Errato rigetto dell’EUIPO per contrarietà del marchio “put Putin in” all’ordine pubblico

Interessante segnalazione (di Marcel Pemsel su IPKat) del rigetto EUIPO  23 agosto 2023 , domanda 018843822, di marchio denominativo “Put Putin in” (mettete dentro Putin) per abbigliamento (pag. web del fascicolo e v. link diretto alla decisione).

Ecco il passaggio cruciale:
<<La comunità commerciale percepirebbe il cartello “Putin In” come contrario alla moralità pubblica, in quanto cerca di capitalizzare un evento ampiamente
percepito come tragico, ovvero l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
Le implicazioni della guerra in Ucraina per l’UE si estendono all’inflazione, alle
importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) (con ripercussioni sull’energia e sui
trasporti), all’aumento della spesa per la difesa, ai flussi di rifugiati dall’Ucraina
verso l’Europa, alla carenza di materie prime e agli impatti negativi sui Paesi
emergenti e in via di sviluppo. Inoltre, è ampiamente riconosciuto che la guerra
ha causato la morte di migliaia di soldati e migliaia di vittime civili.
Il marchio viola i principi morali accettati in quanto sfrutta una tragedia a fini
commerciali, ossia l’intenzione di trarre profitto da un evento tragico, anche se i
consumatori possono percepire il segno come positivo, cioè rinchiudere Putin (in prigione).
Pertanto, il segno non può essere registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera f), del regolamento sul marchio UE>>. (orig. svedese, Deepl traduzione)

Il messaggio non è contrario all’ordine pubblico perchè non pare capitalizzare/sfruttare l’ evento tragico dell’aggressione russa, ma piuttosto esprimere un’opinione su tema importante , anche se usando il veicolo della attività economica.

Concordo quindi con le perplessità di Pemsel.

Modifiche al codice di proprietà industriale

la legge 102 del 24.07.2023 (GU 184 del 8 agosto 2023) apporta alcune modifiche al c.p.i.

Le più importati sono nei primi tre articoli: art. 1 Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta;  art. 2 Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere;  art. 3 Titolarita’ delle invenzioni realizzate nell’ambito di universita’ ed enti di ricerca.

In particolare andrà approfondito il caso sub 1, dovendolo distinguere sia da quello delle segg. lettere c) e c-bis) sia dalla tutela delle denominazioni ex reg. 1151/2012, spt. art. 13 (del cui § 3 potrebbe essere ritenuta attuazione)

Cuiriso è la nuolva disciplina del calcolo dei termini di durata, art. 20: pare non coincuidere con quella civilprocessuale , ad es. , se si tiene conto della’rt. 155 cpc.

Decettività e non distintività della mucca rovesciata (inverted cow)

Anna Maria Stein su IPKat dà notizia di interessante decisione EUIPO 08.05.2023, marchio inter. reg. 1600229, ref. dell’istante 35/RM20K01/EM.

Si tratta di marchio costituito da immagine di mucca rovesciata per prodotti alimentari etc. come sostituti della carne etc..

L’idea commerciale -parrebbe- era quella di indicare l’assenza di carne marcandoli tramite l’immagine di una mucca rovesciata anzichè diritta.

Ma le cose vanno doppiamente male: da un lato è ingannatoria perchè l’utente continua a pensare invece alla presenza (non all’assenza) di carne; dall’altro, è comunque descrittivo.

I giudizio sulla decettità non sono frequenti.

Quindi domanda rigettata

 

Quattro casi di marchi UE contrari all’ordine pubblico

Jerome Tassi  ricorda quattro casi di marchi contrari all’ordine pubblico (art. 7.1.f reg. n. 1001 de 2017):

  • Protein Mafia
  • Cosa Nostra (ricordando la sentenza 15.03.2018, T-1/17 “la Mafia se sienta a la mesa”)
  • Dito medio
  • la “Z” dell’esercito russo

Marchi contrari all’ordine pubblico e al buon costume: utile rassegna pubblicata dall’Unione Europea

Il 27 febbraio 2023 l’UE (  ) fa fatto uscir la Second consultation on CP14 Common Practice ‘Trade marks contrary to public policy or to accepted principles of morality’  .

V. a metà pagina il link a due file word, che qui ripeto:

Rassegna ampia ed utile

 

Il marchio denominativo FUCKING AWESOME per abbigliamento sportivo è confermato privo di distintività (anche se non contrario a buon costume)

Così Trib. UE 15.03.2023 , T-178/22, FA World Entertainment Inc. c. EUIPO .

Annullata invece dall’appello amministrativo (e non portata in sede giurisdizionale) la inziale decisione di contrarietà a ordine pubblico e/o buon costume

Due report di case law dell’EUIPO sui segni distintivi: i) contrarietà a ordine pubblico e morale; ii) slogan

qui la pagina EUIPO 31 marzo 2022 con la notizia ;

iovi i due link ai due pdf :

i) OP e morale ;

ii) slogan .

 

 

Marchio “covidiot” contrario all’ordine pubblico? Vedremo

Il marchio

per computer gaming e simili è registrabile oppure è contrario al’ordine pubblico ex art. 7.1.f reg. 2017/1001?

Il primo grado EUIPO ha optato per la seconda.

Potrebbe dire lo stesso l’appello amministrativo Board of Appeal, Interim decision 16.12.2021, Case R 260/2021-1 , Zirnsack c. EUIPO.

