Divisione a seguito di illegittimi trattenimenti di sommme da parte di uno dei coeredi : collazione, imputazione e conguagli

Chiaro esempio di applicazione della collazione per imputazione ex artt. 724-725 cc (e 737 cc) in Cass. sez. II, 30/08/2026 n. 24.855, rel. Tedesco:

<<In relazione al profilo considerato con il motivo in esame la sentenza di primo grado così si era espressa: “Quanto all’obbligazione restitutoria a carico di B.B., si ribadisce che è pacifico come questi abbia ricevuto dalla F. l’importo di Euro 44.500. Al riguardo, B.B. afferma di avere trattenuto la somma ricevuta quale acconto sulle somme ad egli spettanti sull’eredità paterna. La C.C. afferma di aver corrisposto tale importo per l’acquisto della quota di comproprietà pari ad un terzo dell’alloggio di Omissis, via Omissis, vendita non perfezionatasi. In ogni caso, è incontestato come B.B. abbia trattenuto la somma ricevuta, sicché, anche aderendo alla tesi del Omissis, resta il fatto che dal valore del lotto a questi spettante deve essere detratto l’importo già ricevuto”.

Tale contenuto decisorio fu impugnato da B.B. con il secondo motivo di appello incidentale, che la Corte d’Appello riassume in questo modo: “B.B. lamenta che il primo giudice abbia ritenuto la somma di Euro 44.500,00 costituire un anticipo sull’eredità versatagli dalla madre, ne abbia disposto la restituzione alla C.C. per intero e non ne abbia disposta la ripartizione pro quota fra i coeredi, stante la natura successoria della somma stessa. Sicché parte appellante incidentale avrebbe dovuto trattenere per sé la quota di Euro 15.166,00, mentre avrebbe dovuto corrispondere alla madre ed al fratello due quote identiche a quella” (pag. 13 della sentenza della Corte di appello).

Su tale motivo la Corte d’Appello ha così deciso: “Il rilievo è vero ma irrilevante. Il giudice di primo grado è vero che ha disposto la restituzione della somma ridetta B.B. alla madre, per intero, ma non è meno vero che successivamente in sede di formazione dei lotti ha poi ripartito complessivamente l’asse secondo le quote di spettanza, con minime rifatte. Quindi, matematicamente, ha operato l’imputazione contestata. Di qui la carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., alla doglianza, ed il rigetto della stessa”.

In altre parole, la Corte d’Appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha riconosciuto che la ripartizione, così come operata dal Tribunale, aveva matematicamente realizzato l’obiettivo che si proponeva l’appellante incidentale, il quale mirava a ottenere la ripartizione pro quota della somma che egli aveva ricevuto dalla C.C.: da qui il (supposto) difetto di interesse.

1.2. La conclusione riflette un palese equivoco nel quale è incorso la Corte d’Appello. In presenza di un condividente, il quale abbia ricevuto una somma in via anticipata rispetto alla divisione, la ripartizione pro quota del relativo valore può avvenire secondo due metodi diversi.

Per semplificare si può assumere come modello la collazione per imputazione, generalmente considerata, sotto tale profilo, quale strumento per ripartire pro quota fra i coeredi indicati nell’art. 737 c.c. il valore del bene donato (donatario compreso). La collazione per imputazione, secondo quanto dispongono gli artt. 724 e 725 c.c., è fatta con il metodo dei prelevamenti: “Se i beni donati non sono conferiti in natura…, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote”.

Se in una comunione con parità di quote su una massa che vale 1000, uno dei due partecipanti ha ricevuto una donazione di 200, il coerede non donatario preleva beni dalla massa in proporzione della propria quota: nel caso ipotizzato nell’esempio, essendo le quote uguali, preleva 200, riducendosi la massa a 800, che è ripartita secondo le quote originarie in ragione di un mezzo ciascuno: il coerede non donatario, dopo aver prelevato 200, consegue nella divisione altri 400 e così in totale 600; il coerede donatario consegue solo 400. Come si può constatare la quota del coerede non donatario, che sarebbe di 500, si incrementa di 100 (cioè per la metà del valore del bene donato); simmetricamente il donatario vede la sua quota di concorso sui beni ereditari, anche per lui di 500 se non ci fosse stata la donazione, ridursi a 400: all’incremento della quota dell’uno fa riscontro la diminuzione della quota dell’altro per identico valore. La porzione divisoria del donatario diminuisce, rispetto a quella che sarebbe stata se egli non avesse subito l’imputazione, esattamente di quanto aumenta la quota del coerede non donatario.

In questo modo il valore della donazione è automaticamente ripartito fra i coeredi concorrenti.

Il debito ex collatione può essere regolato anche con un metodo diverso: il bene donato è considerato, contabilmente, come se facesse parte della massa dividenda e quindi imputato per il suo valore alla porzione del donatario.

Riproponendo l’esempio già fatto impiegando tale diverso metodo, si ha che il valore della donazione è contabilmente aggiunto alla massa da dividere, che ascende così a 1.200, cui corrisponde la quota di 600 ciascuno dei due coeredi concorrenti. Al momento della divisione il bene donato è imputato per intero alla quota del donatario, che ha diritto di concorrere sui beni relitti solo per il residuo di 400. I 600 residui andranno a comporre la porzione divisoria del coerede non donatario.

Fermo l’esito naturalmente identico dei due metodi, quello dei prelevamenti presenta il vantaggio, se i compartecipi concorrono per quote uguali, di consentire la formazione di porzioni di eguale valore da assegnarsi mediante sorteggio (Cass. n. 27086/2021).>>

Safe harbour per Vimeo contro i giganti della musica del gruppo EMI Records (dopo la vittoria del 2025 è arrivata una modestissima liquidazione di spese di lite)

Qui però riferisco solo della sentenza del 2025 sul merito, non avendolo fatto allora, essendo alquanto interessante la discussione sulle red flags di violazione copyrights e sulla invocabilità del safe harbor ex DMCA sec. 512(c).

Si tratta dell’appello del 2° Circuito in Capitol REcords e altri v. Vimeo Inc, 13.01.2025, Docket Nos. 21-2949(L), 21-2974(Con), di cui ci diede notizia Eric Goldman e che ci viene oggi ricordata  per le questione delle spese. Questione qui irrilevante, come detto; mi limito a ricordare la notazione del prof. Goldman  secondo cui , a fronte di una battaglia giudiziaria di 17 anni e a spese legali per 6 milioni di dollari , il Tribunale di New York in questo settembre ha liquidato solo 16.000 dollari , così motivando: “Vimeo itself has previously recognized, this case raised “many difficult or new” issues….An award of attorneys’ fees to Vimeo, however, would not serve the purposes of the Copyright Act. Plaintiffs asserted reasonable claims that raised novel, complex questions of law, and they litigated those claims reasonably and in good faith. This case also presents little need for either compensation or deterrence“).

