La permanenza nella casa del de cuius da parte del coniuge costituisce esercizio del diritto ex lege di abitazione, non accettazione tacita dell’eredità

Cass. sez. trib., 17/04/2026 n. 9.914 rel. Massafra:

<<Nella giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune prese di posizione nel senso dell’applicabilità dell’art. 485 c.c. (Cass. Sez. 2, n. 11018/2008), dovute a incertezza interpretativa in ordine al riconoscimento dei diritti del coniuge nella successione legittima (incertezze superate dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4847/2013), è oramai acquisito il principio che il fatto della permanenza nell’abitazione familiare da parte del coniuge superstite costituisce legittimo esercizio del diritto d’abitazione, acquisito in forza di legge al momento dell’apertura della successione; e conseguentemente è stata disattesa, con riferimento alla relazione materiale fra il coniuge e la casa familiare, proseguita dopo l’apertura della successione, la difforme e incompatibile qualifica in termini di possesso di beni ereditari da parte di un chiamato all’eredità (Cass. Sez. 2, n. 23406/2015; conf. Cass. Sez. 2, n. 1588/2016; Cass. Sez. 2, n. 5564/2021). Sono, pertanto, esclusi gli effetti previsti dal capoverso dell’art. 485 c.c.: il decorso dei tre mesi dal decesso senza che l’inventario sia compiuto non comporta l’acquisto, da parte del coniuge, della qualità di erede puro e semplice e non priva di effetti la successiva rinuncia, intervenuta tardivamente (Cass. Sez. 2, n. 1551/2026)>>.

Affermazione ineccepibile.