Possesso ad usucapionem in caso di rapporto tra parenti (gentore/figlio): è presunta la detenzione

Cass. sez. II, 28/11/2025, n. 31.126, rel. Besso Marcheis:

<<La Corte d’Appello, con motivazione adeguata e più che sufficiente, ha chiarito, in accordo con la giurisprudenza di questa Corte, che proprio lo stretto legame di parentela con il titolare fondava la ragionevole presunzione che i beni fossero stati concessi in godimento e perciò a titolo di detenzione, essendo quelle attività compatibili con la natura del potere di fatto esercitato dal ricorrente. Per stabilire se un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e sia, quindi, inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell’esclusione della tolleranza qualora, però, non sussistano tra le parti, come invece nel caso di specie, rapporti di parentela in base ai quali è legittimo dedurre l’esistenza di una mera detenzione (v. Cass. n. 11277/2015, Cass. n. 13443/2007 e Cass. n. 3255/2009). …… Era necessario, ai fini dell’usucapione, il compimento di atti di interversione, restando irrilevanti l’esercizio di facoltà tipiche del possesso, configurandosi una mera inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita o un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene, tali da non dar luogo al possesso (cfr., per tutte, Cass., n. 27411/2019)>>.