Cass. sez. III, 11/06/2026 n. 19.211, rel. gianniti:
<<Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 28260/2024), la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa può essere resa senza necessità di formule rituali o di oneri di diffida e sollecito non previsti contrattualmente, potendo manifestarsi per la prima volta anche nell’atto introduttivo del giudizio.
D’altronde, il sindacato del giudice secondo buona fede (art. 1375 c.c.) deve limitarsi a sanzionare l’eventuale abuso del diritto e non può tradursi nell’imposizione di formalità o oneri procedimentali – quali, appunto, il “previo richiamo” – che le parti non hanno previsto nel regolamento transattivo (cfr. Cass. n. 23287/2024). Il canone di correttezza serve a escludere comportamenti puramente pretestuosi, ma non autorizza il giudice a compiere un’indebita integrazione del regolamento negoziale, alterando l’assetto di interessi voluto dai contraenti (specialmente quando l’inadempimento riguardi una obbligazione di centrale importanza, come per l’appunto è il pagamento di somme milionarie).
Orbene, nella impugnata sentenza la corte territoriale ha operato un’integrazione della clausola n. 7 della transazione con il requisito del “previo richiamo”.
Senonché tale integrazione giudiziale, finendo per scrivere una norma contrattuale nuova, costituisce un’indebita operazione di “chirurgia additiva” del regolamento negoziale, in violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362e 1363 c.c.
A fronte di un inadempimento totale di un’obbligazione pecuniaria centrale (il pagamento di oltre 7 milioni di euro), la determinazione di avvalersi della clausola non può essere considerato di per sé solo contrario a correttezza, ma risponde alla legittima funzione di autotutela del creditore.
Inoltre, l’introduzione giudiziale di un onere di richiamo preventivo finisce per eludere il principio secondo cui, nelle clausole risolutive espresse, la gravità dell’inadempimento è sottratta al controllo del giudice, essendo stata predeterminata dai contraenti nell’esercizio della loro autonomia negoziale (cfr. Cass. n. 31763/2025).
Invero, la previsione di un termine essenziale (15 marzo 2012) all’interno della clausola risolutiva qualifica già ex ante la massima gravità dell’inadempimento, rendendo il diritto alla risoluzione puro e semplice, cioè non subordinato e non subordinabile a valutazioni giudiziali di “tolleranza” o a formalità estranee al dettato dell’art. 1456 c.c.
Pertanto, accertato il fatto oggettivo del mancato pagamento entro il termine pattuito, il diritto potestativo di risoluzione sorge in modo puro e l’unico limite è, di norma, rappresentato dalla volontà del creditore di avvalersene – che nella specie è stata per l’appunto manifestata, almeno in apparenza in mancanza di altre circostanze qualificanti una univoca volontà di rinuncia all’avvalimento della stessa clausola – senza che alcun comportamento precedente possa qualificarsi come rinuncia inequivocabile>>.
Il giudizio reso è condivisibile.