Andiamo dunque al merito accertato nel 2025.

La domanda venne respinta perchè Vimeo nè aveva notizia di violazioni specifiche sui video allegati nè ricevette financial benefit diretto dalle violazioni. REquisiti che sono i pretesi danneggiati a dover provare.

Il passaggio più interessante è quello sulle red flags:

<<Even if a person without specialized knowledge would have intuited a likelihood that many of the posted videos were not authorized, that would not make it obvious that a particular video lacked authorization to use the music [esatto: è il punto centrale, di solito trascuirato da dottrina e giurisprueenza italiane]. This is all the more true in view of the uncontested fact that, since 2011, Vimeo had run a store from which users could purchase licenses to use music in videos. Accordingly, Vimeo employees were aware of the existence of simplified opportunities available to purchase licenses. Furthermore, because Plaintiffs have not proved that Vimeo employees had specialized knowledge of the music industry, those employees’ awareness that music found on their videos was under copyright did not show that they knew whether the music they heard on user videos came from EMI or another label. Plaintiffs’ evidence does not support it being apparent to Vimeo employees that the music they heard on any particular video came from a label that did not offer licenses through Vimeo’s store or otherwise.

Plaintiffs also rely on the contention that EMI’s cease-and-desist letter, sent to Vimeo in 2008, put Vimeo employees on notice that any EMI music used on the website was unauthorized. Plaintiffs cite EMI Christian Music Grp., Inc. v. MP3tunes, LLC, 844 F.3d 79, 93 (2d Cir. 2016), where we explained that the defendant’s subjective awareness that there had been no legal online distribution of Beatles songs could support red flag knowledge that any online electronic copies of Beatles songs on defendant’s servers were unlicensed. But the same logic does not necessarily apply here. As the district court pointed out, an awareness that EMI sent a letter in the past demanding removal of its music gave no assurance that EMI did not thereafter make contracts licensing the use of its music, especially in view of evidence that some users who posted the videos containing EMI music asserted that EMI had provided them with authorization to use the music. The DMCA does not require service providers to perform research on mere suspicion of a user’s infringement to determine the identity of the music in the user’s video, identify its source, and determine whether the user acquired a license. See Vimeo I, 826 F.3d at 98-99 (explaining, in the context of a contention of willful blindness, that requiring service providers “constantly to take stock of all

information their employees may have acquired that might suggest the presence of infringements in user postings, and to undertake monitoring investigations whenever some level of suspicion was surpassed, . . . would largely undo the value of § 512(m)”).

Even if we concluded that Vimeo had red flag knowledge that EMI’s music in user videos was not authorized or licensed, that would be insufficient to satisfy Plaintiffs’ burden. Plaintiffs needed in addition to show that it would be apparent to a person without specialized knowledge of copyright law, or, alternatively, persons who have been demonstrated to possess specialized knowledge of copyright law, that the particular use of the music in the Videos-in-Suit was not fair use. Plaintiffs contend that they showed that the Vimeo staff had “legal acumen” as to copyright laws. See Appellants’ Br. at 59. We disagree. Their argument rests solely on Vimeo’s having told its employees not to produce videos containing copyrighted music and Vimeo’s having communicated to users that using copyrighted music “generally (but not always) constitutes copyright infringement.” Id.

Those facts do not support the conclusion that a Vimeo employee, absent familiarity with copyright laws, would have a basis for knowing whether the

use of copyrighted music in a particular video was or was not a fair use. Plaintiffs’ argument goes too far; it would require Vimeo employees to assume that uses of copyrighted material are never fair use. Vimeo’s exercise of prudence in instructing employees not to use copyrighted music and advising users that use of copyrighted music “generally (but not always) constitutes copyright infringement” did not educate its employees about how to distinguish between infringing uses and fair use.

Furthermore, at least during the period in question, the boundaries of fair use were not so well settled as to make clear even to persons well acquainted with copyright law whether and when a dancing, acting, or lip-dubbing performance of copyrighted music might pass muster as a fair use.

The difficulty distinguishing fair use from infringement at the time in question is illustrated by the Supreme Court’s subsequent consideration of Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 598 U.S. 508 (2023). The question presented to the Court in that case was whether the first statutory factor for a finding of fair use—“the purpose and character of the use,” 17 U.S.C. § 107(1)—favored a finding of fair use for a portrait of the singer Prince, created by Andy Warhol in 1984, which incorporated a

copyright-protected photograph of Prince taken by photographer Lynn Goldsmith, while making changes to the original. See Warhol, 598 U.S. at 516-18.

More than 40 copyright experts, as “Copyright Law Professors” and “Art Law Professors,” filed amicus briefs in their own names supporting a finding of fair use and consequently no infringement.10 At the same time, approximately 18 intellectual property professors filed amicus briefs arguing that the copying did not represent fair use.11 The Court itself also proved to be bitterly divided. In the majority opinion, seven Justices rejected the arguments passionately advanced by two dissenters that Warhol’s changes to

10 See Br. of Amici Curiae Copyright Law Professors in Support of Petitioner, Warhol, 598 U.S. 508; Br. of Art Law Professors as Amici Curiae in Support of Petitioner, Warhol, 598 U.S. 508.

11 See Br. of Professors Peter S. Menell, Shyamkrishna Balganesh, and Jane C. Ginsburg as Amici Curiae in Support of Respondents, Warhol, 598 U.S. 508; Br. of Amicus Curiae Jeffrey Sedlik, Professional Photographer and Photography Licensing Expert, in Support of Respondents, Warhol, 598 U.S. 508; Br. of Amicus Curiae Prof. Zvi S. Rosen in Support of Respondents, Warhol, 598 U.S. 508; Br. of Professor Guy A. Rub as Amici Curiae in Support of Respondents, Warhol, 598 U.S. 508; Br. of Amici Curiae Institute for Intellectual Property and Social Justice and Intellectual-Property Professors in Support of Respondents, Warhol, 598 U.S. 508; Br. of Professor Terry Kogan as Amicus Curiae in Support of Respondents, Warhol, 598 U.S. 508.

the original Goldsmith photograph were transformative and that the ultimate creation was a fair use. See Warhol, 598 U.S. at 548-50.

