Il diritto del genitore al rimborso pro quota delle spese di mantenimento del figlio sorge con la nascita (e quindi cade in successione), a prescindere dal momento del successivo giudicato di accertamento della filiazione

Interessante caso affrontato da Cass. sez. I, 25/03/2026 n. 7.187, rel. Pazzi, e condivisibilmente deciso  :

<<5.3 Ora, se, da un lato, il genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha azione nei confronti dell’altro per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita e, dall’altro, l’azione di regresso non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione (momento che segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del medesimo diritto), esiste una divaricazione temporale fra esistenza del diritto al rimborso e momento in cui tale diritto può essere fatto valere.

Questa divaricazione temporale riguarda l’esercitabilità dell’azione, ma non comporta l’insorgere solo in quel frangente del diritto patrimoniale al regresso (con la conseguenza che, essendo la madre già morta, ella non potrebbe trasmetterlo ai suoi eredi, non potendo essere ricompreso fra le situazioni attive).

Al contrario, l’esistenza del dovere di mantenimento risale fin al momento della nascita del figlio (nel senso stabilito in primo luogo dall’art. 30 della Costituzione) ed il correlato diritto al rimborso del genitore che si sia fatto carico per intero di tale obbligo entra dalla medesima epoca nel patrimonio di quest’ultimo, seppur quale diritto patrimoniale latente esercitabile a condizione e dal momento della definitiva individuazione del concorrente obbligato.

Ne discende che un simile diritto patrimoniale deve intendersi come ricompreso nella successione del genitore che si sia fatto carico per intero dell’obbligo di mantenimento, anche se il suo decesso sia precedente all’accertamento del rapporto di filiazione.>>

E’ valido l’atto interruttivo della prescrizione da parte del figlio, inviato prima del passaggio in giudicato della sentenza che accerta lo status filiationis

Cass.  sez. II, 01/04/2025 n. 8.519, rel. Tedesco, sulla revoca di diritto del testamento ex art. 687 cc:

principio di diritto:

“Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge
vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l’usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione. Infatti, ai fini della idoneità dell’atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non si richiede l’avvenuto acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, interesse che, nella situazione di cui sopra, sussiste già a partire dalla morte del genitore”.

Il dettaglio motivatorio più significativo:

<<10. – Conclusivamente, Cass. n. 11024 del 1991 e Cass. 2424 del 2011 considerano la posizione dei figli adulterini prima dell’entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 e con riferimento a questi riconoscono che il possesso dei beni ereditari, esercitato prima dell’entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia, non è utile per l’usucapione. Questo perché, fino ad allora, i figli naturali non avevano mai avuto “la possibilità (nell’ intervallo temporale antecedente alla stessa entrata in vigore della citata legge) di compiere atti interruttivi, non essendo essi ancora titolari di alcun diritto da far valere in base alla disciplina previgente” (così testualmente Cass. 2424 del 2011). Cass. 14917 del 2012 ritiene che il medesimo principio si applichi anche se i diritti ereditari del figlio naturale sono già riconosciuti dalla legge vigente al momento di apertura della successione. Emerge da tale ultima pronunzia la convinzione che riconoscere che il diritto di accettare non si prescrive se non dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la filiazione ed affermare, nello stesso tempo, che possa maturare, in favore del possessore di beni ereditari, il termine ventennale dell’acquisto per usucapione significherebbe ammettere un assurdo giuridico, non potendo il figlio naturale, prima di allora, compiere atti interruttivi. Tale affermazione è principalmente giustificata alla luce di Cass. n. 2326 del 1990, la quale tuttavia, come ampiamente chiarito, tiene separato il diritto di accettare l’eredità, non esercitabile prima del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la filiazione, dalla possibilità di esercitare azioni idonee a interrompere il decorso dell’usucapione. Queste sono esercitabili dal figlio anche prima. Non sono rari gli esempi di tutela dei beni ereditari accordata indipendentemente dalla attuale qualità di erede, purché sia comunque ravvisabile un interesse a che sia preservata l’integrità del patrimonio ereditario. Si pensi ai poteri di natura conservativa previsti dall’art. 460 c.c., azionabili prima dell’accettazione, che includono certamente il potere di compiere atti interruttivi della prescrizione, estintiva o acquisitiva.

