Il marchio di posizione si conferma difficile da registrare, spesso mancando il suo distacco dalla ornamentalità e dagli usi del settore

Anna Maria Stein dà notizia del rigetto di Alicante della domanda di marchio avanzata da Loro Piana , consistente <<nella combinazione di fascetta più nodino e nastrini più pendenti metallici, uno a forma di lucchetto, l’altro a forma di ghiera che, nel suo insieme, è applicata alla mascherina della tomaia che copre la parte superiore del piede, in tutto o in parte, e sempre posizionata più vicino alla linguetta, rispetto alla punta della scarpa>>

Si tratta della decisione 26 aprile 2024, fascicolo n° 018895734 .

Qui:

Succo della motivazione:

<<In tale contesto, soltanto il marchio che diverga significativamente dalla norma o dagli usi del settore e sia pertanto in grado di soddisfare la sua funzione essenziale originaria non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 81; 04/05/2017, C-417/16 P, DEVICE OF A SQUARESHAPED PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340, § 35-36).
Nel caso di specie, il segno in questione è solo un’ulteriore variante dei molti esistenti sul mercato che adottano elementi decorativi più o meno semplici, da sole o in combinazione tra di loro. Infatti, la posizione del segno nonché la sua rappresentazione, non si discostano significativamente dalla norma né dalle consuetudini del settore di riferimento. In particolare, il segno consiste meramente di una fascetta con nodino e nastrini con pendenti metallici apposti sulla mascherina della tomaia>>.

Quanto al potere istruttorio dell’Ufficio:

<<La giurisprudenza europea ha più volte stabilito che l’Ufficio, laddove accerti
l’assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai consumatori di tali prodotti, non essendo obbligato a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica (15/03/2006, T-129/04,
Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 15; 29/06/2015, T-618/14, Snacks con forma
de taco, EU:T:2015:440, § 29-30, 32 e giurisprudenza ivi citata)>>.

Vedremo l’esito del reclamo (che riterrei probabile).

Marchio di posizione confermato insufficientemente distintivo e quindi nullo dal Board of Appeal EUIPO

Anna Maria Stein su IPKat ci notizia della decisione 2nd board of Appeal EUIPO Cnitts KX ltd 19.02.2024, caso R 514/2023-2 .

Si trattava di marchio di posizione costituito da poligono a sei lati collocato in quattro punti di un occhiale:

(dal post di Anna Maria Stein)

il segno contestato:

40 The contested mark is not a mere figurative mark, but a position mark and has to be assessed as such. A trade mark may be devoid of distinctive character as a figurative mark but when applied for on a specific position or positions it may obtain a distinctive character. Thus, the position of the trade mark is relevant for the overall assessment.
However, it is to be stressed that the mark as such is also relevant for the overall
comparison.

41 The representation of the contested mark shows the position of four six-sided irregular black polygons (hereinafter ‘polygons’) each with a straight upper and lower edge and with the vertical sides formed by two parallel lines of equal length that converge inwards in a slightly concave fashion, each at the same angle. Two of these polygons are placed in a vertical direction on the front of the frames one on the left and one on the right, and two are placed horizontally on the outside part of the left and right temples. It is to be stressed that the shape of the glasses that are shown by means of dotted lines do not form part of the subject matter of the registration in accordance with Article 3(3)(d) EUTMIR

Giudizio:

49   As to the position mark showing four polygons instead of one, there is nothing about these polygons and as affixed on the goods that is unusual or memorable that might enable the relevant public to perceive the sign immediately as distinctive.
50 As correctly pointed out by the applicant, it is irrelevant whether the sign serves other functions in addition to that of an indication of origin, e.g. an aesthetic (decorative) function. However, the Board considers that the contested mark at hand does not serve (inherently) as an indication of origin. The position sign for which protection is sought on that, it is stressed, particular place of the frame and temples will be perceived by the relevant public (even to the extent it has a high level of attention) and in relation to all contested goods solely as a decoratively finished mechanism or rivet (a rivet as such has a dual purpose by having a functional and decorative purpose) that connects to or covers
the hinge that attaches the end piece or the front of the glasses to the arms (temples). (….)

