Rapporto (non facile) tra DOP (denominazione di origine protetta) e marchio collettivo aventi ad oggetto segni quasi uguali: le privative possono cumularsi, secondo l’EUIPO

Alessandro Cerri su IPKat segnala una assai interessante decisione della 5 Commissione di ricorso EUIPO 15.11.2023, proc. n° R 1073/2022-5, Consorzio Grana Padano ,

Il consorzio è titolare della DOP  “Grana Padano” e ora vuole registrare un marchio collettivo quasi identico.

In primo grado amministrativo la domanda è rigettata ex art. 76.2  reg. 2017/1001 (“La domanda di marchio collettivo UE viene inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo“).

segni a confronto (dal post di A. Cerri in IPKat)

Per l’ufficio non c’è incompatibiità ex lege.

Nemmeno c’è confondibilità in concreto , stanti la diversità sia dei segni che delle reciproche modalità regolamentari di uso (solo sulle forme per la DOP; sulla confezione dei formaggi apporzionati per il marchio collettivo).

Sul presupposto che sia esatto ritenere rilevante la confondibilità, i due aspetti fattuali sono di dubbia sufficienza ad escluderla.

I segni sono infatti assai sinili; la dichiarazione negoziale programmaticaa sulle modalità di uso parrebbe insufficiente , essendo lasciato alla discrezione (giuridica o quanto meno fattuale, anche se in contrasto con la  prima) del titolare (profilo da verificare però).

Tema comunuje assai interessante e meritevole di approfondimento.

Va segnalata l’analitica difesa del Consorzio riportata nella decissione

In G.U.C.E. il nuovo regolamento UE sulle indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali

in GUCE odierna (serie L, n. 2023/2041 con la nuova modalità di pubblicazione “atto per atto”; v. ilcaso.it) il “Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753” .

Avevo postato in settembre il link ad una prima bozza,

L’atto  è importante.

La norma centrale è quella sulla protezione, art. 40 (oltre alle definizioni iniziali, naturalmente)

Poi ricordo:

  • principio della porta aperta per le associazioni di produttori, art. 45;
  • invocabilità come anteriorità nelle ADR sull’assegnazione dei nomi di dominio (entro la UE),. art. 46;
  • l’usabilità del simbolo IGP dell’Unione (v. allegati al reg. UE 664/2014);
  • è insufficientemente precisa la regola per cui la protezione si applica anche “alle merci vendute mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico” (art. 40.4.b): sembra mancare ogni criterio di localizzazione territoriale entro la UE (non potendosi pensare ad una applicazione extraterritoriale mondiale).

Curioso è che siano protetti anche i prodotti industriali (e non solo quelli artigianali): cioè pure quelli “realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine” (art. 4 sub 1.b; la precedente definizione sub 1.a) pare definire infatti la artigianalità).       La reputazione legata al luogo (art. 6) rimane anche quando si passa alla produzione automatizzata/seriale?

Cautelare veneziano sulla tutela della DOC Prosecco contro impresa non concorrente

L’ampiezza di tutela delle DOC divini offerta dall’art. 103 reg. UE 1308/2013 è dimostrata dall’ordinanza cautelare 2 ottobre 2023, RG 8170/2023, giudice dr Doro.

Le imprese convenute non erano minimamente in concorrenza col Consorzio di tutela Prosecco (vendevano caramelle e per di più con forma sessualmente esplicita).

Riporto il passaggio più significativo sul concetto di “evocazione”:

<<L’utilizzazione della D.O.C. “Prosecco” nel prodotto oggetto di causa e nella sua pubblicità presente sul sito internet di Cold costituisce una violazione delle predette disposizioni sotto molteplici profili, giacché:
– vi è un uso della D.O.C. sia diretto sia indiretto, giacché il termine “Prosecco” è riportato più volte nella confezione e nella descrizione del prodotto presente nel sito internet di Cold;
– vi è uno sfruttamento indebito della D.O.C., giacché il produttore e il distributore
utilizzano la notorietà del termine “Prosecco” e si “agganciano” alla medesima al fine di garantire un successo commerciale al prodotto, che però non ha alcun legame con il prodotto tipico tutelato dalla D.O.C. e con il relativo disciplinare;
– vi è, altresì, un indebolimento della D.O.C., che normalmente viene riferita a vini di pregio e invece nel prodotto di cui è causa viene accostata a caramelle dalla forma fallica e all’organo sessuale maschile (“PERFECT FOR LOVER OF WILLIES AND PROSECCO”), ledendo gravemente l’immagine della D.O.C.;
– è irrilevante che il prodotto non sia identico o simile a quello protetto dalla D.O.C., alla luce dei principi richiamati dalla giurisprudenza sopra richiamata;
– è chiaramente idonea ad indurre in errore il pubblico dei consumatori relativamente all’origine e alle caratteristiche intrinseche del prodotto, facendo pensare che lo stesso abbia un qualche legame con il vino D.O.C. “Prosecco” o lo contenga tra gli ingredienti, quando così non è, come si evince dalla lista degli ingredienti riportata nel retro della confezione.
La condotta appare altresì integrare illecito concorrenziale per appropriazione dei pregi e per scorrettezza professionale ex art. 2598, nn. 2 e 3, c.c. e, con specifico riferimento all’ultimo punto, pubblicità ingannevole ai sensi dell’art. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 145/2007 e pratica commerciale scorretta in quanto ingannevole ex artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 206/2005>>.

Qui la scorrettezza era eclatante dato che il Prosecco nemmeno figurava tra gli ingredienti.

Approvata dal parlamento la bozza di regolamento UE sulla protezione di indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali

Il Parlamento UE approva la <<Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio (COM(2022)0174 – C9-0148/2022 – 2022/0115(COD))>> (link diretto qui).

Ora tocca al Consiglio ma non si vedono ostacoli all’orizzonte per  l’approvaizone.

La novità è decisamente importante: la tutela (è una privativa sui nomi) prevista per l’agroalimentare ora si estende ai prodotti artigianali e industriali.

Riporto solo questi ultimi due cocnetti come definiti dal reg.:

art. 4.1) << “prodotti artigianali e industriali”: prodotti
a) realizzati interamente a mano, oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale ▌ che costituisce una componente importante del prodotto finito; oppure
b) realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine;>>

Complicata (doppia, locale e europea) procedura di reguistrazione.

Cenno alla possibilità di intese sulla sostenibilità (art. 40.2.c): che costituisce deroga al divieto di intese restrittive della concorrenza.

La tutela sta nel titolo III, art. 40 ss. Vedi spt art. 40 di cui riporto il § 1:

Articolo 40
Protezione delle indicazioni geografiche
1. Le indicazioni geografiche iscritte nel registro dell’Unione ▌sono protette da:
a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di registrazione o qualora l’uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell’indicazione geografica protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l’indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “fragranza”, “come” o un’espressione simile;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, così come l’utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine;
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Modifiche al codice di proprietà industriale

la legge 102 del 24.07.2023 (GU 184 del 8 agosto 2023) apporta alcune modifiche al c.p.i.

Le più importati sono nei primi tre articoli: art. 1 Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta;  art. 2 Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere;  art. 3 Titolarita’ delle invenzioni realizzate nell’ambito di universita’ ed enti di ricerca.

In particolare andrà approfondito il caso sub 1, dovendolo distinguere sia da quello delle segg. lettere c) e c-bis) sia dalla tutela delle denominazioni ex reg. 1151/2012, spt. art. 13 (del cui § 3 potrebbe essere ritenuta attuazione)

Cuiriso è la nuolva disciplina del calcolo dei termini di durata, art. 20: pare non coincuidere con quella civilprocessuale , ad es. , se si tiene conto della’rt. 155 cpc.

“Parmigiano reggiano” vs formaggio “Vacche rosse”: sentenza bolognese in tema di D.O.P. e marchio collettivo

Trib. Bologna n. 1633/2023  del 4 agosto 2023,  RG 21527/2019, rel. Romagnoli, CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO c. SAPORI DELLE VACCHE ROSSE S.R.L., affronta un ineressante caso di allegata violazione di DOP e di marchio collettivo circa il segno “parmigiano reggiano”.

Accoglie per lo più la domanda del Consorzio.

Come sempre nei casi di DOP, il problema è capire quando ricorra le evocatività, dato il tenore del reg. UE 1151/2012 art. 13.

