Il marchio denominativo PABLO ESCOBAR è non registrabil eper contrarietòà all’ordine poujbblucio

Trib. UE 17 April 2024 , T-25/23, Escobar inc c EUIPO, sull’art. 7.1.f reg. 2017/1001 applicato al marchio costituito dal nome del noto boss della droga:

<<17   As the Board of Appeal correctly pointed out in paragraphs 21 to 23 of the contested decision, the relevant public cannot be limited, for the purposes of the examination of the ground for refusal provided for in Article 7(1)(f) of Regulation 2017/1001, solely to the public to which the goods and services in respect of which registration is sought are directly addressed. Consideration must be given to the fact that the sign caught by that ground for refusal will shock not only the public to which the goods and services designated by the sign are addressed, but also other persons who, without being concerned by those goods and services, will encounter that sign incidentally in their day-to-day lives (see judgment of 15 March 2018, La Mafia Franchises v EUIPO – Italy (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), T‑1/17, EU:T:2018:146, paragraph 27 and the case-law cited).

18 In addition, in order to apply that ground for refusal, it is necessary to take account not only of the circumstances common to all Member States of the European Union but also the particular circumstances of individual Member States which are likely to influence the perception of the relevant public within those States (see judgment of 15 March 2018, La Mafia SE SIENTA A LA MESA, T‑1/17, EU:T:2018:146, paragraph 29 and the case-law cited).

19 In paragraph 24 of the contested decision, the Board of Appeal found that the goods and services covered by the mark applied for were aimed at a professional public and at the general public, whose level of attention would vary from low, in respect of everyday consumer goods, to high, in respect of very sophisticated goods or services. However, as stated in paragraphs 28 to 34 of the contested decision, it chose to assess, in the present case, the existence of the ground for refusal referred to in Article 7(1)(f) of Regulation 2017/1001 in relation to the Spanish public, on the ground that that was the public most familiar with the Colombian national called Pablo Escobar, born on 1 December 1949 and presumed to be a drug lord and narco-terrorist who founded and was the sole leader of the Medellín cartel (Colombia), on account of the privileged links, in particular historical links, between Spain and Colombia.

20 Those assessments, which, moreover, are not disputed by the parties, appear to be well founded and may be upheld, with the result that, in the present case, it is necessary to focus on the relevant Spanish public in order to assess, for the purposes of examining the present plea, the existence of the absolute ground for refusal referred to in Article 7(1)(f) of Regulation 2017/1001.

21 In paragraphs 46 to 54 of the contested decision, the Board of Appeal found that at least a non-negligible part of the relevant Spanish public would associate the mark applied for with Pablo Escobar, perceived as a symbol of a drug lord and a narco-terrorist.

22 In paragraphs 55 to 69 of the contested decision, it found that the mark applied for, understood in the manner referred to in paragraph 21 above, would be perceived as being contrary to public policy and to accepted principles of morality by the non-negligible part of the relevant Spanish public which would associate it with the crimes committed by the Medellín cartel or directly attributed to Pablo Escobar, which were unacceptable in modern democratic societies, as they were absolutely contrary to the recognised ethical and moral principles, not only in Spain but also in all EU Member States, and constituted one of the most serious threats to the fundamental interests of society and the maintenance of social peace and order. The mark applied for contradicts, for a non-negligible part of the general public exposed to it, the indivisible and universal values on which the European Union is founded, namely human dignity, freedom, equality and solidarity, and the principles of democracy and the rule of law, as proclaimed in the Charter, and the right to life and physical integrity. Furthermore, for the many consumers of the goods and services at issue who, in particular in Spain, share those values, the mark applied for could be perceived as being highly offensive or shocking, as an apology of crime and a trivialisation of the suffering caused to thousands of people killed or injured by the Medellín cartel, of which Pablo Escobar was the presumed leader. That suffering is not erased by the actions in favour of the poor or the role of ‘Robin Hood’ which the applicant or many Colombians attribute to Pablo Escobar in Colombia, or by the fact that he has become an icon of popular culture in Spain.

23 Lastly, in paragraphs 70 to 78 of the contested decision, the Board of Appeal rejected the applicant’s arguments alleging that signs identical with, or similar to, the mark applied for had already been applied for or registered, as trade marks, by national offices or by EUIPO, observing that, in some of those decisions, the signs at issue had been refused registration on the ground that they were contrary to public policy and to accepted principles of morality, and that, in any event and according to the case-law, the Board of Appeal was not bound by those decisions and had to rule solely on the basis of Regulation 2017/1001.

