Onere della prova della natura ereditaria dei beni da dividere (e, ancora prima, da includere nella riunione fittizia) e stima dei beni oggetto di riduzione per lesione di legittima

Cass. sez. II, 30/09/2026 n. 26.011 rel. Tedesco, sui due temi di cui al titolo:

1) <<Quanto al contenuto dell’onere probatorio rilevante nel caso di specie, i controricorrenti deducono “che in materia di divisione ereditaria la giurisprudenza è granitica nell’affermare che l’appartenenza dei beni in capo al de cuius debba scontare un onere probatorio molto rigoroso. Infatti, possono essere oggetto di divisione solamente quei beni per i quali siano stati depositati i certificati catastali e la documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore ovvero la relazione notarile sostitutiva”.

Tali deduzioni sono in netto contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la quale, pur condividendo l’esigenza che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell’appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965/2022), ha precisato, sulla scorta di risalenti principi, che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell’attore l’onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, “poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi” (Cass. n. 1309/1966; n. 10067/2020). Si aggiunge, da parte di questa giurisprudenza alla quale occorre dare continuità, che, in caso di non contestazione sull’appartenenza dei beni, non può disconoscersi neanche la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (Cass. n. 21716/2020; n. 6228/2023). Se tutto ciò è vero per il giudizio di divisione, a maggior ragione i medesimi principi debbono applicarsi nell’ipotesi in cui occorra stabilire se un certo bene sia o meno da includere nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., configurando l’operazione prevista da tale norma una mera operazione contabile, destinata a rimanere sulla carta se non sia stata lesa la legittima (cfr. Cass. n. 28196/2020).

In quanto alla necessità, ventilata dai controricorrenti, che l’appartenenza sia comprovata dalla produzione dei certificati storici catastali e dalla documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, si richiama un orientamento, diffuso in passato nella giurisprudenza di merito, ma disatteso dalla Suprema Corte, la quale, intervenuta più volte in tempi recenti sulla questione (Cass. n. 10067/2020), ha confutato tutti gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per sostenere la necessità delle soluzioni affermate dai ricorrenti, i quali, non a caso, richiamano a sostegno della deduzione non precedenti di legittimità, ma di merito.

A fortiori sono del tutto fuori luogo i richiami dei controricorrenti ai principi in materia di onere della prova della proprietà nel giudizio di rivendicazione, che non sarebbe attenuato in presenza di eccezione di usucapione del convenuto. Solo per completezza di esame è opportuno aggiungere la Suprema corte, nel riconoscere che tale eccezione non attenuta in linea di principio il rigore dell’onere probatorio imposto all’attore in rivendicazione, ha avuto cura di precisare che “in caso di azione di rivendica, la portata dell’onere probatorio a carico dell’attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l’attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l’usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto” (Cass. n. 1569/2022). Il rigore probatorio rimane così attenuato quando il convenuto, nell’opporre l’usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l’appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. n. 28865/2021; n. 14540/2025)>>.

2) << Nel giudizio di riduzione il valore dei beni è quello di mercato al momento di apertura della successione: “La stima dei beni, sia ai fini della riunione fittizia, sia ai fini della divisione ereditaria (richiamando le norme sulla prima quelle sulla seconda), deve essere effettuata in base al valore venale e cioè di mercato del bene. Il singolo criterio tecnico, in forza del quale si giunge alla determinazione del valore venale e del prezzo di mercato, avendo riguardo alla natura del bene, alla sua ubicazione, consistenza e sfruttamento ed alle condizioni di mercato, rientra nei poteri di fatto del giudice del merito, purché resti fermo il principio che attraverso quel criterio si tenda alla determinazione del valore venale e prezzo di mercato del bene” (Cass. n. 44/1967). Consegue che l’utilizzo, da parte del giudice di merito, di qualsiasi altro criterio è illegittimo e vizia, per ciò solo, la decisione. Invece, sulla base del singolare ragionamento proposto dai giudici di merito, colui che denunzia un simile errore dovrebbe precisare, quale requisito di ammissibilità della censura, che il rapporto di valore esistente fra il bene X e il bene Y non è quello, ad esempio di 0,50, risultante dall’applicazione del criterio erroneo, ma un rapporto diverso! Ma è facile replicare che la constatazione circa l’identità del rapporto di valore fra i due beni, in base al metodo corretto e a quello in erroneo in concreto adottato, si può fare solo ex post ed è una coincidenza puramente occasionale. L’eventualità che il rapporto sia identico non giustifica, a carico di chi denunzi l’illegittimità del criterio in concreto impiegato, gli ulteriori oneri di censura ulteriore ipotizzati dal giudice d’appello. Piuttosto è vero il contrario, e cioè che l’uso di criterio diverso dal valore venale da parte del giudice di merito potrebbe essere legittimo solo in presenza di un motivato convincimento che il medesimo è idoneo, nel caso concreto, a esprimere il valore venale.

