Il marchio denominativo PABLO ESCOBAR è non registrabil eper contrarietòà all’ordine poujbblucio

Trib. UE 17 April 2024 , T-25/23, Escobar inc c EUIPO, sull’art. 7.1.f reg. 2017/1001 applicato al marchio costituito dal nome del noto boss della droga:

<<17   As the Board of Appeal correctly pointed out in paragraphs 21 to 23 of the contested decision, the relevant public cannot be limited, for the purposes of the examination of the ground for refusal provided for in Article 7(1)(f) of Regulation 2017/1001, solely to the public to which the goods and services in respect of which registration is sought are directly addressed. Consideration must be given to the fact that the sign caught by that ground for refusal will shock not only the public to which the goods and services designated by the sign are addressed, but also other persons who, without being concerned by those goods and services, will encounter that sign incidentally in their day-to-day lives (see judgment of 15 March 2018, La Mafia Franchises v EUIPO – Italy (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), T‑1/17, EU:T:2018:146, paragraph 27 and the case-law cited).

18 In addition, in order to apply that ground for refusal, it is necessary to take account not only of the circumstances common to all Member States of the European Union but also the particular circumstances of individual Member States which are likely to influence the perception of the relevant public within those States (see judgment of 15 March 2018, La Mafia SE SIENTA A LA MESA, T‑1/17, EU:T:2018:146, paragraph 29 and the case-law cited).

19 In paragraph 24 of the contested decision, the Board of Appeal found that the goods and services covered by the mark applied for were aimed at a professional public and at the general public, whose level of attention would vary from low, in respect of everyday consumer goods, to high, in respect of very sophisticated goods or services. However, as stated in paragraphs 28 to 34 of the contested decision, it chose to assess, in the present case, the existence of the ground for refusal referred to in Article 7(1)(f) of Regulation 2017/1001 in relation to the Spanish public, on the ground that that was the public most familiar with the Colombian national called Pablo Escobar, born on 1 December 1949 and presumed to be a drug lord and narco-terrorist who founded and was the sole leader of the Medellín cartel (Colombia), on account of the privileged links, in particular historical links, between Spain and Colombia.

20 Those assessments, which, moreover, are not disputed by the parties, appear to be well founded and may be upheld, with the result that, in the present case, it is necessary to focus on the relevant Spanish public in order to assess, for the purposes of examining the present plea, the existence of the absolute ground for refusal referred to in Article 7(1)(f) of Regulation 2017/1001.

21 In paragraphs 46 to 54 of the contested decision, the Board of Appeal found that at least a non-negligible part of the relevant Spanish public would associate the mark applied for with Pablo Escobar, perceived as a symbol of a drug lord and a narco-terrorist.

22 In paragraphs 55 to 69 of the contested decision, it found that the mark applied for, understood in the manner referred to in paragraph 21 above, would be perceived as being contrary to public policy and to accepted principles of morality by the non-negligible part of the relevant Spanish public which would associate it with the crimes committed by the Medellín cartel or directly attributed to Pablo Escobar, which were unacceptable in modern democratic societies, as they were absolutely contrary to the recognised ethical and moral principles, not only in Spain but also in all EU Member States, and constituted one of the most serious threats to the fundamental interests of society and the maintenance of social peace and order. The mark applied for contradicts, for a non-negligible part of the general public exposed to it, the indivisible and universal values on which the European Union is founded, namely human dignity, freedom, equality and solidarity, and the principles of democracy and the rule of law, as proclaimed in the Charter, and the right to life and physical integrity. Furthermore, for the many consumers of the goods and services at issue who, in particular in Spain, share those values, the mark applied for could be perceived as being highly offensive or shocking, as an apology of crime and a trivialisation of the suffering caused to thousands of people killed or injured by the Medellín cartel, of which Pablo Escobar was the presumed leader. That suffering is not erased by the actions in favour of the poor or the role of ‘Robin Hood’ which the applicant or many Colombians attribute to Pablo Escobar in Colombia, or by the fact that he has become an icon of popular culture in Spain.

