Decorrenza della prescrizione in caso di ripubblicazione lesiva di immagine intime

L’appello del 9° circuito con sentenza 21.12.2023, caso n° 22-55822, Elden v. Nirvana etc., regola la questione del decorso prescrizionale del risarcimento per child pornography nel noto caso Elden v. Nirvana. Esso riguarda la celeberrima ed iconica immagine del bimbo nudo che nuota appena sotto il pelo dell’acqua (se ben capisco).

Quel bimbo, all’epoca (1991) di quattro mesi ed ora divenuto adulto, fa causa ai Nirvana in base ad una legge ad hoc . Qui però interessa il decorso del termine prescrizionale.

In primo grado la pretesa era stata rigettata per prescrizione, ma ora l’appello la rimette in pista.

(immagine tratta da uno dei risultati di ricerca Google)

Infatti è pur vero che la prima pubblicizione porterebbe alla prescrizione: solo che seguì una ridistribuzine che ll’ha mantenuto in termini.

<<Reading § 2255(b)(1)(B) in this light, we hold that if a
predicate criminal offense occurred when the plaintiff was a
minor, the statute of limitations does not run until ten years
after the victim reasonably discovers a personal injury
resulting from the offense, which may include republication
of the child pornography that was the basis of the predicate
criminal offense. (…)

The allegations in Elden’s complaint are enough to
render the claim timely under 18 U.S.C. § 2255(b)(1)(B).
The complaint alleges that Defendants committed a
predicate offense when they “knowingly possessed,
transported, reproduced, advertised, promoted, presented,
distributed, provided, and obtained commercial child
pornography depicting [Elden].” These alleged violations
began in 1991, when the photograph was taken, and were
ongoing. The violations therefore occurred “while [Elden
was] a minor.” 18 U.S.C. § 2255(a). Elden seeks damages
for “personal injuries” he alleges he suffered “as a result of
such violation[s].” Id. § 2255(a). Elden alleges he suffered
the personal injuries “during the ten years preceding this
action,” including the Defendants’ redistribution of the
Nevermind album in 2021. Because that and other
republications can constitute personal injuries under
§ 2255(b)(1)(B), Elden had ten years from the date of
reasonable discovery of those injuries to file his complaint.
Elden’s complaint covered only injuries discovered in the
preceding ten years, so his claim is timely under 18 U.S.C.
§ 2255(b)(1)(B)>>

Cass. sez. 3 del 27.10.2023 n. 29.859, rel., Vincenti:

<<Pertanto, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento della verificazione materiale dell’evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica; un danno ingiusto, cioè, che non soltanto sia “oggettivamente percepibile” all’esterno (elemento della conoscibilità del danno), ma che – attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile all’uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico – possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo (requisito della rapportabilità causale).

Il principio così delineato (ossia, della conoscibilità del danno nella sua dimensione giuridica) trova applicazione, ai fini dell’individuazione dell’exordium praescriptionis, in tutti i casi di esercizio del diritto al risarcimento del danno, con la precisazione, tuttavia, che il carattere mobile dell’iniziale dies a quo e il suo “spostamento in avanti” si giustificherà nelle ipotesi in cui sia dato scindere, sotto il profilo temporale, il momento dell’accadimento materiale dell’evento di danno e il diverso momento della “esteriorizzazione del danno” nei termini sopra precisati.

Infatti, è solo in questi casi – a differenza di quelli in cui si possa apprezzare la coincidenza tra la verificazione dell’evento di danno e la conoscibilità del danno ingiusto patito -, che l’individuazione di un “dies a quo mobile” è sorretto dalla ratio di evitare che il termine di prescrizione inizi a decorrere in assenza della percezione di aver subito un danno ingiusto.

Ed è ciò che avviene, a titolo meramente esemplificativo, nei casi di responsabilità per danni cd. lungo-latenti, come quello di danni da emotrasfusioni infette. Non a caso la sentenza delle Sezioni Unite n. 576/2008, ha enunciato l’anzidetto principio proprio con riferimento al caso di “chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo” >>.

Poi: <<- E’ principio consolidato che, qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all’azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l’esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (tra le altre: Cass. n. 24988/2014 e Cass. n. 2350/2018, richiamate anche nella sentenza impugnata).

Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale (pp. 8 e 9 della sentenza impugnata), non è “necessario”, a tal fine, dover coltivare “un’espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l’accertamento dell’ipotizzato reato”, giacché – alla luce dell’orientamento del pari consolidato di questa Corte (per tutte: Cass., S.U., n. 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021) – la deduzione circa l’applicabilità del termine prescrizionale più lungo di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, integra una contro-eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d’ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al thema decidendum ex art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto.