54 Furthermore, as to the size of the elements of the four polygons and as affixed on the eyewear, the applicant itself admits that these elements are small but argues that this not relevant. It is true, that the size does not automatically disqualify any trade mark that is to be placed on eyewear frames from protection. Furthermore, the Board does not consider the small size of the four polygons at issue as a decisive factor. However, as an accessory remark, bearing in mind that it is unlikely that most of the consumers will analyse the mark in detail, the smaller the polygons at issue, the more difficult it may be for the
public to distinguish them from other plane figures. This finding of the public’s
perception is not changed by the applicant’s argument that the size is small due to the limited space for featuring a trade mark on eyewear frames.

Segue poi un ineressante aqnalisi del sondaggio demoscopico (mirante a provare che  il segno sarebbe diustintivo presso i consumatiori tedeschi), § 59 ss

Rimane difficilino registrare marchi di posizione (soprattutto se consistente nella colorazione delle suole dei calzari)

Descrizione del marchio nella pagina web EUIPO: <<The mark consists of a product configuration consisting of a metallic gold sole on footwear. The dotted lines demonstrate placement of the mark and are not claimed as a feature of the mark. >>

Disegno ivi presente:

(dal fascicolo EUIPO)

Rigettata la domanda di registaizone dallEUIPOP  n° 018731419 con decisione 31 agosto u.s..: il segno  <<does not possess at first sight any distinctive character in relation to the goods pursuant to Article 7(1)(b) EUTMR and is therefore unable to function as a trade mark in the market place, i.e. it fails to distinguish these goods from those of other undertakings>>

Però la corte di giustizia UE 12.06.2018 ha validato quello rinomato di colore rosso di Louboutin (caso C-163/16) (L?ufficio non la menziona)

(segnalazione di Louise Rooms in IPKat)

La suola dorata non può costituire marchio per scarpe (ancora sui marchi di posizione)

Jerome Tassi su Linkedin segnala la decisione 31 agosto 2023 EUIPO, domanda nà 018731419, istante: Yeshua Investment consulting, che dà esito opposto ai notissimi casi Louboutin

In breve dice ora l’ufficio che il pubblico non lo percepusce come segni di provenenzia aziendale

<<In the case at hand the sign is not distinguishable from the appearance of the
goods it designates, namely “metallic gold outer soles sold as an integral
component of men’s and women’s shoes”; it would only be distinctive for the
purposes of Article 7(1)(b) EUTMR if the consumer was able to recognize the
sign applied for as originating from a particular undertaking and thus to
distinguish the shoes of the applicant from those of other undertakings
(21/04/2010, T-7/09, ‘Spannfutter’, EU:T:2010:153, § 26) and, also, if it
departs significantly from the norm or customs of the sector. The benchmark
also applies to signs which are only applicable to a component or an element
of the appearance of the product, in the case at hand “Metallic gold outer
soles” (10/10/2008, T-387/06 to T-390/06, ‘Pallet’, EU:T:2008:427, § 36;
13/04/2011, T-202/09, ‘Footwear’, EU:T:2011:168, § 40; 19/09/2012, T-50/11,
‘Stoffmuster’, EU:T:2012:436, § 43).
· The sign consists of a metallic gold sole on footwear. It is clear from these
objective characteristics that the sign applied for aims to protect a coloured
surface in a particular position of the shoe. The sign merges in the eyes of the
relevant public with the claimed goods itself, i.e. shoes, since in the words of
the applicant the metallic gold outer soles are sold as an integral component
of men’s and women’s shoes.
· As to the gold colour of the sole, the public will not instantly perceive a single
colour, or a coloured element which forms part of the external appearance of
the goods as a reference to the commercial origin of the goods (21/10/2004,
C-447/02, ‘Orange’, EU:C:2004:649, § 78). Thus, while colours are capable of
conveying certain associations of ideas, and of arousing feelings, they
possess little inherent capacity for communicating specific information,
especially since they are commonly and widely used, because of their appeal,
in order to advertise and market goods or services, without any specific
message (06/05/2003, C-104/01, ‘Libertel’, EU:C:2003:244, § 40; 24/06/2004,
C-49/02, ‘Blau/Gelb’, EU:C:2004:384, § 38; 12/11/2008, T-400/07, ‘Farben in
Quadraten’, EU:T:2008:492, § 35).
· Furthermore, the use of the gold colour to highlight the quality of a given
product is a common place associated with high quality and excellence and,
therefore, does not confer distinctive character on the product>.

