Onere della prova della natura ereditaria dei beni da dividere (e, ancora prima, da includere nella riunione fittizia) e stima dei beni oggetto di riduzione per lesione di legittima

Cass. sez. II, 30/09/2026 n. 26.011 rel. Tedesco, sui due temi di cui al titolo:

1) <<Quanto al contenuto dell’onere probatorio rilevante nel caso di specie, i controricorrenti deducono “che in materia di divisione ereditaria la giurisprudenza è granitica nell’affermare che l’appartenenza dei beni in capo al de cuius debba scontare un onere probatorio molto rigoroso. Infatti, possono essere oggetto di divisione solamente quei beni per i quali siano stati depositati i certificati catastali e la documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore ovvero la relazione notarile sostitutiva”.

Tali deduzioni sono in netto contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la quale, pur condividendo l’esigenza che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell’appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965/2022), ha precisato, sulla scorta di risalenti principi, che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell’attore l’onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, “poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi” (Cass. n. 1309/1966; n. 10067/2020). Si aggiunge, da parte di questa giurisprudenza alla quale occorre dare continuità, che, in caso di non contestazione sull’appartenenza dei beni, non può disconoscersi neanche la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (Cass. n. 21716/2020; n. 6228/2023). Se tutto ciò è vero per il giudizio di divisione, a maggior ragione i medesimi principi debbono applicarsi nell’ipotesi in cui occorra stabilire se un certo bene sia o meno da includere nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., configurando l’operazione prevista da tale norma una mera operazione contabile, destinata a rimanere sulla carta se non sia stata lesa la legittima (cfr. Cass. n. 28196/2020).

In quanto alla necessità, ventilata dai controricorrenti, che l’appartenenza sia comprovata dalla produzione dei certificati storici catastali e dalla documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, si richiama un orientamento, diffuso in passato nella giurisprudenza di merito, ma disatteso dalla Suprema Corte, la quale, intervenuta più volte in tempi recenti sulla questione (Cass. n. 10067/2020), ha confutato tutti gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per sostenere la necessità delle soluzioni affermate dai ricorrenti, i quali, non a caso, richiamano a sostegno della deduzione non precedenti di legittimità, ma di merito.

A fortiori sono del tutto fuori luogo i richiami dei controricorrenti ai principi in materia di onere della prova della proprietà nel giudizio di rivendicazione, che non sarebbe attenuato in presenza di eccezione di usucapione del convenuto. Solo per completezza di esame è opportuno aggiungere la Suprema corte, nel riconoscere che tale eccezione non attenuta in linea di principio il rigore dell’onere probatorio imposto all’attore in rivendicazione, ha avuto cura di precisare che “in caso di azione di rivendica, la portata dell’onere probatorio a carico dell’attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l’attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l’usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto” (Cass. n. 1569/2022). Il rigore probatorio rimane così attenuato quando il convenuto, nell’opporre l’usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l’appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. n. 28865/2021; n. 14540/2025)>>.

2) << Nel giudizio di riduzione il valore dei beni è quello di mercato al momento di apertura della successione: “La stima dei beni, sia ai fini della riunione fittizia, sia ai fini della divisione ereditaria (richiamando le norme sulla prima quelle sulla seconda), deve essere effettuata in base al valore venale e cioè di mercato del bene. Il singolo criterio tecnico, in forza del quale si giunge alla determinazione del valore venale e del prezzo di mercato, avendo riguardo alla natura del bene, alla sua ubicazione, consistenza e sfruttamento ed alle condizioni di mercato, rientra nei poteri di fatto del giudice del merito, purché resti fermo il principio che attraverso quel criterio si tenda alla determinazione del valore venale e prezzo di mercato del bene” (Cass. n. 44/1967). Consegue che l’utilizzo, da parte del giudice di merito, di qualsiasi altro criterio è illegittimo e vizia, per ciò solo, la decisione. Invece, sulla base del singolare ragionamento proposto dai giudici di merito, colui che denunzia un simile errore dovrebbe precisare, quale requisito di ammissibilità della censura, che il rapporto di valore esistente fra il bene X e il bene Y non è quello, ad esempio di 0,50, risultante dall’applicazione del criterio erroneo, ma un rapporto diverso! Ma è facile replicare che la constatazione circa l’identità del rapporto di valore fra i due beni, in base al metodo corretto e a quello in erroneo in concreto adottato, si può fare solo ex post ed è una coincidenza puramente occasionale. L’eventualità che il rapporto sia identico non giustifica, a carico di chi denunzi l’illegittimità del criterio in concreto impiegato, gli ulteriori oneri di censura ulteriore ipotizzati dal giudice d’appello. Piuttosto è vero il contrario, e cioè che l’uso di criterio diverso dal valore venale da parte del giudice di merito potrebbe essere legittimo solo in presenza di un motivato convincimento che il medesimo è idoneo, nel caso concreto, a esprimere il valore venale.