Where academic scholars specialized in the study of the fair use question and the Justices of the Supreme Court are so divided, we cannot conclude that it was “apparent,” as required by Section 512(c)(1)(A)(ii), to untutored employees of Vimeo that dancing, acting, or lip-dubbing performances of copyrighted music uses posted by Vimeo users were not fair use>>.

Requisiti del consenso al trattamento dati

In un caso di illegittima ripresa fotografica del corpo nudo di una cliente di centro estetico, la Cass. (sez. I, 08/09/2026 n. 25.117, rel. Tricomi) ha così deciso.

<< 3.4.- L’art. 6 del GD.P.R., nello stabilire le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, dati tra cui rientra l’immagine fotografica della persona, richiede che debba ricorrere almeno una delle due condizioni ivi indicate e cioè che l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (lett. a); che il trattamento sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (lett. b).

Il “consenso dell’interessato”, ai sensi dell’art. 4, punto 11 consiste in “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. Ne consegue che il consenso rilevante ai sensi del GD.P.R. deve presentare specifici requisiti che si sostanziano in una manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile dell’interessato.

L’art.7 del GD.P.R. nel fissare le condizioni per il consenso stabilisce che “1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 2. Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.”; risulta, inoltre, decisiva, nel caso in esame, la precisazione secondo la quale “4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto.”.

3.5.- La decisione impugnata non ha dato retta applicazione alle norme in esame.

Risulta incontestato in causa che la richiesta di trattamento mediante riprese fotografiche avanzata in relazione alla prestazione di trattamenti estetici, di cui si discute, dovesse essere assistita dal consenso della parte, espressamente richiesto al momento della sottoscrizione del contratto, ed il tema in discussione riguarda la liceità del trattamento dei dati in relazione [al-]la valutazione della sufficienza e della conformità o meno della volontà manifestata al fol. 5 del contratto dalla contraente Va.Da., al modello di consenso delineato nel GD.P.R. in uno ai requisiti ed alle condizioni ivi previste.

Il Tribunale ha ravvisato che l’originaria attrice avesse prestato consapevolmente il consenso sulla scorta della produzione documentale e delle testimonianze assunte.

Tale ultimo arresto, tuttavia, è errato perché non è conseguito alla retta sussunzione della fattispecie in esame nella previsione delle norme prima ricordate.

3.6.- L’accertamento della conformità della prestazione del consenso al modello normativo, cui il giudice è tenuto in caso di contestazione, invero, deve passare attraverso la verifica della ricorrenza degli elementi qualificanti, come espressamente richiesti dall’art.4 del GD.P.R., quale manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato e l’onere della relativa prova ai sensi dell’art.7 del GD.P.R. grava sul titolare del trattamento dei dati basato sul consenso.

Inoltre, quando il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, come nel presente caso in cui è stata inserita nel “piano dei trattamenti”, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie e il mancato rispetto di tale condizione incide negativamente sulla dichiarazione, tanto è vero che “Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.”.

Va aggiunto che il legislatore unionale ha ritenuto di ribadire la necessità che il consenso sia stato manifestato “liberamente” ed ha espressamente stabilito all’art.7, comma 4, GD.P.R., un canone, non esaustivo, di valutazione della “libera prestazione del consenso” in quanto ha precisato che “si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto.” con l’evidente finalità di contrastare coazioni alla prestazione del consenso nel caso in cui il trattamento dei dati richiesto non sia necessario all’esecuzione del contratto.

3.7.- Detti principi non sono stati applicati nel caso in esame. (…)

Inoltre, quanto alla contestazione mossa dalla ricorrente in merito all’illecita raccolta del consenso, il Tribunale, pur avendo accertato che la parte aveva “negato l’autorizzazione alla realizzazione, uso, riproduzione, e pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dal fotografo anti-age specialist, con l’esclusione che le fotografie potessero essere utilizzate per finalità di marketing relativamente ai servizi estetici effettuati dal Centro Estetico.”, ne ha dedotto che “tale scelta consapevole della parte permette di ritenere accertato che la stessa ebbe modo di leggere e comprendere il contratto sottoposto, avendo espressamente valutato e deciso di negare il consenso all’utilizzo delle immagini fotografiche per le finalità di cui sopra. Diversamente la parte ha firmato invece la pag. 5 del contratto in cui ha acconsentito all’effettuazione di scatti fotografici inerenti i servizi erogati, al fine di documentarne gli esiti. In sede di atto introduttivo la parte nulla ha dedotto in merito alle modalità con cui tale consenso è stato raccolto, dovendo pertanto – ritenute tardive le allegazioni fattuali successive – ritenere accertato che la parte abbia consapevolmente concesso l’autorizzazione allo scatto di fotografie per verificare l’andamento ed esito del trattamento.” (fol. 8/9 sent. imp.).

Tale conclusione non risulta assunta nel rispetto della disciplina vigente.

Invero, si deve osservare che la differente ed opposta determinazione della ricorrente in merito alla prestazione del consenso nelle due parti contrattuali, lungi dal dimostrare la consapevolezza della scelta, al più può assumere una valenza neutra e non decisiva alla luce del quadro normativo richiamato.

Va, in proposito rimarcato che la liberatoria (non firmata) riguardava sia la realizzazione e l’utilizzo delle fotografie a fini di marketing, sia in generale – “la realizzazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo delle proprie immagini riprese dal fotografo…” (v. documento contrattuale depositato telematicamente) e che il Tribunale non ha evidenziato alcun elemento di novità o di necessità che avesse giustificato la rinnovata richiesta di consenso all’effettuazione di riprese fotografiche, contenuta questa volta nel piano di trattamento (fol.5 del contratto), richiesta di cui il titolare del trattamento avrebbe dovuto dimostrare la autonoma giustificazione e che avrebbe dovuto essere valutata secondo quando previsto dall’art.7 GD.P.R., attenendo sempre alla raccolta ed all’uso del materiale fotografico (e cioè al trattamento già non consentito a seguito del rifiuto di sottoscrivere la liberatoria).

Il Tribunale, invero, ha escluso che “la parte convenuta abbia posto in essere una condotta illecita o abusiva, sia con riferimento alla raccolta del consenso che allo scatto della foto” (fol.9, sent. imp.) senza essersi pronunciato sulla conformità del consenso così raccolto rispetto ai requisiti di cui all’art.4 del GD.P.R., nonché sulla libertà nella prestazione del consenso ai sensi dell’art.7, comma 4, GD.P.R., né risulta essersi pronunciato sulla “necessità” del trattamento in questione per l’esecuzione del contratto di cui l’interessata era parte, necessità che avrebbe potuto determinare, ove accertata, l’applicazione della lett. b) dell’art.6 del GD.P.R.>>.