L’avvocato Tassi segnala l’opposto esito dato dall’ufficio alla suola rossa di Louboutin (dopo il via libera della corte giustizia 12.06.2018, C-163/16)

Appello delll’EUIPO su marchio di forma/di posizione

Il 5 board of appeal del l’EUIPO del 29.08.2022, R 197/2021-5 , Blake Holdings appl./appellant, decide un interessante fattispecie di marchio di posizione e/o di forma, consistente in colore grigio applicato a battistrada e porzione laterale esterna di copertoni da camion (“The trade mark comprises the tread and outer portion of a tyre in colour light grey (“Pantone 7527 C”) depicted in the area outside the outer broken line, as shown in the attached representation.”>>).

Ravvisa che manchi di distintività, perchè non si distanzia a sufficienza dalle caratteristiche dei copertoni normalmente reperlbili sul mercato

Premesse:

<< 48   Therefore, contrary to the applicant’s statements, both the claimed light grey
colour and its particular position on the tread and outer portion of the off road tyre
are far for being ‘distinct’ or unique. Thus, taken as a whole, the trade mark
applied for will be perceived only as one of the variants of similar part of off road
tyres existing on the market.

29/08/2022, R 197/2021-5, Outer portion of a tyre in colour light grey (position)
49    In this regard, the Board further recalls that a mere departure from the norm or
customs of the sector is not sufficient to overcome the ground for refusal set out
in Article 7(1)(b) EUTMR. For the mark to fulfil its essential function, namely, to
indicate commercial origin, the difference between the sign applied for and the
norms or customs of the sector must be significant (12/02/2004, C-218/01,
Perwoll, EU:C:2004:88, § 49). In other words, any divergence from the way in
which the competing goods are presented is not sufficient in itself to guarantee
the existence of distinctive character. This difference must also be ‘significant’
and therefore immediately apparent to consumers.
50    What is more, a feature displayed in a sign which is functional in nature and
purpose will generally not be able to confer distinctiveness on the mark, as it will
be associated by the target consumer merely with that specific function, and not as
an indicator of commercial origin, and this, independently of whether the (much
stricter) conditions of Article 7(1)(e) EUTMR are also fulfilled (12/09/2013, T-
492/11, Tampon, EU:T:2013:421, § 23; 18/01/2013, T-137/12, Vibrator,
EU:T:2013:26, § 27; 14/11/2016, R 1067/2016-4, Schlüsselprofil, § 21). In the
present case, as indicated in the communication of Rapporteur of 5 May 2022, the
position mark at stake, consisting of the tread and outer portion of a tyre in light
grey, could also be seen as having a certain functionality, i.e. leaving no black
marks on floors during operations. Contrary to the applicant’s submissions, the
Board observes that that the use of tyres with non-marking properties is
potentially of interest also in relation to the claimed goods, i.e., ‘Off road tires
used with construction, industrial and agricultural equipment; none of the
aforesaid being off road tires for forklift trucks’, including the specific goods for
which the applicant claims that the position mark in question will be used, namely
tyres for Aerial Work Platforms (AWPs), as the examples provided by the
rapporteur show>>.

Pertanto :

<< 51  Taking into account all the above, the Board considers that the sign applied for
cannot be considered to depart significantly from the appearance of (part of) tyres
already found on the market. The relevant public, who is confronted with
numerous more or less similar tyres, will neither carry out a detailed analysis nor
a side by side comparison between the trade mark applied for and the other tyres
on the market, and will therefore perceive the mark applied for solely as being a
mere variety of the tread and outer portion of such tyres. There is no evidence that
the public at large or even the professionals would perceive the sign at hand as a
badge of origin.
52 Therefore, contrary to the applicant’s arguments, none of the features invoked or
their combination support the conclusion that the sign applied for departs
significantly from the norms and customs of the sector. It will therefore not be
perceived as a trade mark without having acquired distinctive character through
use.
>>

(decisione segnalata da Nedim Malovic in IPKat)

Sentenza milanese sul marchio c.d. di posizione

il portale giurisprudenzadelleimprese.it dà notizia di una interessante sentenza 2020 sul marchio di posizione, definente la lite in primo grado  tra due note imprese dell’abbigliamento (sent. 29.12.2020 sez. spec. impresa, n° 8845/2020, Rg 15722/2018, Diesel c. Calvin Klein).

Il segno de quo è costituito da una striscia posta sulla quinta tasca anteriore destra di un jeans (quella piccolina, porta-monete in origine): Diesel l’ha collocata in obliquo, mentre CK in orizzontale (cioè parallela alla c.d. cintura del jeans, ove sono attaccati i passanti).

