Diritto d’autore e intelligenza artificiale: ampio studio per il Parlamento Europeo

Approfondito studio di Nicola Lucchi per il Parlamento Europeo Generative AI and Copyright Training, Creation, Regulation, luglio 2025:

Riporto i cinque principali punti come riassunti nell’Execurtive Summary:

“This study identifies five key findings:
(1) The current EU text-and-data mining (TDM) exception was not designed to accommodate the expressive and synthetic nature of generative AI training, and its application to such systems risks distorting the purpose and limits of EU copyright exceptions.
(2) Fully machine-generated outputs should remain unprotected; AI-assisted works require harmonised protection criteria.
(3) A statutory remuneration scheme is essential to bridge the growing value gap between creators and AI developers.
(4) The fragmented governance landscape underscores the need for more coherent, cross-sector institutional responses.
(5) Without timely reform, the EU risks legal uncertainty, market concentration, and cultural homogenisation”.

(segnalazione di Martin Ebers in Linkedin)

Tre spunti sul rapporto tra tutela da disegno/modello e tutela da copyright per l’oggetto di arte applicata

Le consuetamente interessanti conclusioni dell’AG Szpunar  offrono tre spunti significativi sul sempre difficile argomento in oggetto nelle cause riunite C-580/23 e C-795/23, Mio  AB c. Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag e konektra GmbH c. USM U. Schärer Söhne AG, 08 maggio 2025.

Ce ne notizia Eleonora Rosati in IPKat, .

1) il criterio dell’originalità nel copyright è il medesimno per tutti gli oggetti, anche per quelli utili:

<<37.      È in tal senso che occorre intendere la constatazione della Corte secondo cui il cumulo della protezione in forza di questi due meccanismi può essere preso in considerazione solo «in alcune situazioni». Per contro, non mi sembra che da tale constatazione si possa trarre la conclusione secondo cui, al fine di limitare tale cumulo a taluni casi, occorra applicare agli oggetti di utilità una soglia di originalità superiore a quella applicata ad altre categorie di opere. Una siffatta conclusione contrasterebbe con quanto emerge chiaramente dal punto 48 della sentenza Cofemel, nonché con l’economia generale di tale sentenza, vale a dire che il carattere originale delle opere d’arte applicata deve essere valutato secondo gli stessi criteri utilizzati per altre categorie di opere.

38.      Propongo pertanto di rispondere alla prima questione nella causa C-795/23 dichiarando che, nel diritto dell’Unione, non esiste un rapporto regola-eccezione tra la protezione ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli e la protezione del diritto d’autore, con la conseguenza che, in sede di esame dell’originalità delle opere d’arte applicata, [ NON] occorre applicare requisiti più rigorosi rispetto ad altri tipi di opere.>> [la formulazine finale non è chiarissima, potendo essere mal intesa]

2) sul fatto che l’originalità della tuela d’autore debba riflettere la personalità dell’autore:

<<45. Come ho già ricordato, secondo tale giurisprudenza, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (17). Orbene, l’utilizzo dei termini «rifletta» e «manifestando» indica chiaramente che siffatte scelte e la personalità dell’autore debbano essere visibili nell’oggetto del quale si rivendica la protezione. Non è quindi sufficiente che il creatore abbia effettuato scelte libere e creative: esse devono inoltre essere percepibili per i terzi attraverso l’opera stessa. (…)

62. Propongo quindi di rispondere alla prima e alla seconda questione nella causa C-580/23 nonché alla seconda e alla terza questione nella causa C-795/23 dichiarando che l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che costituisce un’opera, ai sensi di tali disposizioni, un oggetto che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (oggetto originale). Non sono creative non soltanto le scelte dettate da diversi vincoli che hanno vincolato l’autore durante la creazione dell’oggetto di cui trattasi, ma anche quelle che, benché libere, non recano l’impronta della personalità dell’autore attribuendo a tale oggetto un aspetto unico. In particolare, la possibilità di effettuare, al momento della creazione, scelte libere non fa sorgere una presunzione del loro carattere creativo. Circostanze quali le intenzioni dell’autore durante il processo creativo, le fonti di ispirazione di quest’ultimo e l’utilizzo di forme note, la probabilità di una creazione analoga indipendente o il riconoscimento dell’oggetto da parte degli ambienti specializzati possono essere prese in considerazione ai fini della valutazione del carattere originale dell’oggetto di cui trattasi. Tali circostanze non sono tuttavia in alcun caso determinanti, dovendo il giudice adito assicurarsi egli stesso di essere in presenza di un oggetto originale al fine di poterlo dichiarare protetto dal diritto d’autore.>>