Là dove invece essa sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del giudizio ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell’ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, anche in Cassazione, dove non integra una questione nuova inammissibile.

La rilevabilità ex officio della contro-eccezione e’, dunque, subordinata alla allegazione – tempestiva, giacché effettuata originariamente con l’atto introduttivo del giudizio ovvero perché le nuove circostanze fattuali sono state dedotte nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. (così da consentirne il rilievo officioso anche oltre detti termini) – dei fatti posti a suo fondamento e, quindi, ai fini dell’applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, del “fatto considerato dalla legge come reato”, ossia delle circostanze da cui evincere la sussistenza degli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) del reato di omicidio colposo, ex art. 589 c.p>>.

Ancora:

<< In tema di danno non patrimoniale risarcibile, iure haereditatis, in caso di morte causata da un illecito, la tassonomia invalsa che distingue tra varie voci di danno (danno biologico terminale, danno morale terminale, danno catastrofale o catastrofico, danno da lucida agonia) risponde ad una esigenza meramente descrittiva e non viene a configurare delle categorie giuridiche.

A tal fine, infatti, ciò che rileva è la reale fenomenologia del pregiudizio ed è sotto tale profilo che, pur nell’unitarietà della liquidazione del danno non patrimoniale, si diversificano le conseguenze dannose risarcibili, le quali, dunque, se effettivamente sussistenti, sono tutte da riconoscere, senza che si verifichi una duplicazione risarcitoria ingiustamente locupletativa.

In siffatta prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 26727/2018; Cass. n. 18056/2019; Cass. n. 21837/2019), assumendo a fondamento la reale fenomenologia dei pregiudizi alla persona, ha comunque tradotto l’anzidetta esigenza meramente descrittiva nei seguenti termini: a) il “danno biologico terminale” è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; b) il “danno catastrofale” (o anche detto: “danno morale terminale”, “danno da lucida agonia”), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l’intensità della sofferenza medesima>>.

Infine;

<<. Giova, infatti, rammentare che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall’altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l’efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l’interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch’esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (tra le altre: Cass. n. 14258/2020 e Cass. n. 21404/2021)>>.

Prescrizione della responsabilità per i danni lungo latenti (contagio da virus HCV)

Cass.  sez 3 n. 19.568 del 10.07.2023, rel Graziosi:

Fatto:

<<B.P. – vedova di M.G. – e M.N. di lui figlio – convenivano davanti al Tribunale di Venezia il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali anteriormente Ministero della Sanità – per ottenere jure hereditario il risarcimento dei danni subiti da loro congiunto e per il risarcimento dei danni da loro subiti jure proprio per perdita parentale quando, nel 1999, egli era morto per cirrosi epatica che sarebbe derivata dal contagio con virus HCV causato da emotrasfusioni avvenute nel 1972 in ospedale; adducevano di avere appreso la causa della patologia soltanto con la comunicazione, in data 9 maggio 2008, dell’accoglimento della domanda di indennizzo ex l. 210 del 1990 che era stata proposta il 4 ottobre 2005>>.

DIRITTO

<<2.1 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e detta o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. in ordine alla decorrenza della prescrizione per il diritto al risarcimento del danno jure proprio.

Il giudice d’appello identifica il dies a quo nella data della morte del congiunto, invocando Cass. 7553/2012 e Cass. 28464/2013 per sostenere tale identificazione. Si oppone da parte dei ricorrenti che quando M.G. morì essi non avevano consapevolezza della causa di ciò, e si argomenta in ordine alla presunzione della conoscenza/conoscibilità in relazione alla fattispecie, rapportandosi anche alla motivazione di Cass. 3129/2020.

2.2 La giurisprudenza di questa Suprema Corte, in realtà, non lascia spazio per l’appena riassunta prospettazione, e questo collegio non ravvisa in effetti ragione alcuna che possa sostenere di non darle continuità.

Invero Cass. sez. 3, 15 maggio 2012 n. 7553 afferma che la responsabilità del Ministero della Salute per il danno da emotrasfusioni di sangue infetto è di genere extracontrattuale per cui è sottoposta alla prescrizione di cinque anni ai sensi dell’art. 2947, comma 1, c.c. per il danneggiato; il danno jure proprio subito invece dai congiunti rientra nella prescrizione decennale in quanto “il decesso del convenuto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)”.

Sulla stessa linea si pongono tra gli arresti massimati Cass. sez. 3, 19 dicembre 2013 n. 28464 (richiamata anch’essa nella sentenza d’appello), Cass. sez. 3, 16 ottobre 2015 n. 20934 e Cass. sez. 3, ord. 22 agosto 2018 n. 20882.