La SC rinvia quindi al giudice a quo.

Esatto ma sostanzialmente ovvio. La fotografia era stata scattata ma non diffusa al pubblico: ma è ugualmente trattamento da acconsentire (v. definizione ex art. 4.2) GDPR).

Il principio di precauzione nella vendita di cellulari: una esatta sentenza delal Cassazione circa la responsabilità del produttore

Assai analitica ed esatta presa di posizione della SC su un tema purtroppo negletto e cioè la pericolosità dell’uso frequente del cellulare (Cass. sez. III, 24/07/2026 n. 24.015, rel. Gorgoni).

La causa era stata promossa verso Apple a seguito di danno dall’uso di iPhone SE 5S acquistato nel giugno 2016.

Passaggi più significativi:

<<11.1.4. Tale filone giurisprudenziale si colloca interamente sul piano della regolazione pubblicistica del rischio elettromagnetico, avente ad oggetto interessi diffusi e collettivi, ed è pertanto inidoneo a fungere da parametro di valutazione degli obblighi informativi e di protezione gravanti sul produttore nei rapporti contrattuali con il singolo consumatore.

Del resto, la coesistenza di piani distinti -quello amministrativo e quello civilistico- trova conferma nella giurisprudenza in tema di art. 844 c.c., essendosi da questa Corte più volte sottolineata la diversità della disciplina amministrativa (ove rilevano i parametri dettati a tutela della salute pubblica) da quella di tutela civilistica nei rapporti tra privati.

Si è al riguardo posto in rilievo che la diversità delle forme di tutela non può tradursi aprioristicamente in una lettura derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., tale da escludere l’accertamento in concreto del superamento della normale tollerabilità, dovendo al contrario ritenersi prevalente, in una prospettiva costituzionalmente orientata, l’interesse a una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (Cass., 10 gennaio 2025, n. 631; Cass., 31 luglio 2024, n. 21479).

In tali ipotesi questa Corte ha precisato che il rispetto dei limiti e dei parametri fissati in sede amministrativa non esaurisce la valutazione civilistica della condotta, imponendo al giudice di verificare autonomamente, nel diverso piano dei rapporti tra privati, gli obblighi e le tutele ivi operanti. [punto importante ma ovvio, anche se spesso nella prassi “dimenticato” dal produttore]

A tale stregua può pertanto affermarsi che sul piano della regolazione pubblicistica del rischio il principio di precauzione viene in rilievo ogniqualvolta gli effetti negativi di una condotta o di un’attività umana non risultino ancora pienamente accertabili sul piano scientifico, assumendo la funzione di criterio di orientamento dell’azione dello Stato e dell’Unione europea nelle scelte legislative e amministrative incidenti sulla tutela della salute e dell’ambiente. (…)

In tale logica, l’impossibilità di determinare con certezza l’esistenza o l’entità del rischio, quando dipenda dalla natura non definitiva dei risultati degli studi disponibili, non esclude l’operatività del principio, ove permanga la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell’ipotesi in cui il rischio si realizzi.

Proprio in ambiti come quelli dei prodotti fitosanitari e del fumo, nei quali l’esposizione è diffusa e gli effetti possono manifestarsi a distanza di tempo, la Corte di Giustizia ha ritenuto legittima l’adozione di misure restrittive di carattere preventivo, funzionali a evitare il manifestarsi di effetti pregiudizievoli irreversibili (Corte Giust., 22 dicembre 2010, causa C-77/09, Gowan Comércio Internacional e Servigos; Corte Giust., 22 novembre 2018, causa C-151/17, Swedish Match).

La valutazione del rischio è stata conseguentemente ricondotta alla necessità di fondarsi sui dati scientifici disponibili più attendibili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale, senza che ciò implichi l’attesa del consolidamento definitivo delle evidenze scientifiche, essendo sufficiente un sapere tecnico aggiornato e non manifestamente inattendibile. (…)

Si è altresì precisato che, ove l’evoluzione delle conoscenze scientifiche evidenzi un rischio per la salute di portata significativamente superiore rispetto a quella originariamente prevista, ed eventualmente recepita in una normativa precauzionale specifica, il principio di precauzione impone un monitoraggio costante dei livelli di rischio, poiché i pericoli derivanti dall’inazione possono risultare più gravi di quelli connessi all’adozione di misure preventive idonee a ridurre o impedire effetti rivelatisi più nocivi del previsto. (…)

È evidente, dunque, che là dove persista una plausibile probabilità di effetti dannosi il principio di precauzione è stato utilizzato per giustificare misure restrittive o informative in settori caratterizzati da rischi diffusi e difficilmente percepibili dal destinatario finale, valorizzandosi l’esigenza di prevenire il danno prima che esso si manifesti in forma irreversibile.

11.1.5. In termini di riduzione del rischio, a spingere in questa direzione concreta e operativa del resto è il c.d. principio ALARA (as low as reasonably achievable), che rappresenta il criterio attraverso il quale l’ordinamento governa i rischi derivanti dall’esposizione a fattori potenzialmente nocivi, anche in assenza di una piena certezza scientifica circa la loro pericolosità.

Tale principio, lungi dal costituire una regola di carattere meramente tecnico o settoriale, si atteggia a criterio generale di riduzione del rischio, imponendo di mantenere l’esposizione “al livello più basso ragionevolmente possibile”, compatibilmente con l’uso del prodotto e con le conoscenze scientifiche disponibili.

Il principio ALARA non presuppone l’accertamento di una nocività certa, ma si fonda proprio sulla plausibilità scientifica del rischio e sull’esigenza di prevenirne la possibile concretizzazione.

Nella giurisprudenza di legittimità si è più volte affermato che l’obbligo di adottare misure cautelari e informative sorge già in presenza di studi preliminari, approfondimenti scientifici non conclusivi o evidenze epidemiologiche incomplete, quando tali elementi siano idonei a prospettare un rischio per la salute. (…)

È in questa cornice che il principio ALARA assume rilievo centrale anche nel caso in esame.

L’odierna ricorrente lamenta che l’uso del telefono cellulare comporta un’esposizione alle radiofrequenze variabile e dipendente dalle modalità d’uso, quali la durata delle chiamate, la distanza dal corpo, le condizioni di ricezione del segnale e l’esposizione cumulativa, che in determinate condizioni di uso ordinario (ad esempio, in auto o in presenza di segnale debole) l’emissione di radiofrequenze aumenta in modo significativo, e che l’esposizione è maggiore in caso di uso prolungato o in prossimità del corpo, con particolare riguardo ai soggetti minori.