3) quando ricorre la violazione? la risposta è diversa nei due settori (diritto d’autore e disegni/modelli)

<< 65. I criteri per l’accertamento della violazione si basano su logiche diverse nei due sistemi di protezione in questione. In diritto d’autore, la violazione è la conseguenza di un utilizzo dell’opera senza l’autorizzazione dell’autore (23). Tale utilizzo può consistere, in particolare, nella riproduzione dell’opera e, eventualmente, in una successiva comunicazione di tale riproduzione al pubblico oppure nella distribuzione di copie dell’opera riprodotta. Per quanto riguarda la riproduzione, la Corte ha indicato che essa può essere parziale e riguardare anche una parte relativamente minore dell’opera, purché tale parte, in quanto tale, esprima la creazione intellettuale dell’autore (24). La Corte ha altresì considerato, in sostanza, con riferimento ai fonogrammi, che, per costituire una violazione, la riproduzione deve essere percepibile nell’oggetto contraffatto (25). Tale considerazione è a mio avviso trasponibile alle opere.

66. Per contro, nel diritto dei disegni e modelli, la ripresa di elementi dell’oggetto protetto non è affatto necessaria per constatare la violazione. La portata della protezione in forza di tale diritto si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca un’impressione visiva generale diversa rispetto al disegno o modello protetto (26). In tale sistema di protezione è quindi irrilevante se il disegno o modello protetto sia riconoscibile nell’oggetto asseritamente contraffatto, poiché è l’impressione generale che conta, e se la somiglianza tra i due oggetti in conflitto derivi dalla riproduzione o dalla creazione indipendente, in quanto il criterio di protezione è oggettivo. (…).

73. Propongo quindi di rispondere alla terza e alla quarta questione nella causa C-580/23 dichiarando che l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che, al fine di constatare una violazione dei diritti d’autore, il giudice adito deve stabilire se elementi creativi dell’opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto asseritamente contraffatto. La mera assenza di un’impressione generale diversa tra i due oggetti in conflitto non può essere considerata sufficiente per constatare una siffatta violazione. La nozione di «livello di originalità» dell’opera protetta non è pertinente ai fini di tale valutazione. Sebbene una creazione simile indipendente non costituisca una violazione dei diritti d’autore, la mera eventualità di una siffatta creazione indipendente non può giustificare tuttavia il diniego della protezione ai sensi del diritto d’autore qualora sia stata constatata la riproduzione di elementi creativi dell’opera protetta.>>

La Court of Appeal inglese sulla creatività come artistic work di una graphic user interface

Si reclama il diritto di autore sul lavoro grafico sottostante (GUIs: graphical user interfaces), creato tramite uso di un software:

La corte di appello 20.11.2023, [2023] EWCA Civ 1354 – Case No: CA-2023-000920, THJ SYSTEMS LIMITED – OPTIONNET LLP Claimants copntro DANIEL SHERIDAN-SHERIDAN OPTIONS MENTORING CORPORATION ravvisa la creatività.

La ravvisa non però secondo la tradizionale concezione inglese dello “skill and labour” , come aveva fatto il giudice in primo grado: << I am satisfied that the work of creating the look and functionality of interface including the arrangements of the tables and graphs did involve the exercise of sufficient skill and labour for the result to amount to an artistic work>>. § 21

La ravvisa invece secondo il concetto del diritto UE , elaborato dalla sentenza Infopaq del 2009 da parte della Corte di Giustizia (<< “… original in the sense that it is its author’s own intellectual creation”>>, § 15):

<<23 In my judgment the Defendants are right that the judge did not apply the correct test, which I have set out in paragraph 16 above. This is not because of his reference to “functionality” in [214], which appears to be a slip of the pen having regard to what he went on to say in the last sentence of [215]. It is because the test he applied was that of “skill and labour”, which was the test applied by the English courts prior to Infopaq, including in Navitaire Inc v easyJet Airline Co Ltd [2004] EWHC 1725 (Ch), [2006] RPC 3 and Nova Productions Ltd v Mazooma Games Ltd [2006] EWHC 24 (Ch), [2006] RPC 14, and not the test of “author’s own intellectual creation” laid down by the Court of Justice. As can be seen from cases such as Football Dataco and Funke Medien, these two tests are not the same, and the European test is more demanding; although Painer establishes that even a simple portrait photograph may satisfy it in an appropriate case. In fairness to the judge, I should make it clear that he was not referred to any of the relevant case law on this question (although the Defendants cited BSA, they did so in relation to a different issue).

