Ancora su strumenti anticontraffazione di Youtube e sui suoi algoritmi, in relazione ai “notice and takedown” e al safe harbour ex art. 512(c).1 DMCA statunitense

L’appello dell’ 11° circuito in Athos c. Youtube USCA 7 gennaio 2026, case: 23-13156, decide che ci sono gli estremi per rinoscere a Youtube-Google il safe harbour  previsto dal DMCA (vedilo qui).

Il succo sta alle pp 27-29: 

“We conclude with the alleged right and ability of YouTube
to control infringing material it purportedly derives a direct finan-
cial benefit from. Agreeing with the Second Circuit’s consideration
of an equivalent issue in Vimeo II, we hold that YouTube’s moder-
ation and content management features do not constitute a right
and ability to control for purposes of the DMCA. We therefore do
not address whether YouTube receives a direct financial benefit
from infringing material.
The right and ability to control “requires ‘something more’
than the mere ability to remove or block access to materials on [the
service provider’s] website.” Vimeo II, 125 F.4th at 423. The service
provider must exert “‘substantial influence’ on user activities” or
otherwise have “induced the infringing activity.” Id. at 423–24.
In Vimeo II, the Second Circuit explained that “[c]alling at-
tention to selected videos by giving them a sign of approval or dis-
playing them on a Staff Picks channel (or the contrary, by demoting
them) did not restrict the freedom of users to post whatever videos
they wished.” Id. at 425. It also concluded that, given the “huge
number of videos posted by users on Vimeo,” the plaintiffs there
had failed to show that Vimeo staff had intervened in more than a
“tiny percentage.” Id. In its view, “denial of eligibility for the safe
harbor based on such noncoercive exercises of control over only a
small percentage of postings would undermine, rather than carry
out, Congress’[ ] purposes in establishing the safe harbor.” Id. at
426.
We agree with the Second Circuit, and conclude that the
same reasoning applies here, where the record reflects only that
YouTube can remove material and users from its website, can pro-
mote and auto-play select videos algorithmically, and can set
policies for content moderation on the site. The record contains
no evidence that YouTube exercises control over any more sub-
stantial a portion of the YouTube website than did Vimeo in Vimeo
II.
None of the identified “noncoercive exercises of control” on
the part of YouTube amount to substantial influence over user ac-
tivity sufficient to establish it had the right and ability to control
any infringing material at issue in this case. See id. “To interpret
this provision as [Athos] argue[s]—to deny [YouTube] access to the
safe harbor merely because of the tiny influences it exercised—
would subject [YouTube] to a huge expense in monitoring millions
of posts to protect itself against the possibility of liability for in-
fringements.” Id. at 426–27. Athos’ approach would have us upset
the balance between copyright owners and service providers struck
by Congress in the DMCA. If that balance is to be recalibrated, it
is a matter for Congress”.

Non troppo diversa da noi la disciplina del nostro DSA europeo , art. 6  (a parte il requisito dell ‘tile economico, da noi assente)-

Gli utili (anzi i dividendi) societari non sono quiparabili ai frutti civili ex art. 1148 cc

Precisazioni sul tema da CASs. iv., Sez. II, Sent., (data ud. 03/12/2025) 26/12/2025, n. 34221, rel. Mocci, nel caso Parmalat – Centrale del latte di Roma.