L’applicazione del principio ALARA si traduce nell’obbligo di informare il consumatore sulle modalità di utilizzo idonee a ridurre l’esposizione, consentendogli di modulare consapevolmente il proprio comportamento.

Anche ammettendo che persistano dubbi sull’operatività del principio di precauzione nei rapporti interprivati, risolvendosi in criterio sistematico di valutazione del rischio e in parametro di orientamento dell’assetto normativo che l’ordinamento recepisce e traduce in obblighi specifici, nell’impugnata sentenza la Corte d’Appello ha del tutto omesso di accertare se, alla luce delle norme vigenti e del parametro della diligenza professionale, l’ordinamento imponga alla Apple di rendere edotto il consumatore della sussistenza dei rischi specifici derivanti dalle onde elettromagnetiche emesse dal telefono cellulare.

Il raccordo tra il principio di precauzione e i rapporti privati della vita comune di relazione è invece assicurato dalla diligenza professionale ex art. 1176, 2 co., c.c.

Questa Corte ha posto in rilievo che l’operatore qualificato non è tenuto soltanto all’osservanza delle prescrizioni tecniche minime, ma deve adottare tutte le misure prudenziali e informative che, secondo un giudizio ex ante, risultino necessarie o anche solo opportune per evitare di cagionare danni alla salute dell’utente.

Si è in particolare affermato che l’obbligo di diligenza qualificata professionale impone l’adozione di misure precauzionali additive, fra le quali, in primo luogo, l’informazione, anche quando il rischio non sia elevato in termini probabilistici o non sia ancora pienamente accertato (v. Cass., 10 luglio 2014, n. 15824, e, conformemente, Cass., 7 marzo 2019, n. 6857).

Si è altresì posto in rilievo che l’obbligo di informare e istruire adeguatamente il consumatore rientra nel contenuto fisiologico della prestazione dovuta dall’operatore qualificato ex artt. 1176, 2 co., e 2236 c.c., quale esplicazione dei canoni di buona fede e correttezza.

Si è al riguardo sottolineato come la diligenza implichi la determinazione del contenuto dell’obbligo, quale dovere di adempimento e misura della colpa, fino ad assurgere a criterio di applicazione generale, anche in fase di attuazione del rapporto obbligatorio, restituendo, altresì, particolare importanza al regolamento negoziale e alla sua interpretazione secondo il criterio della buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1366 c.c. Criterio, quest’ultimo, imposto ad entrambe le parti del rapporto obbligatorio, che riesce a dare senso all’obbligo determinandolo in tutti i suoi aspetti, ai fini della ricostruzione del contenuto assunto dal debitore e, quindi, dell’ampiezza della prestazione cui questi è tenuto per soddisfare l’interesse preteso dal creditore.

Obblighi, dunque, che non sono solo quelli direttamente collegati all’esecuzione della prestazione, ma anche riferiti alle finalità cui tende l’assunzione dell’obbligo, ampliandolo fino ad includere comportamenti non previsti in origine ma integrativi dell’obbligazione (v. Cass., 5 settembre 2023, n. 25855).

Risponde invero a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, oltre a regola di condotta (che il soggetto -a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali- è tenuto a osservare nei rapporti della vita di relazione a tutela dell’interesse e dell’utilità altrui, la cui violazione prospetta profili di responsabilità: v. Cass., 20 agosto 2015, n. 16990; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462. Cfr. altresì Cass., 20 maggio 2015, n. 10270; Cass., 27 agosto 2014, n. 18304; Cass., 27 aprile 2011, n. 9404; Cass., Sez Un., 25 novembre 2008, n. 28056; Cass., 24 luglio 2007, n. 16315; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., 27 ottobre 2006, n. 23273; Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651. Cfr., ancora, Cass., 24 settembre 1999, n. 10511; Cass., 20 aprile 1994, n. 3775) e a regola (ex art. 1366 c.c.) di interpretazione del contratto (v. Cass., 23 maggio 2011, n. 11295), la buona fede o correttezza costituisce invero anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, quale fonte (altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. (in ordine alla quale v. Cass., 27 novembre 2012, n. 20991) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. (in relazione alla quale cfr. Cass., 10 luglio 2008, n. 18868; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1689; Cass., 22 maggio 2001, n. 6956. V. altresì Cass., 9 novembre 1998, n. 11264)) di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass., 10 gennaio 2022, n. 13342; Cass., 2 aprile 2021, n. 9200; Cass., 29 gennaio 2018, n. 2057; Cass., 30 ottobre 2007, n. 22860. E, da ultimo, Cass., 18 maggio 2026, n. 14793), là dove impone di mantenere un comportamento leale, e di osservare obblighi di informazione e di avviso nonché di salvaguardia dell’utilità altrui -nei limiti dell’apprezzabile sacrificio (che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici: v. Cass., 30 marzo 2005, n. 6735; Cass., 9 febbraio 2004, n. 2422)-, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass., 27 ottobre 2006, n. 23273; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., 24 luglio 2007, n. 16315; Cass., 30 ottobre 2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28056; Cass., 27 aprile 2011, n. 9404; Cass., 27 agosto 2014, n. 18304).

A tale stregua, l’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza non può che considerarsi correlato alle condizioni del caso, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (v. Cass., 30 ottobre 2007, n. 22860); e nell’ambito dei rapporti contrattuali, valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto (cfr., con riferimento all’incarico conferito dal committente al professionista, Cass., 29 gennaio 2013, n. 2071; e, con riferimento al contratto autonomo di garanzia, da ultimo, Cass., 18 maggio 2026, n. 14793).

Ne consegue che, quand’anche il principio di precauzione rigorosamente inteso vincoli lo Stato ad adottare misure idonee a prevenire rischi per la salute anche allorquando non l’esistenza di un nesso causale certo tra l’uso di un bene e il danno sia scientificamente dimostrata, l’operatore privato, una volta immesso in commercio detto bene, ha a sua volta l’obbligo di improntare la propria condotta -e in particolare quella volta all’informazione al consumatore- a un criterio di massima diligenza prudenza e lealtà.

Se è infatti vero che l’obbligo informativo a carico dello Stato (L. n. 36 del 2001) e quello gravante sul produttore (artt. 6 e 104 Cod. Consumo) hanno fonte normativa, ambiti soggettivi e finalità differenti, è del pari vero che il primo non assorbe il secondo [ovvio!!], ma ne conferma la ratio .

Acclarato che l’esposizione alle radiofrequenze è considerata dall’ordinamento un rischio meritevole di tutela preventiva attraverso l’informazione, gli obblighi informativi gravanti sul produttore risultano conseguentemente accresciuti.