23 Lastly, in paragraphs 70 to 78 of the contested decision, the Board of Appeal rejected the applicant’s arguments alleging that signs identical with, or similar to, the mark applied for had already been applied for or registered, as trade marks, by national offices or by EUIPO, observing that, in some of those decisions, the signs at issue had been refused registration on the ground that they were contrary to public policy and to accepted principles of morality, and that, in any event and according to the case-law, the Board of Appeal was not bound by those decisions and had to rule solely on the basis of Regulation 2017/1001.

24 However, the applicant complains that the Board of Appeal did not examine, in the contested decision, whether the majority of that public would perceive the mark applied for as being immoral. It should be borne in mind that, according to the case-law, the assessment of the existence of a ground for refusal under Article 7(1)(f) of Regulation 2017/1001 cannot be based either on the perception of the majority of the relevant public taken into account or on that of the parts of that public that does not find anything shocking or that may be very easily offended, but must be based on the standard of a reasonable person with average sensitivity and tolerance thresholds (see, to that effect, judgment of 15 March 2018, La Mafia SE SIENTA A LA MESA, T‑1/17, EU:T:2018:146, paragraph 26 and the case-law cited; see also, to that effect, judgment of 27 February 2020, Constantin Film Produktion v EUIPO, C‑240/18 P, EU:C:2020:118, paragraph 42).

25 In the contested decision, the Board of Appeal correctly referred, in the light of the case-law cited in paragraph 24 above, to the perception of the persons who, within the relevant Spanish public taken into account, could be regarded as reasonable and having average sensitivity and tolerance thresholds and who, as such, shared the indivisible and universal values on which the European Union is founded.

26 Accordingly, the applicant is not justified in claiming that the Board of Appeal misinterpreted or misapplied or applied Article 7(1)(f) of Regulation 2017/1001 too liberally, by not referring, in that regard, to the perception of the majority of the persons making up the relevant Spanish public taken into account.

27 Furthermore, in the contested decision, the Board of Appeal was justified in finding that the persons referred to in paragraph 25 above would associate the name of Pablo Escobar with drug trafficking and narco-terrorism and with the crimes and suffering resulting therefrom, rather than with his possible good deeds in favour of the poor in Colombia, and would therefore perceive the mark applied for, corresponding to that name, as running counter to the fundamental values and moral standards prevailing within Spanish society.

28 The fact, evidenced by the documents produced in the file by the applicant, that the names of Bonnie and Clyde, Al Capone or Che Guevara have already been registered as EU trade marks, which have subsequently either expired or been cancelled, is not such as to call into question the assessments by which the Board of Appeal correctly interpreted and applied, in the present case, Article 7(1)(f) of Regulation 2017/1001, as interpreted by the case-law, by referring to the specific perception of the name Pablo Escobar by the persons referred to in paragraph 25 above.

29 In that regard, it should be noted that, according to the case-law, the decisions concerning the registration of a sign as an EU trade mark which EUIPO is led to take under Regulation 2017/1001 are adopted in the exercise of circumscribed powers and are not a matter of discretion. Accordingly, the legality of those decisions of the Boards of Appeal must be assessed solely on the basis of that regulation, as interpreted by the Courts of the European Union, and not on the basis of a previous decision-making practice (see, to that effect, judgment of 26 April 2007, Alcon v OHIM, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, paragraph 65)>>. –> Il precedente non è vincolante: il giudice (l’Ufficio EUIPO) è soggetto solo alla legge

Errato rigetto dell’EUIPO per contrarietà del marchio “put Putin in” all’ordine pubblico

Interessante segnalazione (di Marcel Pemsel su IPKat) del rigetto EUIPO  23 agosto 2023 , domanda 018843822, di marchio denominativo “Put Putin in” (mettete dentro Putin) per abbigliamento (pag. web del fascicolo e v. link diretto alla decisione).