La sitnesi dell’accertamento è qui:

<<In definitiva, risultano accertate nelle condotte descritte più evocazioni illecite della DOP PARMIGIANO REGGIANO, vuoi direttamente afferenti la denominazione protetta (l’uso dell’aggettivo “reggiana”) vuoi afferenti indirettamente la denominazione stessa, per associazione concettuale di determinate caratteristiche esteriori del prodotto a caratterizzazioni tipiche e individualizzanti della DOP (la marchiatura con lo stesso posizionamento e aspetto grafico della DOP sullo scalzo della forma); emerge inoltre una importante condotta illecita di agganciamento alla notorietà e importanza della DOP PARMIGIANO REGGIANO, mediante palese imitazione del Parmigiano Reggiano Vacche Rosse che parte convenuta produceva e commercializzava già prima della produzione e messa in commercio del formaggio contestato, con potenziale danno derivante dallo sfruttamento indebito della reputazione della DOP, della cui protezione gode pure il Parmigiano Reggiano di tale tipologia>>.

Pregevolmente la sentenza contiene dettagliate riproduzioni grafiche e fotografiche che rendono comprensibile l’iter logico motivatorio. Un plauso al giudice: così dovrebbero fare tutti i suoi colleghi nelle decisioni di proprieà itnellettuale (e forse non solo in esse).

Marchio anteriore e DOP successiva circa il concetto di “stesso tipo di prodotto” (art. 14 reg. 510/2006): cacio romano vs. pecorino romano

 Cass. n. 7937 del 20.03.2023 , sez. I, rel. Fidanzia, esamina il reg. UE 510/2006 e spt. l’art. 14, per vedere se cacio (da marchio) e pecorino (da marchio e dop) romani siano merceologicamente affini (meglio “lo stesso tipo di prodotto”).

Dice che il paragone non si fa da classificazione di nizza (che proterebbe a sovrapporre i dut tipi di formaggio) ma in base ai risepttiti doc. amminsitartivi e alle domande di privatia (e pure quanto al disciplinare, ovviamente, circa la dop). Ciò per atuare il predetto concetto di “stesso tipo” ex art. 14 c. 1.

C’è però un problama.

Detta norma egola il conflitto tra dop anteriore e domadna di marcjhio posteriore: ” 1.   Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione”.

Nel caso sub iudice invece il marchio antagonista pare fosse anteriore alla (domanda di) dop. Quindi la dispoisizione governante il caso dovrebbe essere il c. 2 del’art. 14, il quale non ripropone il detto concetto, ma rinvia all’art. 13, che pure ne è privo (ponendo una sua articolata disciplina).

Ad una prima lettura quindi l’ordinanza lascia perplessi

violazione di marchio e di DOP

Il consorzio del prosciutto di Parma fa valere la violazione della DOP e del marchio .

Decide con sentenza di buona fattura Trib. Torino  del 17.11.2021, sent n° 5034/2021 – RG 3587/2020, rel. Martinat.

la domanda è accolta (la vioalzione è consistita nell’immettere nel circuito DOP suini non conformi al disciplinare).

Ci sono diversi punti di notevole interesse teorico e pratico:

  • non è mutatio liberlli cambiare la domanda di danno da DOP a marchio
  •  la curiosa eccezione di carenza di legittimazione attiva per non essere il consorzio titolare della DOP: rigettata.
  • essendo un marchio comunitario, il Trib. giudic anche come Trib. dei marchi comunitari.
  • il marchio è valido anche se contrastante con la DOP: ci pare per l’esenziale ragione che è del medesimo titolare, mente il divieto vale in caso di diversità soggettiva (c’è poi una disposizione specifica del reg. UE 1151/2012, applicata dal Trib.)
  • l’utilizzabiità in civile delle prove nel procedumento penale (vari reati, definiti con patteggiamento)
  • la VIOLAZIOne: il Trib. non distingue tra DOP e marchio, dando per scontato -salvo  errore mio- che i fatti costituiscano violazione della prima e automaticamene pure del secondo
  • il danno chiesto: lesione della immagine e reputazione. E’ il punto più interessante. Per la determinazione il parametro è diffusione + notorietà dell’illecito (planetaria)
  • la traduzione economica (chiesta ed accolta) è stata quella del  5 % delle spese pubblicatarie di riparazione e dunque di euro 1.253.000,00
  • il danno morale è stato liquidato non a parte ma come parametro della precedente voce: <<A ciò si aggiunga il danno morale ex art. 125 c.p.i., che il Consorzio chiede venga liquidato separatamente in via puramente equitativa, ma che il Collegio invece ritiene di valutare quale ulteriore parametro per la quantificazione del danno all’immagine ed alla reputazione commerciale.
    Infatti, il danno morale patito direttamente dal Consorzio di per sé considerato, pur se astrattamente distinguibile dal danno all’immagine della DOP e del marchio, in concreto è fondato sulle stesse circostanze fattuali e giuridiche del danno cagionato alla DOP ed al marchio, non potendosi in effetti distinguerlo dalla lesione alla reputazione della DOP e del marchio, posto che la funzione primaria del Consorzio è proprio quella di tutelare DOP e marchio.
    Nel caso di specie, pertanto, in considerazione del fatto che le condotte delle convenute costituiscono fattispecie di reato ed in considerazione del fatto che l’art. 125 c.p.i. espressamente consente la liquidazione del danno non patrimoniale “nei casi appropriati”, ritiene il Collegio che il danno morale indubbiamente patito dal Consorzio alla luce della tipologia degli illeciti commessi dalle controparti (posto che essi hanno intaccato la credibilità dell’attore) debba essere utilizzato a conforto del danno all’immagine ed alla reputazione complessivamente domandati.
    L’art. 125 c.p.i., infatti, prevede che “la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”, il tutto, “tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”>>(il danno morale, o meglio non patrimoniale, degli enti -massime di quelli lucrativi- è questione spinosa)

D.O.P. e I.G.P. sono protette anche extra UE oppure solo nel mercato europeo? Sull’ambito territoriale della protezione concessa dagli artt. 12-13 reg. 1151/2012

E’ giusta la prima, secondo Corte di Giustizia 14.07.2022 , C-159/20, Commmissione c. REgno di Danimarca.

Le disposizioni rilevanti  sono l’art. 12 e spt. l’art. 13 del reg. UE 1151/2021.

<< 51   Le DOP e le IGP sono quindi protette dal regolamento n. 1151/2012, e in particolare dall’articolo 13 di quest’ultimo, in quanto diritto di proprietà intellettuale, come confermato dall’articolo 4, lettera b), di tale regolamento, secondo il quale è istituito un sistema di DOP e di IGP al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione. Le DOP e le IGP rientrano anch’esse del resto, come osserva la Repubblica di Cipro, nei diritti di proprietà intellettuale ai fini del regolamento n. 608/2013, come risulta dall’articolo 2, punto 1, lettera d), e punto 4, lettera a), dello stesso.

52      Orbene, l’uso di una DOP o di un’IGP per designare un prodotto fabbricato sul territorio dell’Unione che non è conforme al disciplinare applicabile viola nell’Unione il diritto di proprietà intellettuale costituito da tale DOP o da tale IGP, anche se tale prodotto è destinato a essere esportato verso paesi terzi>>.

E poi indettaglio :

<<57   Poiché il Regno di Danimarca sostiene che da tali obiettivi risulta che il regolamento n. 1151/2012 mira a istituire un regime di protezione delle DOP e delle IGP per prodotti immessi in circolazione nel mercato interno, essendo i consumatori interessati quelli dell’Unione, occorre rilevare che sono certamente tali consumatori e non quelli di paesi terzi a essere interessati da tale regolamento. Infatti, quest’ultimo, adottato sulla base dell’articolo 118 TFUE, riguarda il funzionamento del mercato interno e persegue, come osservato da tale Stato membro, l’integrità del mercato interno e l’informazione del consumatore dell’Unione.

58      Occorre altresì osservare che l’obiettivo consistente nell’informare i consumatori e quello consistente nel garantire ai produttori una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti presentano un nesso, dato che l’informazione dei consumatori ha segnatamente lo scopo, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 56 della presente sentenza, di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi.

59      Tuttavia, resta il fatto che lo scopo di garantire ai produttori una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti costituisce di per sé, come risulta dal considerando 18 e dall’articolo 4, lettera a), del regolamento n. 1151/2012, un obiettivo perseguito da tale regolamento. Lo stesso vale per l’obiettivo consistente nel garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale enunciato all’articolo 1, lettera c), di tale regolamento.