It follows that this Court must re-assess the originality of the R & P Charts applying the correct test. Before turning to consider the evidence, it is important to make five points. First, the test is an objective one. Secondly, the test is not one of artistic merit: section 4(1)(a) of the 1988 Act expressly provides that graphic works qualify as artistic works “irrespective of artistic quality”, and nothing in the case law of the CJEU suggests otherwise. Thirdly, the burden of proof lies on the Claimants. Fourthly, particularly given that we are concerned with graphic works, a key item of evidence is the works themselves. Fifthly, as counsel for the Defendants rightly emphasised, the functionality of the Software is irrelevant to this question. The enquiry concerns the visual appearance of the R & P Charts. Given the informative purpose of the R & P Charts, the visual appearance is primarily a matter of the layout of the R & P Charts.

It can be seen from the example of the R & P Charts reproduced above, particularly when enlarged, that the various component parts of the image have been laid out with some care. Mr Mitchell has designed the display so as to cram quite a large amount of information into a single screen. Moreover, he has made choices as to what to put where, including such matters as which commands to put into the ribbon and in what order. He also selected what fonts and colours to use.

When one turns to Mr Mitchell’s evidence, his statement that “the look and feel of it is my brainchild” was not challenged. Nor were his statements that “[e]verything is original” and “everything on there is my design” because, although he had sourced components from a library, he had put them “into various locations”. The cross-examiner used the analogy of building something from Lego bricks, and in my view the analogy is a good one. As the Court of Justice held in BSA at [48], “the national court must take account, inter alia, of the specific arrangement or configuration of all the components which form part of the graphic user interface”. Mr Mitchell did not enlarge upon the choices he had made, but he was not asked about this. Nor was it put to Mr Mitchell that the visual appearance of the R & P Charts was dictated by technical considerations, rules or other constraints which left no room for creative freedom. Nor did the Defendants adduce any evidence to contradict Mr Mitchell’s evidence, such as similar graphical user interfaces produced by third parties. As the judge observed, the evidence was limited, but nevertheless it was all one way.

It is plain that the degree of visual creativity which went into the R & P Charts was low. But that does not mean that there was no creativity at all. The consequence of the low degree of creativity is that the scope of protection conferred by copyright in the R & P Charts is correspondingly narrow, so that only a close copy would infringe: see Infopaq at [45]-[48]. (It is sometimes suggested that Painer at [95]-[98] is authority to the contrary, but all that passage establishes is that the protection conferred by copyright on portrait photographs as a category is not inferior to that enjoyed by other categories of works, including other kinds of photographs.) It does not mean that the R & P Charts are not protected by copyright at all, which would have the consequence that even an identical copy would not infringe.

I therefore conclude that, even though the judge applied the wrong test, he was correct to find that the R & P Charts were original. I would therefore dismiss the Defendants’ appeal, save that I would restrict the declaration made by the judge to the R & P Charts>>.

(notizia e link a Bailii da

Disegno frattale creato con software portato in Cassazione: la quale però non entra nel merito ma dichiara il ricorso inammissibile perchè eccezione mai trattata in precedenza

Alina Trapova su Linkedin segnala Cass. sez. 1 del 16 gennaio 2023 n. 1.107, rel. Scotti.

La quale ad es.  dice che <<la protezione del diritto d’autore postula il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l’opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione (Sez. 1, n. 10300 del 29.5.2020; Sez. 1, n. 13524 del 13.6.2014; Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005)>>.

Però i due cocnetti sono in realtà uno solo: la creatività (art. 6 l. aut).

Si può semmai discutere della <<novità>>, però non menzionata però dallla legge.