Orbene, la tesi accolta dalla corte di merito (secondo cui il principio di precauzione è inidoneo a fondare obblighi informativi direttamente applicabili ai privati in assenza di un ulteriore intervento legislativo) non vale a escludere la configurabilità di un comportamento contra ius imputabile alla Apple.

La diversa conclusione fatta propria dalla corte territoriale nell’impugnata sentenza non è coerente con la disciplina consumeristica, come interpretata dalla Corte di Giustizia alla luce dell’art. 1 Cod. Consumo e dell’art. 169 TFUE, né con la sopra richiamata giurisprudenza di legittimità e amministrativa.

Tantomeno l’incertezza scientifica può essere assunta quale fattore che esonera dall’obbligo di informare, come invece ritenuto dal giudice di merito.

Essa si configura per converso come il presupposto che impone di positivamente attivarsi in funzione preventiva a tutela dei consumatori in ordine alla sicurezza dei prodotti.

La conclusione raggiunta dal giudice d’appello risulta ancor meno condivisibile ove si consideri che gli artt. 6 e 104 Cod. Consumo hanno natura immediatamente precettiva, costituendo fonte primaria di tutela del consumatore, senza necessità di ulteriori norme di dettaglio (Cass. n. 33984/2024).

La questione se il principio di precauzione assuma rilievo nei rapporti privatistici della vita comune di relazione perde allora di decisività, atteso che nei contesti in cui l’ordinamento assicura un elevato livello di protezione della salute l’operatore professionale è tenuto ad adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo, senza che possa operare una rigida separazione tra ambito pubblicistico e rapporti tra privati (Cass., 27 novembre 2018, n. 30620).

11.1.6. A tale stregua, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello nell’impugnata sentenza, l’omissione di avvertenze idonee in ordine all’uso sicuro del telefono non può essere esclusa mediante il mero richiamo alla conformità del prodotto agli standard tecnici e la riduttiva affermazione secondo cui il principio di precauzione vincola solo lo Stato, senza riflessi sugli obblighi informativi del produttore>>.

La domanda svolta dal danneggiato era stata la seguente, come ricorda la SC:

<< Premesso di avere acquistato nel giugno 2016 un dispositivo mobile modello iPhone SE 5S e di averne fatto un uso intensivo, quantificato in oltre un’ora giornaliera di conversazione e circa cinque/sei ore di connessione dati anche in condizioni di scarsa ricezione (in auto e in treno) e in prossimità di soggetti minori; di avere acquisito consapevolezza dei potenziali rischi per la salute derivanti dalle radiofrequenze emesse dal cellulare nel febbraio 2018 (quindi, due anni dopo l’acquisto) a seguito della consultazione di una ricerca dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nella quale si prospettava una correlazione tra l’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche e l’insorgenza di patologie tumorali a lungo termine, la signora Br.Mo. citava in giudizio APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL Ltd. avanti al Tribunale di Bologna, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati in conseguenza della violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione, avendo quest’ultima omesso di fornire avvertenze specifiche, visibili ed inequivoche circa i rischi derivanti dall’uso prolungato del cellulare, circa la maggiore vulnerabilità dei bambini e circa l’emissione continuativa di onde elettromagnetiche anche in stato di stand-by.

Deduceva che né all’esterno né all’interno della confezione del telefono erano presenti informazioni o avvertenze idonee a segnalare i rischi connessi all’esposizione alle radiofrequenze del tipo: “evita o limita l’uso prolungato del cellulare; evita o limita l’uso del cellulare in prossimità di minori; evita di tenere il cellulare acceso, di notte, sul comodino; evita di tenere il cellulare in tasca, nei pantaloni; per limitare l’esposizione a RF e tutelare la salute da rischi anche solo potenziali, va preferito l’uso del vivavoce o degli auricolari”.

All’interno della confezione non era infatti incluso alcun manuale contenente istruzioni di sicurezza, ma soltanto una brochure di contenuto minimale, del tutto inadeguata sotto il profilo informativo, nella quale il tema dell'”esposizione all’energia a radiofrequenza” era artificiosamente separato da quello della “sicurezza e utilizzo”, con effetto fuorviante, inducendo a ritenere che le radiofrequenze non avessero alcuna rilevanza sotto il profilo della sicurezza del prodotto.

Anche il manuale utente accessibile esclusivamente via internet non richiamava in modo chiaro e percepibile l’attenzione sulla rilevanza delle radiofrequenze ai fini della sicurezza, al contrario erano evidenziati altri rischi (quali quelli per l’udito legati al volume elevato).

Deduceva che le ulteriori informazioni erano rinvenibili solo attraverso percorsi di consultazione non immediatamente e direttamente sollecitati (pagine web o impostazioni interne del dispositivo), relegate in sezioni che l’utente non era indotto a consultare e altresì formulate in termini ambigui, in particolare là dove si faceva riferimento a test di sicurezza effettuati “a contatto con il corpo” ma, al contempo, “a una distanza di 5 mm”, senza chiarire se e a quali condizioni i limiti di sicurezza risultassero rispettati.

Lamentava essere la medesima pertanto inadempiente ex art. 1218 c.c.; aver violato il principio di precauzione ex art. 191 TFUE; gli obblighi di sicurezza dettati dall’art. 104 Cod. Cons. e di avere conseguentemente subito la lesione del proprio diritto di autodeterminarsi e compiere una scelta di consumo consapevole, giacché se avesse conosciuto i rischi delle radiofrequenze emesse dal suo telefono cellulare, avrebbe fatto dello stesso un uso diverso, non lo avrebbe usato in prossimità delle figlie minorenni, né l’avrebbe tenuto addosso né vicino al cuscino nelle ore notturne, e avrebbe impiegato soprattutto il telefono fisso.>>

Che il rispetto della normativa pubblicistica non sia automaticamente suiffiociente a rendere sicuro il prodotto sotto il profilo civilistico/consumeristico è esatto ma ovvio.

Interessante è lo spunto finale sulle tutele che il giudice avrebbe dovuto -anche d’ufficio- concedere e in particolare modulare appropriatametne un’inibitoria (oggi assistita dal’art. 614 bis cpc):

<< Il diritto alla salute, in vista del quale è stata dedotta la lesione del diritto all’autodeterminazione, appartiene infatti alla categoria dei diritti assoluti della personalità, che non tollerano interferenze esterne suscettibili di comprometterne l’integrità e che impongono, proprio per tale ragione, strumenti di protezione anticipata (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 1992, n. 2092; Cass., Sez. Un., 21 marzo 2006, n. 6218; Cass., Sez. Un., 1 agosto 2006, n. 17461; Cass., 27 luglio 2000, n. 9893; Cass., 8 novembre 2006, n. 23735).