<<Secondo la legge, la ripartizione degli utili o dividendi agli azionisti (artt. 2350, 2432, 2433 c.c.) è
frazionata in periodi di tempo chiamati esercizi e corrispondenti ad un anno: essi rappresentano le
eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale. Conseguentemente,
non maturano automaticamente sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento
di capitali da parte di terzi (art. 820 comma 3 c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata
dall’assemblea e non esiste un diritto all’ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà
stabilita appunto dall’assemblea stessa. In precedenza, gli azionisti godono di una semplice
aspettativa: non è dunque configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva
deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri assembleari – in sede approvativa del
bilancio – la facoltà di disporne l’accantonamento o il reimpiego nell’ interesse della stessa società (Sez.
1, n. 2020 del 29 gennaio 2008).
Al contrario, i frutti civili si distaccano dal capitale al momento della loro maturazione, ossia giorno per giorno in ragione della durata del diritto, e dunque presentano il carattere della periodicità e non
possono essere concettualmente equiparati ai dividendi ed a tutti quei “premi”, che costituiscono
invece un aumento di valore della res conferita, dipendente dal caso.
Ed anche la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare che i frutti civili, i
quali si identificano nel corrispettivo del godimento dell’ immobile che si sarebbe potuto concedere ad
altri, non corrispondono agli utili ricavati dall’esercizio nell’ immobile di una impresa commerciale, in
quanto questi non rientrano tra i detti frutti, ma costituiscono i proventi dell’ impresa, cioè il prodotto
che il detentore consegue impiegando la sua complessiva organizzazione aziendale (Sez. 2, n. 1528 del
21 febbraio 1985). Il concetto di frutti civili come corrispettivo del godimento della res è stato invece
recentemente ribadito da Sez. 2, n. 31105 dell’8 novembre 2023 e da Sez. 2, n. 17876 del 3 luglio 2019.
In definitiva, l’art. 1148 c.c. non può essere applicato al caso di specie, giacché i dividendi non sono
conseguenza dell’utilizzo della res, ma rappresentano il portato di un’attività economica di produzione
e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell’esercizio
dell’attività d’ impresa, che poi la società decida di distribuire, il che testimonia, ancor una volta,
l’assenza per essi del requisito dell’automaticità, funzionale al concetto giuridico di frutti, civili o
naturali che siano.>>

Sulla responsabilità del socio di SRL ex art. 2476 penult. co. c.c.

Cass. n. 32545 del 13 dicembre 2025, rel. Fraulini, si diffonde sul tema in oggetto.

