Cass. sez. II, 22/05/2026 n. 15.833, rel. Fortunato:
<<Si contesta alla Corte di merito di aver fatto decorrere la prescrizione quinquennale delle prestazioni dall’apertura della successione e di aver ritenuto prescritti i ratei maturati da oltre un quinquennio dalla data della domanda; il diritto sarebbe invece subordinato all’accertamento dello rapporto procreativo e perciò imprescrittibile in analogia con l’azione di petizione di eredità (art. 533 c.c.), o comunque, la prescrizione dovrebbe decorrere dalla sentenza che accerti il rapporto procreativo che, nel caso in esame, era passata in giudicato solo nel 2022.
Il ricorso è infondato.
L’azione di accertamento del rapporto procreativo è imprescrittibile al pari di ogni altra azione di accertamento, ma è soggetto a prescrizione il diritto ai singoli ratei, quali prestazioni periodiche che maturano di anno in anno e che sono sottoposte alla prescrizione quinquennale.
Il differimento del decorso della prescrizione riguarda i diritti che presuppongono l’accertamento dello status di figlio con pronuncia costitutiva passata in giudicato (art. 2935 c.c.; Cass. 33803/2025), non se sia richiesto l’accertamento incidentale del rapporto procreativo, potendo l’interessato liberamente esercitare il diritto senza dover prima ottenere una pronuncia costitutiva dello status passata in giudicato.
Solo per i diritti fondati su un fatto costitutivo quale lo status di figlio, la prescrizione non inizia a decorrere prima che detto status sia definitivamente acquisito.
La procreazione naturale costituisce un puro fatto materiale, oggetto di accertamento incidentale che vincola le sole parti del giudizio e che è meramente strumentale al riconoscimento di un diritto patrimoniale, azionabile in via autonoma (Cass. 12733/1992; Cass. 467/1986).
La prescrizione di ciascun rateo decorre, perciò, dall’apertura della successione o dalla nascita, se successiva>>