11. – Ad avviso del collegio, l’equivoco insito nella soluzione di Cass. 14917 del 2012, la sola che pone un principio idoneo a legittimare la decisione impugnata, consiste nel sovrapporre il diritto di accettare l’eredità, il quale diventa attuale dopo la dichiarazione giudiziale, con il potere di compiere atti giudiziali interruttivi di prescrizioni acquisitive o estintive dei diritti ereditari: tale diritto, nelle condizioni che ricorrevano nel caso in esame (figlio naturale riconoscibile e annoverato fra i successibili ex lege dalle norme vigenti già al tempo di apertura della successione), è esercitabile anche prima, come già affermato da Cass. n. 2326 del 1990. Una conferma di siffatta possibilità si ritrova anche in Cass. n. 5037 del 2011, richiamata nell’esame del primo motivo: invero la possibilità del figlio naturale, riconosciuta da tale pronunzia, di disporre dei propri diritti prima del definitivo accertamento della filiazione, considerata l’efficacia dichiarativa e retroattiva della pronunzia, comprende, logicamente, anche il potere di interrompere la prescrizione, acquisitiva o estintiva, dei diritti ereditari. A questi effetti non si richiede l’avvenuto acquisto della qualità di erede, essendo sufficiente l’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, interesse il quale, nella situazione di cui sopra, certamente sussiste nel caso del figlio naturale già a partire dalla morte del genitore, in considerazione dell’efficacia ex tunc della dichiarazione giudiziale (Cass. n. 26575/2007), la quale opera anche rispetto alle posizioni successorie (Cass. n. 2923/1990); e se del suo stato avesse avuto notizia solo dopo molto tempo dalla nascita, tale circostanza concreta un ostacolo di fatto, irrilevante ai sensi dell’art. 2935 c.c.: “L’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l’ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l’ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. n. 22072/2018; n. 14193/2021).

12. – Si deve aggiungere che, già in passato, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha riconosciuto l’idoneità, ai fini dell’interruzione della prescrizione, “della notificazione della citazione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale e la conseguente petizione di eredita ha il duplice contenuto di atto introduttivo del giudizio (art. 2943, primo comma, c.c.) per i diritti spettanti agli attori nella qualità, giudizialmente riconosciuta, di figli naturali e di atto di costituzione in mora (art. 2943, quarto comma, c.c.) dei convenuti per il diritto creditorio all’assegno vitalizio, che, sulla medesima eredità, spetta agli attori qualora, respinta la domanda o dichiarazione inidonea a produrre effetti processuali, la filiazione risulti nei modi indicati nell’art. 279 c.c.” (Cass. n. 421/1964). Del resto, come già rilevato, nella fattispecie decisa da Cass. n 11024 del 1991, che è la pronunzia nella quale si rinviene, in materia dei diritti ereditari dei figli naturali, la prima compiuta affermazione del principio sulla quale la corte di merito ha ritenuto di potere fondare la decisione, il figlio chiese nel medesimo giudizio sia l’accertamento della filiazione naturale, sia riconoscimento dei diritti successori. Invero, ciò che la giurisprudenza di legittimità esclude è la possibilità dell’accertamento incidentale dello stato, senza efficacia di giudicato e con effetto limitato alla controversia principale (Cass. n. 2220/1985); con la conseguenza che, se una questione di stato si presenti come pregiudizievole dinanzi al giudice civile, si applicherà l’art. 34 c.p.c. e considerarsi la questione di stato fra quelle questioni che, per legge e cioè per il sistema legislativo, non possono decidersi se non con autorità di giudicato. Se mancano le condizioni necessarie richieste esplicitamente per quelle azioni dalla legge, il giudice adito non potrà giudicare. Qualora invece il giudice adito sia competente anche per la questione di stato e sussistano le condizioni soggettive (legittimazione del soggetto attivo e del soggetto passivo) ed oggettivo il giudice adito potrà giudicare anche sull’azione di stato, ma principaliter e con efficacia di giudicato (Cass. n. 1515/1966).

Si ricorda ancora che l’art. 715 c.c. prevede la pendenza di un giudizio sulla filiazione quale motivo di sospensione della divisione ereditaria, ma fa salva la possibilità dell’autorità giudiziaria di autorizzarla, disponendo le opportune cautele>>.

Viene enunciato pure un altro principio di diritto

“All’ipotesi di alienazione a titolo gratuito di beni ereditari da parte del possessore, è applicabile l’art. 2038 c.c. Pertanto, l’erede vero si potrà rivolgere al terzo acquirente nei limiti del suo arricchimento, ferma la preventiva escussione dell’alienante nella sola ipotesi di mala fede. L’obbligazione del terzo acquirente, nel concorso dei presupposti che ne giustificano l’insorgenza, è trasmissibile mortis causa, senza che occorra la prova di un vantaggio personale realizzato dagli eredi”.