<<La formulazione letterale dell’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., laddove fa riferimento alla “decisione”
o alla “autorizzazione” del socio rispetto al compimento dell’atto dannoso è inequivoca nel senso di
equiparare il fondamento della sua responsabilità a quella degli amministratori: i fatti attribuiti al
socio debbono essere fatti di gestione, che egli abbia concorso a prendere con gli amministratori o che
abbia, comunque, consapevolmente autorizzato o indotto gli amministratori a prendere.
Il socio, pur non formalmente amministratore, per effetto di tali condotte diviene sostanzialmente
amministratore e degli eventuali effetti dannosi connessi alla deliberazione e/o all’attuazione del
deliberato risponde in solido con gli amministratori formali della Srl
Il vincolo di solidarietà si individua, quindi, non solo nell’eadem res debita (l’ importo del danno
quantificato per effetto delle condotte sopra riassunte poste in essere dal socio e/o dagli
amministratori successivamente all’ intervento gestorio del socio), ma soprattutto nell’eadem causa
obligandi, che si identifica nell’accertato concorso del socio non amministratore in un’attività
tipicamente gestoria.
Ciò detto a livello di accertamento oggettivo della condotta, va rilevato che il legislatore ha, tuttavia,
inteso colorare l’elemento soggettivo del comportamento del socio in maniera assai marcata,
introducendo nella previsione normativa in esame l’avverbio “intenzionalmente”.
L’ interpretazione di tale requisito – pur rinvenendosi in dottrina orientamenti diversi – è nel senso che
con tale precisazione il legislatore ha inteso limitare la responsabilità in estensione del socio alle sole
ipotesi in cui sia possibile ravvisare una consapevolezza e una volizione del comportamento,
qualificabile come stato soggettivo doloso: la responsabilità sussiste solo se il socio non
amministratore si è rappresentato le conseguenze della sua condotta (in termini di influenza sulla
gestione) e ha ciononostante voluto porre in essere il comportamento di ingerenza.
A tanto si perviene considerando che, al netto del sopra argomentato maggior tasso di
“personalizzazione” della Srl, il presupposto del concorso nella causazione del danno da parte del
socio si identifica correttamente solo come conseguenza della sua decisione, consapevole e cosciente,
di ingerirsi con il proprio comportamento nella gestione della società, in concorso con gli
amministratori formali.
Estendere il presupposto anche a ipotesi di mera colpa, oltre a non mostrarsi allineato con
l’ interpretazione classica dell’avverbio ” intenzionalmente”, che il legislatore utilizza comunemente per
indicare il dolo, finirebbe anche con ampliare l’ambito oggettivo di applicazione della norma a ipotesi
di semplice ignoranza, inerzia o noncuranza da parte del socio nell’esercizio dei pur penetranti poteri
ispettivi assicuratigli dalla legge; un’estensione da ritenersi del tutto eccessiva rispetto alle
indubbiamente gravi conseguenze che la condanna risarcitoria determina nel patrimonio del socio
stesso.
La ricostruzione ora effettuata trova espressa conferma in un recente precedente di questa stessa
Sezione, ampiamente commentato da entrambe le parti nelle rispettive memorie (Sez. 1, Ordinanza n.
22169 del 01/08/2025), la quale va rettamente interpretata nel senso reso dalla massima ufficiale che
ne è stata tratta nei seguenti termini: “In tema di società a responsabilità limitata, atteso che la
responsabilità prevista dall’art. 2476, comma 8, c.c. presuppone un’effettiva influenza da parte dei soci
sull’attività gestoria in uno dei modi che la legge stessa menziona, sia pure non soltanto nelle sedi
ufficialmente deputate alla manifestazione della loro volontà, di talché al socio possa imputarsi un
diretto coinvolgimento nell’assunzione delle scelte gestionali pregiudizievoli da parte degli
amministratori, non rientrano nell’ambito applicativo della predetta norma le condotte che sono per
legge inderogabilmente riservate agli stessi soci ed esulano dalla competenza decisoria degli
amministratori, a meno che l’ ingerenza dei soci non si eserciti determinando gli amministratori al
compimento degli atti esecutivi conseguenti all’adozione della relativa decisione”.
Tanto significa, in piena coerenza con quanto sopra argomentato nella premessa di carattere generale,
che il socio non risponde con l’amministratore per mala gestio in relazione a qualsivoglia condotta
riferibile alla propria condizione di organo “proprietario” della società, ma solo di quei comportamenti:
a) che siano qualificabili come “gestori” (nel senso che, benché riferibili al socio non amministratore,
finiscano per essere attività propriamente riconducibili alla competenze degli amministratori di Srl); b)
che abbiano finito per condizionare gli amministratori nell’atto gestorio deliberato e attuato, poi
rivelatosi dannoso.
Il tutto alla condizione che il socio non amministratore abbia “voluto” il comportamento dannoso
stesso, ossia se lo sia rappresentato nei termini di volontà di porlo in essere.
In ciò, quindi, si sostanzia l’avverbio ” intenzionalmente”, che il legislatore ha voluto introdurre proprio
per limitare l’estensione della responsabilità del socio non amministratore, escludendo non solo i
comportamenti non voluti, ma anche quelli che siano posti in essere con un atteggiamento “non
intenzionale”, per tale intendendosi con uno stato soggettivo equiparabile a tutte le forme di colpa.
Il perimetro di indagine che il giudice deve osservare per poter rettamente estendere al socio non
amministratore la responsabilità in esame è, quindi, sotto il profilo soggettivo, individuato
nell’accertamento dell’ intenzionalità del comportamento, dovendo ritenersi inidonee a fondare detta
responsabilità le condotte poste in essere senza alcuna consapevolezza delle conseguenze (id est:
comportamenti involontari, perché posti in essere ” inconsapevolmente”, cioè per colpa, in tutte le sua
articolazioni giuridiche).
Tanto è, a un tempo, necessario e sufficiente a legittimare l’applicazione dell’ art. 2476, ottavo comma,
cod. civ., laddove alcuna necessità appare essere ricavabile, né dalla lettera della norma, né dalla
complessiva ricostruzione sistematica della natura della Srl riformata, per come sopra sunteggiata, di
pervenire anche all’accertamento della preventiva consapevolezza da parte del socio delle
conseguenze necessariamente dannose del suo operare.
Ciò che rileva testualmente nella norma in esame, e che sistematicamente si staglia come limitazione
dell’estensione della responsabilità, è l’ intenzionalità del comportamento; laddove di che tipo di dolo
si tratti, la norma non dice; e non dice perché, con ogni evidenza, un simile accertamento va lasciato
alla casistica giudiziaria, che per sua definizione è vasta e mutevole e che il giudice di merito affronta
nella più varie fattispecie.
Un’ultima considerazione va dedicata alla perfetta coerenza del sistema che ne scaturisce: che il socio
risponda solo per dolo e l’amministratore formale in ogni caso, dipende dal fatto che, per quanto
“avvicinata” al sistema delle società di persone, la Srl è pur sempre una società di capitali, come tale
fondata, in base alla teoria organicistica, su una netta distinzione tra gli organi, che hanno diritti e
doveri del tutto diversi e distinti tra loro, per cui solo in casi eccezionali la responsabilità di un organo
(nella specie, del socio) può “esondare” nella responsabilità di un altro (nelle specie,
dell’amministratore). Il che spiega, quindi, perché l’amministratore risponda del danno arrecato anche
per situazioni imputabili a titolo di colpa e il socio non amministratore, invece, a titolo di solo dolo.
Una scelta che il legislatore ha compiuto con la Riforma del 2003 e che trova in quanto poc’anzi
argomentato una compiuta e condivisibile spiegazione, senza che, tuttavia, debba limitarsi la
responsabilità in commento ai soli casi di dolo specifico (“dolo da induzione”) poiché tale conclusione,
priva come detto di riferimenti testuali e incoerente anche a livello di complessiva ricostruzione
sistematica del modello Srl, finirebbe irragionevolmente per restringere eccessivamente il perimetro di
applicazione della norma stessa.
Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “In tema di società a responsabilità limitata, la
responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., si
determina, a livello oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di
gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo
compimento da parte dell’organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l’accertamento della piena
e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell’atto stesso, qualificabile come
stato soggettivo doloso e non già meramente colposo” >>.

