Determinazione giudiziale sull’affidamento dei figli: non è scontato che sia a favore della madre solo per la loro tenera età

Cass. sez. I, 17/03/2026 n. 6.078, rel. Capriioli:

<<Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto che, quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole.

Il collocamento prevalente presso la madre, nella valutazione del giudice del reclamo, è stato, dunque, legato alla considerazione della tenera età dei figli.

In tal modo il giudice di merito ha operato un giudizio “in astratto”, incentrato sulla sola età dei minori, che comunque avevano già compiuto otto anni, senza preoccuparsi di prestare attenzione alle modalità di relazione in atto dei bambini con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia.

Il primo e terzo motivo va accolto con l’assorbimento del secondo motivo relativo all’assegnazione della casa familiare.

Deve essere affermato il seguente principio di diritto: “Nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio” >>.

Diritto del minore alla frequentazione dei nonni (art. 317 bis cc)

Cass. sez. I, Ord. 19/02/2026, n. 3.721, rel. Scalia:

<<Il limite ai rapporti “significativi” con gli ascendenti (art. 317-bis, primo comma, cod. civ.) non è quello, infatti, negativo, del pregiudizio che viene al minore dalla coltivazione di quelle relazioni, ma quello, positivo, dell’interesse del minore ad una crescita piena ed equilibrata, nel carattere funzionale assolto dai rapporti affettivi in cui il diritto degli ascendenti non è assoluto, ma necessariamente declinato secondo l’interesse del minore.

Come si è già detto, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (Cass., Sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2881).

In accoglimento del motivo, la Corte d’Appello di Brescia, nell’esercizio discrezionale dei poteri suoi propri, è chiamata ad una rinnovata motivazione in applicazione del richiamato principio.>>

Affidamento dei minori e responsabilità genitoriale

Cass.  sez. I, 27 gennaio 2026 n. 1.857,  rel. Caiazzo:

<<Ai fini dell’affidamento e della regolamentazione della responsabilità genitoriale, il giudice è chiamato a operare un bilanciamento concreto e non astratto tra il principio della bigenitorialità e il superiore interesse del minore, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e delle dinamiche relazionali emerse. Ne consegue che, ove il rifiuto del minore verso uno dei genitori derivi da fattori complessi e multifattoriali — non riconducibili a condizionamenti manipolativi dell’altro genitore né a condotte gravemente pregiudizievoli — il giudice può e deve adottare misure funzionali al recupero della relazione genitore‑figlio, anche attraverso l’attivazione di interventi integrati dei servizi sociali, di percorsi terapeutici individuali, familiari o sistemici, e di incontri protetti o accompagnati, calibrando le modalità e la progressività degli interventi in funzione della tutela evolutiva, emotiva e psicologica del minore>>.

Inoltre, sull’ascolto del minore (art. 473 bis.4 cpc):

<<Nel procedimento riguardante minori di età inferiore ai dodici anni, l’ascolto non costituisce un adempimento automatico: il giudice deve procedervi solo in presenza di una richiesta specifica e motivata delle parti che indichi le ragioni dell’audizione e la sua utilità per il superiore interesse del minore; in mancanza, l’omessa audizione non richiede motivazione ed è legittima se non emergono sopravvenienze che rendano necessario rinnovare l’ascolto>>.

(mass. di Valeria Cianciolo in Ondif)

La revisione dell’assegno di mantenimento per i figli decorre dalla sentenza, non dal verificarsi del fatto sopravvenuto

Cass. sez. I, 07/01/2026, n. 298, rel. Dal Moro:

<<Nel caso di specie, entrambi i giudici del merito hanno affermato il principio secondo cui in materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass 2023 n. 26875 e nr 10974; Cass. 4224/ 2021; Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000).

È stato infatti chiarito che “la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo “status” genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”.

Nel caso di specie, la revoca del contributo per il figlio maggiore è avvenuta nell’ambito di un giudizio di revisione: la Corte di appello – ha ritenuto motivatamente, sulla scorta dell’indirizzo consolidato che la revoca della contribuzione dovesse operare dalla domanda giudiziale il che porta ad escludere la sussistenza di un indebito in relazione agli importi versati in epoca antecedente alla proposizione di detta domanda.>>

Assegnazione della casa familiare in presenza di minore (nato fuori dal matrimonio)

Cass . sez. I, 16/09/2025 n. 25.403, rel. Tricomi:

<<3.4.- Va rammentato che, in materia di assegnazione della casa familiare rileva il principio secondo il quale il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, come si ricava dall’art. 337 sexies cod. civ.; è pacifico che ciò riguarda sia i figli nati dalla relazione matrimoniale che fuori di essa. Il giudice chiamato a fissare la regolamentazione a seguito della crisi familiare, nel decidere se assegnare la casa coniugale, deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore a beneficiare dell’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita (che, in quanto tale, è proiezione nello spazio della sua identità all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale), salvo situazioni eccezionali (Cass. n. 4816/2009; Cass. n. 14553/2011; Cass. n. 23501/2023).

