Assai analitica ed esatta presa di posizione della SC su un tema purtroppo negletto e cioè la pericolosità dell’uso frequente del cellulare (Cass. sez. III, 24/07/2026 n. 24.015, rel. Gorgoni).
La causa era stata promossa verso Apple a seguito di danno dall’uso di iPhone SE 5S acquistato nel giugno 2016.
Passaggi più significativi:
<<11.1.4. Tale filone giurisprudenziale si colloca interamente sul piano della regolazione pubblicistica del rischio elettromagnetico, avente ad oggetto interessi diffusi e collettivi, ed è pertanto inidoneo a fungere da parametro di valutazione degli obblighi informativi e di protezione gravanti sul produttore nei rapporti contrattuali con il singolo consumatore.
Del resto, la coesistenza di piani distinti -quello amministrativo e quello civilistico- trova conferma nella giurisprudenza in tema di art. 844 c.c., essendosi da questa Corte più volte sottolineata la diversità della disciplina amministrativa (ove rilevano i parametri dettati a tutela della salute pubblica) da quella di tutela civilistica nei rapporti tra privati.
Si è al riguardo posto in rilievo che la diversità delle forme di tutela non può tradursi aprioristicamente in una lettura derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., tale da escludere l’accertamento in concreto del superamento della normale tollerabilità, dovendo al contrario ritenersi prevalente, in una prospettiva costituzionalmente orientata, l’interesse a una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (Cass., 10 gennaio 2025, n. 631; Cass., 31 luglio 2024, n. 21479).
In tali ipotesi questa Corte ha precisato che il rispetto dei limiti e dei parametri fissati in sede amministrativa non esaurisce la valutazione civilistica della condotta, imponendo al giudice di verificare autonomamente, nel diverso piano dei rapporti tra privati, gli obblighi e le tutele ivi operanti. [punto importante ma ovvio, anche se spesso nella prassi “dimenticato” dal produttore]
A tale stregua può pertanto affermarsi che sul piano della regolazione pubblicistica del rischio il principio di precauzione viene in rilievo ogniqualvolta gli effetti negativi di una condotta o di un’attività umana non risultino ancora pienamente accertabili sul piano scientifico, assumendo la funzione di criterio di orientamento dell’azione dello Stato e dell’Unione europea nelle scelte legislative e amministrative incidenti sulla tutela della salute e dell’ambiente. (…)
In tale logica, l’impossibilità di determinare con certezza l’esistenza o l’entità del rischio, quando dipenda dalla natura non definitiva dei risultati degli studi disponibili, non esclude l’operatività del principio, ove permanga la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell’ipotesi in cui il rischio si realizzi.
Proprio in ambiti come quelli dei prodotti fitosanitari e del fumo, nei quali l’esposizione è diffusa e gli effetti possono manifestarsi a distanza di tempo, la Corte di Giustizia ha ritenuto legittima l’adozione di misure restrittive di carattere preventivo, funzionali a evitare il manifestarsi di effetti pregiudizievoli irreversibili (Corte Giust., 22 dicembre 2010, causa C-77/09, Gowan Comércio Internacional e Servigos; Corte Giust., 22 novembre 2018, causa C-151/17, Swedish Match).
La valutazione del rischio è stata conseguentemente ricondotta alla necessità di fondarsi sui dati scientifici disponibili più attendibili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale, senza che ciò implichi l’attesa del consolidamento definitivo delle evidenze scientifiche, essendo sufficiente un sapere tecnico aggiornato e non manifestamente inattendibile. (…)
Si è altresì precisato che, ove l’evoluzione delle conoscenze scientifiche evidenzi un rischio per la salute di portata significativamente superiore rispetto a quella originariamente prevista, ed eventualmente recepita in una normativa precauzionale specifica, il principio di precauzione impone un monitoraggio costante dei livelli di rischio, poiché i pericoli derivanti dall’inazione possono risultare più gravi di quelli connessi all’adozione di misure preventive idonee a ridurre o impedire effetti rivelatisi più nocivi del previsto. (…)
È evidente, dunque, che là dove persista una plausibile probabilità di effetti dannosi il principio di precauzione è stato utilizzato per giustificare misure restrittive o informative in settori caratterizzati da rischi diffusi e difficilmente percepibili dal destinatario finale, valorizzandosi l’esigenza di prevenire il danno prima che esso si manifesti in forma irreversibile.
