Non comoda divisibilità dei beni e diritto ai beni in natura: art. 720 cc vs. art. 718 cc

Cass. sez. II, 15/10/2026 n. 26.885, rel. Picaro, interessante anche per la (giusta) attenzione ai fatti di causa, non frequente davanti alla SC:

<<1.1. e 2.1. I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per la loro interconnessione, nella parte in cui censurano la sentenza impugnata per avere privilegiato il criterio dell’assegnazione dei beni al maggior quotista con addebito dell’eccedenza dell’art. 720 c.c., rispetto al criterio generale del soddisfacimento del coerede nella divisione mediante assegnazione dei beni in natura, dettato dall’art. 718 c.c., sul presupposto della non comoda divisibilità del compendio ereditario, sulla quale sarebbe stata resa una motivazione meramente apparente con violazione delle suindicate disposizioni codicistiche.

I motivi sono infondati, non solo perché censurano un giudizio di fatto quale quello reso dalla Corte distrettuale sulla non comoda divisibilità del compendio dei beni, che è riservato al giudice di merito, auspicando una rivalutazione in fatto di tale giudizio in sede di legittimità, che non è consentita, e non ipotizzano che il giudice di secondo grado avesse un’errata nozione degli articoli 718 e 720 c.c., ma anche perché il giudizio espresso è stato esaurientemente motivato dalla Corte capitolina.

Essa ha spiegato, parzialmente discostandosi dalla sentenza di primo grado, che aveva dato particolare rilievo alla conflittualità delle parti per giustificare la non comoda divisibilità del compendio dei beni, che nella specie la deroga alla previsione dell’art. 718 c.c., che privilegia l’assegnazione in natura a ciascun condividente di porzioni dei beni ereditari, in favore dell’applicazione del criterio dell’art. 720 c.c. dell’assegnazione al maggior quotista (nella specie le sorelle Co.An. e Co.An. che hanno fatto richiesta congiunta di assegnazione dei beni del compendio essendo titolari complessivamente della quota di 2/3), perché pur in presenza di una pluralità di beni immobili, distintamente accatastati e con ingressi separati, gli stessi non risultavano comodamente divisibili per una serie di ragioni:

a) l’appartamento al primo piano ed i due magazzini al piano strada erano parte di un unico villino (rectius fabbricato) cielo-terra, che si differenzia dagli edifici circostanti di sei-sette piani (come da CTU) e che proprio per tale sua caratteristica risulta particolarmente appetibile commercialmente, per cui un’assegnazione separata determinerebbe verosimilmente una riduzione di valore del compendio;

b) le ridotte dimensioni del locale magazzino con ingresso da via (Omissis), comporterebbero, in caso di assegnazione ad uno solo dei condividenti, l’obbligo a carico degli altri due condividenti di pagare al primo cospicui conguagli (vedi sull’esclusione della comoda divisibilità nel caso di necessità di pagamento di cospicui conguagli in denaro in funzione di riequilibrio tra i condividenti Cass. n. 27984/2023);

c) la presenza evidenziata dalla CTU di interferenze tra il terrazzo dell’appartamento ed il solaio del magazzino più grande sottostante e la comunanza dell’impianto idrico e di scarico delle acque chiare e scure tra un bagno del magazzino ed i bagni dell’appartamento sovrastante, comporterebbe, in caso di assegnazione degli immobili differenziata, la necessità di procedere a costosi lavori per rendere autonome e fruibili le singole porzioni (vedi sull’esclusione della comoda divisibilità nel caso in cui si rendano necessarie cospicue spese per rendere autonome le porzioni Cass. n.27984/2023).

Si tratta quindi di una motivazione che non può ritenersi inesistente, o meramente apparente solo perché non accoglie le aspettative del ricorrente, e che certamente integra il minimum costituzionale.

Va ricordato, infatti, che in tema di scioglimento di una comunione ereditaria avente ad oggetto un compendio immobiliare, l’accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell’art. 720 c.c., è riservato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (Cass. n.7961/2003).

Il concetto di comoda divisibilità di un immobile, a cui fa riferimento l’art. 720 c.c., del resto, postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico – funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass. n. 14540/2004; Cass. n. 18135/2004, n. 18135, secondo cui, in tema di divisione giudiziale, l’art. 720 cc., che disciplina l’ipotesi della non comoda divisibilità di immobili, costituisce una deroga al principio generale posto dall’art. 718 cc., il quale attribuisce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite dai successivi artt. 726 e 727). Ne consegue che la non comoda divisibilità di un immobile va ritenuta ove risulti adeguatamente accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, i quali consistono, sotto l’aspetto strutturale, o nell’estrema ipotesi dell’irrealizzabilità fisica del frazionamento, o nell’impossibilità in concreto di realizzare porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e/o di notevole costo, e, sotto l’aspetto economico – funzionale, nel sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell’intero.>>