Così osserva: << In the Board’s view, the trade mark applied for could be refused as contrary to accepted principles of morality pursuant to Article 7(1)(f) EUTMR, because the trade mark contains the word ‘Covidiot’, which refers to a person or group of people in a derogatory manner in connection with ‘COVID’. There is also the possibility that it is contrary to accepted principles of morality if the name of the virus can be trivialised as the name for a game. Finally, in the Boardʼs opinion, an 16/12/2021, R 260/20211, COVIDIOT (fig.) examination can be made as to whether the trade mark is contrary to accepted principles of morality because the applicant wishes, through freeriding, to make an undue profit from the pandemic. >>, § 20.

Solleva anche dubbio di compatibilità con l’art. 7.1.b (distinvitità e con l’art. 7.1.c  per descrititvità.

Infine  esamina l’eccezione del registrante per cui il rigetto violerebbe il diritto di parola o espressione.

Data la complessità delle questioni, non decide e rimette al Grand Board: vedremo come deciderà l’ineressante caso.

Registrazione come marchio di segni di particolare interesse pubblico (art. 7.1.i, reg. 207/2009)

Un’astuto soggetto austriaco chiede la registrazione come marchio per olio di semi di un segno figurativo/denominativo  contenente (in posizione preminente ) il segno IGP (in tedesco ….)= dell’Unione Europea, posto dal reg. 1152/2021 sul regime di qualità dei prodotto alimetnaire, ivi § 6 (però in GUCE L343 del 14.12.2012 il segno non c’è, salvo errore).

Vi aggiugne l’espressine <<Olio di semi di zucca, conforme all’indicazione geografica protetta “olio di semi di zucca della Stiria”>> (in tedesco).

La domanda è respinta per inottemperanza all’art. 7.1.i del reg. 207-2009: <<i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione;>>.

Decide Trib. UE , 01.12.2021, T-700/20, Schmid c. EUIPO , annullando la decisione amminsitrativa di rigetto , perchè non ha considerato nel suo esame  <<se il pubblico rischi di credere, a causa della presenza nel marchio contestato della riproduzione del simbolo IGP, che i prodotti designati da tale marchio beneficino dell’approvazione o della garanzia dell’autorità alla quale tale emblema rinvia, vale a dire l’Unione, oppure che siano collegati in altro modo con quest’ultima. I>>, § 34.

Tale condizione per vero non è prescritta in modo esplicito, ma viene desunta dalla precedente lettera h) del medesimo art. 7.1: il quale rinvia all’art. 6 ter della Conv. Unione di Parigi (e qui al § 1.c), ove invece figura.

Solo che mentre la lett. h contiene un rinvio espresso, la lettera i) tace. Per cui, se si dà importanza al brocardo ubi lex voluit dixit , ubi noluit tacuit, la soluzione appare faticosa.

Validità di marchio costituito da lettera “W” e sua confondibilità col successivo marchio in cui la lettera è inserita in marchio complesso

La Starwood Hotels & Resorts Wordlwide, grande catena titolare di strutture alberghiere in tutto il mondo,  è titolare di svariati marchi rappresentanti la lettera dell’alfabeto <W>.

Si accorge che altra azienda usa marchio simile pur se complesso , facendola precedere dalla parola <La Bottega>, in caratere più piccolo e con sovrapposizione merceologica.

Il Trib. di Roma con sent. 203/2021 del 07.01.2021, RG 36301/2016 accerta la validità del marchio attoreo, confemando un orientamento ormai consolidato (c’erano state opinioni opposte in passato): la lettera singola è tutelabile , almeno astrattametne (cioè tipologicamente).  E ciò anche senza particolari specifiche grafiche . Del resto la legge non è equivoca sul punto (art. 7/1 prima parte, cpi).

Anzi, è marchio forte, dice il Trib..

Nello stesso senso ricorda altri precedenti, anche propri (Trib. Roma sez. spec. sent. 9294/2012), cui si può aggiungere Trib. Roma  IX sez. 19.01.2015, G.A.D.I., 2016-XLV, § 6354, p. 171, massime 2 e 4 (sempre concernente il medesimo attore e il medesimo marchio <W>).

Trascura però di osservare che ciò non sottrae il marchio al giudizio sulla sua distintività in concreto.

Anzi è dubbio se si possa parlare di accertamento di validità in proposito, visto che il convenuto non ne ha contestato la validità (probabilmente è però esatto , se lo si ritiene un presupposto logico dei capi di sentenza accertativi della nullità e contraffazione del marchio del convenuto, quindi anche esso coperto da giudicato).

L’attrice aveva chiesto la dichiarazione sia di nullità che di contraffazione, la prima con inibitoria ex art. 21.3 cpi.  Quest’ultima è domanda non fondata , dato che la disposizione parla di nullità che comporti <<illiceità dell’uso>> e cioè ex art. 14/1.a-b (forse anche lettere c.bis segg., ma non la lettera c).

Un’inibitoria specifica poi non aggiunge nulla alla dichiarazione di nullità in termini di doverosità, dato che il divieto è già posto dal cit. art .21/3 cpi: però serve per agganciarla ad un’astreinte.

Nega il danno da lucro cessante (l’attrice aveva chiesto royalties al 10% come prezzo del consenso) dato che anche la condanna ex art. 125/2 cpu presuppone che un qualche danno sia provato. Liquida invece <<in via equitativa un risarcimento del danno emergente correlata all’incidenza negativa della contraffazione sulla unicità e sulla capacità distintiva del marchio ‘W’ contraffatto dalle convenute, che si quantifica in euro 10.000,00 alla data della decisione>> (motivazione un pò vaga).

Da notare che viene negato il rapporto di concorrnzialità (v. § 15). Se ne deduce che la violazione di un marchio altrui è possibile anche da parte di chi tecnicamente (e al momento) non ne è concorrente: cosa non strana, dato che solo il non uso per cinque anni penalizza chi non utilizzi il marchio per i prodotti per cui lo ha registrato.