Ecco il passaggio cruciale:
<<La comunità commerciale percepirebbe il cartello “Putin In” come contrario alla moralità pubblica, in quanto cerca di capitalizzare un evento ampiamente
percepito come tragico, ovvero l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
Le implicazioni della guerra in Ucraina per l’UE si estendono all’inflazione, alle
importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) (con ripercussioni sull’energia e sui
trasporti), all’aumento della spesa per la difesa, ai flussi di rifugiati dall’Ucraina
verso l’Europa, alla carenza di materie prime e agli impatti negativi sui Paesi
emergenti e in via di sviluppo. Inoltre, è ampiamente riconosciuto che la guerra
ha causato la morte di migliaia di soldati e migliaia di vittime civili.
Il marchio viola i principi morali accettati in quanto sfrutta una tragedia a fini
commerciali, ossia l’intenzione di trarre profitto da un evento tragico, anche se i
consumatori possono percepire il segno come positivo, cioè rinchiudere Putin (in prigione).
Pertanto, il segno non può essere registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera f), del regolamento sul marchio UE>>. (orig. svedese, Deepl traduzione)

Il messaggio non è contrario all’ordine pubblico perchè non pare capitalizzare/sfruttare l’ evento tragico dell’aggressione russa, ma piuttosto esprimere un’opinione su tema importante , anche se usando il veicolo della attività economica.

Concordo quindi con le perplessità di Pemsel.

Il concetto di ordine pubblico nel diritto dei marchi europeo: si pronuncia l’avvocato generale

Sono state depositate la scorsa estate le Conclusioni dell’avvocato generale Bobek  nella causa C 240/18 P, Constantin Film Produktion GmBH contro EUIPO.

La Constantin Film Produktion  (di seguito: la ricorrente) domandava la registrazione del marchio dell’Unione Europea <<Fack Ju Göhte>> per i servizi di cui alle <<classi 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato>>, § 7.

La domanda veniva respinta perché il marchio è contrario al buon costume e in particolare all’articolo 7 paragrafo 1 lettera F del regolamento 207/2009, secondo cui <<1.  Sono esclusi dalla registrazione:

(…)  f) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume;>>

(La  ricorrente aveva impugnato la decisione anche per il articolo 7 paragrafo 1 lettera B del medesimo regolamento, relativo alla carenza di distintività).

L’avvocato generale (di seguito: l’AG)  affronte in dettaglio i concetti di <<ordine pubblico>> e <<buon costume>> e l’eventuale sovrapposizione tra loro, spesso affermata.

Affronta dapprima il problema della libertà di espressione nel diritto dei marchi e dice che è meno tutelato di quanto avvenga in diritto d’autore:

<<  56.   In sintesi, pur non essendo un obiettivo primario del diritto dei marchi, la libertà di espressione vi resta evidentemente presente. In tale prospettiva, l’affermazione del Tribunale di cui al punto 29 della motivazione, è forse intesa a veicolare un concetto lievemente diverso: non che la libertà di espressione non svolga alcun ruolo nel diritto dei marchi, bensì che, al contrario di quanto avviene nel campo delle arti, della cultura e della letteratura, il peso che deve essere attribuito alla libertà di espressione nel settore del diritto dei marchi possa essere in qualche misura diverso, magari un po’ più leggero, nel bilanciamento complessivo di diritti ed interessi in gioco.    57. Se intesa in base al primo significato (letterale), l’affermazione di cui al punto 29 della sentenza impugnata è manifestamente erronea. Se interpretata in modo corrispondente al secondo significato appena esposto, siffatta affermazione è, a mio avviso, difendibile: sebbene la libertà di espressione, nonché altri diritti fondamentali potenzialmente in gioco, debbano essere presi in considerazione nell’operazione di bilanciamento complessivo, la tutela della libertà di espressione non è l’obiettivo primario della protezione dei marchi>>

Poi tratta il tema del rapporto tra ordine pubblico e buon costume, §§ 58 ss.