60      Orbene, è evidente che l’impiego della DOP «Feta» per designare prodotti fabbricati sul territorio dell’Unione che non sono conformi al disciplinare di tale DOP pregiudica questi due obiettivi, anche qualora tali prodotti siano destinati a essere esportati verso paesi terzi.

61      Pertanto, tanto dal tenore letterale dell’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 quanto dal contesto di tale disposizione e dagli obiettivi perseguiti da detto regolamento risulta che, come sostiene la Commissione, un siffatto impiego rientra nelle azioni illecite vietate dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento>>.

Questione molto importante in pratica e complessa in teoria, che ricorda quella dell’esaurimento solo europeo ovvero anche internazionale del marchio (art. 5 cpi).

Denominazioni di origine, “uso” ed “evocazione”

la Corte europea (poi CG) decide il caso «Champanillo» com sentenza 09.09.2021, C-783/19.

Il 29 aprile u.s. erano state depositate le conclusioni dell’avvocato generale (AG) Pitruzzella.

La norma di riferimento è l’art. 103/2 reg. UE 1308/2012 (l’altra normativa invocata invece non è pertinente: § 30-32) , che recita così:

<<2 .   Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o espressioni simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto>>.

L’esame verte in particolare su lettera a) e lettera b)

Il fatto storico:

<<GB possiede bar di tapas in Spagna e utilizza il segno CHAMPANILLO per designarli e promuoverli sui social network nonché attraverso volantini pubblicitari. Esso associa a tale segno, segnatamente, un supporto grafico raffigurante due coppe, riempite di una bevanda spumante, che si toccano.  16      In due occasioni, nel 2011 e nel 2015, l’Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi ha accolto l’opposizione proposta dal CIVC, organismo per la tutela degli interessi dei produttori di champagne, alle domande di registrazione del marchio CHAMPANILLO presentate da GB, sulla base del rilievo che la registrazione di detto segno come marchio è incompatibile con la DOP «Champagne», la quale gode di una protezione internazionale. 17      Fino al 2015 GB commercializzava una bevanda spumante denominata Champanillo e ha cessato tale commercializzazione su richiesta del CIVC.  18      Ritenendo che l’uso del segno CHAMPANILLO costituisca una violazione della DOP «Champagne», il CIVC ha proposto ricorso dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Tribunale di commercio di Barcellona, Spagna) diretto a ottenere la condanna di GB a cessare l’uso del segno CHAMPANILLO, anche sui social network (Instagram e Facebook), a ritirare dal mercato e da Internet tutte le insegne e i documenti pubblicitari o commerciali su cui appare tale segno e di cancellare il nome di dominio «champanillo.es».>>, §§ 15-18

La CG inizia con considerazioni genrali, ad es. affermando l’interpretazione restrittiva della lett. a): ne segue che  l’uso della denominazione CHAMPANILLO non rientra nella DOP «Champagne», § 41

Sulla prima questione sollevata, la CG osserva che l’uso per servizi, anzichè su prodotti, non costituisce di per sè uso al di fuori della privativa, potendovi rientrare (§§ 51-52).

Sulla seconda più complessa -e meno chiara- questione (se sia corretto interpetare la lett. b)  nel senso che l’«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili e, dall’altro, deve essere determinata mediante il ricorso a fattori oggettivi al fine di dimostrare un’incidenza significativa su un consumatore medio.) , così decide:

– << per accertare l’esistenza di un’evocazione è essenziale che il consumatore stabilisca un nesso tra il termine utilizzato per designare il prodotto in questione e l’indicazione geografica protetta. Detto nesso deve essere sufficientemente diretto e univoco>, § 59

la nozione di «evocazione», ai sensi del regolamento n. 1308/2013, non esige che il prodotto protetto dalla DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata siano identici o simili, § 61

deve fare riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto  , § 62

– la protezione effettiva e uniforme delle denominazioni protette su tutto il territorio esige che non si tenga conto delle circostanze che possano escludere l’esistenza di un’evocazione per i consumatori di un solo Stato membro. Resta comunque il fatto che, per attuare la protezione di cui all’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, l’esistenza di un’evocazione può essere valutata anche con riferimento ai consumatori di un solo Stato membro, § 64

– che spetta al giudice del rinzio  valutare se nel caso de quo il consumatore stabilisc detto nesso, § 66