24 However, the applicant complains that the Board of Appeal did not examine, in the contested decision, whether the majority of that public would perceive the mark applied for as being immoral. It should be borne in mind that, according to the case-law, the assessment of the existence of a ground for refusal under Article 7(1)(f) of Regulation 2017/1001 cannot be based either on the perception of the majority of the relevant public taken into account or on that of the parts of that public that does not find anything shocking or that may be very easily offended, but must be based on the standard of a reasonable person with average sensitivity and tolerance thresholds (see, to that effect, judgment of 15 March 2018, La Mafia SE SIENTA A LA MESA, T‑1/17, EU:T:2018:146, paragraph 26 and the case-law cited; see also, to that effect, judgment of 27 February 2020, Constantin Film Produktion v EUIPO, C‑240/18 P, EU:C:2020:118, paragraph 42).

25 In the contested decision, the Board of Appeal correctly referred, in the light of the case-law cited in paragraph 24 above, to the perception of the persons who, within the relevant Spanish public taken into account, could be regarded as reasonable and having average sensitivity and tolerance thresholds and who, as such, shared the indivisible and universal values on which the European Union is founded.

26 Accordingly, the applicant is not justified in claiming that the Board of Appeal misinterpreted or misapplied or applied Article 7(1)(f) of Regulation 2017/1001 too liberally, by not referring, in that regard, to the perception of the majority of the persons making up the relevant Spanish public taken into account.

27 Furthermore, in the contested decision, the Board of Appeal was justified in finding that the persons referred to in paragraph 25 above would associate the name of Pablo Escobar with drug trafficking and narco-terrorism and with the crimes and suffering resulting therefrom, rather than with his possible good deeds in favour of the poor in Colombia, and would therefore perceive the mark applied for, corresponding to that name, as running counter to the fundamental values and moral standards prevailing within Spanish society.

28 The fact, evidenced by the documents produced in the file by the applicant, that the names of Bonnie and Clyde, Al Capone or Che Guevara have already been registered as EU trade marks, which have subsequently either expired or been cancelled, is not such as to call into question the assessments by which the Board of Appeal correctly interpreted and applied, in the present case, Article 7(1)(f) of Regulation 2017/1001, as interpreted by the case-law, by referring to the specific perception of the name Pablo Escobar by the persons referred to in paragraph 25 above.

29 In that regard, it should be noted that, according to the case-law, the decisions concerning the registration of a sign as an EU trade mark which EUIPO is led to take under Regulation 2017/1001 are adopted in the exercise of circumscribed powers and are not a matter of discretion. Accordingly, the legality of those decisions of the Boards of Appeal must be assessed solely on the basis of that regulation, as interpreted by the Courts of the European Union, and not on the basis of a previous decision-making practice (see, to that effect, judgment of 26 April 2007, Alcon v OHIM, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, paragraph 65)>>. –> Il precedente non è vincolante: il giudice (l’Ufficio EUIPO) è soggetto solo alla legge

Il marchio denominativo FUCKING AWESOME per abbigliamento sportivo è confermato privo di distintività (anche se non contrario a buon costume)

Così Trib. UE 15.03.2023 , T-178/22, FA World Entertainment Inc. c. EUIPO .

Annullata invece dall’appello amministrativo (e non portata in sede giurisdizionale) la inziale decisione di contrarietà a ordine pubblico e/o buon costume

Sul concetto di marchio contrario all’ordine pubblico: termina la vertenza su «Fack Ju Göhte»

E’ giunta a conclusione la vertenza europea relativa al marchio «Fack Ju Göhte». Tale segno peraltro è pure il titolo di una commedia cinematografica tedesca prodotta dalla ricorrente,  che ha rappresentato uno dei maggiori successi cinematografici del 2013 in Germania. Due sequel di questa commedia cinematografica sono stati prodotti dalla ricorrente, che sono usciti nelle sale con i titoli «Fack Ju Göhte 2» e «Fack Ju Göhte 3» rispettivamente nel 2015 e nel 2017 (§ 9)
La sentenza è quella della Corte di Giustizia (di seguito solo CG) 27 febbraio 2020, C-240/18, Constantin Film Produktion GmbH c. EUIPO (di seguito : l’ufficio).