Ricorda al § 62 la funzione della del diritto di marchio, senza particolari innovazioni: << Generalmente si dice che la protezione di un marchio conferisce al relativo titolare un diritto esclusivo sul collegamento che il pubblico di riferimento effettua tra il titolare stesso e i prodotti o i servizi collegati (30). Ciò consente ai commercianti di imprimere nella mente del consumatore i loro prodotti o servizi, associando qualità, innovazione o altre caratteristiche all’immagine di uno specifico marchio. In tal senso, la Corte ha dichiarato che il diritto esclusivo conferito dalla protezione dei marchi ha il fine di garantire che il marchio possa adempiere la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio nonché altre funzioni come quelle di indicare la qualità di tale prodotto e servizio o quelle di comunicazione, investimento e pubblicità >>.

Al § 69 e seg. affronta il tema della sovrapponibilità tra i due concetti : la sovrapponibilità può anche esserci, ma una differenza concettuale esiste . Vanno lettui i paragrafi 75-76 come premessa per poi passare agli §§ 78-80, dov’è esplicitata tale differenza.

E dunque la premessa è che <<  75.  Gli esempi sopra citati dimostrano che, nonostante la sovrapposizione tra le due categorie (che è una logica conseguenza della sovrapposizione tra norme giuridiche e norme etiche a cui esse si riferiscono), tra le due vi è anche un certo grado di differenziazione. Direi che vi è in effetti una differenza concettuale in relazione a come, da chi e riguardo a che cosa è definito il contenuto di ciascuna di tali categorie.   76. L’ordine pubblico è una concezione normativa di valori e obiettivi che la pertinente autorità pubblica stabilisce dover essere perseguiti ora ed in futuro, ossia in prospettiva. L’ordine pubblico esprime pertanto le intenzioni dell’ente normativo pubblico quanto alle norme che devono essere rispettate nel contesto sociale. Il suo contenuto dovrebbe poter essere accertato per mezzo di fonti ufficiali di diritto e/o documenti politici. Comunque sia espresso, in modo molto simile a tracciare una rotta, l’ordine pubblico deve anzitutto essere stabilito da una pubblica autorità e soltanto dopo può essere realizzato.  77. Il buon costume si riferisce, a mio avviso, a valori e convinzioni a cui una determinata società aderisce in un dato momento, stabiliti e attuati dal consenso sociale predominante nell’ambito di tale società in un dato momento. A differenza della natura discendente dell’ordine pubblico, il buon costume si sviluppa dal basso verso l’alto. Si evolve altresì nel corso del tempo: ma nell’accertarlo, lo sguardo è principalmente fisso sul passato e sul presente. Naturalmente, in termini di ciò che si vuole raggiungere, anche il buon costume è normativo e rivolto al futuro, nel senso che tale insieme di regole ha anche l’ambizione di indurre e di mantenere un determinato comportamento>>

In via applicativa ne segue che <<78.   La differenza fondamentale tra le due nozioni consiste nel modo in cui esse sono stabilite e dunque verificate. La Corte EFTA ha fatto riferimento ad una differenziazione analoga nell’ambito della direttiva 2008/95/CE , quando ha dichiarato che «il rifiuto basato su motivi di “ordine pubblico” deve fondarsi su una valutazione di criteri oggettivi mentre l’opposizione ad un marchio basata sul “buon costume” attiene ad una valutazione di valori soggettivi» .  79. Dal momento che l’ordine pubblico è strutturato in modo discendente, il suo contenuto può essere verificato «oggettivamente», in quanto detto ordine pubblico deve essere stato stabilito da qualche parte. L’ordine pubblico può dunque essere studiato «a tavolino» negli uffici delle autorità pubbliche, facendo riferimento a leggi, politiche e dichiarazioni ufficiali. Può essere necessario trovare la fonte esatta di una data affermazione politica, di modo che la relativa comunicazione (o piuttosto il rifiuto di prevedere qualcosa facendo riferimento all’ordine pubblico) soddisfi i criteri della prevedibilità, dell’assenza di arbitrarietà e della buona amministrazione. Tuttavia, una volta soddisfatti tali requisiti, occorrono volontà e ambizioni amministrative unilaterali.   80. Non si può, invece, dire lo stesso a proposito del buon costume. Quest’ultimo non può essere individuato al di fuori delle norme e del contesto sociali. La sua identificazione richiede almeno una qualche valutazione empirica di ciò che la società di riferimento (il pubblico in parola) considera, in un determinato momento, un’accettabile regola di condotta. In altri termini, per osservare se uno specifico segno è contrario al buon costume, è necessario avvalersi di mezzi di prova relativi al caso specifico per accertare in che modo il pubblico di riferimento reagirebbe, presumibilmente, se tale segno fosse apposto sui corrispondenti prodotti o servizi>>.