La Corte d’Appello, nel tentativo di giustificare comunque una decisione oggettivamente errata, ha opinato che, secondo i valori indicati dal consulente di parte, il divario di valore avrebbe potuto essere colmato tramite il bene legato. Pertanto, secondo la Corte d’Appello, la domanda di riduzione proposta contro i convenuti avrebbe dovuto essere comunque rigettata, non potendo far ricadere sui beneficiari delle altre disposizioni le conseguenze della omissione nella quale erano incorsi i legittimari a causa della mancata accettazione beneficiata. Va da sé che tale ulteriore ratio decidendi rimane travolta dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, che mette in discussione la decisione sulla necessità dell’accettazione beneficiata, in rapporto alla natura della domanda in concreto proposta dai ricorrenti.>>

Misura di riduzione di donazioni coeve e reintegrazione delle quote sociali simulatamente trasferite

Cass . sez. II, 03/10/2026 n. 26.170, rel. Tedesco:
In tema di successione necessaria, qualora l’ultima liberalità lesiva sia costituita da più donazioni coeve, delle quali non sia possibile stabilire l’anteriorità, la riduzione deve essere operata, in applicazione analogica dell’art. 558 c.c., in proporzione al valore delle sole disposizioni contestualmente riducibili, e non già in rapporto al complesso delle liberalità ricevute dai rispettivi beneficiari; ove l’azione sia proposta contro uno soltanto dei donatari, essa produce effetti esclusivamente nei suoi confronti e nei limiti della parte di riduzione a lui imputabile, senza che il legittimario possa trasferire sul convenuto il peso gravante sul donatario non evocato.
Quando il trasferimento di quote sociali, formalmente oneroso, dissimuli una donazione diretta di beni provenienti dal patrimonio del disponente, la reintegrazione della legittima avviene in natura, mediante attribuzione della corrispondente frazione delle quote, non trovando applicazione il criterio del mero equivalente proprio della donazione indiretta realizzata con intestazione del bene acquistato con denaro del disponente; la percentuale di riduzione si determina secondo i valori al tempo dell’apertura della successione, mentre le successive variazioni di valore del bene si riflettono sulla quota attribuita, senza modificarne la misura astratta.
(massime di Valeria Cianciolo in Ondif)

Rapporto tra collazione e riunione fittizia in sede di divisione ereditaria

Cass. sez. II, 29/09/2026 n. 25.932, rel. Giannaccari, ribadendo regole consolidate:

<<Tale affermazione coglie, in modo chiaro, i principi che regolano lo scioglimento della comunione tra coeredi e, in particolare, l’istituto della collazione, che comporta l’obbligo dei legittimari coeredi di conferire all’asse ereditario quanto ricevuto in donazione dal defunto, in modo da formare le singole porzioni, salvo che, come nel caso in esame, il donatario ne sia stato dispensato.

La dispensa dalla collazione esonera, infatti, il donatario dal conferimento ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile, (Cass. n. 14193/2022).

In sostanza, come si ricava dalla sentenza della Corte d’Appello, la dispensa dalla collazione non sottrae la donazione alla riduzione se sia lesiva della legittima altrui (Cass., n. 12317/2019; Cass. n. 13660/2017), rappresentando l’intangibilità della quota di riserva dei legittimari un limite alla dispensa da collazione.

La dispensa dalla collazione produce, dunque, effetto nei limiti della disponibile mentre per l’eccedenza il donatario è esposto all’azione di riduzione (Cass., n. 27377/2021; Cass. n 711/1966).

In tal caso, spetta al donatario scegliere se conferire in natura il bene immobile ricevuto ovvero per imputazione poiché il donante ha il solo potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare la sua scelta, qualora egli sia tenuto alla collazione (Cass., n. 17409/2023; Cass. n. 5659/2015; Cass. n. 1521/80; Cass. n. 1481/79).