La Corte ha chiarito poi che la destinazione impressa all’immobile che sia stato l’habitat domestico del minore non può essere esclusa solo perché detto minore è stato condotto altrove in quanto è decisivo accertare la ragione dell’allontanamento onde verificare se esso sia avvenuto solo temporaneamente o in via definitiva; la qualificazione giuridica di un immobile come “casa familiare”, postula che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell’immobile (Cass. n. 24754/2025, in motivazione; Cass. n. 3331/2016). Ed in applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha già affermato che per l’immobile, pacificamente riconosciuto dalle parti quale casa familiare, in vista della nascita della minore che lì ha sempre vissuto fino all’inizio della crisi familiare, debba escludersi la rilevanza, al fine del mutamento di una siffatta destinazione, del temporaneo allontanamento dall’abitazione per il contrasto tra loro insorto dopo la nascita. Tale l’allontanamento non può ritenersi definitivo quando sia da ascrivere ai contrasti insorti tra i genitori poiché in tal caso la scelta operata in attesa delle determinazioni del giudice non è tale da consentire di escludere che l’immobile sia ancora la casa familiare (Cass. n. 27907/2021; Cass. n. 32231/2018)>>.

Assegnazione della casa familiare nel solo interesse del minore

Cass. sez. I, ord., 19 maggio 2025 n. 13.138, rel. Caprioli

<<La decisione assunta dalla Corte è coerente con i principi affermati da questa Corte che ha chiarito che l’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155-quater c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c. (Cass., sez. 6-1, 29 settembre 2016, n. 19347); dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (Cass., sez. 1, 12 ottobre 2018, n. 25604).

Ciò, in quanto va tutelato l’ambiente “ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona”, tanto da considerare quell’abitazione come “la proiezione nello spazio della sua identità all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale” (Cass., sez. 1, 2/8/2023, n. 23501).

Deve, dunque, valutarsi l’esistenza di uno stabile legame fra il minore l’immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l’abitazione (Cass., sez. 1, 13/10/2021, n. 27907; Cass., 13/12/2018, n. 32231).

Valutazione questa che è stata compiuta dal giudice di merito che proprio valorizzando le dichiarazioni del padre ha rilevato che la durata di 4 dell’allontanamento volontario della minore avesse compromesso lo stabile legame fra i medesimi e l’immobile già adibito a casa familiare escludendo quindi la possibilità di rinsaldare e consolidare il rapporto con la casa coniugale.

A fronte di tale valutazione il ricorrente propone un difforme, apprezzamento in fatto delle risultanze probatorie già scrutinate dai giudici del merito sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 32505/23)>>.

Conflitto tra genitori e nonni da risolvere in base al miglior interesse del minore

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 09 maggio 2025, n. 12.317, rel. Dal Moro:

 

La responsabilità genitoriale e i connessi diritti relativi alla relazione con i figli, quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti costituiscono situazioni giuridiche “serventi”, focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull’esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare, capace anche di assicurare il vantaggio derivante da una relazione positiva con le relazioni precedenti. Di conseguenza, in caso di conflittualità fra genitori e ascendenti non si tratta di assicurare tutela a potestà contrapposte individuando quale delle due debba prevalere sull’altra, ma di bilanciare, se e fin dove è possibile, le divergenti posizioni nella maniera più consona al primario interesse del minore, il cui sviluppo è normalmente assicurato dal sostegno e dalla cooperazione dell’intera comunità parentale.

(massima di Ferrandi Francesca in Ondif)

Dichiarazione di filiazione naturale ed effetti sui doveri del genitore verso i figli

Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025 n. 12246, rel. Russo:

<<La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 с.c., e, quindi, giusta l’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento.
La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali>>.

(l’0art. 261 cc è stato abrogato dal d. lgs. 154 del 2013)

(massima di Valeria Cianciolo in Ondif)

 

L’assegnazione della casa familiare è legata solo alle esigenze dei figli di permanenza nell’ambiente domestico

Cass. sez. I, Ord. 9 maggio 2025, n. 12.249, rel. Russo:

<<La casa familiare deve essere assegnata tenendo conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico. Anche nella ipotesi in cui il giudice decida, previa valutazione del miglior interesse dei figli, di assegnare solo una porzione della casa familiare (o una singola unità abitativa), il potere di imporre limiti al diritto dominicale si esercita pur sempre nell’ambito dell’art. 337 sexies c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell’interesse di costoro>>.

(massima di Fossati Cesare in Ondif)

Le spese straordinarie per i figli e il loro recupero da parte del fgenitore collocatario

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 10 aprile 2025, n. 9392, rel. Valentino:

<<In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.
Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori>>.

(massima di Ferrandi Francesca in Ondif)