La Corte d’Appello, nel tentativo di giustificare comunque una decisione oggettivamente errata, ha opinato che, secondo i valori indicati dal consulente di parte, il divario di valore avrebbe potuto essere colmato tramite il bene legato. Pertanto, secondo la Corte d’Appello, la domanda di riduzione proposta contro i convenuti avrebbe dovuto essere comunque rigettata, non potendo far ricadere sui beneficiari delle altre disposizioni le conseguenze della omissione nella quale erano incorsi i legittimari a causa della mancata accettazione beneficiata. Va da sé che tale ulteriore ratio decidendi rimane travolta dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, che mette in discussione la decisione sulla necessità dell’accettazione beneficiata, in rapporto alla natura della domanda in concreto proposta dai ricorrenti.>>

Misura di riduzione di donazioni coeve e reintegrazione delle quote sociali simulatamente trasferite

Cass . sez. II, 03/10/2026 n. 26.170, rel. Tedesco:
In tema di successione necessaria, qualora l’ultima liberalità lesiva sia costituita da più donazioni coeve, delle quali non sia possibile stabilire l’anteriorità, la riduzione deve essere operata, in applicazione analogica dell’art. 558 c.c., in proporzione al valore delle sole disposizioni contestualmente riducibili, e non già in rapporto al complesso delle liberalità ricevute dai rispettivi beneficiari; ove l’azione sia proposta contro uno soltanto dei donatari, essa produce effetti esclusivamente nei suoi confronti e nei limiti della parte di riduzione a lui imputabile, senza che il legittimario possa trasferire sul convenuto il peso gravante sul donatario non evocato.
Quando il trasferimento di quote sociali, formalmente oneroso, dissimuli una donazione diretta di beni provenienti dal patrimonio del disponente, la reintegrazione della legittima avviene in natura, mediante attribuzione della corrispondente frazione delle quote, non trovando applicazione il criterio del mero equivalente proprio della donazione indiretta realizzata con intestazione del bene acquistato con denaro del disponente; la percentuale di riduzione si determina secondo i valori al tempo dell’apertura della successione, mentre le successive variazioni di valore del bene si riflettono sulla quota attribuita, senza modificarne la misura astratta.
(massime di Valeria Cianciolo in Ondif)

Il comproprietario (per 1/3) è corresponsabile per danni da mancata custodia ex art. 2051 cc

Cass. sez. III, 05/10/2026 n. 26.266 , rel. Gianniti, enuncia il seguente principio di diritto:

“In tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., la qualità di comproprietario pro indiviso dell’immobile da cui si è originato il danno – ancorché per una quota sola parziale o minoritaria – attribuisce normalmente al medesimo la qualità di contitolare della qualità di custode della res, poiché questa è fondata sull’esercizio di una concreta ed effettiva signoria di fatto sul bene, sia pure esercitata congiuntamente ad altri. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., la responsabilità risarcitoria gravante sui contitolari della qualità di custode ha natura solidale, sussistendo la piena ed autonoma legittimazione passiva del singolo comproprietario nei confronti del terzo danneggiato, il quale può agire per l’intero risarcimento nei confronti di ciascuno di quei contitolari”.

Amministrazione di sostegno in caso di persona fisicamente inabile ma compos sui e contraria alla misura?

Risponde negativamente Cass. Sez. I, 23/09/2026 n. 25.747, rel. Russo R.E.A.:

<<Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il discrimine tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione non va individuato nel diverso grado di infermità o di incapacità della persona, ma nella concreta idoneità dello strumento a soddisfare le esigenze di protezione del soggetto interessato, avuto riguardo alla flessibilità della misura e alla possibilità di modularne il contenuto in funzione delle specifiche necessità del caso concreto (Cass. n. 6079 del 2020; Cass., Sez. Un., n. 21985 del 2021). Nella medesima prospettiva è stato chiarito che la misura non è diretta a sostituire la persona fragile nelle sue scelte di vita, né a fornire una tutela patrimoniale richiesta dai familiari, ma a garantire il benessere della persona e il migliore soddisfacimento dei suoi bisogni effettivi, nel rispetto del principio di autodeterminazione sancito dagli artt. 2 e 13 Cost. e dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Per tale ragione, questa Corte ha costantemente affermato che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti dell’amministrazione di sostegno deve essere condotto in maniera specifica e circostanziata, sia con riguardo alle condizioni di menomazione della persona sia con riguardo alla concreta incidenza di tali condizioni sulla capacità di provvedere ai propri interessi, verificando altresì se le esigenze di protezione possano essere adeguatamente soddisfatte mediante strumenti alternativi, quali un sistema di deleghe o una adeguata rete familiare e sociale di supporto (Cass. n. 21887 del 2022; Cass. n. 10483 del 2022). Ha inoltre chiarito che il beneficiario conserva uno spazio di libertà e autodeterminazione incomprimibile e che la sua volontà, quando provenga da soggetto lucido e capace di comprendere il significato delle proprie determinazioni, deve essere tenuta in particolare considerazione dal giudice, il quale può discostarsene soltanto quando ciò sia necessario per assicurare la protezione degli interessi della persona fragile (Cass. n. 7414 del 2024; Cass. n. 34854 del 2024). Il rispetto della volontà dell’interessato assume rilievo ancora maggiore allorché le limitazioni riguardino prevalentemente il piano fisico e non siano accompagnate da una compromissione delle capacità intellettive e decisionali (Cass. n. 10483 del 2022). Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso qualunque automatismo tra condizione invalidante e applicazione della misura, ribadendo che occorre verificare in concreto se e in quale misura la menomazione incida sulla capacità della persona di provvedere ai propri interessi e se l’esigenza di protezione non possa essere soddisfatta mediante strumenti meno invasivi della capacità di agire (Cass. n. 21887 del 2022; Cass. n. 10483 del 2022; Cass. n. 6584 del 2025). Ed infine, è stato affermato che non può farsi ricorso all’amministrazione di sostegno per il solo fatto dell’esistenza di limitazioni fisiche, quando la persona conservi adeguate capacità di comprensione, comunicazione ed espressione della propria volontà e le esigenze di supporto possano essere soddisfatte attraverso gli ordinari strumenti personali, familiari o sociali messi a disposizione dell’ordinamento (Cass. n. 6584 del 2025).