Nel caso di specie, risulta dalla sentenza della Corte d’Appello che, una volta effettuata la riunione fittizia e calcolata la quota di Gi., Ma.Ne., Na.Ri. ha scelto di conferire alla massa ereditaria il fondo “(Omissis)” ed il fondo “Macchia”, con conguaglio in suo favore ed a carico della massa ereditaria di Euro 1048,81, in tal modo assicurando agli eredi la quota di legittima>>.

Reintegrazione della quota di legittima in natura o per equivalente

Cass. sez. II, 17 giugno 2026 n. 20.396, Rel. Graziano

<<In tema di successione testamentaria, quando il de cuius abbia istituito un solo erede universale e attribuito all’altro legittimario un legato in sostituzione di legittima, la rinuncia al legato comporta la possibilità per il rinunciante di esperire l’azione di riduzione per la reintegrazione della quota di riserva; tuttavia, una volta accertata la lesione, la reintegrazione deve avvenire in via prioritaria in natura, mediante attribuzione dei beni oggetto delle disposizioni ridotte, potendo la liquidazione in denaro disporsi solo in presenza di concorde volontà delle parti oppure nelle ipotesi previste dall’art. 560 c.c., non essendo sufficiente la sola mancata opposizione del soggetto inciso dalla riduzione>>.

(mass. di Valeria Cianciolo in Ondif)

La permanenza nella casa del de cuius da parte del coniuge costituisce esercizio del diritto ex lege di abitazione, non accettazione tacita dell’eredità

Cass. sez. trib., 17/04/2026 n. 9.914 rel. Massafra:

<<Nella giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune prese di posizione nel senso dell’applicabilità dell’art. 485 c.c. (Cass. Sez. 2, n. 11018/2008), dovute a incertezza interpretativa in ordine al riconoscimento dei diritti del coniuge nella successione legittima (incertezze superate dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4847/2013), è oramai acquisito il principio che il fatto della permanenza nell’abitazione familiare da parte del coniuge superstite costituisce legittimo esercizio del diritto d’abitazione, acquisito in forza di legge al momento dell’apertura della successione; e conseguentemente è stata disattesa, con riferimento alla relazione materiale fra il coniuge e la casa familiare, proseguita dopo l’apertura della successione, la difforme e incompatibile qualifica in termini di possesso di beni ereditari da parte di un chiamato all’eredità (Cass. Sez. 2, n. 23406/2015; conf. Cass. Sez. 2, n. 1588/2016; Cass. Sez. 2, n. 5564/2021). Sono, pertanto, esclusi gli effetti previsti dal capoverso dell’art. 485 c.c.: il decorso dei tre mesi dal decesso senza che l’inventario sia compiuto non comporta l’acquisto, da parte del coniuge, della qualità di erede puro e semplice e non priva di effetti la successiva rinuncia, intervenuta tardivamente (Cass. Sez. 2, n. 1551/2026)>>.

Affermazione ineccepibile.

Imputazione del valore nella collazione e reintegra in natura nella riduzione esperita dal legittimario leso

Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 06/11/2025) 23/01/2026, n. 1553, rell Tedesco:

<<Nella specie fu chiesta la riduzione della donazione non la collazione, il che esclude la facoltà di imputazione invocata dai ricorrenti infatti, “l’imputazione del valore delle donazioni è facoltà prevista per il solo discendente donatario nella collazione, non per il donatario nei cui confronti sia stato esperita vittoriosamente l’azione di riduzione, posto che la reintegrazione della quota di riserva, fatti salvi i casi di cui all’art. 560 comma 2, e 3, c.c., deve essere effettuata con beni in natura” (Cass. n. 1809/1969).>>

Oneri allegatori nell’indicazione della lesione per il legittimario che agisce in riduzione (e rapporto con divisione e collazione)

Cass. sez. II, 05/03/2026 n. 4.949, rel. De Giorgio:

<< A dire della parte, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata da irriducibile contraddittorietà e da illogicità per non essere stato applicato il principio secondo cui chi propone l’azione di riduzione ha l’onere di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima lesa dal testatore. La ricorrente lamenta inoltre la violazione degli artt. 557 e 564 c.c., non avendo gli attori indicato le ragioni dell’azione di riduzione e avendo essi richiesto la semplice ricostruzione dell’asse ereditario senza esperire le azioni a ciò propedeutiche, indicate nella collazione e nel “conseguente” scioglimento della comunione.

Il motivo è infondato.

