Registrazione di marchio tridimensionale: un caso da manuale di descrittività

Victoria Thüsing su IPKat ci notizia di 5th board of appel EUIPO 04 gennaio 2024, proc. R 1934/2023-5, Winch Industry GmbH, su marchio tridimendionale relativo a tende da installare sul tetto di auitovetture e costituito dalla rappresetnazione delle tende stesso:

marchio 3D chiesto in registrazione

La differenza rispetto alle tende consuiete era indicata analitricamente dall’istanze.

Giustamente il primo grado e l’appello de quo rigettano la dom,anda. Tale possibile differenza è insigmnificante (se esistente) per cui l’effetto monopoistico prodotto dalla descrittività non verrebbe evitato.

Qui la pag. web del fascicolo mentre  qui il testo diretto alla decisione.

Caramella a forma e sapore di fetta di anguria: marchio di forma negato dal 3° circuito d’appello usa

il 3 circuito d’appello usa 7 settembre n. 22-2821, Pim brands v. Haribo, giudice Arleo, conferma il primo grado (notizia e link da IPwatchdog)

La forma e i colori indicano il flavour del dolciume: quindi nessuna distintività.

<<The question is whether the candy’s colors alone signal its flavor or whether the colors and shape combined further that function. Though PIM disagrees, we think the two work together. (…)

As PIM notes, the shape and colors do not match exactly: The bottom could be more curved and have a thinner band of darker green. The wedge could be wider. The point could be sharper and a deeper red. There could be black seeds. But as PIM itself put it, because this candy is an impulse buy, it “do[es]n’t need to be the Mona Lisa.” Oral Arg. 13:15–19. To identify its flavor, the candy’s trade dress need not exactly copy watermelon, but just evoke it.
And the shape contributes to the overall effect. Some shapes for watermelon candies, such as sharks, ropes, and rib-bons, detract from (or at least add no information beyond) the colors. But the wedge shape contributes to the function. The colors alone could leave some ambiguity: Is it watermelon or strawberry? With the wedge shape, all ambiguity is gone—this candy is a wedge of watermelon.
In that vein, the wedge might or might not identify the fla-vor on its own or with other color schemes. That trade dress is not before us; the watermelon-colored wedge is. The registered trademark at issue defines the mark by both colors and shape. So does PIM’s complaint. Plus, when we look at the pictured candies, our eyes are drawn immediately to both their colors and their shape. We think of a slice of watermelon based on both its color scheme and its shape. And in this color scheme, the candy looks like a watermelon wedge. So we hold that the trade dress presented as a whole, colors and shape together, makes the watermelon candy more identifiable as a slice of wa-termelon. That is function enough>>.

DA noi la conclusione sarebbe verosimilmente uguale ex art. 9.c – 13.1.b) c.p.i.

La suola dorata non può costituire marchio per scarpe (ancora sui marchi di posizione)

Jerome Tassi su Linkedin segnala la decisione 31 agosto 2023 EUIPO, domanda nà 018731419, istante: Yeshua Investment consulting, che dà esito opposto ai notissimi casi Louboutin

In breve dice ora l’ufficio che il pubblico non lo percepusce come segni di provenenzia aziendale

