La responsabilità da cose in custodia (art. 2051 cc) e il concorso del danneggiato: basta che la condotta di questi sia colposa, non dovendo essere necessariamente abnorme o imprevedibile

Cass.  sez. III, Ord. 15/01/2026, n. 808 , rel. Condello:

<< In particolare, è stato chiarito che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un’efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”. Resta fermo, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, Cass., n. 14228/2023, cit.), secondo quello che è l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte, peraltro ribadito anche dal suo massimo consesso (Cass., sez. U, 30/06/2022, n. 20943).

1.3. Si è, pertanto, precisato (cfr. Cass., sez. 3, n. 11152 del 2023) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale
tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode,
può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria
dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del
danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente,
la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass., sez. 3, n. 21675 del 2023; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376; Cass., sez. 3, 27/07/2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.
Pertanto, la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell’ipotesi in cui
il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento
dannoso, non può avere ad oggetto l’assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza
di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo)
che si pone esso stesso in relazione causale con l’evento di danno, caratterizzandosi,
ai sensi dell’art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così,
in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).
A tali principi deve darsi continuità anche in questa sede, dovendosi escludere che
la condotta del soggetto danneggiato, per poter interrompere il nesso causale con
la “res” in custodia, debba presentare natura “autonoma, eccezionale, imprevedibile
ed inevitabile” (tra le molte, Cass. Sez. 3, n. 2376/2024, cit.; Cass., sez. 3, 25/07/2024, n. 4051, non massimata; Cass., sez. 3, 30/10/2024, n. 28057, non massimata; Cass., sez. 3, 31/03/2025, n. 8450).
1.4. La sentenza qui impugnata non si è discostata dai suddetti principi, poiché,
al fine di addivenire al rigetto della domanda proposta dall’odierna ricorrente, afferma,
a pag. 2 della motivazione, che “l’alterazione della pavimentazione, per le caratteristiche
che emergono dalle foto in atti non costituiva un’insidia, essendo ben visibile sia
per la differenza cromatica delle tessere mancanti sia perché il luogo era illuminato”.
Sulla base di tale premessa e richiamando precedenti di questa Corte (Cass. n. 9315/19 e Cass. n. 17873/2020), essa ha concluso che nel caso concreto la sconnessione della pavimentazione era
percepibile con l’ordinaria diligenza “sia per il diverso colore delle tessere mancanti
rispetto alla pavimentazione, sia perché il luogo era illuminato”. Ha ulteriormente
precisato che, in ragione delle ampie dimensioni del porticato, l’avvallamento, che
occupava una porzione limitata della galleria, avrebbe potuto essere agevolmente evitato
prestando la dovuta attenzione, se solo la danneggiata fosse passata “ai lati della
sconnessione”, in tal modo escludendo la responsabilità dell’ente comunale.
È ben vero, come confermato anche di recente da questa Corte (Cass., sez. 3, 31/03/2025, n. 8450), che è irrilevante, sul piano dell’accertamento causale, la natura “insidiosa” della
cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell’insidia da parte del danneggiato
(Cass., sez. 3, n. 4051 del 2024; nello stesso senso Cass., sez. 3, 17/02/2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ.
Va, tuttavia, rilevato che nella specie la Corte territoriale, sebbene abbia fatto
impropriamente riferimento all’insidia, ha nella sostanza, per quanto emerge dalla
integrale motivazione resa, inteso evidenziare che, ove la condotta della danneggiata
fosse stata improntata alla normale cautela correlata con la situazione di rischio
percepibile con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto facilmente scorgere la presenza
dell’anomalia presente nella pavimentazione ed avrebbe potuto anche evitarla, data
l’ampiezza del porticato>>.