Per quanto concerne le norme sostanziali che si assumono violate, la ricorrente ha richiamato il principio di diritto, più volte affermato in sede di legittimità, secondo cui, in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore (cfr.: Cass. n. 13310/2002; Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017).

Va tuttavia osservato che detto onere, finalizzato a permettere al giudice di stabilire se sia, o meno, avvenuta, e in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendosi solo in tal modo procedere alla sua reintegrazione (cfr.: Cass. n. 14473/2011), non ha carattere assoluto.

Si è, per esempio, precisato che il principio in questione non può essere applicato qualora il “de cuius” abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via, per reintegrare la quota riservata, se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della mancanza di “relictum” (cfr.: Cass. n. 16535/2020).

In un’altra occasione, è stato chiarito che la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima (cfr.: Cass. n. 17926/2020).

In concreto, la Corte d’Appello, rilevato che il principio di diritto di cui innanzi era stato formulato e si giustificava con riguardo a situazioni di incertezza sugli elementi fattuali posti a fondamento dell’azione, ha osservato che non poteva dirsi lo stesso nel caso di specie, “per la manifesta disparità di trattamento riservato da G.G. al marito, istituito erede universale, rispetto ai figli, esclusi dalla successione senza essere stati gratificati, vivente la madre, da liberalità”, il che non lasciava adito ad incertezze sull’oggetto e sulle ragioni della domanda.

Infatti, premesso che gli attori avevano indicato i beni immobili relitti (cfr.: ricorso, a pag. 3), è evidente che, qualunque fosse il valore della massa ereditaria, la loro completa esclusione dalla successione materna implicava la lesione della loro quota di legittima.

Tale ragionamento è conforme a una corretta esegesi delle norme in tema di azione di riduzione.   (….)

In ogni caso, né l’art. 557 c.c. né l’art. 564 c.c. riguardano la riunione fittizia, disciplinata, invece, dall’art. 556 c.c.

Infine, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, ove il legittimario sia stato del tutto pretermesso dalla successione, è l’azione di riduzione ad essere propedeutica rispetto alla divisione ed alla collazione, e non viceversa, visto che, in tale ipotesi, l’acquisto della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso si verifica soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione, sicché prima di tale momento non possono essere richieste né la divisione ereditaria né la collazione dei beni (cfr.: Cass. n. 368/2010; in senso analogo, si veda anche: Cass. n. 2914/2020).>>

Calcolo della quota di legittima ed esercizio dell’azione a sua tutela

Cass. sez. II,  26/02/2026, n. 4.354, rel. Tedesco, applica regole consolidate sul però sempre ostico tema successorio:

<<Per determinare in concreto il valore delle quote riservate ai legittimari, è necessario procedere ad un calcolo, le cui fasi sono indicate dall’art. 556 c.c.

In primo luogo, si determina il valore dei beni appartenenti al defunto al tempo della morte. Dal valore così calcolato si detrae l’ammontare dei debiti ereditari (se ci sono). Al valore netto del relictum si aggiunge il valore dei beni elargiti con atti di disposizione tra vivi a titolo gratuito. Il risultato delle tre operazioni ora illustrate rappresenta il valore del patrimonio. È poi agevole stabilire – tenendo conto del numero e della qualità dei legittimari – quale sia la porzione indisponibile, o legittima, ad essi riservata, e quale la disponibile. Per determinare la quota spettante a ogni singolo legittimario, è necessario però ancora procedere ad un’ulteriore operazione: occorre imputare alla sua porzione legittima le donazioni ed i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato [NB artt. 553 e 564]. Il valore dei beni oggetto di liberalità in conto (o di legati in sostituzione di legittima) deve essere imputato alla porzione indisponibile fino a concorrenza delle quote individuali spettanti ai gratificati. In aggiunta a quanto ricevuto a tale titolo, il legittimario ha diritto di conseguire soltanto la differenza tra il valore della quota in astratto riservatagli dalla legge e quelli dei beni a lui donati o legati (purché, si intende, il valore di tale quota sia maggiore di quello di questi beni) (Cass. n. 12919/2012).