In forza di tanto, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la possibilità di individuare rimedi diversi e ulteriori rispetto alla sola tutela risarcitoria, idonei a presidiare l’interesse leso dell’allora appellante e odierna ricorrente A.A..

In particolare, avrebbe dovuto essere valutata, da un lato, la condanna del produttore a un facere specifico, quale l’inserimento o l’integrazione o la correzione dell’informazione fornita di avvertenze (più) stringenti; l’adozione di strumenti idonei a richiamare periodicamente l’attenzione dell’utente sull’esposizione prolungata al rischio, anche mediante avvertenze digitali immediate e reiterate (quali notifiche o messaggi a comparsa all’avvio o durante l’utilizzo del dispositivo); la fornitura di accessori idonei a consentire l’utilizzazione del bene in condizioni di maggiore sicurezza.

L’azione inibitoria è nell’ordinamento configurata quale strumento di reintegrazione in natura, volto a eliminare una lesione attuale e duratura di una posizione giuridica assoluta.

Questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo che il carattere essenziale dell’azione inibitoria risiede proprio nella sua funzione di tutela preventiva, volta ad evitare la reiterazione di comportamenti pericolosi o lesivi già posti in essere in violazione di obblighi di non fare (Cass., 13 marzo 2013, n. 6226; Cass., 21 maggio 2008, n. 13067).>>

Estinzione del marchio per abbandono de facto (ma non se viene tuttora evocato per illustrare la continuità storico-aziendale)

Interessante disputa sull’abbandono del marchio Twitter dopo il passaggio al segno X da parte del social di Musk e dopo le sue espresse dihiarazioni di abbandono del precedente segno.

La decisione (non definitva) + del Tribunale del Delaware 03 Sett 26, Case 1:25-cv-01510-CFC, X Corp contro Operation Bluebird inc.

La comunicazione ufficiale di X  diceva:

“Welcome to X (formerly known as Twitter), your trusted digital town square where conversations unfold in real time, and the world connects through breaking news, live events, podcasts, and everything in between.”

E   questo è bastato per ritenerlo non abbandonato. Riassume il Tribunale:

To sum up: X Corp.’s use of the “formerly known as Twitter” parenthetical
in its Apple App Store listing makes it unlikely that Bluebird will strictly prove
that X Corp. discontinued its use of the Twitter-formative marks. And because an
intent not to resume use presupposes a discontinuance of use, I find that Bluebird is unlikely to strictly prove that X Corp. intends not to resume use of the
Twitter-formative marks“.

Il giudizio lascia perplessi. Si deve ragionare come per l’abbandono del diritto in base alla teoria tedesca della Verwirkung nel rapporto obbligatorio.  E comunque l’uso per illustrare la continuità della storia aziendale non mi pare “uso” secondo la nostra legge: anzi, all’opposto è un ripudio dell’intenzione di farne oggetto di <uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato> (art. 24.1 cpi)

Opposta soluzione per Tweet e il Bird logo.

Anche l’immobile abusivo permette di acquisire per usucapione la servitù di costruzione a distanza inferiore a quella di legge

Cass. sez. II, 25/08/2026 n. 24.767, rel. Caponi:

<<La Corte d’Appello ha accertato che il fabbricato dei resistenti era stato terminato al rustico nel 1980 e che le successive varianti non ne mutarono la consistenza nella parte prospiciente il fabbricato Sp.. Ne ha desunto che il dies a quo del possesso ad usucapionem coincide con il 1980 e che gli atti interruttivi posti in essere nei confronti di taluno dei compossessori non si estendono agli altri, poiché non si applica in materia di diritti reali il principio di solidarietà di cui all’art. 1310 c.c. (per tale regola, v. Cass. 11657/2018), sicché l’azione esercitata dagli Sp. nel 1983 nei confronti di Ca.Mi. e Ro.Ma. non ha prodotto effetto interruttivo verso le liti-sconsorti pretermesse Co.Lu. e Fr.Gi., e il termine ventennale è stato in-terrotto soltanto con la notifica della domanda di arretramento del 19 feb-braio 2002, quando l’usucapione si era già consolidata.

L’argomentazione adottata dalla Corte territoriale non incontra ostacoli nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è infatti ammissibile l’ac-quisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici. Ciò anche quando la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem (tra le meno remote, Cass. 25843/2023, Cass. 25863/2021). La disciplina pubblicistica delle distanze opera in am-bito distinto rispetto alla disciplina civilistica del possesso il difetto del ti-tolo edilizio non rende il manufatto un tamquam non esset sul piano del diritto civile ma, in quanto opera materialmente esistente e percepibile dal titolare del fondo servente, è idoneo a fondare quel possesso continuativo che, ai sensi dell’art. 1158 c.c., conduce all’acquisto della servitù, per la quale, trattandosi di servitù continua esercitata con opere apparenti, è sufficiente l’esistenza obiettiva della costruzione>>.

Interessante assai per la pratica, poi, lo spunto della C di App.: l’opposizione ad uno dei compossessori non vale nei confronti degli altri, non applicandosi la regola dell’art. 1310 cc sulle obbligazioni solidali  (il compossesso è tutt’altro che raro).

Revisione dell’assegno divorzile, a suo tempo determinato dal giudice accogliendo in toto l’accordo delle parti, e mutazione solo qualitativa del patrimonio

Cass. sez. I, 21/07/2026 n. 23.622, rel. Scalia, affronta l’interessante questione della revisione dell’assegno divorzile quando la prima determinazione era stata frutto di accordo recepito dal giudice :

<<8.1. La Corte d’Appello di Bologna, nel giudizio di rinvio, ha dato applicazione al “dictum” della precedente ordinanza, procedendo a una nuova e completa ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, con riguardo alle sopravvenienze successive alla sentenza di divorzio.

I giudici di merito hanno rilevato che l’assegno divorzile originario era stato determinato sulla base della richiesta congiunta dei coniugi e che la sentenza di divorzio si era limitata a recepire tale accordo. In simili ipotesi, la decisione non esplicita la funzione dell’assegno: gli accordi delle parti, infatti, sono per loro natura “muti” sul punto, poiché non contengono alcun riferimento ai criteri legali di cui all’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, ai quali la conformazione dell’assegno dovrebbe ordinariamente ispirarsi.