Alla luce di tali principi, il decreto impugnato si sottrae alle censure formulate.

Il Tribunale ha infatti proceduto ad una valutazione complessiva della situazione del beneficiando, valorizzando in primo luogo l’esito dell’audizione personale, nel corso della quale questi ha manifestato in modo chiaro la propria opposizione all’applicazione della misura; inoltre si è dato rilevo alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che hanno escluso la presenza di deficit cognitivi e attestato la conservazione della capacità di giudizio e di autodeterminazione, nonché le ulteriori risultanze istruttorie acquisite nel procedimento, tra le quali la audizione dell’altro figlio.>>

L’art. 2495 cc, previsto per le soc. di capitali, non si applica alle imprese individuali

La SC affronta il tema della estinzione dell’impresa individuale a proposito della censura, proposta davanti a sè, dell’invalidità della procura speciale per estinzione del soggetto imprenditoriale.

Deve quindi ribadire una ovvietà : non c’è estinzione con la cancellazione della impresa individuale, la quale rimane in vita fino a che perduri l’effettivo esercizio.

Ma è un discorso ambiguo quello della SC, laddove pare collegare la permanenza della soggettività allo svolgimento del’attività (altrimenti, in altra lettura, è ultroneo): permane la titolarità di crediti e debiti fino a che la persona fisica esista, a prescindere dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale, non essendoci distinzione soggetiva nè separazione patrimoniale.

<< Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di parte controricorrente secondo cui il ricorso sarebbe improcedibile stante l’invalidità della procura speciale, perché l’impresa individuale Ch.Mi. (P.IVA (Omissis)) è cessata il 31 dicembre 2012 ed è stata anche cancellata dal Registro delle imprese il giorno 8 settembre 2015 e perché la medesima procura è stata rilasciata unicamente per conto e nell’interesse di “Ch.Mi., quale titolare dell’omonima ditta individuale”.

L’eccezione è manifestamente infondata. La cancellazione dell’imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell’attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all’autorità giudiziaria a tutela di detti diritti (Cass. Sez. 2, 22/11/2021, n. 35962, Rv. 663259 – 01)

Si è ripetutamente affermato che la disciplina di cui all’art. 2495 c.c. non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l’inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che pertanto non incide sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell’impresa individuale (ribadendo il principio, la S.C. ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del controricorso per carenza di capacità processuale della parte già titolare di impresa individuale cancellata dal registro) (Cass. Sez. 1, 15/12/2020, n. 28658, Rv. 660018-01; Cass. Sez. 3, 23/09/2013, n. 21714, Rv. 628102-01)>>.

Condominio c.d. minimo e infiltrazioni provenienti da lastrico solare di proprietà o uso esclusivo, sovrapposto ad una sola unità immobiliare: si applica l’art. 1125 e non l’art. 1126 cc

Cass. sez. II, 21/04/2026 n. 10.534, rel. Pirari, in un caso di c.d. condominio minimo:

<<Venendo al merito, si osserva, innanzitutto, che il condominio minimo è quello composto da due soli partecipanti e che la disciplina applicabile al medesimo, come anche di recente confermato Cass., Sez. 2, 16/4/2018, n. 9280, è quella del condominio di edifici, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, quanto, a fortiori, con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti (anche Cass. Sez. U, 31/1/2006, n. 2046; Cass. 26/5/1993, n. 5914; Cass. 12/10/2011, n. 21015), con la conseguenza che la quota di partecipazione alla spesa gravante sui proprietari delle porzioni esclusive site all’interno di un edificio condominiale deve essere determinata in base all’art. 1123 c.c., tenendo anzitutto conto del valore della proprietà esclusiva, valore che preesiste anche alla formazione della tabella millesimale, la quale ha una funzione non costitutiva ma meramente ricognitiva e valutativa (tra le tante, Cass. 31/3/2017, n. 8520; Cass. 9/8/2011, n. 17115).

In caso di lastrico solare o terrazza a livello, opera, peraltro, la deroga di cui all’art. 1126 c.c., in virtù del quale “quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.

Questa norma, obbligando a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare o terrazzo di uso esclusivo, nella misura di due terzi, “tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve”, si riferisce, come chiarito da Cass., Sez. 2, 5/11/2021, n. 32103, “a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto (cfr. Cass. Sez. 2, 28/08/2020, n. 18045; Cass. Sez. 6-2, 07/10/2019, n. 24927; Cass. Sez. 6 – 2, 10/05/2017, n. 11484; Cass. Sez. 2, 04/06/2001, n. 7472; Cass. Sez. 2, 15/04/1994, n. 3542; Cass. Sez. 2, 16/07/1976, n. 2821 del Cass. Sez. 2, 29/01/1974, n. 244). L’obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa non deriva, quindi, dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio, ma dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione (Cass. Sez. 2, 19/10/1992, n. 11449; Cass. Sez. 2, 03/05/1993, n. 5125; Cass. Sez. 2, 15/04/1994, n. 3542)”.

Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza del 10/5/2016, n. 9449, il criterio dettato dalla disposizione in esame, che costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto correlata all’uso e alla custodia del bene, opera anche in caso di danni da infiltrazione all’appartamento sottostante proveniente dal lastrico solare non comune a tutti i condomini, costituendo questo, per una parte, bene di uso o proprietà esclusiva e, per altra parte, bene destinato a svolgere una funzione anche nell’interesse dell’intero edificio, di cui costituisce copertura, o della parte di questo a essa sottostante, con la conseguenza che responsabili dei danni sono, al contempo, sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, sempreché manchi la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare o di una parte di questo.

In virtù di tale principio e sempre salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno (Cass., Sez. 2, 7/2/2017, n. 3239), il proprietario o usuario del lastrico solare partecipa alla spesa di rifacimento dello stesso, oltreché per un terzo quale utente esclusivo, come si è visto, anche, ove proprietario di appartamento su due livelli, per due terzi in proporzione del valore millesimale dell’unità sita nella colonna sottostante al lastrico (Cass., Sez. 2, 23/01/2014, n. 1451), così come è tenuto a contribuire in ragione di due terzi ex art. 1126 c.c. anche il condòmino che subisca danni alla propria unità immobiliare, tenuto conto, per l’appunto, della preminente funzione di copertura svolta dal suddetto lastrico o terrazza a vantaggio del proprio immobile (Cass., Sez. 3, 28/10/2025, n. 28528; Cass., Sez. 6 – 2, 24/06/2021, n. 18187).

Il criterio derogatorio descritto dall’art. 1126 c.c. non opera però nei casi in cui il lastrico solare di proprietà o di uso esclusivo costituisca copertura di una sola unità immobiliare sottostante, come nella specie.

L’applicazione dell’art. 1126 c.c. anche a tale fattispecie vanificherebbe, infatti, la ratio della disposizione, la quale, come chiarito da Cass., Sez. 6-2, 14/9/2017, n. 21337, “intende dare maggiore rilievo all’utilitas ricavabile dal bene ulteriore a quella insita nella generale funzione di copertura, sicché essa mira non soltanto a compensare il più rapido deterioramento del lastrico dovuto al diuturno calpestio sullo stesso, quanto soprattutto a non far gravare iniquamente sui soli condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, una spesa che avvantaggia in maniera particolare chi da esso è in grado di trarre altri e diversi vantaggi”, giacché, applicando il criterio previsto dalla medesima norma anche ai casi in cui il lastrico solare copra una sola unità immobiliare, il proprietario della stessa andrebbe a pagare i due terzi della spesa di rifacimento di un bene di cui il proprietario del lastrico in proprietà o uso esclusivo si avvantaggiano in maggior misura.

Tale considerazione conduce allora a ritenere applicabile anche alla fattispecie in esame il principio affermato dalla citata Cass., Sez. 6-2, 14/9/2017, n. 21337, per il diverso caso in cui il cortile o viale di accesso all’edificio condominiale funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, allorché si è detto che, ai fini della ripartizione delle relative spese, non si può ricorrere al criterio previsto dall’art. 1126 c.c. (sul presupposto dell’equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell’immobile condominiale, ma al servizio di questo, a una terrazza a livello), ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica dell’art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi, con l’uso esclusivo della stessa, determina la necessità dell’inerente manutenzione, sia in quanto tale disposizione costituisce una declinazione particolare del disposto di cui all’art. 1123, secondo comma, c.c., sia in quanto in tal modo si viene a dare pari incidenza alle funzioni di separazione in senso orizzontale di sostegno e di copertura svolte dalla res>>.

In breve il principio di diritto:

“In tema di condominio negli edifici, nel caso di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare (o dalla terrazza a livello) di proprietà o di uso esclusivo di uno dei condomini che copra una sola unità immobiliare, il riparto delle spese di riparazione deve essere effettuato secondo il criterio di cui all’art. 1125 c.c., costituente una particolare declinazione di quello sancito dall’art. 1123 c.c., e non secondo il criterio derogatorio di cui all’art. 1126 c.c., venendo meno, in tale situazione, la ratio sottesa a quest’ultima disposizione, che è quella di non far gravare iniquamente sui condomini serviti dalla copertura una spesa che avvantaggia in modo particolare colui che tragga da tale porzione immobiliare vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla funzione di copertura della stessa”.

L’eredità si devolve per legge o testamento, non (al momento) per contratto: sulla distinzione tra negozi mortis causa e post mortem e sulla donazione si premoriar

Cass. sez. II, 06/10/2026 n. 26.306, rel. Pirari:

<<Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha sempre avuto un approccio rigoroso nell’applicazione del principio della circoscrizione della delazione ereditaria al solo testamento o alla legge (in questi termini Cass., Sez. 2, 24/07/1971, n. 2477; Cass., Sez. 1, 24/04/1987, n. 4053), senza l’ipotizzabilità di un tertium genus come il patto successorio, in quanto in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte (Cass., Sez. 2, 14/07/1983, n. 4827; Cass., Sez. 1, 24/04/1987, n. 4053).