Per il collegio il marchio di posizionamento è valido, perchè astrattamente distintivo e perchè non infrange esigenze collettive di disponibilità del segno : <<Trattasi dunque di marchio di posizionamento, posto che nella sua descrizione particolare evidenza risulta essere conferita sia alla specifica apposzione di esso sulla quinta tasca anteriore di un paio di jeans – indipendentemente dalla configurazione di tale indumento – sia nella particolare posizione della striscia di tessuto rilevabile nell’immagine che appare inclinata rispetto al borso superiore della tascasulla quale è apposta .     Ritiene il Collegio che un siffatto segno possa essere oggetto di un uso e di una registrazione come marchio, posto che tale etichetta costituisce un aspetto “capriccioso” ed inessenziale, essendo tutelata non la striscia che compone un’etichetta tout court, bensì una sua specifica configurazione indicata sostanzialmente nella posizione sull’indumento e nella sua inclinazione.    Tale tipologia di etichetta per il suo posizionamento può dunque integrare in sé un segno valido poiché non costituito esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (art. 9, comma 1,lett. c) c.p.i.) in quanto esso non investe in alcun modo l’aspetto esteriore del prodotto né ne condizionala forma sotto il profilo ornamentale. D’altra parte è pacifico che tale striscia di tessuto è stata sempreutilizzata nell’ambito del marchio più complesso comprendente la denominazione Diesel .  In tale contesto dunque il segno rivendicato non può costituire il motivo per cui il consumatore decidedi acquistare quel tipo di pantalone jeans. Esso dunque rispetta in sé il principio di estraneità delmarchio al prodotto, la cui violazione renderebbe invece insuscettibili di tutela come marchio i disegniornamentali del prodotto quando abbiano carattere meramente estetico – tutelabili quindi come modelli- ossia quando attribuiscano allo stesso solo un “valore sostanziale”, divenendo elemento influente sullascelta d’acquisto (cfr. caso Burberry Check, Cass., n. 5243/1999, cfr. CG C-299/99, “Philips”; CG C-205/13, “Stokke”, cfr. Trib. UE, T-508/08, “Bang & Olufsen”)>>.

Inoltre, il segno non solo è in astratto ammissibile alla privativa, ma anche in concreto distintivo di una certa azienda (di Diesel), § 2.1-2.2 (distinzione concettuale fondata sul dettato normativo ma di dubbia esattezza).

Nè ricorre la funzione ornametnale e nemmeno la standardizzazione, § 2.3.

La tutela perà non viene concessa poichè il segno avversario orizzontale è sufficientemente diverso da scongiurare il rischio di confondibilità, p. 15.

Interessante infine è l’affermazione per cui conta il segno come chiesto in registrazione e non come viene percepito a seguito dell’uso , che eliminerebbe o ridurrebbe la caratteristica della obliquità/inclinazione nella percezione del pubblico: <<Né vale opporre a tale considerazione come hanno sostenuto le attrici il fatto che nell’uso quotidiano in realtà la caratteristica dell’inclinazione dell’etichetta andrebbe persa per effettto dei vari movimenti di chi indossa il pantalone. Tale rilievo che in sé pare contraddire le stesse tesi delle attrici quanto alla validità del loro segno rispetto a segni anteriori non può essere considerato nella valutazione di interferenza, dovendosi procedere ad un confronto tra i segni così come apposti sui prodotti e come registrati rispetto a quelli in contestazione. Diversamente l’ambito di tutela del segno in questione risulterebbe indebitamente allargato fino a coprire di fatto quei segni che la stessa titolare del marchio considera non interferenti>>

La corte milanese richiama il precedente europeo Corte Giustizia 18 aprile 2013, C-12/12, Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co.

La sentenza pare sostanzialmente esatta. Solo che non precisa la base normativa della tutela da  marchio di fatto (azionato assieme alla registrazione): la quale consiste nell’art. 2598 cc. (disposizione mai invocata in motivazione) e non nella disciplina posta dal cod. propr. ind.

Marchio di servizio e sua apposizione diffusa sui beni usati per il servizio

Dai giudici svedesi giunge alla Corte di giustizia (CG) un caso interessante sui marchi tridimensionali, nella modalità di marchi che vanno a ricoprire il prodotto (cioè ne costituiscono il rivestimento). Nulla sposta che si tratti di marchio apposto non su prodotti realizzati dall’imprenditore ma su beni usati per la prestazione di servizi.

Si tratta di Corte di Giustizia 8 ottobre 2020, C-456/19, Aktiebolaget Östgötatrafiken contro Patent – och registreringsverket.