11.1.5. In termini di riduzione del rischio, a spingere in questa direzione concreta e operativa del resto è il c.d. principio ALARA (as low as reasonably achievable), che rappresenta il criterio attraverso il quale l’ordinamento governa i rischi derivanti dall’esposizione a fattori potenzialmente nocivi, anche in assenza di una piena certezza scientifica circa la loro pericolosità.
Tale principio, lungi dal costituire una regola di carattere meramente tecnico o settoriale, si atteggia a criterio generale di riduzione del rischio, imponendo di mantenere l’esposizione “al livello più basso ragionevolmente possibile”, compatibilmente con l’uso del prodotto e con le conoscenze scientifiche disponibili.
Il principio ALARA non presuppone l’accertamento di una nocività certa, ma si fonda proprio sulla plausibilità scientifica del rischio e sull’esigenza di prevenirne la possibile concretizzazione.
Nella giurisprudenza di legittimità si è più volte affermato che l’obbligo di adottare misure cautelari e informative sorge già in presenza di studi preliminari, approfondimenti scientifici non conclusivi o evidenze epidemiologiche incomplete, quando tali elementi siano idonei a prospettare un rischio per la salute. (…)
È in questa cornice che il principio ALARA assume rilievo centrale anche nel caso in esame.
L’odierna ricorrente lamenta che l’uso del telefono cellulare comporta un’esposizione alle radiofrequenze variabile e dipendente dalle modalità d’uso, quali la durata delle chiamate, la distanza dal corpo, le condizioni di ricezione del segnale e l’esposizione cumulativa, che in determinate condizioni di uso ordinario (ad esempio, in auto o in presenza di segnale debole) l’emissione di radiofrequenze aumenta in modo significativo, e che l’esposizione è maggiore in caso di uso prolungato o in prossimità del corpo, con particolare riguardo ai soggetti minori.
L’applicazione del principio ALARA si traduce nell’obbligo di informare il consumatore sulle modalità di utilizzo idonee a ridurre l’esposizione, consentendogli di modulare consapevolmente il proprio comportamento.
Anche ammettendo che persistano dubbi sull’operatività del principio di precauzione nei rapporti interprivati, risolvendosi in criterio sistematico di valutazione del rischio e in parametro di orientamento dell’assetto normativo che l’ordinamento recepisce e traduce in obblighi specifici, nell’impugnata sentenza la Corte d’Appello ha del tutto omesso di accertare se, alla luce delle norme vigenti e del parametro della diligenza professionale, l’ordinamento imponga alla Apple di rendere edotto il consumatore della sussistenza dei rischi specifici derivanti dalle onde elettromagnetiche emesse dal telefono cellulare.
Il raccordo tra il principio di precauzione e i rapporti privati della vita comune di relazione è invece assicurato dalla diligenza professionale ex art. 1176, 2 co., c.c.
Questa Corte ha posto in rilievo che l’operatore qualificato non è tenuto soltanto all’osservanza delle prescrizioni tecniche minime, ma deve adottare tutte le misure prudenziali e informative che, secondo un giudizio ex ante, risultino necessarie o anche solo opportune per evitare di cagionare danni alla salute dell’utente.
Si è in particolare affermato che l’obbligo di diligenza qualificata professionale impone l’adozione di misure precauzionali additive, fra le quali, in primo luogo, l’informazione, anche quando il rischio non sia elevato in termini probabilistici o non sia ancora pienamente accertato (v. Cass., 10 luglio 2014, n. 15824, e, conformemente, Cass., 7 marzo 2019, n. 6857).
Si è altresì posto in rilievo che l’obbligo di informare e istruire adeguatamente il consumatore rientra nel contenuto fisiologico della prestazione dovuta dall’operatore qualificato ex artt. 1176, 2 co., e 2236 c.c., quale esplicazione dei canoni di buona fede e correttezza.