Va riconosciuta la genitorialità alla madre non solo «intenzionale» ma anche «genetica»: cioè che fornì l’ovocita, fecondato in vitro con il seme di donatore anonimo e successivamente impiantato nel ventre della partner

Cass. sez. I,  05/03/2026 n. 4.977, rel. Iofrida:

Fatto:

<<Le sig.re B.B. e C.C., unite, partire dal 2016, in una stabile relazione sentimentale, conviventi dal 2017 e unitesi civilmente il 25.9.2020, hanno avviato in Spagna una pratica di fecondazione eterologa con utilizzo della tecnica “ROPA” (acronimo per “Recepción de ovocitos de la pareja”, ovvero “Ricezione di ovociti dalla coppia”) consistente nella fecondazione in vitro dell’ovocita di una donna (A) con il seme di un donatore anonimo, (B) e nel successivo impianto nel ventre dell’altra donna, partner della prima, (C), sottoscrivendo un consenso informato, l’11/4/2022; il 2.1.2023, la signora B.B. ha partorito, presso l’ospedale Maggiore Policlinico – Clinica Mangiagalli di Milano, una bambina che le signore hanno, di comune accordo, deciso di chiamare A.A., che “possiede il patrimonio genetico della signora C.C., che ha fornito l’ovocita, e del donatore di seme rimasto anonimo” (in altri termini, la madre “gestazionale” o “partoriente” è diversa dalla madre “genetica”, che comunque ha fornito il gamete femminile – e quindi il patrimonio genetico – alla figlia).

Nel gennaio 2023, l’Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano ha formato l’atto di nascita di A.A., nel quale compariva, quale unica genitrice, la madre partoriente, signora A.A.

In data 10.1.2023, la signora C.C., ha promosso istanza di riconoscimento, innanzi all’Ufficio di stato civile di Milano, di figlio nato al di fuori di matrimonio ex art. 250 ss. c.c. di A.A. e, il 18.1.2023, l’ufficiale di stato civile, verificato l’assenso della signora B.B., come richiesto dall’art. 45 D.P.R. 396/2000, ha ricevuto la dichiarazione e provveduto ad annotarla sull’atto di nascita, cosicché la piccola A.A., per effetto della dichiarazione di riconoscimento di figlio, ha acquistato lo status di figlia della signora C.C., e, per effetto dell’annotazione sull’atto di nascita, tale status è risultato opponibile erga omnes in forza della pubblicità conferita dagli atti di stato civile>>.

Valutazione riassuntiva finale:

<<6.2. Questa Corte, con la sentenza n. 15075/2025, ha già dato attuazione alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 68 del 2025 in una controversia concernente il rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di ricevere la dichiarazione della madre intenzionale di riconoscimento di due minori nati in Italia da una coppia omoaffettiva femminile, che avevano condiviso un progetto genitoriale mediante fecondazione eterologa praticata all’estero dalla madre biologica dei minori.

6.3. Nel caso in esame nel presente giudizio si può ritenere quindi senz’altro realizzato un contesto di un progetto genitoriale con assunzione della relativa responsabilità da parte delle due madri, cui ha fatto chiaro riferimento soprattutto la pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata.

Le ricorrenti hanno dal 2016 una stabile relazione sentimentale, convivono dal 2017 presso la loro abitazione in Milano e si sono unite civilmente il 25 settembre 2020. Hanno poi condiviso il progetto genitoriale e hanno sottoscritto il consenso informato formale presso la clinica spagnola di PMA, esplicitando altresì formalmente la volontà genitoriale.

Ne deriva la piena legittimità del riconoscimento della genitorialità in capo alla ricorrente C.C., che è, oltretutto, madre non solo “intenzionale” ma “genetica”, avendo fornito l’ovocita, fecondato in vitro con il seme di donatore anonimo e successivamente impiantato nel ventre della partner A.A. (tecnica PMA ROPA).>>

La SC ricorda gli insegnamento di Corte Cost. 68/&29025:

<<La Corte Costituzionale ha avuto modo di svolgere una compiuta disamina generale della relazione tra genitore e figlio, rimarcando alcuni punti fermi da ritenersi essenziali:

-il vincolo genitoriale, sia quando sorga dal fatto naturale della procreazione sia quando derivi dall’accesso a una tecnica di procreazione medicalmente assistita, comporta una assunzione di responsabilità, “come testimonia emblematicamente il passaggio dalla potestà alla responsabilità genitoriale (art. 316 cod. civ.)”;