In particolare, Cass., Sez. 2, Sez. 2, 24/07/1971, n. 2477, cit., nell’indicare i criteri in base ai quali può ritenersi sussistente una nullità, ha specificamente evidenziato che i patti successori vietati ex art. 458 c.c. sono, da un lato, quelli aventi per oggetto una vera e propria istituzione di erede, rivestiti della forma contrattuale, e, dall’altro, quelli che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi a una successione non ancora aperta, e facciano sorgere un vinculum juris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca un adempimento. Per la loro configurazione è dunque sufficiente la finalità perseguita da alcune figure negoziali, proprie dell’autonomia contrattuale, di sistemare, anche in parte, il patrimonio del disponente, sicché sussiste la predetta violazione nel caso in cui: 1) venga creato un vincolo giuridico avente la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta; 2) sussista una convenzione avente a oggetto beni o diritti considerati dai contraenti come entità della futura successione o ricompresi nella stessa; 3) l’intenzione del promittente sia quella di provvedere in tutto o in parte alla propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi; 4) la contrattazione o stipulazione sia conclusa con un soggetto che abbia agito come avente diritto alla successione stessa; 5) il trasferimento avvenga mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato dal promittente al promissario (Cass., Sez. 2, 24/5/2021 n. 14110; Cass., Sez. 2, 16/2/1995, n.1683).

In definitiva, il negozio mortis causa investe rapporti e situazioni che si formano in via originaria con la morte del soggetto o che dall’evento morte traggono una loro autonoma qualificazione ed è diretto a regolare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte: nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, esso è perciò destinato a produrre, e produce, prima di tale evento, rivestendo l’evento della morte un ruolo diverso nell’atto post mortem, perché qui l’attribuzione è attuale nella sua consistenza patrimoniale e non è limitata ai beni rimasti nel patrimonio del disponente al momento della morte (Cass., Sez. Un., 12/7/2019, n. 18831). In definitiva, l’evento morte incide, in siffatti casi, sia sull’oggetto che sulla posizione del beneficiario, nel senso che la disposizione mortis causa interessa non il bene come si trova al momento dell’atto, ma come esso figura nel patrimonio del disponente al momento della morte (cd. quod superest) e nel quale il beneficiario è considerato tale in quanto esistente al momento in cui l’atto acquisterà definitiva efficacia (Cass., Sez. 2, 13/12/2023, n. 34858).

Quindi, l’atto mortis causa è diretto a regolare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte, senza produrre alcun effetto, nemmeno prodromico o preliminare; il negozio post mortem è, invece, destinato a regolare una situazione preesistente, sia pure subordinandone gli effetti alla morte di una delle parti, ed è valido, salvo che specifiche clausole o condizioni contrattuali conservino in capo al disponente il potere di farne venir meno gli effetti e il carattere vincolante, rivestendo l’evento morte un ruolo diverso, in quanto l’attribuzione è attuale nella sua consistenza patrimoniale e non è limitata ai beni rimasti nel patrimonio del disponente al momento della morte (Cass., Sez. Un., 18831/2019, già citata, nonché Cass., Sez. 2, 2/9/2020 n. 18198).

In ragione di ciò e in definitiva, come chiarito già da Cass., Sez. 2, 16/6/1966, n. 1547, l’elemento che caratterizza la donazione con la clausola si praemoriar e che la differenzia, rendendola ammissibile, dalla donazione mortis causa e dal patto successorio, vietati dalla legge, è dato dalla funzione che assume, nella prospettiva delle parti, l’evento della morte del donante; dal fatto cioè che tale evento non è considerato o elevato dalle parti a causa dell’attribuzione, sicché, prima del suo verificarsi, il negozio non debba produrre alcun effetto, bensì come evento condizionante la produzione degli effetti definitivi propri del negozio, senza escludere la produzione di effetti limitati o prodromici, peculiari al contratto sottoposto a condizione sospensiva, consistenti nella aspettativa, tutelata dalla legge -art. 1356 c.c.-, dell’acquisto del diritto. Pertanto, al fine di stabilire se le parti intesero porre in essere una donazione inter vivos, con i requisiti richiesti per la sua validità, ovvero un’attribuzione patrimoniale gratuita, di altra natura, eventualmente non consentita dalla legge, occorre procedere, in relazione a ciascun caso concreto, alla ricerca e alla identificazione della volontà delle parti; ciò, in applicazione delle regole ermeneutiche stabilite dalla legge per l’interpretazione dei contratti e in particolare del criterio dell’interpretazione complessiva, che postula l’esame delle varie clausole dell’atto onde interpretarle le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna di esse il senso risultante dal loro complesso; inoltre, facendo applicazione del principio secondo cui la qualificazione giuridica del rapporto, dedotto in giudizio, non dipende dal significato letterale delle parole o dal nomen juris attribuitogli dalle parti, ma dal suo concreto contenuto e dalla comune intenzione delle parti (da ultimo, si veda Cass. Sez. 2, 13/12/2023, n. 34858)>>.

Purtroppo la SC non applica queste regole al caso sub iudice, limitandosi a giudicare generica la censura.