Il punto intressante sarebbe stato quello dell’immagine non tutelabile perchè creata col software (in che misura e modo?). Però la SC rigetta perchè non esaminato nella fase di  merito.

Diritto di autore su fiabe , anzi su una loro particolare modalità editoriale-rappresentativa

Appello Firenze n. 669/2023 del 03.04.2023, RG 1132/2022, rel. Nicoletti, sul tema in oggetto conferma la sentenza di 1 grado circa la tutela come opera dll’ingegno della innovativa  modalitàò edutoriale di rapprestnazione di fiabe tradizionali:

<<Il giudicante, poi, correttamente, dopo aver esemplificato i dati terminologici di
cui sopra, ha ritenuto che l’oggetto di causa non fosse l’idea, ma l’opera
compiuta. Infatti, ha affermato che “nel caso di specie, l’opera di cui si chiede la
protezione è rappresentata dai cofanetti della collana “Carte in tavola”. Ora, è pacifico
che il contenuto dei cofanetti sia costituito dalle fiabe tradizionalmente raccontate ai
bambini. Tuttavia, applicando i suesposti principi, occorre guardare non all’idea in sé,
al contenuto dell’opera, bensì alla sua forma espressiva. Dalla disamina delle opere, il
cui deposito cartaceo è stato autorizzato in sede istruttoria, emerge come il suo autore abbia voluto rappresentarle mediante una visione personale delle stesse: il cofanetto,
ciascuno avente ad oggetto una fiaba, è composto da una serie di schede sulla quali
da un lato vi è il racconto della storia e, dall’altro, il disegno corrispondente, così che
poi poggiando tutte le carte in sequenza emerge la rappresentazione in disegni
dell’intera fiaba. Ebbene, si ritiene che una tale rappresentazione delle tradizionali
fiabe per bambini sia caratterizzata da innovazione ed originalità, distinguendosi dai
differenti libri con immagini colorate, per essere stampato sui due lati di singole
schede.”.
La ricostruzione del Tribunale, quindi, è del tutto in linea con l’interpretazione
costante fornita dalla giurisprudenza della normativa di riferimento.
E’ poi condivisibile l’affermazione secondo cui l’opera “Carte in tavola” presenta
un contenuto creativo, rappresentato dal fatto che il Faglia ha inteso
rappresentare e narrare delle fiabe tramite una nuova metodologia comunicativa,
ovvero quella della sequenza di carte contenenti delle illustrazioni, che nella loro
successione raccontano la storia. Tale metodologia di racconto, infatti, si presenta
come innovativa rispetto alla tradizione, differenziandosi dalla narrazione tramite libri e manuali.
L’innovazione creativa determinata dalla differente metodologia narrativa,
pertanto, connota il Faglia quale autore dell’opera, in quanto tale legittimato a
richiedere il riconoscimento della paternità della stessa.

E’ poi irrilevante il fatto che altri soggetti siano gli autori del testo e delle
illustrazioni>>

E poi:

<<L’art.  4 della legge sul diritto di autore, infatti, prevede che “senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.”.
In tale ambito può essere calata anche l’opera di cui si discute, rientrando nel
concetto di “trasformazione da un’altra forma letteraria o artistica” anche la
narrazione di fiabe tradizionali mediante carte illustrate, in relazione alle quali
l’aspetto di creatività va rinvenuto proprio nella modalità di rappresentazione
della storia.
Quello che viene tutelato nel caso in esame, infatti, non è una mera idea, come
afferma l’appellante, ma l’ideazione di una forma di rappresentazione delle storie avente carattere innovativo>>

interessante applicazione dell’art. 1304 cc, poi , da parte della Corte , avendo l’altro convenuto stipulato in precedenza una transazione con l’attore.

Per il Tribunale di Parigi c’è diritto di autore sui font tipografici (anche se non c’è violazione nel caso specifico)

Interessante decisione (in francese) segnalata da Kevin Bercimuelle-Chamot su IpKat del 28 marzo 2023.

Si tratta di Trib. Parigi , N° RG 20/06208, del 31 Mars 2023  che deide la lite tra il font « Le Monde Journal » e « Spectral » , creato per conto di Google (che è parte in causa).

