Interessante allegazione aveva sollevato META sul nostro art. 43 bis l. aut. e suo reg. di attuazione ex c. 8, impugnando il secondo al TAR Lazio, circa il diritto degli editori sulle loro pubblicazioni (a prescindere dal fatto che costituiscano o meno opera dell’ingegno: disciplina quindi destinata a proteggere la prestazione imprenditoriale editoriale, come giustamente osserva Auteri, Dir ind. Propr. int. e conc. Giappichelli , 7 ed, 2023, 791)
La norma nazionale effettivamente sembra aver creato un diritto al compenso (dominio pubblico pagante, come scrisse Spada e ora Romano-Spada in Dir ind. Propr. int. e conc. , cit., 40/1; in breve mera fonte di diritto relativo, id est di credito) invece che un diritto pieno ed escluisivo (diritto assoluto ), come emerge dalla Dir. (v. il rinvio dell’art. 15 § 1 agli artt 2-3 della Dir. infosoc 2001/29)
La trasposizione nazionale insomma è decisamente imprecisa. Ma la CG l’ha sostenzialmente salvata con una sentenza interpretativa di rigetto della sua illegittimità.
La risposta della CG è corretta: non può certo uno Stato recepire trasformando un diritto assoluto in mero diritto di credito.
Anche il diritto delle piattaforme di non pagare ciò che non usano pare scontato. Ci sarà semmai da vedere quale sia il concetto di USO cioè quando ricorra (ad es quando l’uso in senso stretto consista in una condotta degli utenti uploader, come giustamente si chiede Eleonora Rosati in IPKAT)
Conclusione
<<103 l’articolo 15 della direttiva 2019/790 nonché gli articoli 16 e 52 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che:
– prevede che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano il diritto di ottenere un’equa remunerazione come corrispettivo dell’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concessa ai prestatori di servizi della società dell’informazione;
– impone a tali prestatori, che utilizzano o intendono utilizzare siffatte pubblicazioni, l’obbligo di avviare trattative con detti editori, di non limitare la visibilità dei contenuti di questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e di mettere a disposizione di detti editori e di un’autorità pubblica le informazioni necessarie a determinare l’importo dell’equa remunerazione;
– autorizza tale autorità a definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare detta remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti dinanzi ad essa, a determinarne l’importo, nonché a controllare il rispetto dell’obbligo di informazione gravante su detti prestatori e a imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo,
a condizione che tale normativa non privi gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico della possibilità di rifiutare di concedere una tale autorizzazione né di quella di concederla a titolo gratuito, che non imponga ai prestatori dei servizi della società dell’informazione alcun obbligo di pagamento non correlato all’utilizzo di tali pubblicazioni e che gli obblighi e le eventuali sanzioni imposti a tali prestatori rispettino il principio di proporzionalità>>.
Chissà per quale ragione, poi, META impugnò. Evidentemente perchè è più danneggiata da un diritto di credito che da un diritto assoluto: ma per quali aspetti?