L’autorizzazione per la comunicazone al pubblico dell’opera protetta, ottenuta dal provider, copre anche la riproduzione a ciò tecnicamente necessaria (sia dal suo punto di vista sia da quello dell’utente uploader)

Esatte conclusioni dell’AG Emiliou 26.03.2026, causa C-579/24, su questione pregiudiziale posta da Trib. austriaco.

<<83. In primo luogo, dalla prospettiva dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 si riferisce soltanto ad «un’autorizzazione (…) al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali». Qualora la Corte concludesse che la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server di detti prestatori di servizi che sono tecnicamente necessarie per poter dare al pubblico accesso a tali contenuti può essere subordinata ad un’autorizzazione distinta, che non è affatto menzionata dall’articolo 17, ne deriverebbe un significativo grado di incertezza giuridica per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. A questo proposito, ricordo che, come rilevato al paragrafo 40 supra, il legislatore dell’Unione, quando ha adottato tale disposizione, mirava tra l’altro a ridurre l’incertezza giuridica che circonda la responsabilità dei suddetti prestatori di servizi per i contenuti protetti caricati dagli utenti. Mi pare di capire che esso non intendeva trattare solo una parte di tale responsabilità (vale a dire solo la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per gli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ad esclusione degli atti di riproduzione tecnicamente necessari a tal fine).

84. Inoltre, se l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 non includesse la realizzazione di tali copie digitali, detta autorizzazione diverrebbe praticamente inutile. Tali prestatori di servizi potrebbero comunque dover affrontare azioni dei titolari dei diritti per violazioni del loro diritto esclusivo di riproduzione, come tutelato dall’articolo 2 della direttiva 2001/29, per il semplice fatto che vengono automaticamente realizzate sui loro server copie digitali di contenuti protetti ogni qual volta un utente mette in rete siffatti contenuti protetti.

85. Ne consegue che, sotto il profilo della certezza del diritto, l’unica soluzione coerente è che l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 include necessariamente tali copie.

86. In secondo luogo, dalla prospettiva dei titolari dei diritti, se l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 non si estendesse alla realizzazione di tali copie, l’obiettivo di garantire una migliore remunerazione per l’utilizzo di contenuti protetti sulle piattaforme di condivisione di contenuti online sarebbe seriamente compromesso. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sarebbero poco incentivati a chiedere una siffatta autorizzazione, dal momento che potrebbero comunque essere esposti alla responsabilità per gli atti di riproduzione non coperti da detta autorizzazione.

87. Inoltre, la questione della responsabilità di tali prestatori per gli atti di riproduzione in parola reintrodurrebbe, in sostanza, le stesse incertezze esaminate dalla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza YouTube e Cyando relativamente al diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, in un momento in cui non si applicava ancora il regime specifico istituito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790. In particolare, il prestatore sarebbe responsabile in via principale ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29? Potrebbe avvalersi dell’«approdo sicuro» di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 (50)? A seconda della risposta, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online potrebbero essere pienamente responsabili o non esserlo affatto. (…)ù

96. In terzo luogo, dalla prospettiva degli utenti dei servizi di condivisione di contenuti online, ricordo che il regime di responsabilità specifico previsto all’articolo 17 della direttiva 2019/790 è inteso anche a tutelare gli interessi e i diritti di detti utenti, quando caricano contenuti sulle piattaforme dei prestatori di tali servizi.

97. Da un punto di vista tecnico, è pacifico che la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online viene avviata dagli utenti di siffatti servizi quando premono il pulsante di caricamento. Si deve quindi ritenere che tali utenti effettuino del pari atti di riproduzione, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29. Come ho spiegato al paragrafo 42 supra, l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 chiarisce che gli utenti effettuano essi stessi atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, quando caricano contenuti protetti sulle piattaforme online di tali prestatori.

98. Tuttavia, la menzionata disposizione indica altresì che, qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online abbia ottenuto un’autorizzazione da un titolare dei diritti, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, tale autorizzazione «includ[e] anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva [2001/29]», purché essi «non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi». Di conseguenza, in una situazione del genere, gli utenti non devono ottenere essi stessi un’autorizzazione e possono liberamente caricare i contenuti protetti di cui trattasi.

99. Per quanto riguarda gli atti di riproduzione rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, rilevo che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 non li menziona espressamente. Tuttavia, il considerando 69 della direttiva 2019/790, che è formulato in termini più ampi rispetto a tale disposizione, indica che le autorizzazioni ottenute dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero includere «gli atti rilevanti per il diritto d’autore relativi ai contenuti caricati dagli utenti nell’ambito dell’autorizzazione concessa ai prestatori di servizi» (57). Tale riferimento agli «atti rilevanti per il diritto d’autore» in generale, e non solo agli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, avvalora la tesi secondo cui l’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 non è necessariamente limitato agli «atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva [2001/29]», ma potrebbe estendersi agli atti di riproduzione compiuti da detti utenti>>.

Dato il ragionamento precedente, l’autorizzazione al provider non può che coprire pure l’utente / uploader:

<<112. Come ho già rilevato al paragrafo 97 supra, è pacifico che la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online viene avviata dagli utenti di tali servizi allorché premono il pulsante di caricamento in relazione al contenuto di cui trattasi. Di conseguenza, si deve ritenere che tali utenti compiano non solo un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, ma altresì un atto di riproduzione ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva.

113. Se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 non includesse la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, a mio avviso si applicherebbe per analogia il ragionamento della Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza YouTube e Cyando, esposto al paragrafo 88 supra. Ne conseguirebbe che i contenuti protetti dovrebbero essere considerati caricati sulla piattaforma interessata non dal gestore, bensì dagli utenti, che sarebbero quindi tenuti ad ottenere un’autorizzazione per realizzare essi stessi siffatte copie digitali.

114. Tuttavia, per le ragioni illustrate nella sezione precedente, ritengo che, così come l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, ai fini della comunicazione o della messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti, include necessariamente la realizzazione di copie digitali di tali contenuti sui loro server, se siffatte copie sono tecnicamente necessarie a tal fine, lo stesso valga per l’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva. In altri termini, tale disposizione disciplina la questione della responsabilità degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online non solo in relazione agli atti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2001/29 (ossia gli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti), ma anche in relazione agli atti di riproduzione, consistenti nella realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per la realizzazione di tali atti>>.

Si tratta di piana interpretazione del contratto secondo buona fede, consacrata ad es in questa materia dall’art. 119 ult. co.  l. aut.     Difficile che la Corte di Giustizia la contraddica