 

Non è necessariamente decettivo il marchio contenente il nome dello stilista, che non collabora più con l’azienda (ma può esserlo, in base al contesto)

In Corte di Giustizia 18.12.025, C-168/24 (nomi assurdamente oscurati!) così si legge:

” 35 Inoltre, al pari dell’origine geografica, che figura espressamente nelle disposizioni menzionate al punto 32 della presente sentenza, la paternità stilistica di un prodotto può, se del caso, costituire una caratteristica di tale prodotto che fa sorgere aspettative specifiche presso il pubblico. Pertanto, tale paternità rientra tra gli elementi sui quali il pubblico può essere «indotto in errore», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436.

36 Tuttavia, come ha sostanzialmente esposto l’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, la circostanza che un marchio costituito dal cognome di un creatore di moda sia sfruttato da un’impresa alla quale tale creatore non è ormai più legato non è sufficiente, di per sé, a giustificare la decadenza di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, punto 53). Infatti, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, è consapevole del fatto che non tutti i prodotti contrassegnati da un marchio corrispondente al nome di un creatore sono stati necessariamente concepiti da quest’ultimo. [affermazione di dubbia esattezza; in linea di principio direi che è esatto l’opposto; inoltre la CG non adduce prove , ad es. sondaggi]

37 Pertanto, la decadenza ai sensi delle disposizioni di cui si chiede l’interpretazione presuppone che sia accertata, sulla base delle circostanze del caso concreto, l’esistenza di un inganno effettivo oppure di un rischio sufficientemente grave di inganno del pubblico (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2017, W.F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 54 e giurisprudenza citata).

38 Infine, dalla formulazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 risulta che la valutazione del carattere ingannevole del marchio nell’ambito di un procedimento di decadenza implica la presa in considerazione dell’uso che viene fatto di tale marchio dal titolare oppure con il consenso di quest’ultimo.

39 Dalle considerazioni che precedono discende che, nel caso di un marchio costituito dal cognome di un creatore di moda, un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436, come interpretati nella giurisprudenza ricordata al punto 37 della presente sentenza, può eventualmente risultare da un errore del pubblico, indotto dall’uso che viene fatto di tale marchio dal suo titolare oppure con il suo consenso, quanto alla paternità stilistica dei prodotti contrassegnati da detto marchio.

40 La questione se l’uso del marchio sia tale da indurre in errore il pubblico deve essere esaminata alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie. La circostanza menzionata al punto 15 della presente sentenza, vale a dire la presenza, sui prodotti contrassegnati da marchi costituiti dal cognome di un creatore di moda, di elementi decorativi appartenenti all’universo creativo specifico di tale creatore e che viola i diritti d’autore di quest’ultimo può, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, costituire una siffatta circostanza rilevante, in quanto aumenta il rischio che il pubblico percepisca erroneamente la paternità stilistica dei prodotti contrassegnati da tali marchi”.

