Liquidazione dei danni lungolatenti da emotrasfusione: momento, in cui viene giudicato sorto e risarcibile, e momento, in cui inizia a decorrere la prescrizione

Cass. sez. III, 19/06/2026 n. 20.781, rel. Gorgoni:

<<3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza là dove ha proceduto alla quantificazione del danno biologico. Assume che, anche a voler ritenere risarcibile il danno non patrimoniale nel periodo considerato, la Corte territoriale avrebbe comunque errato nel parametrarne decorrenza ed entità senza tener conto dell’assenza di manifestazioni cliniche apprezzabili per un lungo arco temporale, nonché delle condizioni di salute pregresse della danneggiata, avendo la Corte distrettuale ancorato la liquidazione del danno a un periodo in cui la patologia non risultava ancora clinicamente manifestata.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.

Va premesso che, secondo l’insegnamento di questa Corte, “il danno esiste come peggioramento di un bene a prescindere dalla conoscenza che il danneggiato ne abbia; ai fini del risarcimento, o meglio del suo ammontare è rilevante il momento in cui il danno si produce, poiché è in quel momento che il bene leso è peggiorato, subisce la diminuzione che deve essere risarcita. Ai fini della stima del danno rileva, in sostanza, il momento in cui si è prodotto e si è determinato il peggioramento, anziché quello in cui tale mutamento è stato percepito” (Cass. 15 settembre 2020, n. 19187, ripresa da Cass. 29 gennaio 2024, n. 2725). Ne consegue che il parametro temporale pertinente alla liquidazione non coincide con quello della percezione del danno (che può rilevare, semmai, sul diverso piano della prescrizione), ma con la produzione del pregiudizio-conseguenza. Ciò posto, la critica del ricorrente non può essere accolta nella parte in cui tende a far coincidere automaticamente l’ammontare del risarcimento con il momento della sola “conoscenza/diagnosi” della patologia in materia di danni lungolatenti, infatti, la giurisprudenza più recente impone di distinguere – logicamente e temporalmente – tra condotta, evento biologico e pregiudizi conseguenti, proprio per evitare automatismi sia in avanti (solo diagnosi) sia indietro (solo trasfusione). In particolare, in tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, “il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori”; quanto ai momenti successivi, “la manifestazione di sintomi incidenti sull’integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico”, mentre “l’acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata… può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza” (Cass. n. 2725/2024). In termini più analitici, sono stati distinti i momenti di “inoculazione infettiva (condotta colposa); contrazione della malattia (evento di danno); apparizione dei sintomi ovvero intervenuta consapevolezza della patologia con diagnosi (pregiudizi conseguenti risarcibili)”, con la conseguenza che, ai fini del danno biologico, rilevano i sintomi apprezzabili risarcitoriamente, mentre, se la consapevolezza diagnosticata precede i sintomi, può radicarsi il danno morale da sofferenza, cui può seguire quello biologico alla comparsa della sintomatologia.

Tuttavia, ed è qui che il motivo merita accoglimento, non è conforme a tali criteri la scelta compiuta dalla Corte territoriale di far decorrere la liquidazione dalla data della trasfusione infetta (1973). La trasfusione individua il momento della condotta (e, al più, dell’inoculazione/contrazione), ma non coincide necessariamente con il momento in cui il danno risarcibile “si produce” come peggioramento risarcibile. L’ancoraggio automatico al 1973 risulta incompatibile con la distinzione imposta nei danni lungolatenti tra i diversi snodi temporali e tra le diverse componenti del danno alla persona.