<<In the case at hand the sign is not distinguishable from the appearance of the
goods it designates, namely “metallic gold outer soles sold as an integral
component of men’s and women’s shoes”; it would only be distinctive for the
purposes of Article 7(1)(b) EUTMR if the consumer was able to recognize the
sign applied for as originating from a particular undertaking and thus to
distinguish the shoes of the applicant from those of other undertakings
(21/04/2010, T-7/09, ‘Spannfutter’, EU:T:2010:153, § 26) and, also, if it
departs significantly from the norm or customs of the sector. The benchmark
also applies to signs which are only applicable to a component or an element
of the appearance of the product, in the case at hand “Metallic gold outer
soles” (10/10/2008, T-387/06 to T-390/06, ‘Pallet’, EU:T:2008:427, § 36;
13/04/2011, T-202/09, ‘Footwear’, EU:T:2011:168, § 40; 19/09/2012, T-50/11,
‘Stoffmuster’, EU:T:2012:436, § 43).
· The sign consists of a metallic gold sole on footwear. It is clear from these
objective characteristics that the sign applied for aims to protect a coloured
surface in a particular position of the shoe. The sign merges in the eyes of the
relevant public with the claimed goods itself, i.e. shoes, since in the words of
the applicant the metallic gold outer soles are sold as an integral component
of men’s and women’s shoes.
· As to the gold colour of the sole, the public will not instantly perceive a single
colour, or a coloured element which forms part of the external appearance of
the goods as a reference to the commercial origin of the goods (21/10/2004,
C-447/02, ‘Orange’, EU:C:2004:649, § 78). Thus, while colours are capable of
conveying certain associations of ideas, and of arousing feelings, they
possess little inherent capacity for communicating specific information,
especially since they are commonly and widely used, because of their appeal,
in order to advertise and market goods or services, without any specific
message (06/05/2003, C-104/01, ‘Libertel’, EU:C:2003:244, § 40; 24/06/2004,
C-49/02, ‘Blau/Gelb’, EU:C:2004:384, § 38; 12/11/2008, T-400/07, ‘Farben in
Quadraten’, EU:T:2008:492, § 35).
· Furthermore, the use of the gold colour to highlight the quality of a given
product is a common place associated with high quality and excellence and,
therefore, does not confer distinctive character on the product>.

L’avvocato Tassi segnala l’opposto esito dato dall’ufficio alla suola rossa di Louboutin (dopo il via libera della corte giustizia 12.06.2018, C-163/16)

Modifiche al codice di proprietà industriale

la legge 102 del 24.07.2023 (GU 184 del 8 agosto 2023) apporta alcune modifiche al c.p.i.

Le più importati sono nei primi tre articoli: art. 1 Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta;  art. 2 Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere;  art. 3 Titolarita’ delle invenzioni realizzate nell’ambito di universita’ ed enti di ricerca.

In particolare andrà approfondito il caso sub 1, dovendolo distinguere sia da quello delle segg. lettere c) e c-bis) sia dalla tutela delle denominazioni ex reg. 1151/2012, spt. art. 13 (del cui § 3 potrebbe essere ritenuta attuazione)

Cuiriso è la nuolva disciplina del calcolo dei termini di durata, art. 20: pare non coincuidere con quella civilprocessuale , ad es. , se si tiene conto della’rt. 155 cpc.

Il logo di Batman è sufficientemente distintivo per maschere e costumi teatrali

Trib. UE 7 giugno 2023, T-735/21, Aprile -Commerciale Italiana v. EUIPO – DC Comics  conferma la decisione del Board amministrativo e rigetta l’opposizione che voleva far dichiarare nulli i marchi sotto riportati .

In effetti la domanda giudiziale pareva assai poco fondata e quindi assai azzardata: non credo che alcuno possa ritenere  il logo descrittivo o indicazione generica del prodotto.

 

marchio impugnato

Decettività e non distintività della mucca rovesciata (inverted cow)

Anna Maria Stein su IPKat dà notizia di interessante decisione EUIPO 08.05.2023, marchio inter. reg. 1600229, ref. dell’istante 35/RM20K01/EM.

Si tratta di marchio costituito da immagine di mucca rovesciata per prodotti alimentari etc. come sostituti della carne etc..

L’idea commerciale -parrebbe- era quella di indicare l’assenza di carne marcandoli tramite l’immagine di una mucca rovesciata anzichè diritta.

Ma le cose vanno doppiamente male: da un lato è ingannatoria perchè l’utente continua a pensare invece alla presenza (non all’assenza) di carne; dall’altro, è comunque descrittivo.

I giudizio sulla decettità non sono frequenti.