La sentenza è stata preceduta dalle articolate conclusioni dell’avvocato generale Bobek 02.07.2019,  sostanzialmente seguite dalla CG. Ne avevo riferito qui .

La lite è governata ratione temporis dal reg. 207/2009 (par 2). La norma che governa la fattispecie è l’articolo 7.1.f , secondo cui sono esclusi dalla registrazione di Marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume.
La società produttrice cinematografica (Constantin Film) presentava domanda di registrazione del marchio denominativo sopra indicato per svariate classi merceologiche, tra cui sostanze per bucato, supporti di dati registrati, dati audio video testi gioielleria eccetera
L’esaminatore respingeva la domanda per violazione appunto del predetto articolo 7.1.f in combinato disposto col seg. paragrafo 2, secondo cui <<Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.>>
La Constantin Film presentava ricorso che veniva però respinto.
Nè aveva miglior sorte la fase giudiziale presso il Tribunale; a Constantin Film non rimaveva che adire la CG, ciò che fece.
Il caso è interessante perché Constantine adduce non solo la violazione del citato articolo 7.1.f , ma anche la violazione del principio sia di parità di trattamento che della certezza del diritto e di buona amministrazione. Tuttavia, essendo accolto il primo motivo, gli altri sono dalla CG considerati assorbiti e non esaminati, § 57. Erano stati invece esaminati dall’Avvocato Generale ai §§ 99 ss.
Il primo motivo (violazione dell’articolo 71.f) si articola in quattro parti, § 21 seguenti
La Corte ricorda che il motivo della rigetto della registrazione atteneva alla violazione divieto di registrare marchi contrari al buon costume, non all’ordine pubblico, par 38
Bisogna quindi indagare come vada inteso il concetto normativo di <ordine pubblico> e quello di <contrarietà all’ordine pubblico>

La risposta si trova i paragrafi 41- 42- 43.