Non sfugge che le affermazioni dell’AG toccano temi di grande impegno teorico.

Quanto ai possibili esiti applicativi, <<in alcuni casi, le due categorie si sovrapporranno. Un buon grado di ordine pubblico dovrebbe idealmente riflettere e consolidare la moralità pubblica. In altri casi, ciò che inizialmente è stato soltanto ordine pubblico si trasformerà in modo graduale anche in buon costume>> ,§ 81.

Non bisogna però insistere <<nel trasformare la distinzione tra ordine pubblico e buon costume in una dissertazione accademica. Tuttavia, nell’ambito della presente causa, tale distinzione fa la differenza. Essa è importante proprio per sapere che cosa avrebbe dovuto essere preso in considerazione da parte dell’EUIPO e, indirettamente, del Tribunale, quando il primo ha respinto la domanda di registrazione della ricorrente invocando lo specifico impedimento del buon costume e il secondo ha accolto tale approccio>, § 82.

In sisntesi <<se intende far valere l’impedimento (assoluto) alla registrazione costituito dal buon costume, l’EUIPO deve dire, facendo riferimento alla percezione prevalente tra il pubblico in questione, per quale motivo ritiene che un dato segno offenderebbe il buon costume. Di certo non si propone che l’EUIPO debba effettuare uno studio empirico approfondito per stabilire in che cosa consista il buon costume in relazione ad un determinato segno. Infatti, condivido senza difficoltà la proposta che l’EUIPO ha formulato all’udienza, secondo cui il massimo che si può fornire è una «stima informata». Tuttavia, tale stima deve essere radicata in un contesto sociale specifico e non può ignorare la prova evidente che conferma o potenzialmente solleva dubbi su cosa l’EUIPO considera conforme o non conforme al buon costume in una data società in un dato momento>>, § 83.

Questo in generale.

Nel caso sub iudice secondo l’AG non ricorrono i parametri richiesti per ravvisare violazione del buon costume. Egli ricorda che secondo l’Ufficio il pubblico di riferimento è un pubblico generico e di lingua tedesca (§ 86) : per cui ha errato il Tribunale nell tener conto solo ed esclusivamente del segno, isolandolo dai più ampi elementi della percezione del contesto sociali, se provati, § 88.

In causa <<le parti hanno ampiamente discusso del fatto che il film «Fack Ju Göhte» fosse stato autorizzato ad essere proiettato con detto titolo e che non vi fosse, a quanto pare, alcuna restrizione all’accesso da parte di un pubblico giovane. Gli argomenti della ricorrente al riguardo suggerivano in sostanza che, se le rispettive autorità di controllo negli Stati germanofoni dell’Unione europea non avevano avuto alcun problema con il titolo del film, perché allora l’EUIPO dovrebbe sollevarne nel processo di registrazione di un marchio eponimo? L’EUIPO ha sostenuto, invece, che la normativa sull’uscita e la proiezione dei film in uno Stato membro è semplicemente una questione del tutto diversa dalla normativa europea in materia di marchi.>> § 89.

L’avvocato non è d’accordo con quest’ultima posizione dell’Ufficio.

E’ vero che astrattamente sono sistemi normativi diversi: <<ad un livello strutturale ed istituzionale, concordo con l’EUIPO: classificazione e regolamentazione dei film in uno Stato membro rappresentano veramente un sistema normativo diverso dal diritto dei marchi. Pertanto, ciò che un’autorità nazionale di controllo dei film ha deciso in relazione alle condizioni per l’uscita e la proiezione di un film non è certamente di per sé determinante ai fini della valutazione che deve essere effettuata ai sensi della normativa sui marchi e, a livello più specifico, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.>>aragrafo 90.