Quindi domanda rigettata

 

Di marchi numerici/alfabetici e di buona fede

Tre notazioni su Trib. Milano n. 6542/2021 del 27 luglio 2021, RG 32332/2016, rel. Fazzini E.:
1°)  <<. Il Collegio ritiene, comunque, che tale eccezione
sia anche infondata, atteso che essa si basa esclusivamente sul fatto che esso sarebbe formato da
semplici lettere dell’alfabeto, “senza alcuna caratteristica di fantasia”, dovendosi ritenere al riguardo
che i marchi numerici (o alfabetici) sono privi di tutela solo quando sono usati per esigenze di
comunicazione imprenditoriale, come per indicare la serie o il tipo di prodotto o la loro quantità, ma
non quando sono utilizzati, come nel caso di specie, in funzione distintiva, tenuto conto che l’art. 7
c.p.i. prevede espressamente che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa
tutti i segni, in particolare, fra gli altri, le parole, compresi i nomi di persone, i disegni e le lettere. Si
ritiene, in particolare, che il marchio, rappresentato da lettere dell’alfabeto, non possa automaticamente
essere considerato nullo, o comunque debole, essendo, comunque, necessaria la prova contraria da
parte di chi ne contesti la validità come marchio, la quale, nel caso di specie, non è stata in alcun modo
fornita>>

2°)   <<Alla luce di tale motivazione, il Collegio ritiene, pertanto, tenuto conto della pluralità dei casi indicati
da parte attrice e non oggetto di specifica contestazione e del comportamento assunto dal Riva Faccio e
dalla società convenuta anche nelle more del giudizio, continuando a porre in essere atti in violazione
dell’accordo, che sia provata la reiterata violazione degli obblighi negoziali per la palese e insistita
inosservanza sia di quanto sancito specificatamente nel contratto, concluso tra le parti nel novembre
2012, sia del canone della buona fede nella sua esecuzione. Si ritiene, in particolare, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte, che la buona fede nella esecuzione del
contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in
modo tale da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali,
quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo
limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti
gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte,
nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (cfr. per tutte Cass. 4
maggio 2009, n. 10182). Si ritiene, pertanto, come già affermato anche da questo tribunale, che un
compromesso negoziale fondato anche su particolari piccoli impone alle parti di uniformare i propri
comportamenti a un livello molto elevato di correttezza, tale da evitare che anche in via indiretta si
possano generare o anche solo avallare fraintendimenti ed equivoci (cfr. tribunale di Milano, sentenza
6454/2016, pubblicata il 26.05.2016). La violazione continuata e duratura delle disposizioni
contrattuali, nonché del canone di lealtà costituisce inadempimento contrattuale di indubbia rilevanza e
oggettiva gravità, tale, quindi, da giustificare l’accoglimento della domanda di risoluzione. Trattandosi
di contratto a esecuzione continuata, in conformità della previsione di cui all’art. 1458 c.c., l’efficacia
della pronuncia retroagisce al momento della litispendenza, con conseguente cessazione degli effetti
dei contratti alla data della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio,
effettuata in data 20.05.2016 (cfr. Cass. 20894/2014)>>.

3°)  danno da royalties ipotetiche: 15% del fatturato (ammontare assai diffuso)

Il marchio denominativo EMMENTALER è descrittivo, ed anche come marchio collettivo., dice il Trib. UE

Trib. UE 24.05.2023, T-2/21, Emmentaler Switzerland c. EUIPO

Dal comunicato-stampa odierno della Corte:

<<Da un lato, per quanto riguarda il carattere descrittivo del marchio richiesto, il Tribunale ritiene, alla luce degli indizi presi in considerazione dalla commissione di ricorso, che il pubblico di riferimento tedesco comprenda immediatamente il segno EMMENTALER come designante un tipo di formaggio. Dato che, affinché un segno sia rifiutato alla registrazione, è sufficiente che esso abbia carattere descrittivo in una parte dell’Unione, la quale può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che il marchio richiesto è descrittivo, senza che sia necessario esaminare gli elementi che non riguardano la percezione del pubblico di riferimento tedesco.
Dall’altro lato, per quanto riguarda la tutela del marchio richiesto in quanto marchio collettivo, il Tribunale ricorda che l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 prevede che, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, possono costituire marchi collettivi segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi in questione. Tuttavia, tale disposizione deve essere sottoposta ad un’interpretazione restrittiva. In tal senso, la sua portata non può comprendere i segni che sono considerati come un’indicazione della specie, della qualità, della quantità, della destinazione, del valore, dell’epoca di produzione o di un’altra caratteristica dei prodotti di cui trattasi, ma unicamente i segni che saranno considerati come un’indicazione della provenienza geografica di detti prodotti. Poiché il marchio richiesto è descrittivo di un tipo di formaggio per il pubblico di riferimento tedesco e non è percepito come un’indicazione della provenienza geografica di detto formaggio, il Tribunale conclude che esso non gode di una tutela in quanto marchio collettivo>>.

