Cass. sez 2 del 04.12.2025 n. 31.630, rel. Caponi, su risalente questione:
<<La sentenza impugnata ha basato la sua decisione sul seguente principio: “è sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento (…) mentre è a carico del venditore (…) l’onere di dimostrare (…) di aver consegnato una cosa conforme”.
Con questa affermazione, la Corte di appello muove dal presupposto che la consegna di una cosa viziata – tratta dal compratore a fondamento dell’azione di garanzia ex art. 1492 c.c. -costituisca inesatto adempimento di un’obbligazione e quindi sia compresa nell’ambito applicativo dei principi fissati in generale da Cass. SU 13533/2001 in materia di prova dell’inesatto adempimento delle obbligazioni. In altri termini, la Corte territoriale reputa che il compratore debba solo allegare il vizio e che gravi sul venditore la prova del proprio esatto adempimento, cioè debba provare l’inesistenza dei vizi al momento della consegna.
Tale argomomentazione contrasta con Cass. SU 11748/2019 (alla quale si dà qui seguito), che ha escluso che la disciplina del riparto dell’onere della prova nelle azioni edilizie sia coperta dai principi fissati dalla Cass. SU 13533/2001, poiché la vendita non pone a carico del venditore un obbligo di prestazione relativo all’inesistenza di vizi. Piuttosto, la consegna di una cosa viziata costituisce imperfetta attuazione del risultato traslativo e l’onere della prova di tale imperfezione ricade sul compratore, anche in base al criterio della vicinanza della prova, oltre che sulla scorta della regola generale sull’onere della prova ex art. 2697 c.c. In altre parole, l’esistenza del vizio è fatto la cui prova è più vicina al compratore, in quanto egli, avendo accettato la consegna, ha la materiale disponibilità della cosa, necessaria per gli accertamenti. Inoltre, la prova dell’esistenza del vizio è una prova positiva, quindi più agevole di quella (negativa) dell’inesistenza del vizio. Infine, l’esistenza del vizio è fatto costitutivo dei diritti del compratore ex art. 1492 c.c. e quindi è lui ad essere gravato del relativo onere della prova.
La Corte di appello, applicando un principio giurisprudenziale superato (nella specifica materia de qua), ha commesso un errore di diritto. Né il giudice di merito avrebbe comunque ritenuto appurato il vizio lamentato dal compratore sulla base di un riconoscimento da parte del venditore. Infatti, la Corte ha ritenuto superfluo indagare in ordine ad un’ipotetica ammissione, da parte della Srl GEOKLIMA IMPIANTI, circa la sussistenza del deficit funzionale in questione. Ha quindi scelto di non esaminare questo specifico punto, concentrandosi invece sulla questione dell’onere della prova>>