La protezione delle I.G.P. richiede che venga speso l’appellativo geografico e cioè il luogo di origine

Cass. sez. I, ord. 17/04/2024 n. 10.352 rel. Ioffrida, sull’art. 13.1.b reg. UE 1151/2012 (ora art. 26 reg. 2024/1143), dando torto al Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e ragione alla  Acetaia Del Balsamico Trentino Di Bo.Ga. & C. Società Semplice Agricola (che usava il nome  “Aceto Balsamico”).

<<4.7. Alla luce di tali complessive considerazioni, si deve affermare che correttamente la Corte d’appello ha respinto il gravame, precisando che la condotta “evocativa” vietata dalla predetta norma deve avere ad oggetto una caratteristica che comunque richiami l’origine geografica del prodotto, che rappresenta specificamente il bene tutelato dall’art. 13 del Regolamento e che la protezione accordata dalla disposizione in parola non può estendersi sino all’utilizzo esclusivo di singoli termini non geografici, generici e comuni – come nel caso delle parole “aceto”, “balsamico”, “aceto balsamico” – in quanto ciò avrebbe l’effetto di istituire un monopolio del soggetto registrante proprio su detti termini.

In sostanza, la Corte di merito ha mostrato, attraverso il proprio iter logico argomentativo, senza alcun equivoco circa l’oggetto della tutela accordata dal Reg. (UE) 1151/2012 (per avere, erroneamente secondo il ricorrente, affermato che la tutela concerne non tanto il prodotto nel suo complesso, quanto il solo termine geografico della denominazione registrata, nel caso di specie il toponimo “Modena”), di avere ben presente la portata della tutela garantita dall’art. 13 par. 1 lett. b) del Regolamento 1151/2012, rilevando come il prodotto commercializzato dall’appellata si presentasse privo di elementi evocativi dell’IGP dell’Aceto Balsamico di Modena, nella denominazione e alla luce dell’esame complessivo delle caratteristiche esterne dello stesso prodotto, in alcun modo idonee a creare un’associazione con la città di Modena.

Risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso, considerato che la Corte d’appello ha escluso la fattispecie evocativa non soltanto per la precisa indicazione di un differente luogo di provenienza del prodotto, quanto sulla base dell’esame di tutti gli elementi e le caratteristiche, anche figurative, del prodotto che non ha permesso di ravvisare alcuna associazione con l’origine geografica del bene.

Nessun richiamo evocativo per il consumatore medio della denominazione geografica protetta si poteva verificare>>.

La norma è ambigua ma la ratio della tutela probabilmente fa ritenere esatta la interpretazione della SC

L’ordinanza contiene un dettagliato resoconto della normativa e giurisprudenza europee sul tema.