Si è al riguardo sottolineato come la diligenza implichi la determinazione del contenuto dell’obbligo, quale dovere di adempimento e misura della colpa, fino ad assurgere a criterio di applicazione generale, anche in fase di attuazione del rapporto obbligatorio, restituendo, altresì, particolare importanza al regolamento negoziale e alla sua interpretazione secondo il criterio della buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1366 c.c. Criterio, quest’ultimo, imposto ad entrambe le parti del rapporto obbligatorio, che riesce a dare senso all’obbligo determinandolo in tutti i suoi aspetti, ai fini della ricostruzione del contenuto assunto dal debitore e, quindi, dell’ampiezza della prestazione cui questi è tenuto per soddisfare l’interesse preteso dal creditore.
Obblighi, dunque, che non sono solo quelli direttamente collegati all’esecuzione della prestazione, ma anche riferiti alle finalità cui tende l’assunzione dell’obbligo, ampliandolo fino ad includere comportamenti non previsti in origine ma integrativi dell’obbligazione (v. Cass., 5 settembre 2023, n. 25855).
Risponde invero a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, oltre a regola di condotta (che il soggetto -a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali- è tenuto a osservare nei rapporti della vita di relazione a tutela dell’interesse e dell’utilità altrui, la cui violazione prospetta profili di responsabilità: v. Cass., 20 agosto 2015, n. 16990; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462. Cfr. altresì Cass., 20 maggio 2015, n. 10270; Cass., 27 agosto 2014, n. 18304; Cass., 27 aprile 2011, n. 9404; Cass., Sez Un., 25 novembre 2008, n. 28056; Cass., 24 luglio 2007, n. 16315; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., 27 ottobre 2006, n. 23273; Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651. Cfr., ancora, Cass., 24 settembre 1999, n. 10511; Cass., 20 aprile 1994, n. 3775) e a regola (ex art. 1366 c.c.) di interpretazione del contratto (v. Cass., 23 maggio 2011, n. 11295), la buona fede o correttezza costituisce invero anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, quale fonte (altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. (in ordine alla quale v. Cass., 27 novembre 2012, n. 20991) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. (in relazione alla quale cfr. Cass., 10 luglio 2008, n. 18868; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1689; Cass., 22 maggio 2001, n. 6956. V. altresì Cass., 9 novembre 1998, n. 11264)) di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass., 10 gennaio 2022, n. 13342; Cass., 2 aprile 2021, n. 9200; Cass., 29 gennaio 2018, n. 2057; Cass., 30 ottobre 2007, n. 22860. E, da ultimo, Cass., 18 maggio 2026, n. 14793), là dove impone di mantenere un comportamento leale, e di osservare obblighi di informazione e di avviso nonché di salvaguardia dell’utilità altrui -nei limiti dell’apprezzabile sacrificio (che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici: v. Cass., 30 marzo 2005, n. 6735; Cass., 9 febbraio 2004, n. 2422)-, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass., 27 ottobre 2006, n. 23273; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., 24 luglio 2007, n. 16315; Cass., 30 ottobre 2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28056; Cass., 27 aprile 2011, n. 9404; Cass., 27 agosto 2014, n. 18304).
A tale stregua, l’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza non può che considerarsi correlato alle condizioni del caso, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (v. Cass., 30 ottobre 2007, n. 22860); e nell’ambito dei rapporti contrattuali, valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto (cfr., con riferimento all’incarico conferito dal committente al professionista, Cass., 29 gennaio 2013, n. 2071; e, con riferimento al contratto autonomo di garanzia, da ultimo, Cass., 18 maggio 2026, n. 14793).
Ne consegue che, quand’anche il principio di precauzione rigorosamente inteso vincoli lo Stato ad adottare misure idonee a prevenire rischi per la salute anche allorquando non l’esistenza di un nesso causale certo tra l’uso di un bene e il danno sia scientificamente dimostrata, l’operatore privato, una volta immesso in commercio detto bene, ha a sua volta l’obbligo di improntare la propria condotta -e in particolare quella volta all’informazione al consumatore- a un criterio di massima diligenza prudenza e lealtà.
Se è infatti vero che l’obbligo informativo a carico dello Stato (L. n. 36 del 2001) e quello gravante sul produttore (artt. 6 e 104 Cod. Consumo) hanno fonte normativa, ambiti soggettivi e finalità differenti, è del pari vero che il primo non assorbe il secondo [ovvio!!], ma ne conferma la ratio .