Si tratta di opera tutelabile:

<<28. Aucun de ces choix n’est inédit et chacun se rerouve dans certaines autres typographies
traditionnelles ou polices de caractères récentes . En particulier, le remplacement de la goutte
par une terminaison qui se finit vers une pointe en bas cassée par un trait court, présentée par
M. X comme un parti pris esthétique constituant l’essence même du caractère typographique
Le Monde Journal, se retrouve dans des typographies du XVIII siècle et aussi des polices
actuelles (Charter, Swiss works,ème Malabar). Toutefois, la typographie Le Monde Journal
présente un aspect particulier obtenu par différents parti-pris tels que le dégraissage des
verticales au profit des horizontales, la taille respective des hauteurs d’œil d’une part,
majuscules et ascendantes d’autre part, ainsi que les détails d’empattements trapézoïdaux et le
dessin particulier des gouttes. Cette combinaison, qui permet d’atteindre l’objectif de gains de
lisibilité et d’espace mais qui aurait pu être obtenu par d’autres moyens, est originale, révèle
des choix arbitraires et reflètent l’empreinte de la personnalité de son auteur.

29. Dès lors la combinaison des caractéristiques énumérées au point 27 ci- dessus fait de la
police Le Monde Journal une œuvre typographique originale protégeable en tant que telle par
le droit d’auteur>>.

(da google translate: < 28. Nessuna di queste scelte è nuova e ciascuna si trova in certe altre tipografie
caratteri tipografici tradizionali o recenti. In particolare, la sostituzione della gotta
da un finale che termina in un punto in basso spezzato da una breve linea, presentato da
Mr. X come pregiudizio estetico che costituisce l’essenza stessa del carattere tipografico
Le Monde Journal, si trova nelle tipografie del XVIII secolo e anche nei caratteri
corrente (Carta, opere svizzere, th Malabar). Tuttavia, la tipografia di Le Monde Journal
ha un aspetto particolare ottenuto da diversi pregiudizi come lo sgrassaggio di
verticali a favore degli orizzontali, la rispettiva dimensione delle altezze degli occhi da un lato,
capitelli e ascendenti dall’altro, così come i dettagli di serif trapezoidali e il
particolare disegno delle gocce. Questa combinazione, che permette di raggiungere l’obiettivo di guadagni di
leggibilità e spazio ma che avrebbe potuto essere ottenuto con altri mezzi, è originale, rivela
scelte arbitrarie e riflettono l’impronta della personalità del suo autore.

29. La combinazione delle caratteristiche elencate al precedente paragrafo 27 rende quindi il
font Le Monde Journal un’opera tipografica originale tutelabile come tale da
diritto d’autore>>).

Però Google/Spectal non lo viola, data la sufficiente distanza grafica.

Contraffazione musicale (negata) dal distretto sud di New York

Mark Jaffe dà notizia di South. Distr. of New York 24 marzo 2023, Case 1:21-cv-04047-VM, EMELIKE NWOSUOCHA c. DONALD MCKINLEY GLOVER II,
JEFFEREY LAMAR WILLIAMS ed altri.

Interessante esame delle questioni proprie delle liti su copyright musicale nella sentenza in esame: questioni sempre ostiche per chi non conosce teoria o almeno tecnica musicale.

Il problema di solito -e pure qui- è quello di individuare le parti non originali di una composizione, le quali non sono proteggibili.

In generale:

<<Thus, “copyright protects only that which is original,” and “does not protect ideas, only their expression.” McDonald, 138 F. Supp. 3d at 455. “This principle excludes from copyright the raw materials of art, like colors, letters, descriptive facts, and standard geometric forms, as well as previous creative works that have fallen into the public domain,” and “[i]t likewise excludes the basic building blocks of music, including tempo and individual notes.” Id. at 454 (collecting cases). Further, “words and short phrases, including titles and slogans, rarely if ever exhibit sufficient originality to warrant copyright protection,” and “[l]onger phrases are also not protectable if they are common or cliché.” Id. Similarly, “common rhythms, song structures, and harmonic progressions are not protected” and “[t]hemes fall into the category of uncopyrightable ideas.” Id. at 454-55. Still, “a work may be copyrightable even though it is entirely a compilation of unprotectible elements,” because “the original way in which the author has selected, coordinated, and arranged the elements of his or her work” is protectible. Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd. (Inc.), 71 F.3d 996, 1003-04 (2d Cir. 1995) (internal quotation marks omitted)>>