Norma di riferimento: art. 20, lett. b), dir. 2436 del 2015 (da noi art,. 14.2 cod propr. ind)

Azione di riduzione, conguaglio in denaro e decorrenza per il calcolo dei frutti da restituire

Precisazioni utili circa un tema sempre un poco ostico in Cass.  sez. II 09/12/2025 n. 32.056, rel. Giannaccari:

<<4.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall’apertura della successione (Cass. Sez. 2, n. 4709/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).
4.2. L’azione di riduzione – la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere se sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re – ha carattere personale ed efficacia costituiva e solo il suo concreto e vittorioso esperimento priva di efficacia le disposizioni lesive.
Ne consegue che, poiché il riconoscimento dei diritti del legittimario leso è rimesso ad una sua specifica iniziativa, fin quando la stessa non intervenga, l’erede, il legatario ovvero il donatario conservano i frutti in quanto pieni proprietari dei beni acquistati.
L’anticipazione della decorrenza dei frutti alla data di proposizione della domanda costituisce una piana applicazione del principio conservativo della domanda, espressivo della regola secondo cui la durata del processo non può andare in danno della parte che abbia ragione, e ciò sebbene per il pieno riconoscimento dei diritti del legittimario sia necessaria una pronuncia di accertamento costitutiva.
Ed, invero, non può che partirsi dalla ratio che è sottesa alla previsione di cui all’art. 561 c.c., ultimo comma, che risiede nella peculiare conformazione dell’azione di riduzione (la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere che sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re), che essendo un’azione a carattere personale ed a efficacia costituiva, presuppone il suo concreto e vittorioso esperimento, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia.
Solo dal momento della notifica della domanda giudiziale di riduzione della donazione per lesione di legittima la presunzione del possesso di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del donatario sui beni ricevuti, sicché anche in tale prospettiva non sarebbe giustificato anticipare la debenza dei frutti alla data dell’apertura della successione.
È altresì pacifico che il legittimario possa esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non assorbono gli effetti della riduzione, che obbliga alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore (Cass. n. 22097/2015).
Anche in sede di divisione ereditaria, ai fini dell’assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell’art. 720 c.c., il valore del relictum va determinato con riferimento all’epoca di apertura della successione al fine della determinazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell’entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all’entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell’attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta, poiché all’avente diritto deve essere assicurato il “tantundem” pecuniario della reintegrazione della quota di legittima all’atto della decisione (v. Cass. n. 4738/77; Cass. n. 3173/79; Cass. n. 1913/80; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 320 del 18/01/1982; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8243 del 20/08/1998; Cass. 17 marzo 1953, n. 653; Cass. 26 febbraio 1992, n. 2383; Cass. 5 giugno 2000, n. 7478; Cass. 19 maggio 2005, n. 10564; Cass. 19 marzo 2010, n. 6709).
In altri termini, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario, mediante la cosiddetta riunione fittizia, onde stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente, dovendo, quindi, procedersi alla relativa rivalutazione (Cass. n. 55/1998; Cass. n. 6709/2010; Cass. n. 3187/2011; Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 29733/2017; Cass. n. 5993/2020; Cass n. 35738/23).
Il criterio utilizzato dalla Corte d’Appello è, perciò, in contrasto con i citati principi di diritto perché, una volta accolta la domanda di riduzione, l’ammontare del conguaglio divisionale ha stimato in proporzione al valore che l’immobile donato aveva all’epoca dell’apertura della successione e non nel successivo momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale.>>

Sul legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.)