Nel caso specifico si trattava di marchio apposto su mezzi di trasporto usati per la prestazione di servizi appunto di trasporto (v. le numerose figure in sentenza).

La domanda posta dai giudici verte in sostanza sul se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 [cioè la norma che richiede la distintività del segno chiesto in registrazione] debba essere interpretato nel senso che <il carattere distintivo di un segno per il quale venga richiesta la registrazione come marchio relativo ad un servizio, consistente in motivi colorati e destinato ad essere apposto esclusivamente e sistematicamente in un determinato modo ricoprendo gran parte dei beni utilizzati ai fini della prestazione del servizio medesimo debba essere valutato in relazione ai beni medesimi, esaminando se tale segno si discosti in modo significativo dalla norma o dalle consuetudini del settore economico interessato>, § 31.

In particolare, come noto a chi si occupa di marchi, conta l’ultima parte del quesito e cioè se debba distaccarsi dalle consuetudini del settore.

Il giudice ricorda che è essenziale la percezione del pubblico di riferimento circa l’apposizione del segno sui beni, secondo le regole generali, dato che il marchio verrà  apposto sistematicamente e sempre in un certo modo, §§ 31 e 34.

Ed allora il requisito di distintività sarà soddisfatto <qualora da tale esame risulterà che le combinazioni di colori, apposte sui veicoli da trasporto della ricorrente nel procedimento principale, consentano al consumatore medio di distinguere, senza possibilità di confusione, tra i servizi di trasporto forniti da tale impresa e quelli forniti da altre imprese>, § 37.

Ma a questo proposito -ecco il punto più interssante-  <non occorrerà esaminare se i segni richiesti ai fini della registrazione come marchio differiscano in modo significativo dalla norma o dalle consuetudini del settore economico interessato>, § 39.

Infatti il criterio di valutazione, relativo all’esistenza di una significativa divergenza dalla norma o dalle abitudini del settore economico interessato, <si applica ai casi in cui il segno sia costituito dall’aspetto del prodotto per il quale la registrazione come marchio venga richiesta, dato che il consumatore medio non ha l’abitudine di immaginare quale sia l’origine dei prodotti basandosi, in assenza di qualsiasi elemento grafico o testuale, sulla loro forma o su quella del loro confezionamento> § 40; oppure anche <qualora il segno sia costituito dalla rappresentazione dell’allestimento di uno spazio fisico in cui siano forniti i servizi per i quali la registrazione come marchio venga richiesta>, § 41 (il noto caso degli interni dei negozi Apple, citato dalla CG).

Situazioni, che non ricorrono nel caso delle colorazioni apposte su autobus o treni: <se è pur vero che i beni utilizzati per la fornitura dei servizi oggetto del procedimento principale, ossia veicoli da trasporto, compaiono tratteggiati nelle domande di registrazione, al fine di indicare sia le parti in cui i marchi richiesti sono destinati ad essere apposti sia i loro contorni, i segni di cui viene richiesta la registrazione come marchi non si confondono tuttavia con la forma o l’imballaggio dei beni medesimi, né sono volti a rappresentare lo spazio fisico in cui i servizi vengono forniti. I segni de quibus consistono, infatti, in composizioni di colori disposte sistematicamente e circoscritte nello spazio. Le domande di registrazione riguardano quindi elementi grafici ben determinati che, contrariamente ai segni contemplati dalla giurisprudenza richiamata supra ai punti 40 e 41, non sono diretti a rappresentare un prodotto o uno spazio di prestazione di servizi mediante la semplice riproduzione delle sue linee e dei suoi contorni>, § 43.

La risposta al questito interpretativo è allora la seguente: <l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 dev’essere interpretato nel senso che il carattere distintivo di un segno, del quale sia richiesta la registrazione come marchio relativo ad un servizio, composto da motivi colorati e destinato ad essere apposto esclusivamente e sistematicamente in un determinato modo su gran parte dei beni utilizzati ai fini della prestazione del servizio medesimo, dev’essere valutato tenendo conto della percezione da parte del pubblico interessato dell’apposizione sui beni stessi del segno in questione, senza che occorra esaminare se tale segno si discosti in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore economico interessato>, § 44.

Resta da vedere se veramente la colorazione quasi per intero degli automezzi (impiegati da un prestatore di servizi) differisca ai nostri fini dall’imballaggio dei prodotti (immessi sul mercato da un prestatore di beni).