In applicazione di tale modo di procedere, la Corte d’Appello, una volta determinata il valore del patrimonio in Euro 423.091,83 (così la sentenza impugnata), avrebbe dovuto di conseguenza stabilire la quota riservata, pari, nell’ipotesi di concorso realizzatosi nel caso in esame (tre figli), a 2/3 del patrimonio: quindi Euro 282.061,22, cui corrispondeva la quota individuale di riserva Euro 94.020,40. A questo punto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto detrarre le donazioni ricevute dai tre figli, fino a concorrenza della quota individuale di ciascuno. Posto che i due legittimari B.B. e A.A. avevano ricevuto in donazione beni del valore di superiore alle rispettive quote individuale di riserva (Euro 134.600,00 e Euro 156.275,00 A.A.), il loro diritto di riservatari risultava già soddisfatto con le donazioni. Tale operazione di detrazione si imponeva anche per A.A. con riferimento alla somma di Euro 20.000,00, ricevuta in donazione. In forza di tale detrazione, la quota riservata di A.A. non risultava, come per i fratelli, interamente soddisfatta, ma si riduceva a Euro 74.020,41, che è inferiore a quello del bene relitto attribuitole dalla Corte d’Appello, di Euro 73.200,00, sussistendo quindi una lesione residua di 820,41 [ sic !!!!], da recuperare, in ipotesi, a scapito dei donatari.

Il risultato è diverso da quello proposto dalla ricorrente solo in apparenza, perché nel ricorso la ricorrente aggiunge la somma di Euro 655,45, pari ai 2/3 del debito ereditario da essa pagato per intero, con diritto quindi a ripetere dagli altri due la quota di pertinenza. Tale recupero, in effetti, riguarda la ripartizione pro quota dei debiti ereditari e, a rigore, è estraneo all’operazioni al calcolo della quota di riserva ex art. 556 c.c. Infatti, se si detrae dall’importo proposto dalla ricorrente (1.475,85), la quota del debito (655,45) si ottiene la somma di 820,41, uguale a quello risultante dal calcolo sopra proposto.

3. In base al sistema di calcolo della legittima (art. 556 c.c.), le donazioni contribuiscono, nella stessa proporzione dei beni relitti (al netto dei debiti), a determinarne il valore della quota riservata al legittimario. Quando la legge dice, ad esempio, che all’unico figlio “è riservata la metà del patrimonio” (art. 537, comma 1, c.c.), vuole intendere che il minimum garantito al legittimario è uguale alla metà del valore dei beni relitti più la metà del valore dei beni donati. Tuttavia, una volta compiuta tale operazione di calcolo, l’intero valore della legittima si appunta anzitutto sul relictum, sul quale il legittimario deve prendere anche la parte del valore della stessa legittima calcolata sulle donazioni.

Se i beni relitti sono sufficienti a soddisfare le ragioni del legittimario, il rilievo delle donazioni si sarà esaurito, sul piano esclusivamente contabile, all’interno del procedimento di riunione fittizia. In caso contrario, se cioè il relictum è insufficiente, le donazioni sono riducibili esclusivamente nei limiti di quella insufficienza, abbia o non abbia il defunto ulteriormente disposto delle proprie sostanze mediante testamento.

Ciò si ricava specialmente dall’art. 553 c.c., in base al quale è vietata la riduzione delle donazioni (e dei legati) nella misura in cui i legittimari che la pretendono possono soddisfare il loro diritto sui beni lasciati nella successione, anche se ciò importi la totale esclusione di un erede non riservatario.

È stato rilevato che il termine “riduzione”, usato dalla norma, è inesatto, in quanto tale norma comporterebbe una automatica compressione delle quote stabilite dalle norme sulla successione legittima, che non presuppone l’esercizio dell’azione di riduzione, ma avviene di diritto, attraverso il coordinamento delle norme, dispositive, dettate per la successione legittima, con quelle, cogenti, dettate per i legittimari: il non legittimario non succede nella quota in astratto predisposta, che viene successivamente compressa in rapporto a quanto spetti ancora al legittimario, ma succede subito nella quota che risulterà spettante in concreto. In caso di contestazioni, la sentenza ha sul punto funzione di mero accertamento di un effetto giuridico già prodotto.

Con l’art. 553 c.c. si dà base testuale al principio che l’azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa, nel caso in esame, se non quando – e nella misura in cui – la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari. L’azione di riduzione potrà essere esperita solo per ovviare a quella parte di lesione che sopravviva nonostante il sacrificio totale delle porzioni dei coeredi non legittimari (Cass. n. 17856/2023).