Cass. sez. II, 14/12/2025 n. 32.593, rel. Pirari:

<<Pertanto, così come l’accettazione del legato – che assume, per un verso, valore confermativo della già realizzata acquisizione patrimoniale, e comporta, per l’altro, l’immediata perdita ope legis del diritto di chiedere la legittima a norma dell’art. 551 c.c. (Cass., Sez. 2, 27/05/1996, n. 4883; Cass., Sez. 2, 17/02/1965, n. 261, cit.) – non è vincolata all’osservanza di speciali formalità e, tanto meno, deve avvenire con una dichiarazione recettizia, ben potendo essere effettuata sia in maniera espressa, verbalmente o per iscritto, sia tacitamente, con fatti chiaramente indicativi della volontà del legittimario di voler conseguire il legato (Cass., Sez. 2, 17/02/1965, n. 261), allo stesso modo la rinuncia, che ha natura di negozio unilaterale dismissivo di un diritto (reale o obbligatorio) il cui acquisto si è verificato ipso iure al momento dell’apertura della successione e alla quale è subordinata la richiesta della legittima ex art. 551 c.c. da parte dell’onorato (Cass., Sez. 2, 5/6/1971, n. 1683), non richiede particolari forme, tranne che in caso di disposizione riguardante beni immobili.

Soltanto in quest’ultima situazione, infatti, la rinuncia, in quanto atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio dell’onorato, è soggetta alla forma scritta ad substantiam ex art. 1350, primo comma, n. 5, c.c. (Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530; Cass., Sez. 2, 04/08/2017 , n. 19646; Cass., Sez. 2, 15/05/1997, n. 4287; Cass., Sez. 2, 23/08/1986, n. 5142; Cass., Sez. 2, 13/11/1979, n. 5893), mentre in tutti gli altri casi è sufficiente, perché possa essere ritenuta e rinvenuta come tale, una valida e non equivoca manifestazione dell’intento abdicativo del diritto (Cass., Sez. 2, 15/05/1997, n. 4287), che può sostanziarsi anche in una dichiarazione informale o trarsi da facta concludentia implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato (Cass. n. 1040/1954; n. 37/1964; n. 261/1965; n. 4883/1996, Cass., Sez. 2, 22/07/2004, n. 13785; Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530).

Soltanto in seguito alla rinuncia è possibile per l’onerato ottenere la legittima ai sensi dell’art. 551 c.c. (Cass., Sez. 2, 5/6/1971, n. 1683), integrando essa una condizione di quest’ultima azione (Cass., Sez. 2, 4/8/2017, n. 19646; tra le tante anche Cass., Sez. 2, 22/7/2004, n. 13785), e, se il legato tacitativo ha ad oggetto denaro, reclamare la quota di riserva spettante per legge sui beni ereditari e conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall’art. 718 c.c. (Cass., Sez. 2, 27/06/2013, n. 16252).

Orbene, è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530), la sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti dei legittimari, non costituisce atto univoco nel senso sopra detto, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una mera riserva di chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato (Cass., Sez. 2, 22/6/2010, n. 15124), così come non è atto univoco della volontà di rinunciare al legato sostitutivo la proposizione dell’azione di riduzione, essendo ipotizzabile un duplice intento del legittimario di conseguire tanto il legato, quanto la legittima (Cass., Sez. 2, 11/11/2008, n. 26955).

È altrettanto vero, però, che, quando il legato sostitutivo abbia ad oggetto una somma di denaro di importo pari alla quota riservata, come nella specie, la proposizione dell’azione volta ad ottenere non già la riduzione della disposizione per lesione della legittima – in tal caso inesistente in quanto assolta direttamente dal legato -, ma il diritto al riconoscimento della propria quota in natura ai sensi dell’art. 718 c.c. può intendersi come manifestazione implicita, ma univoca, della volontà di rinunciare al legato, essendo una siffatta azione incompatibile con il mantenimento del lascito e non residuando alcun altro interesse dell’onorato correlato ai suoi diritti di legittimario, sempre che, come è ovvio, non vi sia stata la previa accettazione del legato, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del legato correlati a detta manifestazione di volontà e la consequenziale impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui è stata manifestata la volontà di conservare il legato (sulla irretrattabilità dell’accettazione del legato, vedi tra le tante Cass., Sez. 2, 22/7/2004, n. 13785)>>.

Revocabilità (fallimentare) della scissione societaria: conferma dalla S.C.

Cass. Sez. I, 19/12/2025, n. 33.238, rel. Fidanzia:

<<Va preliminarmente osservato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui, nella disciplina dettata dagli art. 2504-septies cod. civ. (applicabile “ratione temporis”), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l’acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina l’estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso.

