L’assicurazione dell’ospedale non ha regresso verso l’assicurazione del medico

Interessante insegnamento (anche se, a ben vedere, del tutto logico) in Cass. sez. III, 08/06/2026 n. 18.559, rel. Fanticini:

<<5. Nel sistema dell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligo dell’assicuratore è di tenere indenne l’assicurato (nel caso, il medico Br.Gi.) delle somme che questo sia tenuto a pagare al terzo danneggiato, secondo lo schema dell’art. 1917 c.c.; tale obbligazione, salva diversa previsione di legge (azione diretta del danneggiato nei casi tipici), non si traduce in una responsabilità solidale dell’assicuratore verso il terzo o verso altri soggetti che abbiano pagato al terzo.

6. In particolare, l’eventuale pretesa restitutoria derivante dal paga-mento eseguito al danneggiato non può essere indirizzata direttamente contro l’assicuratore del sanitario, in quanto il debitore (pro quota) del

risarcimento resta il responsabile (Br.Gi.), mentre l’assicuratore è tenuto a manlevarlo nei limiti del contratto e dei presupposti di operatività.

7. La stessa motivazione della Corte d’Appello, nel dichiarare assorbito il motivo, implicitamente riconosce che, anche a voler ipotizzare un meccanismo di surrogazione, il lato passivo si collocherebbe sul sanita-rio e non sulla sua compagnia, evidenziando che “l’eventuale effetto della surrogazione legale avrebbe riguardato, dal lato passivo, sola-mente il dott. Br.Gi. (che, però, nulla ha pagato a Ge.Mi.)”.

8. Proprio tale affermazione, tuttavia, rende palese che la questione non era “assorbita” bensì decisiva se il debitore eventualmente aggredibile è solo il professionista, allora la domanda monitoria (rivolta alla sua compagnia assicuratrice) risulta ab origine infondata per difettosa individuazione del corretto soggetto passivo, con conseguente necessità di definire il giudizio su tale base.

9. A monte, la ricorrente non ha chiarito (né in modo univoco, né con compiuta illustrazione della vicenda) quale fosse il titolo giuridico in forza del quale eseguì il pagamento in favore del danneggiato della “quota” riferita al dottor Br.Gi. se come adempimento di un’obbliga-zione propria, ovvero come surrogazione legale o convenzionale, ovvero come indebito oggettivo, ovvero come pretesa sostituzione nel debito altrui.

10. Tale incertezza emerge dallo stesso impianto processuale ricostruito negli atti, nei quali si sono contrapposte la prospettazione di AmTrust (pagamento in sostituzione/anticipazione) e la replica di Assicuratrice Milanese (pagamento dovuto da AmTrust per propria copertura; nessuna autorizzazione/accordo intercompagnie; mancanza di azione diretta; eventuale debito solo del sanitario).

11. La mancanza di una chiara enunciazione del titolo costitutivo della pretesa (causa petendi) rende, comunque, non scrutinabile

una domanda che pretenda di “traslare” sul contratto assicurativo del sanitario un pagamento eseguito da un terzo al danneggiato.

12. Anche volendo, per mera ipotesi, sussumere la pretesa creditoria nello schema dell’azione di regresso del solvens verso il condebitore solidale, difetterebbe un presupposto essenziale la solidarietà.

13. AmTrust, infatti, non risulta condebitrice solidale del dottor Br.Gi. o della sua compagnia nel rapporto risarcitorio essa, al più, ha adempiuto (secondo la ricostruzione dei giudici di merito) ad una obbligazione propria derivante dalla polizza stipulata con la struttura e ritenuta estesa anche alla responsabilità personale del medico, così escludendo che il pagamento potesse essere qualificato come adempimento del debito altrui in solidarietà.

14. Ma, soprattutto, quand’anche si volesse postulare un’obbligazione risarcitoria “pro quota” del sanitario, il condebitore dell’odierna ricorrente sarebbe il medico, non già la sua compagnia, la quale non è corresponsabile del danno, bensì obbligata (eventualmente) a manlevarlo nei limiti del contratto manca, strutturalmente, un rapporto di solidarietà passiva tra AmTrust e ASSICURATRICE MILANESE.

15. Alla medesima conclusione si perviene ipotizzando una sur-rogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c. la surrogazione dell’assicuratore che ha pagato opera, infatti, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili del danno; tuttavia, a tutto concedere, il responsabile “pro quota” del fatto dannoso sarebbe il dottor Br.Gi., non già l’assicuratore del sanitario, che non è responsabile del danno.

16. In difetto di una previsione normativa che attribuisca un’azione diretta contro l’assicuratore del professionista in favore di chi abbia pagato al terzo danneggiato, non è configurabile una surroga che consenta di aggredire la compagnia del sanitario>>.

Princpio di diritto:

“L’assicuratore della responsabilità civile d’un condebitore solidale, il quale abbia indennizzato il terzo danneggiato ai sensi dell’art. 1917, secondo comma, c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato abbia nei confronti d’un altro coobbligato, ma non nei confronti dell’assicuratore della r.c. di quest’ultimo. Non si dà surroga-zione, infatti, in un diritto inesistente, ed il corresponsabile d’un danno non ha diritto alcuno nei confronti dell’assicuratore della r.c. del condebitore solidale.”.