Non è esattissimo parlare di interpretazione “restrittiva”: meglio sarebbe stato “letterale”, alla luce della disposizione cit.

A meno di ricordare che <emmental>, derivando dalla omonima valle svizzera (v. wikipedia), potrebbe essere percepito come indicazione geografica. Ma allora bisognerebbe spiegare che la valenza geografica si è persa nel pubblico , il quale percepisce solo quella delle caratteristiche merceologiche/organolettiche

Marchio denominativo generico/non distintivo : il caso DECOTEC

Trib UE 29.03.2023 , T-308/22, Celotec GmbH c. EUIPO-Decotec Printing. conferma le decisioni amminisative , per cui il marchio in oggetto per carta tappezzeria cancelleria tappeti etc. (vcl. 16-19-27) non è generico nè privo di distintività.

Norma azionata: art. 7.1.b-c del reg. UE 207/2009.

 

Il termine GRUYERE è generico e non registrabile comer marchio: così l’appello del 4 circuito USA

Sarah Burstein in Mastodon dà notizia di e link a questa interessante sentenza 03.03.3023, No. 22-1041, dell’appello del 4 circuito, INTERPROFESSION DU GRUYERE; SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU GRUYERE v. U. S. DAIRY EXPORT COUNCIL; ATALANTA CORPORATION; INTERCIBUS, INC..

Il comando è quello secondo cui il marchio denominativo GRUYERE non è registrabile (come marchio di certificazion: che è quelo concesso “to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.“, 15 US Code § 1127 ) perchè divenuto denominazione generica.

Sentenza dettagliata anche nel fatto, come raccomandabilmente si usa in common law.

<<All told, the record reflects sales in 2020 of at least pounds of gruyerelabeled cheese that was produced outside of the Gruyère region of Switzerland and France.

In In Re Cooperativa Produttori Latte E Fontina Valle D’acosta, the TTAB concluded that the term fontina “merely describes or is the generic name for a type of cheese,” in part because “the record reveal[ed] that there is a domestic fontina cheese.” 230 U.S.P.Q. 131 (T.T.A.B. Mar. 19, 1986). Here too, the evidence demonstrates the existence of a domestic gruyere cheese. And even more persuasively, the record establishes that, at least in 2020, non-Swiss and non-French cheese made up a substantial portion of the cheese sold as gruyere in the United States market. “This evidence is probative of generic use because the more members of the public see a term used by competitors in the field, the less likely they will be to identify the term with one particular producer” (or, in this case, one geographic region). Colt Def. LLC v. Bushmaster Firearms, Inc., 486 F.3d 701, 706 (1st Cir. 2007) (cleaned up). And significantly, Wegmans—which sells both domestic and Swiss-produced gruyere cheese—sold more domestic gruyere-labeled cheese than Swiss gruyere-labeled cheese each year between 2016 and 2021 (except 2020). This evidence strongly indicates that “to the American purchaser, [GRUYERE] primarily signifies a type of cheese (much like brie, swiss, parmesan or mozzarella) regardless of regional origin, rather than a mark of certification.” Id.>>

Per cui:

<< Having addressed the Consortiums’ challenges to the district court’s opinion, we conclude that, while the district court made certain improper inferences in its analysis, the record nevertheless contains evidence that is “so one-sided” that there is no genuine issue as to any material fact and Opposers must prevail as a matter of law. Retail Servs., Inc., 364 F.3d at 542. The FDA standard of identity, the pervasive sales of non-Swiss and nonFrench cheese labeled as gruyere in the United States, and the common usage of gruyere “establish[] that when purchasers walk into retail stores and ask for [gruyere], they regularly mean” a type of cheese, and not a cheese that was produced in the Gruyère region of Switzerland and France. Glover, 74 F.3d at 59>>.