La differenza tra negozi a causa di morte e negozi sottoposti a condizione “si premoriar” è sottile, ma c’è: ad es. solo i secondi sono sottoposti da subito alla disciplina codicistica della condizione sospensiva.

Nullità del patto fonte di obligatio propter rem atipica

Ripasso in tema di tipicità dei diritti reali da parte di Cass. sez. II, 02/10/2026 n. 26.106, rel. Amato C.:

Dai fatti di causa:

<<1. La controversia riguarda l’obbligo di manutenzione di un muro di contenimento posto al confine tra il fondo di proprietà di La.Mo., sito in V, e il fondo sottostante sul quale insiste il fabbricato condominiale denominato (Omissis).

Con atto pubblico del 30.11.1969, Ac.Ma., originaria proprietaria del fondo sottostante e del fabbricato poi costituito nel Condominio, aveva assunto, ai sensi dell’art. 4 dell’atto, l’obbligo di provvedere, anche per il futuro, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del muro di proprietà dei danti causa di La.Mo., dichiarando di assumere tale impegno per sé, per i propri eredi e per gli aventi causa.>>

Il proprietario del fondo a monte agisce contro quelli del fondo a valle, facendo valere l’obbligo manutentivo consacrato nell’atto pubblico. La domanda è rigettata.

Ragionamento in diritto:

<<In altri termini, il ricorso qualifica l’impegno assunto da Ac.Ma. come obbligazione convenzionale atipica, ex art. 1322 c.c., a contenuto reale [sic !!!].  In tesi, la pattuizione obbligatoria atipica con effetti reali contenuta nell’atto del 1969, con la quale la originaria proprietaria del fondo finitimo si impegnava, insieme ai propri eredi ed aventi causa, nei confronti della dante causa del ricorrente, alla manutenzione a propria cura e spese del muro di confine, non può ritenersi nulla, poiché non svilisce il diritto di proprietà ad essa connesso ma contempla soltanto un’attribuzione diversa dell’obbligo di manutenzione, potendo, al più, considerarsi inopponibile ai terzi, benché trascritta. Sì che – come ulteriormente precisato nell’istanza di decisione – il titolare di detta obbligazione convenzionale atipica – analogamente al titolare di una servitù irregolare – non può esercitare un’azione reale a tutela del proprio diritto, bensì solo un’azione inerente al rapporto obbligatorio in caso di inadempimento. Da tanto discenderebbe l’obbligo in capo ai Gu., nella loro qualità di eredi dell’originaria obbligata, di adempiere all’obbligo di manutenzione del muro di confine.

In questa logica, il ricorrente aveva optato nel senso di ridurre (in sede devolutiva in appello) la domanda solo nei confronti dei successori mortis causa della originaria obbligata.

Il motivo non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.

Il “patto obbligatorio a contenuto reale” come prospettato dal ricorrente non può trovare tutela, neanche in quanto posto a carico degli eredi universali dell’obbligata originaria.

Secondo i principi del nostro ordinamento, ricordati da autorevole dottrina, mentre un diritto obbligatorio ha valore tra le parti, il diritto reale ha efficacia erga omnes e, in particolare verso i terzi subacquirenti, indipendentemente dal loro consenso. Proprio in quanto implicano una sensibile deroga all’autonomia e libertà dei terzi acquirenti, si afferma, i diritti reali hanno fonte legale, sono tipici e costituiscono un numerus clausus.

Questa Corte ha più volte ripetuto che le obbligazioni reali o propter rem (che nascono da un accordo tra le parti con la caratteristica che il soggetto passivo del rapporto varierà per effetto della circolazione del bene) come pure gli oneri reali, sono caratterizzati dal requisito della tipicità, con la conseguenza che possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28972 del 17/12/2020, par. 6.10., pure citata in ricorso; conf. di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20833 del 19/06/2026; Cass. nn. 6819/2025; 4357/2024; 25195/2021; Cass. Sez. 2, n. 25673 del 15/10/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4572 del 26/02/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25289 del 04/12/2007).

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, superate alcune incertezze interpretative, proprio per effetto dell’operatività del principio richiamato è stata ritenuta da questa Corte preclusa la pattuizione avente ad oggetto l’attribuzione di un “diritto reale di uso esclusivo di una porzione condominiale” (Cass. Sez. U, n. 28972 del 2020, cit.; conf: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10690 del 22/04/2026; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20548 del 20/03/2025; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 193 del 09/01/2020).

Tornando al caso che ci occupa, correttamente, quindi, il giudice di prime cure afferma che l’art. 4 dell’atto del 30.11.1969, con cui Ac.Ma. (originaria proprietaria del fondo e del fabbricato denominato (Omissis)) aveva assunto l’obbligo di manutenzione in futuro di detto muro di proprietà La.Mo. Anna e Luigi (danti causa di La.Mo.) per sé e i suoi eredi e aventi causa, costituiva una obbligazione avente ad oggetto un bene altrui e, quindi, aveva natura di obbligazione propter rem, come tale nulla in quanto esulante dai casi previsti dalla legge e contrastante con il principio di tipicità.

