<< 6.1. Come ricordato dal ricorrente, questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul punto con la sentenza n. 1799 del 2022, ove ha rilevato che: -) l’art. 122 del codice delle assicurazioni private prevede l’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e stabilisce che, se non è adempiuto, “non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” (primo comma), facendovi conseguire la sanzione amministrativa (cfr. comma 1-quater) prevista dall’art. 193 del codice della strada; -) per altro verso, l’art. 144, “Azione diretta del danneggiato”, prevede – sempre per quanto qui interessa – che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all’assicurazione “ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione” (primo comma), con litisconsorzio necessario includente il “responsabile del danno” (terzo comma) e termine di prescrizione dell’azione diretta verso l’assicurazione pari a quello cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile (quarto comma)”.
Ne deriva che le due citate disposizioni attengono a diversi piani e che la violazione dell’obbligo di copertura assicurativa di cui all’art. 122 non incide affatto sulla legittimazione all’esercizio dell’azione diretta di cui all’art. 144.
Si è inoltre precisato che “Qualora, invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell’azione ex articolo 144 perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X – “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti” -, e in particolare nel suo capo I – “Obbligo di assicurazione” – expressis verbis, o comunque in modo inequivoco, una siffatta considerevole sanzione, tale da comportare l’esclusione dalla,per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l’origine dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. E se per il trasportato “occasionale”, privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o l’utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l’altro, un’assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell’altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex articolo 144, pervenendo così a un’assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative”.
6.2. Nel dare continuità a tali principi di diritto, valga ancora rimarcare che la messa in circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa conduce all’applicazione di una sanzione amministrativa ed al fermo del veicolo, ma non può privare di tutela risarcitoria l’assicurato proprietario o il conducente non proprietario (né tanto meno l’eventuale trasportato), il che ulteriormente si desume dalla necessità di interpretare la normativa interna in conformità al diritto unionale (il riferimento, nel caso di specie, è alla direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, ed in particolare all’art. 18, che sancisce che “gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro”) anche per quanto concerne l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, con particolare riguardo, quindi, alla posizione del danneggiato (cfr. Cass., n. 21896/2025; Cass., n. 13738/2020; Cass., n. 1269/2018). Del resto, mettersi alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa per la r.c. auto significa accettare il rischio di pagare di tasca propria i danni cagionati ai terzi, ma non anche rinunciare ad essere risarciti dei danni patiti in proprio come conseguenza delle responsabilità altrui nelle condotte di guida>>.