Tuttavia. non ritiene <<che la valutazione possa fermarsi a quel punto. Anche se si tratta di sistemi normativi realmente diversi, vi è una sostanziale sovrapposizione tra tali sistemi paralleli: i due contesti di valutazione hanno come punto di partenza lo stesso pubblico e la valutazione della moralità e della trivialità nell’ambito dello stesso pubblico nello stesso momento o in un momento molto simile. A tale livello, come riconosciuto dallo stesso EUIPO (57), per inciso, il giudizio morale sulla trivialità di un’espressione è realmente importante. >>, § 91.

Ne segue che le precedenti valutazioni effettuate da vari organi nazionali << 92. (…) diventano effettivamente rilevanti. Se esistono e sono portate all’attenzione dell’EUIPO, le valutazioni di siffatti organi nazionali, che senza dubbio si trovano in una posizione migliore, rispetto ad un ufficio marchi dell’Unione europea, per valutare che cosa sia (im)morale e triviale in un dato momento in un dato Stato membro, dovrebbero essere tenute nella giusta considerazione.   93.    Naturalmente, ciò non impedisce all’EUIPO di concludere che il marchio richiesto è contrario al buon costume, soprattutto se tali principi devono essere accertati su scala europea. Tali conclusioni e prove empiriche, in particolare quando riguardano esattamente lo stesso spazio linguistico e geografico scelto dall’EUIPO per la propria valutazione, rendono tuttavia più stringenti i parametri della motivazione che l’EUIPO deve fornire se vuole distaccarsi da quanto gli organi nazionali hanno accertato essere i parametri accettabili di moralità nell’ambito dello stesso spazio, con riguardo, a quanto risulta, allo stesso pubblico e allo stesso momento>>.

Questo parametro non è stato rispettato nel caso de quo. << 94.  Nel caso di specie, tale parametro non è stato rispettato. Nelle varie fasi del procedimento dinanzi all’EUIPO così come dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha posto l’accento, senza che tali dichiarazioni venissero contraddette, sul fatto che il film era stato un grande successo nei paesi di lingua tedesca, a quanto risulta senza dare adito ad una vera e propria disputa circa il titolo dello stesso; che il titolo del film aveva ricevuto le autorizzazioni del caso ed era stato ammesso alla proiezione per un pubblico giovane; e che la percezione positiva del film può essere altresì comprovata dal suo inserimento nel programma didattico del Goethe-Institut.     95.    Si ribadisce che nessuna di tali dichiarazioni è di per sé concludente. Del pari, la sorte del film non è decisiva per la registrazione di un marchio. Tuttavia, a fronte di prove così stringenti riguardo alla percezione sociale della moralità e della potenziale trivialità dello stesso identico titolo, l’EUIPO avrebbe dovuto dedurre argomenti molto più convincenti per poter affermare che, sebbene diversi organi del pubblico di lingua tedesca non valutassero l’espressione in grado di suscitare scetticismo in tale pubblico, non si può comunque registrare un marchio eponimo perché è un’offesa al buon costume arrecata allo stesso identico pubblico>>.

In generale <<una siffatta percezione secondo me riflette correttamente anche il ruolo svolto dal buon costume nell’ambito del diritto dei marchi dell’Unione europea. Dal momento che individuare e accertare il buon costume (nonché l’ordine pubblico) non è di certo la funzione principale dell’EUIPO(58), è difficile immaginare che l’EUIPO abbia l’incarico di iniziare improvvisamente a coniare una solida idea di buon costume, sganciata da quella che sembra essere prevalente nello Stato membro o negli Stati membri in questione (o piuttosto molto più severa di quest’ultima)>>, § 96.