Tale giurisprudenza dunque si rapporta in toto all’omicidio colposo così da identificarlo anche come dies a quo, essendo costituito appunto dalla morte della vittima, il che conduce a disattendere il motivo.

Ad abundantiam, si rileva che l’asserto dei ricorrenti nel senso che quando avvenne il decesso non avevano conoscenza della sua origine costituisce un argomento fattuale, che quindi non può in questa sede essere vagliato in ordine alla sua fondatezza o meno (a prescindere, ovviamente, da quel che emergerebbe appunto sul piano fattuale dal notorio: è del tutto improbabile, invero, che una persona contagiata nel 1972 non fosse nel 1999 consapevole – e così pure i suoi congiunti – di patire tale infezione da HCV).

3.1 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. riguardo il dies a quo della prescrizione per il diritto al risarcimento del danno jure hereditatis. Si sostiene che il dies a quo dovrebbe identificarsi soltanto con il responso della CMO, e non con la richiesta, invocando SS.UU. 576/2008 e 581/2008.

3.2 In realtà, Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 576 indica come dies a quo non la comunicazione del responso della commissione medica, bensì la proposizione della relativa domanda amministrativa; e conformi sono tutte le coeve sentenze nn. 576, 579, 580, 581, 583 e 584, cui hanno dato seguito, tra i massimati arresti, Cass. sez. 3, 23 maggio 2011 n. 11302, Cass. sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15391, Cass. sez. 3, 14 luglio 2011 n. 15453, Cass. sez. 3, 19 dicembre 2013 n. 28464, Cass. sez. 3, 31 marzo 2016 n. 6213, Cass. sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019 n. 16217 e Cass. sez. 6-3, ord. 26 maggio 2021 n. 14470. Il motivo è dunque palesemente infondato>>.

Decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro a tempo intedeterminato

Cass. 6 settembre 2022 n. 26.246, sez. lav., rel. Patti:

<<deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell’art. 18, anteriore alla L. n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l’assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d’impiego pubblico.

Non costituisce, infatti, garanzia sufficiente, come invece ritenuto dalla Corte d’appello di Brescia (dal secondo capoverso di pg. 5 al terz’ultimo di pg. 6 della sentenza), il mantenimento della tutela reintegratoria, tanto con la L. n. 92 del 2012 (art. 18, comma 1), tanto con il D.Lgs. n. 23 del 2015 (art. 2, comma 1), per il licenziamento (non tanto discriminatorio, impropriamente richiamato in proposito, oltre che non correttamente equiparato al licenziamento intimato “per ritorsione, e dunque discriminatorio”: al sesto alinea del secondo capoverso di pg. 5 della sentenza; ma soprattutto) ritorsivo, sul presupposto di un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 c.c. (non necessario per il licenziamento discriminatorio: Cass. 5 aprile 2016, n. 6575; Cass. 7 novembre 2018, n. 28453).>>

Non si tratta, infatti, di enucleare una condizione non meramente psicologica (siccome dipendente da una percezione soggettiva), ma obiettiva di <<metus del dipendente nei confronti del datore di lavoro, per effetto di un’immediata e diretta correlazione eziologica tra l’esercizio obiettivamente inibito) di una rivendicazione retributiva del lavoratore e la reazione datoriale di licenziamento in ragione esclusiva di essa: come sottende la Corte bresciana, laddove argomenta (al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza) con la possibilità per il lavoratore (in “riferimento alla facoltà… di impugnare… un licenziamento che abbia, in concreto e al di là delle ragioni apparenti addotte dal datore di lavoro, quale unica ragione quella di reagire alle rivendicazioni avanzate dal dipendente in pendenza del rapporto di lavoro”) di ottenere “una tutela ripristinatoria piena (certo essendo che se il licenziamento è invece fondato su giusta causa o giustificato motivo, oggettivi e insussistenti, e dunque su ragioni – veritiere – del tutto estranee alle rivendicazioni retributive avanzate dal dipendente, non si può configurare la situazione psicologica in questione).