Per ravvisare tale concetto, <<non è sufficiente che il segno in questione sia considerato di cattivo gusto. Al momento dell’esame quest’ultimo deve essere percepito dal pubblico di riferimento come contrastante con i valori e con le norme morali fondamentali della società, così come esistenti in quel momento.>>, par 41.
Bisogna a tale scopo basarsi <<sulla percezione di un soggetto ragionevole che abbia soglie medie di sensibilità e di tolleranza, tenendo conto del contesto in cui è possibile venire a contatto con il marchio e, se del caso, delle circostanze peculiari della parte dell’Unione interessata. A tal fine, sono pertinenti elementi quali i testi legislativi e le prassi amministrative, l’opinione pubblica e, eventualmente, il modo in cui il pubblico di riferimento ha reagito in passato a questo segno o a segni simili, nonché qualsiasi altro elemento che possa consentire di valutare la percezione del pubblico stesso.>>, par 42.
Questo esame non può limitarsi <<ad una valutazione astratta del marchio richiesto, o di alcuni suoi componenti, ma va accertato, in particolare qualora il richiedente abbia fatto valere elementi tali da far sorgere dubbi sul fatto che tale marchio sia percepito dal pubblico di riferimento come contrario al buon costume, che l’utilizzo del marchio stesso, nel contesto sociale concreto e attuale, sarebbe effettivamente percepito da tale pubblico come contrario ai valori e alle norme morali fondamentali della società.>>, par 43.
Questi i principi teorici, che vanno applicati al caso sub iudice
Il contesto di percezione da parte del pubblica è analiticamente allegato e provato in causa e ricordato dalla CG , la quale censura sul punto il Tribunale per non averlo considerato:<<52…. tra questi elementi [di contesto] figurano il grande successo della citata commedia omonima presso il grande pubblico germanofono e il fatto che il suo titolo non sembra aver dato adito a controversie, il fatto che sia stato autorizzato l’accesso alla commedia stessa da parte del pubblico giovane e che il Goethe Institut, che è l’istituto culturale della Repubblica federale di Germania, attivo a livello mondiale e che ha tra i suoi compiti quello di promuovere la conoscenza della lingua tedesca, ne faccia uso a fini pedagogici [numeri in rosso da me aggiunti]. 53 Poiché tali elementi sono, a priori, idonei a costituire un indizio del fatto che, nonostante l’assimilazione della prima parte del marchio richiesto all’espressione inglese «Fuck you», il grande pubblico germanofono non percepisce il segno denominativo «Fack Ju Göhte» come moralmente inaccettabile, il Tribunale, per dichiarare tale segno incompatibile con il buon costume, non poteva basarsi esclusivamente sul carattere intrinsecamente volgare di quell’espressione inglese senza esaminare i citati elementi e senza esporre in termini concludenti le ragioni per cui ritiene, ciononostante, che il grande pubblico germanofono percepisca quel segno come contrario ai valori e alle norme morali fondamentali della società nel momento in cui esso viene utilizzato come marchio.>>, §§ 52-53 (numeri in rosso da me aggiunti).
La CG censura poi l’affermazione, per cui la libertà di espressione è diritto antagonista solo del diritto di autore, non di quello di marchio: <<infine, si deve aggiungere che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 29 della sentenza impugnata, vale a dire che «nel settore dell’arte, della cultura e della letteratura esiste una costante preoccupazione di preservare la libertà di espressione che non esiste nel settore dei marchi», la libertà di espressione, sancita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere tenuta in considerazione, come riconosciuto dall’EUIPO in udienza e come esposto dall’avvocato generale ai paragrafi da 47 a 57 delle sue conclusioni, in sede di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009. Tale conclusione è inoltre corroborata sia dal considerando 21 del regolamento n. 2015/2424, che ha modificato il regolamento n. 207/2009, sia dal considerando 21 del regolamento n. 2017/1001, che sottolineano espressamente la necessità di applicare tali regolamenti in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione>> (precisamente l’ultima parte dei citt. cons. 21 dice: <<Inoltre, il presente regolamento dovrebbe essere applicato in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione>>)
La CG annulla dunque la sentenza del Tribunale , § 58, e passa a decidere la lite nel merito , §§ 59-60. La CG lo fa applicando naturalmente i principi sopra esposti in linea astratta.
Afferma dunque che, sebbene il successo di un film non dimostri automaticamente l’accettazione sociale del suo titolo e di un segno denominativo omonimo, esso però <<rappresenta quantomeno un indizio di una siffatta accettazione, che si dovrà valutare alla luce di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, al fine di dimostrare in termini concreti la percezione di tale segno in caso di un suo utilizzo come marchio>>, § 66.
Ed allora scendendo nei fatti, la CG ricorda che << le commedie Fack ju Göhte e Fack ju Göhte 2, che peraltro hanno avuto un sequel nel 2017, hanno avuto, proprio presso il pubblico di riferimento, un successo tale che la commissione di ricorso ha addirittura ritenuto di poter presumere che i consumatori facenti parte di quel pubblico abbiano almeno già sentito parlare di quelle commedie, ma, oltretutto e nonostante la forte visibilità che ha accompagnato tale successo, il titolo delle stesse non sembra aver suscitato alcuna controversia in seno al pubblico medesimo. Peraltro, l’accesso del pubblico giovane a tali commedie, che si svolgono in ambiente scolastico, era stato autorizzato con il titolo citato e, come risulta dal punto 39 della decisione controversa, esse hanno ricevuto fondi da varie organizzazioni e sono state utilizzate dal Goethe Institut a fini pedagogici>>, § 67 (numeri in rosso da me aggiunti).
Il che significa che, <<nonostante l’assimilazione dei termini «Fack ju» all’espressione inglese «Fuck you», il titolo delle commedie citate non è stato percepito come moralmente inaccettabile dal grande pubblico germanofono. A questo proposito va inoltre rilevato che la percezione della citata espressione inglese da parte del pubblico germanofono, ancorché ben nota a quel pubblico, che ne conosce il significato, non è necessariamente identica alla percezione che ne ha il pubblico anglofono, poiché la sensibilità nella lingua madre è potenzialmente maggiore rispetto a quanto avviene in una lingua straniera. Per questo stesso motivo, il pubblico germanofono non percepisce neppure, necessariamente, la citata espressione inglese allo stesso modo in cui ne percepirebbe la traduzione in tedesco. Inoltre, il titolo delle commedie in questione e, quindi, il marchio richiesto non consistono in tale espressione inglese di per se stessa, bensì nella sua trascrizione fonetica in lingua tedesca, accompagnata dall’elemento «Göhte»>>, § 68.
In sintesi, visto che , nonostante i fatti non facciano presumere una percezione nel pubblico del segno contestato come contrario al buon costume, non è stata fornita prova contraria, bisogna dire che l’ufficio non ha adeguatamene motivato l’applicazione del divieto invocato.
Pertanto la sua decisione va annullata, § 71.