È pur vero – come sostenuto dal ricorrente nell’istanza di decisione – che questa Corte, con riferimento alla tematica delle servitù irregolari, ha sostenuto che esse possono essere ritenute ammissibili in quanto siano configurate come il frutto di “rapporti obbligatori atipici” e, quindi, come figure che rinvengono la loro legittimazione nel principio essenziale di libera iniziativa economica privata e di autonomia contrattuale che consente, entro i limiti imposti dalla legge, con particolare riferimento al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela (ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.), la costituzione di diritti personali a contenuto obbligatorio. Diritti che conferiscono ad un determinato soggetto la facoltà di ritrarre apposite utilità dal fondo di proprietà altrui esclusivamente per il perseguimento di un vantaggio della persona o delle persone riportate nel relativo atto costitutivo, anche senza il conseguimento di un’utilità fondiaria in senso proprio; con la conseguenza che nell’ipotesi di “servitù irregolare”, così come appena inquadrata, non è data, per la sua tutela, actio in rem, ma solo quella inerente al rapporto di natura obbligatoria in caso di inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25195 del 17/09/2021).

Tuttavia, nella stessa pronuncia citata questa Corte ha precisato che proprio l’incasellamento della servitù irregolare nell’ambito dei rapporti obbligatori atipici esclude ogni connotato di realità e conduce a riconoscere necessariamente a detto istituto carattere temporaneo; e ha ribadito l’applicabilità, nel nostro ordinamento, del principio della generale inammissibilità delle obbligazioni perpetue, il quale non consente ai soggetti la possibilità di vincolarsi senza alcun termine (Cass. n. 25195 del 2021, cit., pag. 8).

Le critiche dell’appellante continuano a postulare, anche in questa sede, l’esistenza del medesimo obbligo manutentivo ordinario e straordinario a carico dei resistenti, nella loro qualità di eredi dell’obbligata originaria Ac.Ma.

Alla luce del riferito impianto argomentativo, si deve ribadire la inopponibilità del patto di manutenzione, e cadono altresì i corollari prospettati nel ricorso (e, prima, nell’atto di citazione in appello) riguardanti la responsabilità degli eredi di Ac.Ma., controricorrenti, in ordine all’obbligo di ripristino dell’altezza originaria del muro di sostegno e al risarcimento dei danni.

Anche in ambito successorio, si è sostenuto, sarebbe innanzitutto riprospettabile la violazione dell’art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell’onerato, i cui poteri dispositivi sul bene destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo risulterebbero sostanzialmente sterilizzati sine die (cfr. Cass. 25195/2021, cit.; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15240 del 20/06/2017 n. 15240, con riferimento alla nullità della donazione modale imposta con vincolo perpetuo).>>

Ancora sull’embedding sul proprio sito di materiale protetto : è violazione di copyright come comunicazione al pubblico?

Sull’annosa questione (v. mio post su Hunley e Brauer c. Instagram del 2023) torna l’appello del 5° Circuito 27.08.2026, n. 25-60550, Emmerich Newspapers v. Particle Media circa il portale Newsbreak.

La Corte, con dettagliato esame, rigetta il cd “server test” (adottato invece dal cit. precedente del 2023), che dà importanza al fatto che la copia mostrata sia fixed, p. 15 ss: concetto che non richiede permanency o possession.

Valorizza invece il “transmit requirement”, che però nega ricorrere in capo a chi richiama le pagine web altrui tramite l’embedding o inline linking (P. 27), specialmente nella modalità Framed view (v. sub I.A per una chiara spiegazione tecnica).

Interessante pure l’altra questione (pur se da noi opera disciplina diversa) e cioè se rimuovere la URL (nella modalità embedding c.d full text reproduction, anzichè Framed view , naturalmente) violi il divieto di rimuovere o alterare le copyright management information (CMI) ex § 1202 del 17 US Code.

La Corte ammette che in certi casi la URL possa rientrare nel concetto di CMI , p. 47

Uso delle massimazioni e dei collegamenti esplicativi di una banca dati giuridica per allenarne una concorrente: il caso Westlaw

Interessante provvedimento dell’appello del 3° circuito, Thomson Reuters contro Ross Intelligence,  29.09.2026, nr 25-2153. Il caso tratta dell’utilizzo non autorizzato delle headnotes della banca dati giuridica Westlaw come allenamento (training) dell’applicazione AI creata da Ross, sempre nel settore dell’ausilio alle ricerce giuridiche.

Questa la condotta di Ross censurata:

<<ROSS then created an AI legal search engine that would respond to plain-language legal questions with relevant pas-sages of text from judicial opinions. ROSS had access to a bank of approximately ten million uncopyrighted judicial opin-ions from which it could respond with an excerpt relevant to a user’s query. ROSS’s AI was not a generative AI, meaning it would not create any new expression; it would only return text passages from preexisting judicial opinions.