Acclarato che l’esposizione alle radiofrequenze è considerata dall’ordinamento un rischio meritevole di tutela preventiva attraverso l’informazione, gli obblighi informativi gravanti sul produttore risultano conseguentemente accresciuti.
Orbene, la tesi accolta dalla corte di merito (secondo cui il principio di precauzione è inidoneo a fondare obblighi informativi direttamente applicabili ai privati in assenza di un ulteriore intervento legislativo) non vale a escludere la configurabilità di un comportamento contra ius imputabile alla Apple.
La diversa conclusione fatta propria dalla corte territoriale nell’impugnata sentenza non è coerente con la disciplina consumeristica, come interpretata dalla Corte di Giustizia alla luce dell’art. 1 Cod. Consumo e dell’art. 169 TFUE, né con la sopra richiamata giurisprudenza di legittimità e amministrativa.
Tantomeno l’incertezza scientifica può essere assunta quale fattore che esonera dall’obbligo di informare, come invece ritenuto dal giudice di merito.
Essa si configura per converso come il presupposto che impone di positivamente attivarsi in funzione preventiva a tutela dei consumatori in ordine alla sicurezza dei prodotti.
La conclusione raggiunta dal giudice d’appello risulta ancor meno condivisibile ove si consideri che gli artt. 6 e 104 Cod. Consumo hanno natura immediatamente precettiva, costituendo fonte primaria di tutela del consumatore, senza necessità di ulteriori norme di dettaglio (Cass. n. 33984/2024).
La questione se il principio di precauzione assuma rilievo nei rapporti privatistici della vita comune di relazione perde allora di decisività, atteso che nei contesti in cui l’ordinamento assicura un elevato livello di protezione della salute l’operatore professionale è tenuto ad adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo, senza che possa operare una rigida separazione tra ambito pubblicistico e rapporti tra privati (Cass., 27 novembre 2018, n. 30620).
11.1.6. A tale stregua, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello nell’impugnata sentenza, l’omissione di avvertenze idonee in ordine all’uso sicuro del telefono non può essere esclusa mediante il mero richiamo alla conformità del prodotto agli standard tecnici e la riduttiva affermazione secondo cui il principio di precauzione vincola solo lo Stato, senza riflessi sugli obblighi informativi del produttore>>.
La domanda svolta dal danneggiato era stata la seguente, come ricorda la SC:
<< Premesso di avere acquistato nel giugno 2016 un dispositivo mobile modello iPhone SE 5S e di averne fatto un uso intensivo, quantificato in oltre un’ora giornaliera di conversazione e circa cinque/sei ore di connessione dati anche in condizioni di scarsa ricezione (in auto e in treno) e in prossimità di soggetti minori; di avere acquisito consapevolezza dei potenziali rischi per la salute derivanti dalle radiofrequenze emesse dal cellulare nel febbraio 2018 (quindi, due anni dopo l’acquisto) a seguito della consultazione di una ricerca dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nella quale si prospettava una correlazione tra l’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche e l’insorgenza di patologie tumorali a lungo termine, la signora Br.Mo. citava in giudizio APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL Ltd. avanti al Tribunale di Bologna, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati in conseguenza della violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione, avendo quest’ultima omesso di fornire avvertenze specifiche, visibili ed inequivoche circa i rischi derivanti dall’uso prolungato del cellulare, circa la maggiore vulnerabilità dei bambini e circa l’emissione continuativa di onde elettromagnetiche anche in stato di stand-by.
Deduceva che né all’esterno né all’interno della confezione del telefono erano presenti informazioni o avvertenze idonee a segnalare i rischi connessi all’esposizione alle radiofrequenze del tipo: “evita o limita l’uso prolungato del cellulare; evita o limita l’uso del cellulare in prossimità di minori; evita di tenere il cellulare acceso, di notte, sul comodino; evita di tenere il cellulare in tasca, nei pantaloni; per limitare l’esposizione a RF e tutelare la salute da rischi anche solo potenziali, va preferito l’uso del vivavoce o degli auricolari”.