Un tale ragionamento reputa dotato di stabilità adeguata un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in assenza di una tutela reintegratoria nelle ipotesi diverse (“del tutto estranee alle rivendicazioni retributive avanzate dal dipendente”: secondo l’espressione della Corte lombarda) di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in ragione di effettive ragioni organizzative e produttive dell’impresa, ovvero di licenziamento disciplinare, per grave inadempimento degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore, fino alla rottura irreversibile del rapporto di fiducia tra le parti. Ma il procedimento argomentativo si fonda sul presupposto (chiaramente esplicitato) che tali ragioni non mascherino in realtà ragioni ritorsive (eventualmente per rivendicazioni retributive in corso di rapporto), comportanti il ripristino della tutela reintegratoria, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass. 4 aprile 2019, n. 9468, in riferimento ad un’ipotesi di licenziamento intimato per giustificato motivo, in realtà per motivo illecito ai sensi dell’art. 1345 c.c.; Cass. 22 giugno 2016, n. 12898, in riferimento ad ipotesi di licenziamento intimato per giusta causa).>>

Esso rivela come <<l’individuazione del regime di stabilità sopravvenga ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all’esito di un accertamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone l’identificazione, o meno, al criterio del “caso per caso”, rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale (stigmatizzato al superiore p.to 6, in fine, per essere fonte di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema).

9. In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità.

Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell’art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012.>>.

Principio di diritto:

“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Decorrenza della prescrizione per il danno lungolatente (infezione da HCV)

Cass. n. 12.966 del 26.04.2022, rel.  Sestini, interviene sull’oggetto.

<<Secondo i principi consolidati di questa Corte, richiamati dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorrente, la presentazione della domanda di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, ma ciò non esclude che il giudice di merito possa individuare in un momento precedente l’avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato (cfr., ex multis, Cass. n. 27757/2017);

un siffatto accertamento circa il fatto che il danneggiato conoscesse (o potesse conoscere, con l’ordinaria diligenza) l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione può essere compiuto anche mediante presunzioni semplici, semprechè tuttavia – “il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle “praesumptiones de praesumpto”” (Cass. n. 17421/2019);>>

Quindi incorre in errore di sussunzione e nella falsa applicaizone del’art. 2935 cc il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, <<ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione” (Cass. n. 13745/2018; conforme Cass. n. 24164/2019);

in un siffatto errore di sussunzione è incorsa la Corte di merito giacchè non ha tenuto conto delle informazioni di cui il T. era effettivamente in possesso prima degli accertamenti diagnostici eseguiti negli anni (OMISSIS), per valutare se le stesse fossero idonee a consentirgli di ricollegare la malattia all’emotrafusione, ma ha ragionato in termini di possibilità che lo stesso avrebbe avuto di acquisire prima (già nel (OMISSIS) o, comunque, nel (OMISSIS)) la consapevolezza della probabile origine trasfusionale della propria epatopatia (ciò che sarebbe potuto avvenire, secondo l’assunto della sentenza, ricorrendo alla consulenza del medico curante e monitorando e tenendo sotto osservazione l’evoluzione della epatopatia);

in tal modo, tuttavia, la Corte, anzichè tener conto della conoscenza dell’esistenza di un’infezione virale correlabile all’emotrasfusione (o della sua conoscibilità, sulla base dei dati di cui il T. concretamente disponeva), ha valorizzato in modo decisivo il diverso fatto che l’attore non abbia tenuto condotte che, presumibilmente, gli avrebbero consentito di acquisire prima la conoscenza della natura e della causa della propria patologia epatica;

con ciò, si è però determinato uno “sviamento” dall’oggetto dell’indagine che la Corte avrebbe dovuto compiere, giacchè alla stessa era richiesto di accertare quando, in concreto, il Torrini avesse avuto consapevolezza – o, comunque, effettiva conoscibilità- della possibile riconducibilità dell’epatite cronica alla trasfusione e non anche di accertare se lo stesso avesse diligentemente monitorato l’evoluzione malattia, al punto da ascrivere il “silenzio diagnostico” protrattosi dal (OMISSIS) al (OMISSIS) a “colpevole inerzia del malato” e da ritenere non “utilmente spendibile” il ritardo maturato ai fini della decorrenza del dies a quo della prescrizione;>>

Infatti ciò che conta ex art. 2935 cc (secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere) <<è il momento in cui l’emotrasfuso ha avuto consapevolezza della natura dell’infezione e della sua correlabilità alla trasfusione o, comunque, ha avuto a disposizione elementi che gli avrebbero consentito, con l’ordinaria diligenza, di individuare la possibile origine della patologia; non possono invece rilevare nell’ambito di un accertamento che è volto a individuare il momento in cui il danneggiato avrebbe potuto concretamente attivarsi per far valere il suo diritto – circostanze e valutazioni come quelle valorizzate dalla Corte, attinenti a condotte che – in via del tutto ipotetica – avrebbero consentito di acquisire in anticipo la conoscibilità della natura della malattia e della sua possibile origine >>.

L’insegnamento della SC va condiviso