Liquidazione dei danni lungolatenti da emotrasfusione: momento, in cui viene giudicato sorto e risarcibile, e momento, in cui inizia a decorrere la prescrizione

Cass. sez. III, 19/06/2026 n. 20.781, rel. Gorgoni:

<<3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza là dove ha proceduto alla quantificazione del danno biologico. Assume che, anche a voler ritenere risarcibile il danno non patrimoniale nel periodo considerato, la Corte territoriale avrebbe comunque errato nel parametrarne decorrenza ed entità senza tener conto dell’assenza di manifestazioni cliniche apprezzabili per un lungo arco temporale, nonché delle condizioni di salute pregresse della danneggiata, avendo la Corte distrettuale ancorato la liquidazione del danno a un periodo in cui la patologia non risultava ancora clinicamente manifestata.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.

Va premesso che, secondo l’insegnamento di questa Corte, “il danno esiste come peggioramento di un bene a prescindere dalla conoscenza che il danneggiato ne abbia; ai fini del risarcimento, o meglio del suo ammontare è rilevante il momento in cui il danno si produce, poiché è in quel momento che il bene leso è peggiorato, subisce la diminuzione che deve essere risarcita. Ai fini della stima del danno rileva, in sostanza, il momento in cui si è prodotto e si è determinato il peggioramento, anziché quello in cui tale mutamento è stato percepito” (Cass. 15 settembre 2020, n. 19187, ripresa da Cass. 29 gennaio 2024, n. 2725). Ne consegue che il parametro temporale pertinente alla liquidazione non coincide con quello della percezione del danno (che può rilevare, semmai, sul diverso piano della prescrizione), ma con la produzione del pregiudizio-conseguenza. Ciò posto, la critica del ricorrente non può essere accolta nella parte in cui tende a far coincidere automaticamente l’ammontare del risarcimento con il momento della sola “conoscenza/diagnosi” della patologia in materia di danni lungolatenti, infatti, la giurisprudenza più recente impone di distinguere – logicamente e temporalmente – tra condotta, evento biologico e pregiudizi conseguenti, proprio per evitare automatismi sia in avanti (solo diagnosi) sia indietro (solo trasfusione). In particolare, in tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, “il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori”; quanto ai momenti successivi, “la manifestazione di sintomi incidenti sull’integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico”, mentre “l’acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata… può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza” (Cass. n. 2725/2024). In termini più analitici, sono stati distinti i momenti di “inoculazione infettiva (condotta colposa); contrazione della malattia (evento di danno); apparizione dei sintomi ovvero intervenuta consapevolezza della patologia con diagnosi (pregiudizi conseguenti risarcibili)”, con la conseguenza che, ai fini del danno biologico, rilevano i sintomi apprezzabili risarcitoriamente, mentre, se la consapevolezza diagnosticata precede i sintomi, può radicarsi il danno morale da sofferenza, cui può seguire quello biologico alla comparsa della sintomatologia.

Tuttavia, ed è qui che il motivo merita accoglimento, non è conforme a tali criteri la scelta compiuta dalla Corte territoriale di far decorrere la liquidazione dalla data della trasfusione infetta (1973). La trasfusione individua il momento della condotta (e, al più, dell’inoculazione/contrazione), ma non coincide necessariamente con il momento in cui il danno risarcibile “si produce” come peggioramento risarcibile. L’ancoraggio automatico al 1973 risulta incompatibile con la distinzione imposta nei danni lungolatenti tra i diversi snodi temporali e tra le diverse componenti del danno alla persona.

Ne deriva che la sentenza impugnata, nel passaggio in cui fa decorrere il risarcimento del danno dalla data della trasfusione, deve essere cassata; il giudice del rinvio dovrà verificare e chiarire, con riferimento alle risultanze di causa, quando si siano prodotti i pregiudizi conseguenti risarcibili, evitando sovrapposizioni tra inoculazione/contrazione e pregiudizio-conseguenza>>

Decorrenza della prescrizione per il danno lungolatente (infezione da HCV)

Cass. n. 12.966 del 26.04.2022, rel.  Sestini, interviene sull’oggetto.

<<Secondo i principi consolidati di questa Corte, richiamati dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorrente, la presentazione della domanda di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, ma ciò non esclude che il giudice di merito possa individuare in un momento precedente l’avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato (cfr., ex multis, Cass. n. 27757/2017);

un siffatto accertamento circa il fatto che il danneggiato conoscesse (o potesse conoscere, con l’ordinaria diligenza) l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione può essere compiuto anche mediante presunzioni semplici, semprechè tuttavia – “il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle “praesumptiones de praesumpto”” (Cass. n. 17421/2019);>>

Quindi incorre in errore di sussunzione e nella falsa applicaizone del’art. 2935 cc il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, <<ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione” (Cass. n. 13745/2018; conforme Cass. n. 24164/2019);

in un siffatto errore di sussunzione è incorsa la Corte di merito giacchè non ha tenuto conto delle informazioni di cui il T. era effettivamente in possesso prima degli accertamenti diagnostici eseguiti negli anni (OMISSIS), per valutare se le stesse fossero idonee a consentirgli di ricollegare la malattia all’emotrafusione, ma ha ragionato in termini di possibilità che lo stesso avrebbe avuto di acquisire prima (già nel (OMISSIS) o, comunque, nel (OMISSIS)) la consapevolezza della probabile origine trasfusionale della propria epatopatia (ciò che sarebbe potuto avvenire, secondo l’assunto della sentenza, ricorrendo alla consulenza del medico curante e monitorando e tenendo sotto osservazione l’evoluzione della epatopatia);

in tal modo, tuttavia, la Corte, anzichè tener conto della conoscenza dell’esistenza di un’infezione virale correlabile all’emotrasfusione (o della sua conoscibilità, sulla base dei dati di cui il T. concretamente disponeva), ha valorizzato in modo decisivo il diverso fatto che l’attore non abbia tenuto condotte che, presumibilmente, gli avrebbero consentito di acquisire prima la conoscenza della natura e della causa della propria patologia epatica;

con ciò, si è però determinato uno “sviamento” dall’oggetto dell’indagine che la Corte avrebbe dovuto compiere, giacchè alla stessa era richiesto di accertare quando, in concreto, il Torrini avesse avuto consapevolezza – o, comunque, effettiva conoscibilità- della possibile riconducibilità dell’epatite cronica alla trasfusione e non anche di accertare se lo stesso avesse diligentemente monitorato l’evoluzione malattia, al punto da ascrivere il “silenzio diagnostico” protrattosi dal (OMISSIS) al (OMISSIS) a “colpevole inerzia del malato” e da ritenere non “utilmente spendibile” il ritardo maturato ai fini della decorrenza del dies a quo della prescrizione;>>

Infatti ciò che conta ex art. 2935 cc (secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere) <<è il momento in cui l’emotrasfuso ha avuto consapevolezza della natura dell’infezione e della sua correlabilità alla trasfusione o, comunque, ha avuto a disposizione elementi che gli avrebbero consentito, con l’ordinaria diligenza, di individuare la possibile origine della patologia; non possono invece rilevare nell’ambito di un accertamento che è volto a individuare il momento in cui il danneggiato avrebbe potuto concretamente attivarsi per far valere il suo diritto – circostanze e valutazioni come quelle valorizzate dalla Corte, attinenti a condotte che – in via del tutto ipotetica – avrebbero consentito di acquisire in anticipo la conoscibilità della natura della malattia e della sua possibile origine >>.

L’insegnamento della SC va condiviso