All’interno della confezione non era infatti incluso alcun manuale contenente istruzioni di sicurezza, ma soltanto una brochure di contenuto minimale, del tutto inadeguata sotto il profilo informativo, nella quale il tema dell'”esposizione all’energia a radiofrequenza” era artificiosamente separato da quello della “sicurezza e utilizzo”, con effetto fuorviante, inducendo a ritenere che le radiofrequenze non avessero alcuna rilevanza sotto il profilo della sicurezza del prodotto.
Anche il manuale utente accessibile esclusivamente via internet non richiamava in modo chiaro e percepibile l’attenzione sulla rilevanza delle radiofrequenze ai fini della sicurezza, al contrario erano evidenziati altri rischi (quali quelli per l’udito legati al volume elevato).
Deduceva che le ulteriori informazioni erano rinvenibili solo attraverso percorsi di consultazione non immediatamente e direttamente sollecitati (pagine web o impostazioni interne del dispositivo), relegate in sezioni che l’utente non era indotto a consultare e altresì formulate in termini ambigui, in particolare là dove si faceva riferimento a test di sicurezza effettuati “a contatto con il corpo” ma, al contempo, “a una distanza di 5 mm”, senza chiarire se e a quali condizioni i limiti di sicurezza risultassero rispettati.
Lamentava essere la medesima pertanto inadempiente ex art. 1218 c.c.; aver violato il principio di precauzione ex art. 191 TFUE; gli obblighi di sicurezza dettati dall’art. 104 Cod. Cons. e di avere conseguentemente subito la lesione del proprio diritto di autodeterminarsi e compiere una scelta di consumo consapevole, giacché se avesse conosciuto i rischi delle radiofrequenze emesse dal suo telefono cellulare, avrebbe fatto dello stesso un uso diverso, non lo avrebbe usato in prossimità delle figlie minorenni, né l’avrebbe tenuto addosso né vicino al cuscino nelle ore notturne, e avrebbe impiegato soprattutto il telefono fisso.>>
Che il rispetto della normativa pubblicistica non sia automaticamente suiffiociente a rendere sicuro il prodotto sotto il profilo civilistico/consumeristico è esatto ma ovvio.
Interessante è lo spunto finale sulle tutele che il giudice avrebbe dovuto -anche d’ufficio- concedere e in particolare modulare appropriatametne un’inibitoria (oggi assistita dal’art. 614 bis cpc):
<< Il diritto alla salute, in vista del quale è stata dedotta la lesione del diritto all’autodeterminazione, appartiene infatti alla categoria dei diritti assoluti della personalità, che non tollerano interferenze esterne suscettibili di comprometterne l’integrità e che impongono, proprio per tale ragione, strumenti di protezione anticipata (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 1992, n. 2092; Cass., Sez. Un., 21 marzo 2006, n. 6218; Cass., Sez. Un., 1 agosto 2006, n. 17461; Cass., 27 luglio 2000, n. 9893; Cass., 8 novembre 2006, n. 23735).
In forza di tanto, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la possibilità di individuare rimedi diversi e ulteriori rispetto alla sola tutela risarcitoria, idonei a presidiare l’interesse leso dell’allora appellante e odierna ricorrente A.A..
In particolare, avrebbe dovuto essere valutata, da un lato, la condanna del produttore a un facere specifico, quale l’inserimento o l’integrazione o la correzione dell’informazione fornita di avvertenze (più) stringenti; l’adozione di strumenti idonei a richiamare periodicamente l’attenzione dell’utente sull’esposizione prolungata al rischio, anche mediante avvertenze digitali immediate e reiterate (quali notifiche o messaggi a comparsa all’avvio o durante l’utilizzo del dispositivo); la fornitura di accessori idonei a consentire l’utilizzazione del bene in condizioni di maggiore sicurezza.
L’azione inibitoria è nell’ordinamento configurata quale strumento di reintegrazione in natura, volto a eliminare una lesione attuale e duratura di una posizione giuridica assoluta.
Questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo che il carattere essenziale dell’azione inibitoria risiede proprio nella sua funzione di tutela preventiva, volta ad evitare la reiterazione di comportamenti pericolosi o lesivi già posti in essere in violazione di obblighi di non fare (Cass., 13 marzo 2013, n. 6226; Cass., 21 maggio 2008, n. 13067).>>