Ne consegue che la funzione dell’indicata posta non è ricavabile dalla motivazione della sentenza né dai criteri legali, ma dal contenuto dell’accordo stesso.

Il principio, enunciato da questa Corte – secondo cui il giudice della revisione deve muovere dalla funzione dell’assegno previsto nella sentenza di divorzio, onde verificare l’incidenza delle sopravvenienze sulla debenza e sull’ammontare – va pertanto coordinato con la peculiare ipotesi dell’assegno “convenzionale” secondo la seguente declinazione: in caso di sentenza di divorzio che recepisca integralmente l’accordo delle parti in punto di determinazione del relativo assegno senza esplicitare i criteri di riferimento, il giudice non è chiamato a ricostruire “ex post” la natura dell’assegno mediante criteri giurisprudenziali sopravvenuti, ma deve limitarsi a valutare oggettivamente le sopravvenienze dedotte, verificandone l’incidenza sull’equilibrio economico tra gli ex coniugi.

La Corte territoriale ha accertato che la vendita della casa coniugale nel 2012 integra una modificazione “qualitativa” del patrimonio, non rilevante ai fini dell’art. 9 legge n. 898/1970, e che l’immobile ereditato da Se.Lo. nel 2019 non è di valore tale da alterare l’equilibrio economico tra le parti.>>

Esatta ma pacifica è la conclusione sull’altro tema  (mutazione solo qualitativa del patrimonio)

Infezioni contratte in ospedale e onere della prova

Insegnamento analitico e dunque da considerare attentamente in Cass. sez. III, 01/09/2026 n. 24.916, rel,. Stano:

<<La pronuncia di Cass., Sez. 3, n. 6386 del 3/3/2023, Rv. 667112 – 02 e Rv. 667112 – 04, cui questo Collegio aderisce e intende dare seguito, ha affermato, richiamando a sua volta un precedente (Cass., Sez. 3, n. 4864 del 23/2/2021) “in tema di infezioni nosocomiali… in applicazione dei principi sul riparto dell’onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico; di tal che la relativa fattispecie non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. sez. III, 15/06/2020, n.11599), mentre, ai fini dell’affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, rilevano, tra l’altro, il criterio temporale – e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall’ospedale – il criterio topografico – i.e. l’insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico interessato dall’intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. “probabilità prevalente” – e il criterio clinico – volta che, in ragione della specificità dell’infezione, sarà possibile verificare quali, tra le necessarie misure di prevenzione (sulle quali, infra, 6.1.) era necessario adottare…

A fronte della prova presuntiva della relativa contrazione in ambito ospedaliero (nella specie, non contestata in causa), ed ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle IO – ed anche al fine di fornire al CTU la documentazione necessaria – gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale (e con il limite poc’anzi indicato…):

a) L’indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;

b) L’indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;

c) L’indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;

d) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;

e) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;

f) La qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;

g) L’attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;

h) L’indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell’accesso ai visitatori;

i) Le procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e le profilassi vaccinali;

j) L’indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;

k) La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;

I) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti;

I) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;

m) L’indicazione dell’orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.”.

La pronuncia prosegue riferendosi agli obblighi soggettivi gravanti sulle singole figure apicali.>>

C’ è o no un accesso di Perplexity nei server di Amazon Store tramite la sua Agentic AI Comet?

la risposta è negativa per l’appello del 9 circuito 4 agosto 2026, No. 26-1444, Amazon [A.] v. Perplexity [P.]. Il broweser Comet di P. che può funzionare come Agentic AI, infatti, da un lato è vero che entra nel sito di A. ma lo fa solo su istruzione dell’utente; dall’altro, trasmette poi a P. screenshot dei prodotti di interesse dell’utente dopo averli caricati nel PC di questi, per cui P. non effettua alcun accesso ai server di A.

La normativa di riferimento è il Computer Fraud and Abuse Act codificato nel 18 U.S. Code § 1030 (da noi suppergiù l’art. 615 ter cp).

Dall’amicus brief riportato in sentenza:

When a user visits a website, only . . . the browser . . . communicates with the website’s server. Specifically, when a user visits an Amazon.com webpage, the browser requests the contents of the page from Amazon’s server and displays the page to the user. If the user activates the Assistant, the Assistant will analyze the contents of the page that has been displayed by the browser on the user’s computer. . . . If necessary to carry out the task requested by the user, the Assistant may communicate the user’s instructions, along with information received from the browser pertaining to the page accessed by the user and any potentially relevant browsing history, to Perplexity’s AI servers. Perplexity’s servers never directly access Amazon’s servers.

per cui osserva la corte:

“What is clear from this description—and how the parties themselves describe the systems at issue—is that Perplexity itself does not directly communicate with Amazon’s servers.
We must nevertheless determine whether Perplexity accesses Amazon.com through the Assistant. The CFAA’s plain language suggests the Assistant itself cannot “access” Amazon’s servers. The relevant provision of the CFAA punishes “[w]hoever . . . intentionally accesses” a “protected computer.” 18 U.S.C. § 1030(a)(2) (emphasis added). In other words, the CFAA contemplates access by a person. However advanced the Assistant currently is, it is a tool, not a person for statutory purposes”.

e poi:

“It is the user who “accesses” Amazon’s computers, with the help of the Assistant to carry out specific acts on Amazon.com. To be sure, Perplexity may receive screenshots of the user’s browser and may communicate instructions to the Assistant. But those activities, by themselves, do not mean that Perplexity has “accessed” (gained entry) to Amazon’s servers”.

Strana (“perplessa”) motivazione. O la ragione è la necessità della persona fisica oppure è oscuro come mai l’azione del tool Comet non sia imputabile al soggetto Perplexity.

Da noi, non potrebbe essere corresponsabile ex art. 2055 cc? Se Comet è progettato proprio per gli accessi non autorizzati , come si fa a negare la responsabilità del suo produttore?

Notizia di Andrea Monti su Repubblica.

Obbligo di mantenimento dei figli anche quando non è certo il concepimento ma è stato colpevolmente ignorato

Cass. sez 1, 5 agosto 2026 n. 24.449, rel. Pazzi con interessanti inseggnamenti:

<<L’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.

Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci (come la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all’epoca del concepimento): ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio, in conseguenza dell’abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest’ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l’esistenza del rapporto di filiazione.

Il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148  e 337-ter  c.c., da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299  c.c.; pertanto, il quantum dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell’importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l’ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sopportato la spesa, senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, né, infine, dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.

La violazione dell’obbligo del genitore di concorrere all’educazione ed al mantenimento dei figli è risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l’integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle milanesi per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.>>