– invero, la nuova vita va ricondotta comunque a un atto di volontà di coloro che intraprendono il percorso genitoriale;

– la responsabilità genitoriale costituisce piena e appropriata attuazione del principio sotteso all’art. 30 Cost., nella cui formula questa Corte già individuava “gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore”;

– la legge non dà una definizione della “responsabilità genitoriale”, ma l’art. 147 cod. civ. prevede i doveri dei coniugi verso i figli, individuandoli negli “obblighi di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”, secondo la formula dell’art. 30, primo comma, Cost., e “dal combinato disposto delle due disposizioni si evince il nucleo di detta responsabilità, che si collega all’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socioeconomiche dei genitori stessi” (Corte Cost. sentenza n. 31 del 2012);

– a tali doveri dei genitori corrisponde “un insieme di diritti in capo al figlio, articolati dal legislatore, per l’appunto, nel “diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”; nel “diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti” (art. 315-bis cod. civ.) e nel “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (art. 337-ter cod. civ.)”;

– lo stesso riconoscimento formale dello status filiationis (lo status di figlio delle due persone che si sono assunte l’impegno di farlo venire al mondo) costituisce un diritto, in quanto è “elemento costitutivo dell’identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall’art. 2 della Costituzione” (sentenza n. 32 del 2021);

– il concetto-guida rilevante e centrale nella relazione genitore-figlio è costituito dal “miglior interesse del minore”, (il best interest of child o, nella versione francese, intérêt supérieur de l’enfant), riconosciuto da numerose fonti internazionali e dell’Unione Europea (quali la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, gli artt.3, 8 e 12, la Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996, attuata in Italia con legge n. 77/2003, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art.8, e la Carta Europea dei Diritti, fondamentali, art.24);

– i doveri dei genitori sono strettamente funzionali all’interesse, morale e materiale, del minore, che ha assunto “carattere “di piena centralità”, specialmente dopo le riforme del diritto di famiglia cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore (sentenza n. 31 del 2012)”;

– tale interesse (del minore), per quanto centrale, non è un interesse “tiranno”, che debba sempre e comunque prevalere, in quanto, al pari di ogni interesse costituzionalmente rilevante, esso può essere oggetto di un bilanciamento ma solo “in presenza di un interesse di pari rango”;

– lo stato di figlio ha carattere di “unicità” e questo è il principio ispiratore della Riforma della Filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013, e lo si ritrova nel nuovo art. 315 cod. civ. per cui “(t)utti i figli hanno lo stesso stato giuridico” e quindi “tutte le forme di filiazione riconosciute dal nostro ordinamento (all’interno del matrimonio, fuori del matrimonio, adottiva nelle sue varie forme) godono della medesima considerazione, con riferimento sia alle situazioni giuridiche soggettive imputate al figlio (art. 315-bis cod. civ.), sia alla sua posizione nella rete formale dei rapporti familiari (art. 74 cod. civ.)”;

– già tale principio, peraltro, lo si ritrovava nella declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che vietava il riconoscimento dei figli nati da incesto (con la sentenza Corte Cost. n. 494 del 2002), in quanto tale disposizione precludeva “loro l’acquisizione di un pieno status filiationis in ragione soltanto della condotta penalmente illecita dei loro genitori” (sentenza n. 33 del 2021), preclusione al riconoscimento che non poteva legittimamente fondarsi sulla mera illiceità penale della condotta dei genitori, “la quale, peraltro, finirebbe col coinvolgere ingiustificatamente soggetti totalmente privi di responsabilità, come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell’ordine familiare” (così, sentenza n. 494 del 2002);

– l’orientamento sessuale dei genitori “non evoca scenari di contrasto con princìpi e valori costituzionali” (sentenza n. 32 del 2021), né “incide di per sé sull’idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale” (sentenza n. 33 del 2021) e ciò ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962 e sentenze n. 221 del 2019, n. 230 del 2020, n. 32 del 2021 e n. 79 del 2022;

– la situazione del ricorso da parte di due donne a tecnica di PMA si distingue radicalmente dall’ipotesi di ricorso alla cosiddetta maternità surrogata, in cui viene in considerazione la finalità di disincentivare il ricorso a una pratica che l’ordinamento italiano considera meritevole di sanzione penale e violativa di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna (Cass., n. 38162 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 79 del 2022; n. 33 del 2021 e n. 272 del 2017).>>

Dichiarazione di filiazione naturale ed effetti sui doveri del genitore verso i figli

Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025 n. 12246, rel. Russo:

<<La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 с.c., e, quindi, giusta l’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento.
La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali>>.

