Assegnazione della casa familiare in presenza di minore (nato fuori dal matrimonio)

Cass . sez. I, 16/09/2025 n. 25.403, rel. Tricomi:

<<3.4.- Va rammentato che, in materia di assegnazione della casa familiare rileva il principio secondo il quale il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, come si ricava dall’art. 337 sexies cod. civ.; è pacifico che ciò riguarda sia i figli nati dalla relazione matrimoniale che fuori di essa. Il giudice chiamato a fissare la regolamentazione a seguito della crisi familiare, nel decidere se assegnare la casa coniugale, deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore a beneficiare dell’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita (che, in quanto tale, è proiezione nello spazio della sua identità all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale), salvo situazioni eccezionali (Cass. n. 4816/2009; Cass. n. 14553/2011; Cass. n. 23501/2023).

La Corte ha chiarito poi che la destinazione impressa all’immobile che sia stato l’habitat domestico del minore non può essere esclusa solo perché detto minore è stato condotto altrove in quanto è decisivo accertare la ragione dell’allontanamento onde verificare se esso sia avvenuto solo temporaneamente o in via definitiva; la qualificazione giuridica di un immobile come “casa familiare”, postula che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell’immobile (Cass. n. 24754/2025, in motivazione; Cass. n. 3331/2016). Ed in applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha già affermato che per l’immobile, pacificamente riconosciuto dalle parti quale casa familiare, in vista della nascita della minore che lì ha sempre vissuto fino all’inizio della crisi familiare, debba escludersi la rilevanza, al fine del mutamento di una siffatta destinazione, del temporaneo allontanamento dall’abitazione per il contrasto tra loro insorto dopo la nascita. Tale l’allontanamento non può ritenersi definitivo quando sia da ascrivere ai contrasti insorti tra i genitori poiché in tal caso la scelta operata in attesa delle determinazioni del giudice non è tale da consentire di escludere che l’immobile sia ancora la casa familiare (Cass. n. 27907/2021; Cass. n. 32231/2018)>>.

Assegnazione della casa familiare nel solo interesse del minore

Cass. sez. I, ord., 19 maggio 2025 n. 13.138, rel. Caprioli

<<La decisione assunta dalla Corte è coerente con i principi affermati da questa Corte che ha chiarito che l’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155-quater c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c. (Cass., sez. 6-1, 29 settembre 2016, n. 19347); dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (Cass., sez. 1, 12 ottobre 2018, n. 25604).

Ciò, in quanto va tutelato l’ambiente “ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona”, tanto da considerare quell’abitazione come “la proiezione nello spazio della sua identità all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale” (Cass., sez. 1, 2/8/2023, n. 23501).

Deve, dunque, valutarsi l’esistenza di uno stabile legame fra il minore l’immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l’abitazione (Cass., sez. 1, 13/10/2021, n. 27907; Cass., 13/12/2018, n. 32231).

Valutazione questa che è stata compiuta dal giudice di merito che proprio valorizzando le dichiarazioni del padre ha rilevato che la durata di 4 dell’allontanamento volontario della minore avesse compromesso lo stabile legame fra i medesimi e l’immobile già adibito a casa familiare escludendo quindi la possibilità di rinsaldare e consolidare il rapporto con la casa coniugale.

A fronte di tale valutazione il ricorrente propone un difforme, apprezzamento in fatto delle risultanze probatorie già scrutinate dai giudici del merito sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 32505/23)>>.

L’assegnazione della casa familiare è legata solo alle esigenze dei figli di permanenza nell’ambiente domestico

Cass. sez. I, Ord. 9 maggio 2025, n. 12.249, rel. Russo:

<<La casa familiare deve essere assegnata tenendo conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico. Anche nella ipotesi in cui il giudice decida, previa valutazione del miglior interesse dei figli, di assegnare solo una porzione della casa familiare (o una singola unità abitativa), il potere di imporre limiti al diritto dominicale si esercita pur sempre nell’ambito dell’art. 337 sexies c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell’interesse di costoro>>.

(massima di Fossati Cesare in Ondif)

L’assegnazione della casa familiare comprende mobili e arredi

Esatto quanto insegna Cass. sez. I, ord. 17/06/2024 n. 16.691, rel. Valentino:

<<8.1 – Il terzo e il quarto motivo possono essere trattati unitariamente e sono fondati. L’assegnazione della casa familiare si estende – anche a mobili ed arredi, essendo indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i quali hanno diritto di conservare l’habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti, composto delle mura e degli arredi. L’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.c., ricomprende, per la finalità sopraindicate, non il solo immobile, ma anche i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l’eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari dell’altro ex coniuge (Cass., n. 5189/1998; Cass, n. 878/1986; Cass., n. 7303/1983). Il logico collegamento tra immobile e mobili ai fini di tutelare l’interesse del minore alla conservazione dell’ambiente familiare va ribadito anche se la proprietà dell’immobile è di proprietà esclusiva del coniuge non proprietario dei beni mobili al fine di garantire al minore quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare. In tale direzione è principio costantemente ribadito da questa Corte che il collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione anche non quotidiana ma compatibile con assenze giustificate da motivi riconducibili al percorso formativo, purché vi faccia ritorno periodicamente e sia accertato che la casa familiare sia luogo nel quale è conservato il proprio habitat domestico. Uno degli indici probatori può essere la circostanza che l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (Cass., n. 29977/2020; Cass., n. 16134/2019, Cass., n. 21749/2022)>>.