita piena ed equilibrata, nel carattere funzionale assolto dai rapporti affettivi in cui il diritto degli ascendenti non è assoluto, ma necessariamente declinato secondo l’interesse del minore.

Come si è già detto, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (Cass., Sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2881).

In accoglimento del motivo, la Corte d’Appello di Brescia, nell’esercizio discrezionale dei poteri suoi propri, è chiamata ad una rinnovata motivazione in applicazione del richiamato principio.>>

Affidamento dei minori e responsabilità genitoriale

Cass.  sez. I, 27 gennaio 2026 n. 1.857,  rel. Caiazzo:

<<Ai fini dell’affidamento e della regolamentazione della responsabilità genitoriale, il giudice è chiamato a operare un bilanciamento concreto e non astratto tra il principio della bigenitorialità e il superiore interesse del minore, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e delle dinamiche relazionali emerse. Ne consegue che, ove il rifiuto del minore verso uno dei genitori derivi da fattori complessi e multifattoriali — non riconducibili a condizionamenti manipolativi dell’altro genitore né a condotte gravemente pregiudizievoli — il giudice può e deve adottare misure funzionali al recupero della relazione genitore‑figlio, anche attraverso l’attivazione di interventi integrati dei servizi sociali, di percorsi terapeutici individuali, familiari o sistemici, e di incontri protetti o accompagnati, calibrando le modalità e la progressività degli interventi in funzione della tutela evolutiva, emotiva e psicologica del minore>>.

Inoltre, sull’ascolto del minore (art. 473 bis.4 cpc):

<<Nel procedimento riguardante minori di età inferiore ai dodici anni, l’ascolto non costituisce un adempimento automatico: il giudice deve procedervi solo in presenza di una richiesta specifica e motivata delle parti che indichi le ragioni dell’audizione e la sua utilità per il superiore interesse del minore; in mancanza, l’omessa audizione non richiede motivazione ed è legittima se non emergono sopravvenienze che rendano necessario rinnovare l’ascolto>>.

(mass. di Valeria Cianciolo in Ondif)

La revisione dell’assegno di mantenimento per i figli decorre dalla sentenza, non dal verificarsi del fatto sopravvenuto

Cass. sez. I, 07/01/2026, n. 298, rel. Dal Moro:

<<Nel caso di specie, entrambi i giudici del merito hanno affermato il principio secondo cui in materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass 2023 n. 26875 e nr 10974; Cass. 4224/ 2021; Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000).

È stato infatti chiarito che “la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo “status” genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”.

Nel caso di specie, la revoca del contributo per il figlio maggiore è avvenuta nell’ambito di un giudizio di revisione: la Corte di appello – ha ritenuto motivatamente, sulla scorta dell’indirizzo consolidato che la revoca della contribuzione dovesse operare dalla domanda giudiziale il che porta ad escludere la sussistenza di un indebito in relazione agli importi versati in epoca antecedente alla proposizione di detta domanda.>>

Assegnazione della casa familiare in presenza di minore (nato fuori dal matrimonio)

Cass . sez. I, 16/09/2025 n. 25.403, rel. Tricomi:

<<3.4.- Va rammentato che, in materia di assegnazione della casa familiare rileva il principio secondo il quale il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, come si ricava dall’art. 337 sexies cod. civ.; è pacifico che ciò riguarda sia i figli nati dalla relazione matrimoniale che fuori di essa. Il giudice chiamato a fissare la regolamentazione a seguito della crisi familiare, nel decidere se assegnare la casa coniugale, deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore a beneficiare dell’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita (che, in quanto tale, è proiezione nello spazio della sua identità all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale), salvo situazioni eccezionali (Cass. n. 4816/2009; Cass. n. 14553/2011; Cass. n. 23501/2023).

La Corte ha chiarito poi che la destinazione impressa all’immobile che sia stato l’habitat domestico del minore non può essere esclusa solo perché detto minore è stato condotto altrove in quanto è decisivo accertare la ragione dell’allontanamento onde verificare se esso sia avvenuto solo temporaneamente o in via definitiva; la qualificazione giuridica di un immobile come “casa familiare”, postula che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell’immobile (Cass. n. 24754/2025, in motivazione; Cass. n. 3331/2016). Ed in applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha già affermato che per l’immobile, pacificamente riconosciuto dalle parti quale casa familiare, in vista della nascita della minore che lì ha sempre vissuto fino all’inizio della crisi familiare, debba escludersi la rilevanza, al fine del mutamento di una siffatta destinazione, del temporaneo allontanamento dall’abitazione per il contrasto tra loro insorto dopo la nascita. Tale l’allontanamento non può ritenersi definitivo quando sia da ascrivere ai contrasti insorti tra i genitori poiché in tal caso la scelta operata in attesa delle determinazioni del giudice non è tale da consentire di escludere che l’immobile sia ancora la casa familiare (Cass. n. 27907/2021; Cass. n. 32231/2018)>>.