Affidamento in prova ai servizi sociali e limitazione della potestà genitoriale

Cass. sez. I, ord. 30/04/2024 n. 11.624, rel. Parise:

<<4.1. Secondo l’orientamento più recente di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. da ultimo Cass. 32290/2023), l’affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall’art. 5-bis della legge 4 maggio 1983 n. 184 (norma inserita dall’art. 28, comma 1, lett. d, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023) costituisce una species del più ampio genus dell’affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare. Qualora sia disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere, anche nel regime previgente all’entrata in vigore dell’art. 5-bis della legge 184/1983 (che trova la sua base normativa negli artt. 25 e 26 r.d.l. 1404/1934, conv. nella l. 835/1935, e succ. modif.), l’affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto) dall’affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con l’individuazione di compiti specifici per assicurare la funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell’interesse del minore. Questa tipologia di “affidamento” ai servizi, da definire come mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; richiede, tuttavia, che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati – con esclusione di poteri decisori- e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili. Nel secondo caso, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale. Esso costituisce un’ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all’affidamento familiare, sul punto v. Cass. 16569/2021) e, pertanto, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all’attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l’adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale; i contenuti del provvedimento devono essere conformati al di proporzionalità tra la misura adottata e l’obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare un’adeguata vigilanza sull’operato dei servizi. Pertanto si richiede, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell’art. 5-bis l. 184/1983, che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori; i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo; deve essere necessariamente nominato, nella fase processuale che precede la sua adozione, un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati>>.

Applicazione al caso in esame:

<<4.2 Nel caso di specie la Corte distrettuale ha riscontrato in entrambi i genitori “carenze e capacità genitoriali limitate e in parte compromesse, nel caso del padre a causa di atteggiamenti violenti e note caratteriali”, mentre nei confronti della madre è stato espresso un giudizio di “fragilità per una sua certa immaturità e la sua conseguente difficoltà a gestire in maniera equilibrata la difficile situazione familiare”, determinata dall’aspra conflittualità con il marito e dalla conseguente incomunicabilità tra i genitori. La Corte di merito ha, pertanto, confermato la statuizione del Tribunale, che aveva disposto l’affidamento dei minori ai Servizi Sociali, e detto provvedimento ha connotazioni certamente limitative, quantomeno, della responsabilità genitoriale del padre, al quale sono consentiti incontri con i figli solo con modalità protette e rigidamente regolamentate, benché, invero, non risultino specificamente descritti nella sentenza impugnata i compiti dei Servizi.

L’adozione di questo provvedimento di affidamento limitativo, tuttavia, non è avvenuta all’esito di una discussione in un contraddittorio complesso esteso anche ai minori, i cui interessi fossero adeguatamente rappresentati da un curatore speciale processuale.

L’emersione nel corso del giudizio di comportamenti dei genitori pregiudizievoli degli interessi dei figli, costituiti dall’elevato livello di conflittualità tra loro esistente e dal conseguente profondo coinvolgimento dei bambini nel dissidio, poneva in capo ai giudici distrettuali il dovere di provvedere a tale nomina, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, non più idonei a rappresentare i minori. L’inottemperanza a questo dovere, il difetto di interlocuzione che ne è derivato e il difetto di rappresentanza dei minori hanno determinato, in applicazione dei principi in precedenza richiamati, la nullità della decisione impugnata in relazione alle statuizioni che riguardano la regolamentazione dei rapporti genitoriali e di ogni aspetto agli stessi connesso, sicché si impone la cassazione della sentenza, limitatamente a dette statuizioni, con rinvio alla Corte di merito>>