Partendo proprio dal presupposto che l’attribuzione patrimoniale conseguente al perfezionamento della scissione integra un vero e proprio atto traslativo, la giurisprudenza, con riferimento all’azione revocatoria ordinaria, ha, altresì, ripetutamente enunciato il principio di diritto secondo cui l’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria, pure se esercitata dal curatore fallimentare ex art. 66 l. fall., è sempre ammissibile, in quanto mira ad ottenere l’inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato (al contrario di ciò che si verifica nell’opposizione dei creditori sociali prevista dall’art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l’invalidità), dovendosi ritenere che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale, a sua volta, “indiretta” ivi contenuta.

Tale principio è stato enunciato anche conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C394/18), la quale, al punto 75, ha osservato che “l’articolo 12 della sesta direttiva 82/891/CEE, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un’azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione”.

La Corte di Giustizia, alla cui interpretazione il giudice nazionale deve necessariamente conformarsi, ha, inoltre, precisato che la previsione della nullità della scissione contenuta nell’art. 19 della dir. 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63, non osta all’introduzione, dopo la realizzazione della scissione, da parte di creditori della società scissa, di un’actio pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest’ultima inopponibile a tali creditori.

Alla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte e della giurisprudenza unionale, si può dunque ritenere che l’ammissibilità dell’esercizio di un’azione revocatoria ordinaria di un atto di scissione parziale costituisca “diritto vivente”.

Deve, a questo punto, osservarsi che se è pur vero che tutti i precedenti sopra esaminati da questa Corte (così come dalla giurisprudenza unionale), che hanno ad oggetto l’atto di scissione parziale, riguardano la sola azione revocatoria ordinaria, anche se esercitata dal curatore ex art. 66 L.F., tuttavia, non vi sono ragioni ostative per non estendere i principi sopra enunciati anche all’azione revocatoria fallimentare, condividendo con l’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore la comune natura di istituto, oltre che volto al ripristino della par condicio creditorum, anche di reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori.

Atteso che anche l’azione revocatoria fallimentare, come quella ordinaria, produce il solo effetto di far dichiarare la scissione societaria inefficace e quindi inopponibile nei confronti dei creditori della società scissa, senza intaccare la validità della scissione, deve quindi ritenersi la piena ammissibilità dell’azione revocatoria fallimentare di un atto di scissione parziale di società>>.

L’effetto è la assoggettabilità dei beni così “recueperati” all’azione esecutiva (art- 2902 c.c., applicabile pure alla revocatoria fallimentare)

Sulle presunzioni civilistiche e sul conto cointestato , alimentato da uno solo dei cointestari

Cass. sez. II, 07/12/2025 n. 31.904, rel. Criscuolo:

Sul 1° tema:

<< Lo stesso art. 2729 cod. civ. si cura di precisare come debba manifestarsi la “prudenza” del giudice, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano “gravi, precise e concordanti”; laddove il requisito della “precisione” va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della “gravità” va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; mentre il requisito della “concordanza” richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Rv. 565726), anche se il requisito della “concordanza” deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009).

Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l’operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Sez. 3, Sentenza n. 3703 del 09/03/2012).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto – in forza di una regola d’esperienza – come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014).

Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente (art. 2729 cod. civ.), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d’esperienza – tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società – tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003; da ultimo, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015)>>.

Sul 2° tema:

<< Questa Corte ha affermato che la cointestazione di un conto corrente attribuisce ai cointestatari, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. n. 18777/2015).

In particolare, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. n. 4066/2009, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente contestato a zio e nipote, ritenendo provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto al primo).

Nella specie non rileva la diversa questione concernente la possibilità di individuare nella stessa cointestazione effettuata a fini di arricchimento del cointestatario una donazione indiretta della metà delle somme versate dall’altro cointestatario che però presuppone evidentemente la prova dell’animus donandi (cfr. Cass. n. 10991/2013), ma la diversa questione relativa alla dimostrazione del fatto che la provvista del conto cointestato sia da ascrivere al patrimonio di uno solo dei contitolari, ipotesi nella quale si è affermato che (Cass. n. 77/2018) ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo.

La sentenza gravata si è limitata apoditticamente ad affermare che in difetto di prova dovesse reputarsi Bl.Ro. contitolare della quota del 50 % del saldo attivo, in assenza di prova diversa, senza però prendere in esame la documentazione invocata da parte ricorrente, in potenza idonea a comprovare una formazione della provvista in contrasto con la detta presunzione di cui all’art. 1298 c.c.