For ROSS’s AI legal search engine to work, the AI program had to learn what made a judicial opinion responsive to a user’s legal question. To train its AI program to do so, ROSS enlisted a company called LegalEase Solutions (“LegalEase”) to create AI training memoranda. LegalEase wrote approximately 25,000 legal memos, each of which presented a legal question and four to six judicial opinion passages in response. Memo-drafters for LegalEase, and its subcontractor Morae Global, used thousands of Westlaw headnotes to create the memos’ legal questions, as the headnotes provided “an easy way [to] fram[e] questions.” App. 8545. The memos’ responses to the legal questions needed to include at least one great, good, top-ical, and irrelevant judicial opinion passage, labeled as such. A great passage was completely responsive; a good passage was mostly responsive; a topical passage was somewhat re-sponsive; and an irrelevant passage was not responsive. The “[g]reat” passages were “[m]ost frequently” the judicial opin-ion passages that Westlaw linked to the headnote that ROSS used as the memo’s legal question.2 App. 4837–39. These memos were then converted into a machine-readable format and used to train the ROSS AI program to identify patterns re-garding which judicial opinion passages respond well to legal questions.

ROSS did not hide its intention that this for-profit AI plat-form compete with Westlaw. ROSS ran ads directly compar-ing its platform to Westlaw at prices “in line with” Westlaw. App. 4519. ROSS executives hoped ROSS would serve as a substitute for Westlaw, and some law firms switched from us-ing Westlaw to ROSS.>>

Potrebbe essere interessante anche il fatto  che le headnotes siano ritenute proteggibili: dico “potrebbe”, perché bisognerebbe prima esaminarle in dettaglio, ma sono quasi sconosciute in Italia (tranne che nei maggiori studi legali in Roma e Milano , forse)

Anche negli Stati Uniti la protezione viene concessa con una soglia minima di originalità, si desume dalla opinion.

Più interessante è il fair use, che viene negato a Ross, e in particolare il quarto fattore, cioè quello del market effect, originario e derivato (a valle).

E il market effect è giudicato a favore di Thomson Reuters: spt. interessa il mercato a valle del licensing dell’uso delle headnotes.

<<We begin with the original market. The parties dispute which is the relevant original market. ROSS argues that the relevant original market is the market for headnotes as a standalone product, which ROSS claims does not exist. Even assuming this is the relevant market, ROSS’s argument ignores the effect of ROSS’s use on the value of Thomson Reuters’s headnotes. Our Court rejected a similar argument in Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, Inc., 342 F.3d 191, 202 (3d Cir. 2003), abrogated in part on other grounds by TD Bank N.A., 928 F.3d at 278. There, a website that published trailers and clips of Disney movies argued that no market existed for movie trailers because no one “ever paid or will ever pay any money merely to see trailers.” Id. at 202. We rejected that argument, stating that “[t]he [fair use] statute directs us to consider the effect of the use upon the . . value  of the copyrighted work, not only the effect upon the market, however narrowly that term is defined.” Id. (emphasis in orig-inal) (citation modified). Video Pipeline’s publishing of the trailers damaged the trailers’ value in drawing users to Dis-ney’s website, where Disney could induce purchases or cross-market other products; it made no difference that no standalone trailer market existed. Id. The same is true here. While there may be no standalone market for headnotes, Thomson Reuters touts the headnotes as a feature to attract users to buy a Westlaw subscription. By copying the headnotes and using them to build its own competing legal-research platform, ROSS appropriated the headnotes’ value for finding and ana-lyzing judicial opinions and diminished their value as a draw for users to Thomson Reuters’s legal-research platform. So, Video Pipeline supports the conclusion that ROSS’s copying harmed the value of Thomson Reuters’s headnotes.

Thomson Reuters argues that the legal-research platform market is the relevant original market. ROSS offers no con-vincing reason to ignore this market, so we consider it. The undisputed evidence here reveals that ROSS copied the head-notes to create a competing legal-research platform in the same market as Westlaw. “[U]nrestricted and widespread” copying of Thomson Reuters’s headnotes to develop substitute legal-research tools, like ROSS did, would harm Westlaw’s position in that original market. Andy Warhol, 598 U.S. at 524 n.3 (quoting Campbell, 510 U.S. at 590). ROSS offers no evidence to rebut the alleged harm in this market.

We turn now to potential derivative markets for Thomson Reuters’s headnotes. The parties dispute the relevant potential derivative market. ROSS argues it did not harm any potential derivative market because no derivative market for headnotes exists. Thomson Reuters argues that ROSS harmed its position in the potential derivative market for licensing headnotes as AI training data. “The market for potential derivative uses in-cludes only those that creators of original works would in gen-eral develop or license others to develop.” Campbell, 510 U.S. at 592. But a potential derivative market is not illusory just because an author “has evidenced little if any interest in ex-ploiting this market for derivative works.” Castle Rock Ent., Inc. v. Carol Publ’g Grp., Inc., 150 F.3d 132, 145–46 (2d Cir. 1998).

Here, the evidence shows that the market for licensing headnotes as text to train AI is rapidly developing. Addition-ally, Thomson Reuters presented evidence that it is using its headnotes as training data for its own AI search products. ROSS offers no evidence to disprove this.    That Thomson Reu-ters did not license its headnotes to others does not disprove that a market exists to do so. Additionally, ROSS’s copying harmed Thomson Reuters in this market. By copying the head-notes for use as training data without Thomson Reuters’s au-thorization, ROSS usurped Thomson Reuters’s opportunity to enter that derivative market and license its headnotes for that purpose. The market harm caused by ROSS’s use weighs against fair use.

In particolare Ross dice che il market di Thomson è il market delle headnotes, come standalone product. E secondo Ross non esiste. Invece Thomson Reuters dice che il relevant original market è il legal research platform e qui la corte accoglie.