Errata decisione da Cass. sez. III, 20/01/2026, n. 1.169, in tema di uso illecito dell’immagine altrui.
La Sc, pur confermando l’illegittimità della riproduzione, censura il giudizio di assenza di danno patrimoniale , mentre conferma l’assenza di quello non patrimoniale.
Circa il prezzo del consenso, la SC confonde l’arricchimento ingiusto dell’utilizzatore con il danno da lucro cessante del soggetto ritrattato. Se l’errore del giudice di appello riguardò l’applicazione dell’art. 2056 cc , a nulla c’entra riferirsi al primo, dovendosi invece farlo al secondo (a meno di argomentare dall’art. 125 cod. prod. ind. o dall’art. 156 l. aut.: cosa che però la SC non ha fatto).
<<varrà sul punto rilevare come la Corte territoriale abbia del tutto trascurato la considerazione dello specifico profilo economico correlato al fatto consistito nell’esposizione, senza consenso, dell’immagine della minore, per un periodo di tre mesi, sulle pagine di un’associazione che, pur non proponendosi la realizzazione di scopi di lucro, di quell’esposizione si era comunque avvalsa al fine di accrescere il proprio seguito, ricorrendo, in tal modo, a una vera e propria tecnica di comunicazione ‘pubblicitaria’;
sul punto, è appena il caso di sottolineare come il richiamo contenuto nella sentenza impugnata a uno specifico arresto della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, ordinanza n. 11768 del 12/4/2022, Rv. 664629 – 01) risulti espressione di un chiaro travisamento di significati, poiché il principio di diritto contenuto in quell’arresto non imponeva affatto di legare il risarcimento del danno patrimoniale (da commisurare al c.d. prezzo del consenso) alla necessità che il titolare del sito sul quale fosse avvenuta la divulgazione illecita dell’immagine altrui perseguisse finalità commerciali; (…)
è appena il caso di evidenziare che, attraverso quella decisione, la Corte di cassazione confermò una sentenza di merito che aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale a un soggetto che, senza avervi consentito, era stato ripreso per quattordici secondi, nell’ambito di una trasmissione televisiva, mentre rendeva testimonianza in seno a un processo penale, sul presupposto che – per la sua scarsa notorietà, l’assenza di finalità pubblicitarie o di intrattenimento, il brevissimo frangente temporale nel quale la sua immagine era stata diffusa – non avrebbe potuto conseguire alcun compenso per l’assenso alla messa in onda delle immagini in questione;
dunque, la negazione del risarcimento che in quel caso venne confermata aveva trovato la sua giustificazione, non già nel fatto che il soggetto che aveva illecitamente utilizzato l’immagine altrui non esercitasse un’attività commerciale (come impropriamente e, in definitiva, scorrettamente ha ritenuto il giudice a quo nella sentenza impugnata in questa sede), bensì in ragione di una serie di indici di valutazione (scarsa notorietà della persona ritratta; assenza di finalità pubblicitarie o di intrattenimento; brevissimo frangente temporale dell’esposizione) tali da escludere che si fosse prodotto un danno apprezzabile a carico della persona esposta, giacché, proprio per le evidenziate particolarità di quell’esposizione, quella persona non avrebbe potuto neppure immaginare, concretamente, di conseguire alcuna forma di compenso;
nel caso oggetto dell’odierno esame, viceversa, il fatto contestato a carico dell’associazione odierna controricorrente è costituito dall’esposizione, per quasi tre mesi, del volto di una minorenne piangente (della quale, dunque, si è sfruttato il significato simbolico accanto alla dicitura “(Omissis)”), di cui i responsabili della pubblicazione hanno ritenuto utile la divulgazione al fine di attirare l’attenzione dei visitatori del sito o del profilo Facebook;
ciò posto, deve ritenersi indubbio che l’utilità che è stata ricavata dall’associazione attraverso la strumentalizzazione di quell’immagine (utilità la cui concreta apprezzabilità è questione di merito che dovrà essere meditata dal giudice del rinvio) non può che corrispondere al risultato dello sfruttamento di un bene economico (qual è l’immagine di una persona, utilizzata al fine di attirare l’attenzione altrui): risultato che, illecitamente conseguito, si converte in un danno economico per il titolare dell’immagine sfruttata, con la conseguente inevitabile imposizione, al danneggiante, di corrisponderne il risarcimento secondo una valutazione da condursi necessariamente in via equitativa (valutazione equitativa nella specie legittimamente operabile attraverso il riferimento al cosiddetto prezzo del consenso);>>