Corte di Giustizia 03.09.2026, C-598/24, CY v. Gandul Media, su questi fatti:
<< 9 L’8 settembre 2021 la ricorrente nel procedimento principale, CY, un’insegnante, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un testo di 22 righe intitolato «Piccola guida per i genitori all’inizio dell’anno scolastico». Essa vi indicava, in sostanza, di non voler ricevere regali da parte dei genitori dei suoi alunni.
10 Il 14 settembre 2021 HO, un giornalista, ha pubblicato sul sito Internet del quotidiano online Gândul un articolo intitolato «Il messaggio inedito di una professoressa per i genitori che intendono offrirle regali all’inizio dell’anno scolastico». In tale articolo era riprodotto l’intero testo pubblicato da CY, senza il previo consenso di quest’ultima. Dalla decisione di rinvio risulta che il nome della ricorrente nel procedimento principale nonché la fonte di tale testo, sotto forma di collegamento ipertestuale che rinvia a tale pagina Facebook, sono stati aggiunti successivamente.>>
Il passaggio in oggetto:
<<19 La nozione di «opera» è, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme, e che presuppone il ricorrere di due condizioni cumulative. Da un lato, l’oggetto di cui trattasi deve essere originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore. Dall’altro, la qualificazione come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29 è riservata agli elementi che sono espressione di una simile creazione intellettuale (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punti 37 e 39; del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punti da 35 a 37, nonché del 24 ottobre 2024, Kwantum Nederland e Kwantum België, C‑227/23, EU:C:2024:914, punto 48).
20 Quanto alla prima di tali condizioni, occorre precisare che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 30 e giurisprudenza citata).
21 Per quanto riguarda la seconda di dette condizioni, la Corte ha precisato che la nozione di «opera», di cui alla direttiva 2001/29, implica necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività (sentenze del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 40, e del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 32).
22 Ne consegue che, qualora un oggetto presenti le caratteristiche richiamate al punto 19 della presente sentenza, e costituisca quindi un’opera, esso deve, in tale qualità, beneficiare di una protezione ai sensi del diritto d’autore, conformemente a tale direttiva (sentenze del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 35, e del 24 ottobre 2024, Kwantum Nederland e Kwantum België, C‑227/23, EU:C:2024:914, punto 49)>>.
Nessun approfondimento o novità rispetto alla giurisprudenza precedente, che viene richiamata.