L’AG  -per il caso che la Corte non concordi con quanto sopra-  affronta pure la questione della disparità di trattamento applicato dall’Ufficio rispetto ai precedenti giurisprudenziali, unitamente a quella della buona amministrazione.

Esaminati questi due concetti (§§ 108-111) , ricorda in particolare la decisione sul marchio <<Die Wanderhure>>, pure titolo di film, emessa il 28.05.2015 dalla commissione di ricorso dell’EUIPO nel caso R 2889/2014-4, che andò in senso opposto a quella impugnata nel caso in esame.

LAG precisa che <<l’imperativo della coerenza dell’approccio e dei criteri da applicare ha una conseguenza di carattere procedurale: è, naturalmente, sempre possibile discostarsi dal precedente approccio decisionale, ma motivando e spiegando in maniera coerente tale scostamento>>, §§ 111.

Alla luce di ciò, egli ritiene, <<che, date le innegabili somiglianze prima facie tra il contesto in cui è stata presentata la domanda di registrazione del segno di cui trattasi, da un lato, e la fattispecie relativa alla causa Die Wanderhure, dall’altro, nonché il fatto che la ricorrente abbia più volte fatto riferimento a tale decisione nelle sue osservazioni, sembra ragionevole aspettarsi che l’EUIPO fornisca (e il Tribunale richieda) una spiegazione plausibile in relazione alle differenti soluzioni raggiunte in tali due fattispecie.>>, § 117.

Perseguire l’obiettivo della coerenza nella prassi decisionale è un obiettivo a lungo termine, dice l’AG. <<Se si considera la molteplicità dei possibili scenari concreti a cui l’EUIPO si può trovare di fronte, il compito non è di certo semplice. Tali difficoltà non possono però essere invocate quale motivo per abbassare o addirittura rinunciare ai parametri quando si devono spiegare le ragioni di una decisione>>, § 124.

Tuttavia <<siffatto obbligo non significa che non si possa giungere ad una diversa soluzione in un caso specifico, se la differenza tra i casi è adeguatamente spiegata, o modificare completamente l’approccio interpretativo, se lo scostamento è comunicato e spiegato. L’analogia con il processo decisionale giudiziario a tale riguardo è alquanto evidente, sebbene naturalmente i parametri stabiliti in materia di motivazione non siano altrettanto stringenti. Agli organi giurisdizionali, analogamente, non è fatto divieto di cambiare la propria giurisprudenza nel tempo ma essi sono tenuti a spiegare un potenziale cambiamento di una data linea giurisprudenziale>>, § 125.

In entrambi i casi, il comune denominatore è l’eguaglianza di fronte alla legge, ma anche, dal punto di vista del destinatario di una decisione, la sua prevedibilità. Infatti <<anche l’operatore più prudente non può pianificare l’intera sua strategia commerciale se, in un determinato caso, si tiene conto di taluni elementi e l’approccio alla valutazione è, nell’insieme, piuttosto liberale e permissivo, mentre in circostanze concrete simili, relative all’applicazione delle stesse norme giuridiche ad un caso diverso, gli stessi elementi o elementi simili sono dichiarati privi di rilevanza e l’approccio complessivo è molto più rigoroso>>, § 126.

In sintesi, secondo l’AG il Tribunale è incorso in un errore di diritto <<per non aver sanzionato il fatto che l’EUIPO non abbia adeguatamente spiegato lo scostamento dalla propria passata prassi decisionale o non abbia motivato in modo congruo il fatto che sulla domanda di registrazione del segno controverso si dovesse decidere in modo diverso rispetto alla soluzione raggiunta in un caso simile, sottoposto all’attenzione dell’EUIPO da parte della ricorrente.>>, § 128.

Attendiamo ora di conoscere la posizione della Corte di Giustizia.

Su questo tema avevo segnalato il precedente del Tribunale Ue 12.12.2019, T-683/18, nel post <<Contrarietà all’ordine pubblico nel diritto europeo dei marchi>>, relativo al marchio denominativo-figurativo <<Cannabis Store Amsterdam>>, stranamente  non menzionato.