Approvata dal parlamento la bozza di regolamento UE sulla protezione di indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali

Il Parlamento UE approva la <<Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio (COM(2022)0174 – C9-0148/2022 – 2022/0115(COD))>> (link diretto qui).

Ora tocca al Consiglio ma non si vedono ostacoli all’orizzonte per  l’approvaizone.

La novità è decisamente importante: la tutela (è una privativa sui nomi) prevista per l’agroalimentare ora si estende ai prodotti artigianali e industriali.

Riporto solo questi ultimi due cocnetti come definiti dal reg.:

art. 4.1) << “prodotti artigianali e industriali”: prodotti
a) realizzati interamente a mano, oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale ▌ che costituisce una componente importante del prodotto finito; oppure
b) realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine;>>

Complicata (doppia, locale e europea) procedura di reguistrazione.

Cenno alla possibilità di intese sulla sostenibilità (art. 40.2.c): che costituisce deroga al divieto di intese restrittive della concorrenza.

La tutela sta nel titolo III, art. 40 ss. Vedi spt art. 40 di cui riporto il § 1:

Articolo 40
Protezione delle indicazioni geografiche
1. Le indicazioni geografiche iscritte nel registro dell’Unione ▌sono protette da:
a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di registrazione o qualora l’uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell’indicazione geografica protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l’indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “fragranza”, “come” o un’espressione simile;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, così come l’utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine;
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.