L’assicurazione dell’ospedale non ha regresso verso l’assicurazione del medico

Interessante insegnamento (anche se, a ben vedere, del tutto logico) in Cass. sez. III, 08/06/2026 n. 18.559, rel. Fanticini:

<<5. Nel sistema dell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligo dell’assicuratore è di tenere indenne l’assicurato (nel caso, il medico Br.Gi.) delle somme che questo sia tenuto a pagare al terzo danneggiato, secondo lo schema dell’art. 1917 c.c.; tale obbligazione, salva diversa previsione di legge (azione diretta del danneggiato nei casi tipici), non si traduce in una responsabilità solidale dell’assicuratore verso il terzo o verso altri soggetti che abbiano pagato al terzo.

6. In particolare, l’eventuale pretesa restitutoria derivante dal paga-mento eseguito al danneggiato non può essere indirizzata direttamente contro l’assicuratore del sanitario, in quanto il debitore (pro quota) del

risarcimento resta il responsabile (Br.Gi.), mentre l’assicuratore è tenuto a manlevarlo nei limiti del contratto e dei presupposti di operatività.

7. La stessa motivazione della Corte d’Appello, nel dichiarare assorbito il motivo, implicitamente riconosce che, anche a voler ipotizzare un meccanismo di surrogazione, il lato passivo si collocherebbe sul sanita-rio e non sulla sua compagnia, evidenziando che “l’eventuale effetto della surrogazione legale avrebbe riguardato, dal lato passivo, sola-mente il dott. Br.Gi. (che, però, nulla ha pagato a Ge.Mi.)”.

8. Proprio tale affermazione, tuttavia, rende palese che la questione non era “assorbita” bensì decisiva se il debitore eventualmente aggredibile è solo il professionista, allora la domanda monitoria (rivolta alla sua compagnia assicuratrice) risulta ab origine infondata per difettosa individuazione del corretto soggetto passivo, con conseguente necessità di definire il giudizio su tale base.

9. A monte, la ricorrente non ha chiarito (né in modo univoco, né con compiuta illustrazione della vicenda) quale fosse il titolo giuridico in forza del quale eseguì il pagamento in favore del danneggiato della “quota” riferita al dottor Br.Gi. se come adempimento di un’obbliga-zione propria, ovvero come surrogazione legale o convenzionale, ovvero come indebito oggettivo, ovvero come pretesa sostituzione nel debito altrui.

10. Tale incertezza emerge dallo stesso impianto processuale ricostruito negli atti, nei quali si sono contrapposte la prospettazione di AmTrust (pagamento in sostituzione/anticipazione) e la replica di Assicuratrice Milanese (pagamento dovuto da AmTrust per propria copertura; nessuna autorizzazione/accordo intercompagnie; mancanza di azione diretta; eventuale debito solo del sanitario).

11. La mancanza di una chiara enunciazione del titolo costitutivo della pretesa (causa petendi) rende, comunque, non scrutinabile

una domanda che pretenda di “traslare” sul contratto assicurativo del sanitario un pagamento eseguito da un terzo al danneggiato.

12. Anche volendo, per mera ipotesi, sussumere la pretesa creditoria nello schema dell’azione di regresso del solvens verso il condebitore solidale, difetterebbe un presupposto essenziale la solidarietà.

13. AmTrust, infatti, non risulta condebitrice solidale del dottor Br.Gi. o della sua compagnia nel rapporto risarcitorio essa, al più, ha adempiuto (secondo la ricostruzione dei giudici di merito) ad una obbligazione propria derivante dalla polizza stipulata con la struttura e ritenuta estesa anche alla responsabilità personale del medico, così escludendo che il pagamento potesse essere qualificato come adempimento del debito altrui in solidarietà.

14. Ma, soprattutto, quand’anche si volesse postulare un’obbligazione risarcitoria “pro quota” del sanitario, il condebitore dell’odierna ricorrente sarebbe il medico, non già la sua compagnia, la quale non è corresponsabile del danno, bensì obbligata (eventualmente) a manlevarlo nei limiti del contratto manca, strutturalmente, un rapporto di solidarietà passiva tra AmTrust e ASSICURATRICE MILANESE.

15. Alla medesima conclusione si perviene ipotizzando una sur-rogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c. la surrogazione dell’assicuratore che ha pagato opera, infatti, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili del danno; tuttavia, a tutto concedere, il responsabile “pro quota” del fatto dannoso sarebbe il dottor Br.Gi., non già l’assicuratore del sanitario, che non è responsabile del danno.

16. In difetto di una previsione normativa che attribuisca un’azione diretta contro l’assicuratore del professionista in favore di chi abbia pagato al terzo danneggiato, non è configurabile una surroga che consenta di aggredire la compagnia del sanitario>>.

Princpio di diritto:

“L’assicuratore della responsabilità civile d’un condebitore solidale, il quale abbia indennizzato il terzo danneggiato ai sensi dell’art. 1917, secondo comma, c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato abbia nei confronti d’un altro coobbligato, ma non nei confronti dell’assicuratore della r.c. di quest’ultimo. Non si dà surroga-zione, infatti, in un diritto inesistente, ed il corresponsabile d’un danno non ha diritto alcuno nei confronti dell’assicuratore della r.c. del condebitore solidale.”.

Liquidazione dei danni lungolatenti da emotrasfusione: momento, in cui viene giudicato sorto e risarcibile, e momento, in cui inizia a decorrere la prescrizione

Cass. sez. III, 19/06/2026 n. 20.781, rel. Gorgoni:

<<3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza là dove ha proceduto alla quantificazione del danno biologico. Assume che, anche a voler ritenere risarcibile il danno non patrimoniale nel periodo considerato, la Corte territoriale avrebbe comunque errato nel parametrarne decorrenza ed entità senza tener conto dell’assenza di manifestazioni cliniche apprezzabili per un lungo arco temporale, nonché delle condizioni di salute pregresse della danneggiata, avendo la Corte distrettuale ancorato la liquidazione del danno a un periodo in cui la patologia non risultava ancora clinicamente manifestata.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.

