Cass. sez. III, 05/10/2026 n. 26.266 , rel. Gianniti, enuncia il seguente principio di diritto:
“In tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., la qualità di comproprietario pro indiviso dell’immobile da cui si è originato il danno – ancorché per una quota sola parziale o minoritaria – attribuisce normalmente al medesimo la qualità di contitolare della qualità di custode della res, poiché questa è fondata sull’esercizio di una concreta ed effettiva signoria di fatto sul bene, sia pure esercitata congiuntamente ad altri. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., la responsabilità risarcitoria gravante sui contitolari della qualità di custode ha natura solidale, sussistendo la piena ed autonoma legittimazione passiva del singolo comproprietario nei confronti del terzo danneggiato, il quale può agire per l’intero risarcimento nei confronti di ciascuno di quei contitolari”.