E’ arrivato il responso della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale sollevata da TAR Lazio in ralazione alla impugnativa di Meta contro la delibera AGCom attuativa dell’art. 43 bis l. autore , a sua volta attuativo dell’art. 15 dir. 790/2019.
Si tratta di C. Giust 12.05.2026, C-797/23, Meta c. AGCom .
Secondo la CG, concretizzare il rinvio della dir. ai diritti di riproduzione e comuncazione al pubblico (cioè agli artt. 2 e 3.2 dir. 2001 n. 29) , presente nell’art. 15.1 cit, nel concetto di <equo compenso> (art. 43 bis c.8) è legittimo se rimane salvo il nucleo del diritto soggettivo posto dalla cit. dir. 29/(2001: cioè se resta ferma la necessità comunque del consenso dell’editore (cioè purchè non diventi un esempio del c.d. dominio pubblico pagante).
<<61 Ne consegue che, fatte salve le eccezioni e limitazioni previste in particolare all’articolo 5 della direttiva 2001/29, applicabili ai diritti sanciti all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 in forza del rinvio esplicito operato al riguardo dal paragrafo 3 di tale articolo 15, qualsiasi utilizzo rientrante nell’ambito di applicazione di detto articolo 15 deve essere oggetto di una previa autorizzazione dei titolari dei diritti ivi sanciti.
62 Di conseguenza, gli Stati membri non possono recepire l’articolo 15 della direttiva 2019/790 sostituendo ai diritti esclusivi di natura preventiva che esso stabilisce un semplice diritto a compensazione, che consenta agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico di ottenere unicamente una remunerazione per gli utilizzi online di tali pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, ma non di vietare tali utilizzi.
63 Ciò premesso, i diritti sanciti a tale articolo 15 implicano, per loro natura, che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano la facoltà di subordinare l’autorizzazione di detti utilizzi a una remunerazione che essi ritengano appropriata. Inoltre, dal punto 55 della presente sentenza emerge che l’articolo 15 della direttiva 2019/790 mira a garantire a tali editori la possibilità di ammortizzare gli investimenti necessari alla produzione di tali pubblicazioni mediante una siffatta remunerazione. In tali circostanze, un prestatore di servizi della società dell’informazione non può validamente sostenere che un legislatore nazionale violi tale direttiva qualora istituisca un regime volto a garantire un’equa remunerazione per tali editori.
64 Tuttavia, occorre sottolineare, da un lato, che, come espressamente confermato dal considerando 82 della direttiva 2019/790, gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico dovrebbero mantenere la possibilità di autorizzare questi stessi utilizzi a titolo gratuito, tra l’altro per mezzo di licenze non esclusive gratuite, a vantaggio di tutti gli utilizzatori.
65 Dall’altro lato, se è vero che l’articolo 15 della direttiva 2019/790 conferisce agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico diritti esclusivi di natura preventiva che consentono loro di autorizzare o di vietare ai prestatori di servizi della società dell’informazione la riproduzione o la messa a disposizione del pubblico di tali pubblicazioni, esso non garantisce loro in alcun modo una remunerazione nel caso in cui tali prestatori non utilizzino né intendano utilizzare dette pubblicazioni.
66 Ne consegue che i prestatori di servizi della società dell’informazione devono mantenere la libertà di decidere in merito a un tale utilizzo richiedendo al contempo la previa autorizzazione presso gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, fermo restando che non può essere loro imposto alcun obbligo di pagamento o di altra natura ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2019/790 qualora non utilizzino né intendano utilizzare le pubblicazioni rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione>>.
REstano da capire due cose:
1) quale fosse l’interesse di Meta, visto che avrebbero semmai dovuto lamentarsene gli editori: probabilmente solo quello di paralizzare per un pò l’attuazione della disciplina europea e cioè di prender tempo.
2) Visto il rinvio pieno ai diritti di riproduzione e di comunicazione, che non prevedono meccanismi di determinazione pubblica, è incerto se sia conforme alla direttiva detto meccanismo di cui all’art. 43 bis c. 8, qualora vincolante. Se l’editore non ritiene adeguato il compenso, così fissato, deve sottostarvi? La risposta è negativa: potrebbe comunque rifiutarsi di acconsentire. L’ipotesi opposta contrasterebbe frontalmente con la pienezza del diritto, desumibile dal cit rinvio ai due i diritti posti dalla dir. 29/2001.