(l’0art. 261 cc è stato abrogato dal d. lgs. 154 del 2013)

(massima di Valeria Cianciolo in Ondif)

 

Dichiarazione giudiziale di paternità naturale e prove immuno-ematologiche

Cass. sez. 1, 09/05/2025 n. 12.245, rel. Russ. R. E.:

<<Inoltre, specificamente in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (Cass. n. 22732 del 12/08/2024)>>.

Prova ematologico/genetica nel processo per dichiarazione di paternità naturale (art. 269 cc)

Cass. sez. I, ord. 05/08/2024  n. 21.979, rel. Tricomi:

<<Giova ricordare che costituisce orientamento consolidato quello per cui, nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, le indagini ematologiche e genetiche sul DNA possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (Cass. 8451/1991; Cass. 15568/2011), anche se, in tale ipotesi, possono essere sufficienti anche altre risultanze processuali (Cass. 9412/2004). Inoltre, nella materia della dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l’unica indagine decisiva in ordine all’accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l’istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell’onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale (cfr. Cass. n.22498/2021; Cass. 23290/2015, in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale).

Inoltre, nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, secondo comma, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda (Cass. n.28886/2019; Cass. n.7092/2022).

Nel presente caso, la Corte di appello si è attenuta a questi principi ed ha preso in considerazione il rifiuto di Ma.Al. a sottoporsi all’esame del DNA, unitamente a una pluralità di emergenze probatorie riguardanti le vicende familiari ed i rapporti intercorsi tra l’appellante ed il minore, ben consapevole in ragione di pregresse e ripetute frequentazioni con Ma.Al. del rapporto di filiazione, con ampia ed articolata motivazione che il ricorrente vorrebbe impropriamente sovvertire con la censura in esame. (…)

Alla stregua dei suesposti principi, il quinto motivo risulta in realtà impropriamente diretto a sollecitare un riesame del materiale probatorio, ossia in buona sostanza a criticare il “peso probatorio” attribuito alle diverse emergenze probatorie, ed in particolare al rifiuto a sottoporsi all’esame del DNA, su cui la Corte di merito ha principalmente fondato il proprio convincimento, spiegandone, con adeguata motivazione, le ragioni, all’esito di dettagliata disamina e raffronto del contenuto del materiale probatorio>>.

La prova ematologica nell’azione per dichiarazione giudiziale di paternità non è sottoposta a precondizioni ma può essere dipostas in qualunque momento processuale

Cass. Sez. I, ord. 12 ottobre 2023 n. 28.444,  Rel. Pazzi, sull’art. 269 c.2 cc:

<<In tesi di parte ricorrente nell’economia del giudizio volto alla dichiarazione di paternità le indagini genetiche potrebbero essere disposte soltanto se risulti dimostrata in altro modo la sussistenza di una relazione sentimentale tra il presunto padre e la madre; in assenza di questa prova il rifiuto opposto alle indagini genetiche sarebbe giustificato e impedirebbe l’applicazione del disposto dell’art. 116 c.p.c..
La fondatezza di una simile tesi è stata smentita, da tempo, dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito come nei giudizi volti alla dichiarazione giudiziale di paternità l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacchè il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269 c.c., comma 2, non tollera surrettizie limitazioni, nè mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, nè, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 14976/2007, Cass. 19583/2013, Cass. 3479/2016, Cass. 16128/2019).
Va dunque escluso che nei suddetti giudizi il figlio attore debba fornire alcuna prova o principio di prova in ordine all’esistenza di una relazione tra la propria madre ed il presunto padre antecedentemente all’ammissione della C.T.U. avente ad oggetto l’esame del D.N. A..
Ne discende che una simile pretesa probatoria, del tutto infondata, non poteva giustificare il rifiuto dell’odierno ricorrente di sottoporsi alle indagini ematologiche disposte dal primo giudice, come giustamente ha rilevato la Corte territoriale; i giudici distrettuali, di conseguenza, hanno fatto corretta applicazione dell’orientamento consolidato di questa Corte (Cass. 7092/2022, Cass. 3479/2016, Cass. 6025/2015, Cass. 12971/2014, Cass. 11223/2014) secondo cui il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti.
Per questo motivo è possibile trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre, e tale rifiuto costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. 18626/2017, Cass. 26914/2017, Cass. 28886/2019)>>.

(segnalazione e testo offerti da Ondif)