Va premesso che, secondo l’insegnamento di questa Corte, “il danno esiste come peggioramento di un bene a prescindere dalla conoscenza che il danneggiato ne abbia; ai fini del risarcimento, o meglio del suo ammontare è rilevante il momento in cui il danno si produce, poiché è in quel momento che il bene leso è peggiorato, subisce la diminuzione che deve essere risarcita. Ai fini della stima del danno rileva, in sostanza, il momento in cui si è prodotto e si è determinato il peggioramento, anziché quello in cui tale mutamento è stato percepito” (Cass. 15 settembre 2020, n. 19187, ripresa da Cass. 29 gennaio 2024, n. 2725). Ne consegue che il parametro temporale pertinente alla liquidazione non coincide con quello della percezione del danno (che può rilevare, semmai, sul diverso piano della prescrizione), ma con la produzione del pregiudizio-conseguenza. Ciò posto, la critica del ricorrente non può essere accolta nella parte in cui tende a far coincidere automaticamente l’ammontare del risarcimento con il momento della sola “conoscenza/diagnosi” della patologia in materia di danni lungolatenti, infatti, la giurisprudenza più recente impone di distinguere – logicamente e temporalmente – tra condotta, evento biologico e pregiudizi conseguenti, proprio per evitare automatismi sia in avanti (solo diagnosi) sia indietro (solo trasfusione). In particolare, in tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, “il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori”; quanto ai momenti successivi, “la manifestazione di sintomi incidenti sull’integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico”, mentre “l’acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata… può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza” (Cass. n. 2725/2024). In termini più analitici, sono stati distinti i momenti di “inoculazione infettiva (condotta colposa); contrazione della malattia (evento di danno); apparizione dei sintomi ovvero intervenuta consapevolezza della patologia con diagnosi (pregiudizi conseguenti risarcibili)”, con la conseguenza che, ai fini del danno biologico, rilevano i sintomi apprezzabili risarcitoriamente, mentre, se la consapevolezza diagnosticata precede i sintomi, può radicarsi il danno morale da sofferenza, cui può seguire quello biologico alla comparsa della sintomatologia.

Tuttavia, ed è qui che il motivo merita accoglimento, non è conforme a tali criteri la scelta compiuta dalla Corte territoriale di far decorrere la liquidazione dalla data della trasfusione infetta (1973). La trasfusione individua il momento della condotta (e, al più, dell’inoculazione/contrazione), ma non coincide necessariamente con il momento in cui il danno risarcibile “si produce” come peggioramento risarcibile. L’ancoraggio automatico al 1973 risulta incompatibile con la distinzione imposta nei danni lungolatenti tra i diversi snodi temporali e tra le diverse componenti del danno alla persona.

Ne deriva che la sentenza impugnata, nel passaggio in cui fa decorrere il risarcimento del danno dalla data della trasfusione, deve essere cassata; il giudice del rinvio dovrà verificare e chiarire, con riferimento alle risultanze di causa, quando si siano prodotti i pregiudizi conseguenti risarcibili, evitando sovrapposizioni tra inoculazione/contrazione e pregiudizio-conseguenza>>

Servitù costituita per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 cc)

Un caso del genere è deciso da Cass. sez. II, 25/06/2026 n. 21.769, rel. Giannaccari, relativo al diritto di appoggiare l’unità esterna del climatizzatore su un  fondo vicino, il cui proprietario all’epoca coincideva col venditore

<<3.4. La Corte d’Appello ha, pertanto, svolto, l’accertamento in concreto dell’esistenza dell’installazione dell’unità esterna dell’impianto di condizionamento, sulla base di plurime evidenze probatorie, che non possono essere messe in discussione in sede di legittimità.

La Corte d’Appello, attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi, ha ravvisato l’esistenza della costituzione di servitù per destinazione per padre di famiglia in quanto l’unità esterna al servizio dell’impianto di condizionamento dell’appartamento promesso in vendita a Ma.Ma. era stata collocata nel terrazzo dell’appartamento poi venduto al Ma.Lu. in un momento in cui entrambi gli appartamenti erano di proprietà delLa Margherita Srl, come risultava dalla foto prodotta in atti (pagine 25-26 della sentenza impugnata).

La preordinazione dell’opera installata al servizio del fondo dominante e la sua apparenza è stata, quindi, provata a mezzo della fotografia raffigurante l’unità esterna installata sul muro, che, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito, era indice del carattere visibile e permanente dell’opera.

Come affermato da questa Corte, l’apparenza della servitù si identifica nell’oggettiva e permanente presenza di opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate, che, per struttura e consistenza, in modo inequivocabile, denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell’altro; tale requisito mira a garantire l’acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili (Cass. n. 25493/2024 ha ritenuto significativa, in un contesto di unità abitative in condominio, la possibilità dell’acquirente di rappresentarsi il passaggio di tubi di scarico del piano superiore).

Sulla base degli accertamenti demandati dalla Corte di cassazione, la Corte d’Appello ha verificato il carattere di visibilità ed univoca destinazione al servizio dell’appartamento oggetto del contratto preliminare con il ricorrente (Cass. n. 17380/2023; Cass. n. 10662/2015; Cass. n. 3634/2007).

Si tratta di servitù costituita ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, vi fossero opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integravano de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla (Cass. n. 4646/2024; Cass. n. 10662/2015).>>