4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 22325/2017) l’art. 553 c.c. è espressione di un principio generale, applicabile anche al concorso fra legittimari. Infatti “in base all’art. 553 c.c., anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, il legittimario, essendo chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all’azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell’art 555 c.c., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum, operazione che, non essendo finalizzata soltanto all’attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi” (così Cass. n. 1521/1980).

Tale principio comporta che, qualora la devoluzione dell’asse, in ipotesi operata secondo le norme della successione intestata, attribuisca al legittimario un valore inferiore alla quota di riserva, il regolamento della successione intestata subisce automaticamente un adattamento per conformarsi alle norme inderogabili sulla legittima. In questo senso le normi cogenti operano nel senso di limitare, fino ad escluderlo totalmente, il concorso di quei chiamati ab intestato i quali possono attingere solo dalla disponibile. Sono tali per definizione gli estranei e gli stessi legittimari, i quali abbiano già ricevuto, in donazione o per disposizioni testamentaria, un valore pari o superiore alla quota di riserva. Ciò significa che il legittimario che si rivolge contro i donatari con l’azione di riduzione ha già incamerato l’intero relictum o aveva il titolo per farlo (Cass. n. 12317/2019)>>.

Azione di riduzione, conguaglio in denaro e decorrenza per il calcolo dei frutti da restituire

Precisazioni utili circa un tema sempre un poco ostico in Cass.  sez. II 09/12/2025 n. 32.056, rel. Giannaccari:

<<4.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall’apertura della successione (Cass. Sez. 2, n. 4709/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).
4.2. L’azione di riduzione – la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere se sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re – ha carattere personale ed efficacia costituiva e solo il suo concreto e vittorioso esperimento priva di efficacia le disposizioni lesive.
Ne consegue che, poiché il riconoscimento dei diritti del legittimario leso è rimesso ad una sua specifica iniziativa, fin quando la stessa non intervenga, l’erede, il legatario ovvero il donatario conservano i frutti in quanto pieni proprietari dei beni acquistati.
L’anticipazione della decorrenza dei frutti alla data di proposizione della domanda costituisce una piana applicazione del principio conservativo della domanda, espressivo della regola secondo cui la durata del processo non può andare in danno della parte che abbia ragione, e ciò sebbene per il pieno riconoscimento dei diritti del legittimario sia necessaria una pronuncia di accertamento costitutiva.
Ed, invero, non può che partirsi dalla ratio che è sottesa alla previsione di cui all’art. 561 c.c., ultimo comma, che risiede nella peculiare conformazione dell’azione di riduzione (la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere che sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re), che essendo un’azione a carattere personale ed a efficacia costituiva, presuppone il suo concreto e vittorioso esperimento, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia.
Solo dal momento della notifica della domanda giudiziale di riduzione della donazione per lesione di legittima la presunzione del possesso di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del donatario sui beni ricevuti, sicché anche in tale prospettiva non sarebbe giustificato anticipare la debenza dei frutti alla data dell’apertura della successione.
È altresì pacifico che il legittimario possa esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non assorbono gli effetti della riduzione, che obbliga alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore (Cass. n. 22097/2015).
Anche in sede di divisione ereditaria, ai fini dell’assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell’art. 720 c.c., il valore del relictum va determinato con riferimento all’epoca di apertura della successione al fine della determinazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell’entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all’entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell’attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta, poiché all’avente diritto deve essere assicurato il “tantundem” pecuniario della reintegrazione della quota di legittima all’atto della decisione (v. Cass. n. 4738/77; Cass. n. 3173/79; Cass. n. 1913/80; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 320 del 18/01/1982; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8243 del 20/08/1998; Cass. 17 marzo 1953, n. 653; Cass. 26 febbraio 1992, n. 2383; Cass. 5 giugno 2000, n. 7478; Cass. 19 maggio 2005, n. 10564; Cass. 19 marzo 2010, n. 6709).
In altri termini, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario, mediante la cosiddetta riunione fittizia, onde stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente, dovendo, quindi, procedersi alla relativa rivalutazione (Cass. n. 55/1998; Cass. n. 6709/2010; Cass. n. 3187/2011; Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 29733/2017; Cass. n. 5993/2020; Cass n. 35738/23).
Il criterio utilizzato dalla Corte d’Appello è, perciò, in contrasto con i citati principi di diritto perché, una volta accolta la domanda di riduzione, l’ammontare del conguaglio divisionale ha stimato in proporzione al valore che l’immobile donato aveva all’epoca dell’apertura della successione e non nel successivo momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale.>>

Sul legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.)