Ne deriva che la sentenza impugnata, nel passaggio in cui fa decorrere il risarcimento del danno dalla data della trasfusione, deve essere cassata; il giudice del rinvio dovrà verificare e chiarire, con riferimento alle risultanze di causa, quando si siano prodotti i pregiudizi conseguenti risarcibili, evitando sovrapposizioni tra inoculazione/contrazione e pregiudizio-conseguenza>>

Prescrizione della responsabilità per i danni lungo latenti (contagio da virus HCV)

Cass.  sez 3 n. 19.568 del 10.07.2023, rel Graziosi:

Fatto:

<<B.P. – vedova di M.G. – e M.N. di lui figlio – convenivano davanti al Tribunale di Venezia il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali anteriormente Ministero della Sanità – per ottenere jure hereditario il risarcimento dei danni subiti da loro congiunto e per il risarcimento dei danni da loro subiti jure proprio per perdita parentale quando, nel 1999, egli era morto per cirrosi epatica che sarebbe derivata dal contagio con virus HCV causato da emotrasfusioni avvenute nel 1972 in ospedale; adducevano di avere appreso la causa della patologia soltanto con la comunicazione, in data 9 maggio 2008, dell’accoglimento della domanda di indennizzo ex l. 210 del 1990 che era stata proposta il 4 ottobre 2005>>.

DIRITTO

<<2.1 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e detta o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. in ordine alla decorrenza della prescrizione per il diritto al risarcimento del danno jure proprio.

Il giudice d’appello identifica il dies a quo nella data della morte del congiunto, invocando Cass. 7553/2012 e Cass. 28464/2013 per sostenere tale identificazione. Si oppone da parte dei ricorrenti che quando M.G. morì essi non avevano consapevolezza della causa di ciò, e si argomenta in ordine alla presunzione della conoscenza/conoscibilità in relazione alla fattispecie, rapportandosi anche alla motivazione di Cass. 3129/2020.

2.2 La giurisprudenza di questa Suprema Corte, in realtà, non lascia spazio per l’appena riassunta prospettazione, e questo collegio non ravvisa in effetti ragione alcuna che possa sostenere di non darle continuità.

Invero Cass. sez. 3, 15 maggio 2012 n. 7553 afferma che la responsabilità del Ministero della Salute per il danno da emotrasfusioni di sangue infetto è di genere extracontrattuale per cui è sottoposta alla prescrizione di cinque anni ai sensi dell’art. 2947, comma 1, c.c. per il danneggiato; il danno jure proprio subito invece dai congiunti rientra nella prescrizione decennale in quanto “il decesso del convenuto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)”.

Sulla stessa linea si pongono tra gli arresti massimati Cass. sez. 3, 19 dicembre 2013 n. 28464 (richiamata anch’essa nella sentenza d’appello), Cass. sez. 3, 16 ottobre 2015 n. 20934 e Cass. sez. 3, ord. 22 agosto 2018 n. 20882.

Tale giurisprudenza dunque si rapporta in toto all’omicidio colposo così da identificarlo anche come dies a quo, essendo costituito appunto dalla morte della vittima, il che conduce a disattendere il motivo.

Ad abundantiam, si rileva che l’asserto dei ricorrenti nel senso che quando avvenne il decesso non avevano conoscenza della sua origine costituisce un argomento fattuale, che quindi non può in questa sede essere vagliato in ordine alla sua fondatezza o meno (a prescindere, ovviamente, da quel che emergerebbe appunto sul piano fattuale dal notorio: è del tutto improbabile, invero, che una persona contagiata nel 1972 non fosse nel 1999 consapevole – e così pure i suoi congiunti – di patire tale infezione da HCV).

3.1 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. riguardo il dies a quo della prescrizione per il diritto al risarcimento del danno jure hereditatis. Si sostiene che il dies a quo dovrebbe identificarsi soltanto con il responso della CMO, e non con la richiesta, invocando SS.UU. 576/2008 e 581/2008.

3.2 In realtà, Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 576 indica come dies a quo non la comunicazione del responso della commissione medica, bensì la proposizione della relativa domanda amministrativa; e conformi sono tutte le coeve sentenze nn. 576, 579, 580, 581, 583 e 584, cui hanno dato seguito, tra i massimati arresti, Cass. sez. 3, 23 maggio 2011 n. 11302, Cass. sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15391, Cass. sez. 3, 14 luglio 2011 n. 15453, Cass. sez. 3, 19 dicembre 2013 n. 28464, Cass. sez. 3, 31 marzo 2016 n. 6213, Cass. sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019 n. 16217 e Cass. sez. 6-3, ord. 26 maggio 2021 n. 14470. Il motivo è dunque palesemente infondato>>.