Il motivo deve, quindi, essere accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione>>.

Sull’autonomia delle componenti dell’assegno divorzile (assistenziale e compensativa)

Cass. sez. I, 27/11/2025 n. 31.085, rel. Caprioli:

<<Nel caso di specie la Corte di merito ha reso articolata motivazione, fondata su argomenti logici, correlati agli accertamenti in fatto da essa compiuti, ed ha rilevato una disparità reddituale fra le due posizioni confrontando i dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi di entrambi, ed il patrimonio immobiliare di cui ciascuno di essi è titolare.

Ha pertanto considerato, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, che la richiedente è anch’essa titolare di un patrimonio immobiliare non equiparabile però a quello dell’ex coniuge poggiando tale convincimento anche sull’ esito dell’indagine compiute in primo grado dalla guardia di finanza.

Ha tenuto conto delle diminuite disponibilità economiche del ricorrente a causa del suo pensionamento e ai fini della prova delle rinunce ha considerato la deposizione della teste escussa che era stata informata sulle scelte compiute dai coniugi in costanza di matrimonio, in quanto resa edotta proprio dai predetti, ed ha quindi ritenuto che la rinuncia della riassumente a svolgere l’attività lavorativa presso l’ufficio legale della Regione Campania, con possibilità di una maggiore redditività ed avanzamento in carriera, quale scelta condivisa dei coniugi era stata dettata dalla necessità di evitare un conflitto di interessi con il Ti.Do. che si occupava, quale avvocato, dei recupero crediti delle ASL nei confronti della Regione.

In questo quadro ha ritenuto che la rinuncia della beneficiaria dell’assegno divorzile ad optare per scelte professionali sicuramente più appaganti a causa della dedizione alla vita familiare, giustificasse, alla luce della rilevata disparità reddituale in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, l’erogazione di un assegno divorzile di natura compensativa.

Ha invece ritenuto non sussistenti le condizioni che giustificano un assegno nella componente assistenziale>>.

Lamentare la violazione di norme pubblicistiche sulle costruzioni non è la stessa cosa del lamentare la violazione delle distanze minime poste dal codice civile (sull’art. 872 c.c.)

Cass. sez. II, 10/12/2025 n. 32.178, rel. Caponi:

<<La Corte di appello di Catanzaro, nel rigettare il terzo motivo di appello della convenuta (il quale contestava l’ordine di demolizione assumendo che la violazione dell’altezza comportasse solo il risarcimento del danno e non la riduzione in pristino, secondo l’art. 872 c.c.), ha confermato l’ordine di demolizione, ma ha introdotto un elemento estraneo alla causa petendi originaria. Infatti, la Corte territoriale ha osservato come, dalle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Parghelia, risultasse che la distanza minima da osservarsi dai confini di proprietà doveva essere di 10 metri, e ha concluso che anche sotto tale profilo non possa ritenersi errata la decisione del Tribunale di ordinare la demolizione del muro realizzato dall’appellante perché detta decisione è stata adottata nel rispetto della normativa vigente.

Orbene, la conferma dell’ordine di demolizione sulla base della violazione delle norme sulle distanze sarebbe stata corretta, se effettivamente la domanda originaria avesse fatto valere una tale violazione, ma così non è (come si è accertato). Pertanto, la statuizione ripristinatoria ha finito illegittimamente con il fondarsi solo sulla accertata violazione della misura di altezza del muro di cinta, prevista da una norma delle n.t.a., la quale, con tale contenuto, non ha carattere integrativo delle disposizioni del codice civile ai sensi dell’art. 872 co. 2 c.c. e quindi, in quanto tale, fonda esclusivamente una domanda di tutela risarcitoria, non anche di riduzione in pristino: cfr., tra le molte, Cass. 5142/2019. Nel ritenere corretta la statuizione di demolizione basandosi sulla violazione delle norme sulle distanze dai confini, la Corte territoriale si è pronunciata su un fatto e su un ‘elemento di diritto’ (cfr. art. 163 n. 4 c.p.c.) costituenti le ragioni di una domanda mai proposta.>>