Cass. sez. II, 14/12/2025 n. 32.593, rel. Pirari:

<<Pertanto, così come l’accettazione del legato – che assume, per un verso, valore confermativo della già realizzata acquisizione patrimoniale, e comporta, per l’altro, l’immediata perdita ope legis del diritto di chiedere la legittima a norma dell’art. 551 c.c. (Cass., Sez. 2, 27/05/1996, n. 4883; Cass., Sez. 2, 17/02/1965, n. 261, cit.) – non è vincolata all’osservanza di speciali formalità e, tanto meno, deve avvenire con una dichiarazione recettizia, ben potendo essere effettuata sia in maniera espressa, verbalmente o per iscritto, sia tacitamente, con fatti chiaramente indicativi della volontà del legittimario di voler conseguire il legato (Cass., Sez. 2, 17/02/1965, n. 261), allo stesso modo la rinuncia, che ha natura di negozio unilaterale dismissivo di un diritto (reale o obbligatorio) il cui acquisto si è verificato ipso iure al momento dell’apertura della successione e alla quale è subordinata la richiesta della legittima ex art. 551 c.c. da parte dell’onorato (Cass., Sez. 2, 5/6/1971, n. 1683), non richiede particolari forme, tranne che in caso di disposizione riguardante beni immobili.

Soltanto in quest’ultima situazione, infatti, la rinuncia, in quanto atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio dell’onorato, è soggetta alla forma scritta ad substantiam ex art. 1350, primo comma, n. 5, c.c. (Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530; Cass., Sez. 2, 04/08/2017 , n. 19646; Cass., Sez. 2, 15/05/1997, n. 4287; Cass., Sez. 2, 23/08/1986, n. 5142; Cass., Sez. 2, 13/11/1979, n. 5893), mentre in tutti gli altri casi è sufficiente, perché possa essere ritenuta e rinvenuta come tale, una valida e non equivoca manifestazione dell’intento abdicativo del diritto (Cass., Sez. 2, 15/05/1997, n. 4287), che può sostanziarsi anche in una dichiarazione informale o trarsi da facta concludentia implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato (Cass. n. 1040/1954; n. 37/1964; n. 261/1965; n. 4883/1996, Cass., Sez. 2, 22/07/2004, n. 13785; Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530).

Soltanto in seguito alla rinuncia è possibile per l’onerato ottenere la legittima ai sensi dell’art. 551 c.c. (Cass., Sez. 2, 5/6/1971, n. 1683), integrando essa una condizione di quest’ultima azione (Cass., Sez. 2, 4/8/2017, n. 19646; tra le tante anche Cass., Sez. 2, 22/7/2004, n. 13785), e, se il legato tacitativo ha ad oggetto denaro, reclamare la quota di riserva spettante per legge sui beni ereditari e conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall’art. 718 c.c. (Cass., Sez. 2, 27/06/2013, n. 16252).

Orbene, è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530), la sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti dei legittimari, non costituisce atto univoco nel senso sopra detto, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una mera riserva di chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato (Cass., Sez. 2, 22/6/2010, n. 15124), così come non è atto univoco della volontà di rinunciare al legato sostitutivo la proposizione dell’azione di riduzione, essendo ipotizzabile un duplice intento del legittimario di conseguire tanto il legato, quanto la legittima (Cass., Sez. 2, 11/11/2008, n. 26955).

È altrettanto vero, però, che, quando il legato sostitutivo abbia ad oggetto una somma di denaro di importo pari alla quota riservata, come nella specie, la proposizione dell’azione volta ad ottenere non già la riduzione della disposizione per lesione della legittima – in tal caso inesistente in quanto assolta direttamente dal legato -, ma il diritto al riconoscimento della propria quota in natura ai sensi dell’art. 718 c.c. può intendersi come manifestazione implicita, ma univoca, della volontà di rinunciare al legato, essendo una siffatta azione incompatibile con il mantenimento del lascito e non residuando alcun altro interesse dell’onorato correlato ai suoi diritti di legittimario, sempre che, come è ovvio, non vi sia stata la previa accettazione del legato, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del legato correlati a detta manifestazione di volontà e la consequenziale impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui è stata manifestata la volontà di conservare il legato (sulla irretrattabilità dell’accettazione del legato, vedi tra le tante Cass., Sez. 2, 22/7/2004, n. 13785)>>.