In aprticolare nel caso sub iudice:

<<Additionally, the parties agree, and the Court concurs, that the Complaint does not allege infringement of the “overall structure of the songs, order, and number of verse and chorus sections,” or the “instrumentation,” “musical notes,” or “musical production.”5 (See Opposition at 2-6; Memorandum at 4-6; Complaint ¶¶ 39-40.)
The Court finds that the “distinct and unique vocal cadence, delivery, rhythm, timing, phrasing, meter and/or pattern” or “flow” as well as the “lyrical theme” and “structure” of the chorus in Plaintiff’s Composition lack sufficient originality alone, or as combined, to merit compositional copyright protection or are categorically ineligible for copyright protection. (Complaint ¶ 39.) For instance, Nwosuocha asserts copyright over the “lyrical theme” of Plaintiff’s Composition, but a lyrical theme is simply an idea, and ideas are not protectable. Moreover, the idea of a boastful rapper is certainly not original to Nwosuocha.
The Court further finds that although the “content” of the chorus of Plaintiff’s Composition, which the Court understands to mean the lyrics, bears sufficient originality to merit compositional protection, a cursory comparison with the Challenged Composition reveals that the content of the choruses is entirely different and not substantially similar.6 As noted previously, the “question of substantial similarity is by no means exclusively reserved for resolution by a jury” and the Second Circuit has “repeatedly recognized that, in certain circumstances, it is entirely appropriate for a district court to resolve that question as a matter of law, either because the similarity between two works concerns only non-copyrightable elements of the plaintiff’s work, or because no reasonable jury, properly instructed, could find that the two works are substantially similar.” Peter F. Gaito, 602 F.3d at 63. Here, no reasonable jury, properly instructed, could find that the lyrics of the chorus of Plaintiff’s Composition and the chorus of the Challenged Composition are substantially similar>>.

Si tratta però di esame ultroneo , condotto dalal corte senza necessità, dato che l’opera nmon era stata retgistrata come richeide il diritto usa per aver tutela in corte. O meglio -particolare assi imporante- l’attore aveva registrato solo il fonogramma (sound recording) e  non l’opera muscia /musical registration): inadempimeot palese del suo consulente IP .

Linee guida dello US Copyright Office sulla registrabilità di opere prodotte con intelligenza artificiale

Sono state diffuse le “Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence” , 10-16 marzo 2023.

Fonte: web page dell’Ufficio .

Il passo interessante è sub III:

<<It begins by asking ‘‘whether the ‘work’ is basically one of human authorship, with the computer [or other device] merely beingan assisting instrument, or whether thetraditional elements of authorship in the work (literary, artistic, or musicalexpression or elements of selection,arrangement, etc.) were actually conceived and executed not by man but by a machine.’’ In the case of works containing AI-generated material, theOffice will consider whether the AI contributions are the result of‘‘mechanical reproduction’’ or instead of an author’s ‘‘own original mentalconception, to which [the author] gave visible form.’’ The answer will depend on the circumstances,particularly how the AI tool operatesand how it was used to create the final work. This is necessarily a case-by case inquiry. If a work’s traditional elements of authorship were produced by a machine, the work lacks human authorship and the Office will not register it.
For example, when an AI technology receives solely a prompt from a human and produces complex written, visual, or musical works in response, the ‘‘traditional elements of authorship’’ are determined and executed by the technology—not the human user.
Based on the Office’s understanding of the generative AI technologies currently available, users do not exercise ultimate creative control over how such systems interpret prompts and generate material.
Instead,these prompts function more like instructions to a commissioned artist—they identify what the prompter wishes to have depicted, but the machine determines how those instructions are implemented in its output.
Forexample, if a user instructs a text generating technology to ‘‘write a poem about copyright law in the style ofWilliam Shakespeare,’’ she can expect the system to generate text that is recognizable as a poem, mentions copyright, and resembles Shakespeare’s style. But the technology will decide the rhyming pattern, the words in each line, and the structure of the text.
When an AI technology determines the expressive elements of its output, the generated material is not the product of human authorship. As a result, that material is not protected by copyright and must be disclaimed in a registration application.
In other cases, however, a work containing AI-generated material will also contain sufficient human authorship to support a copyright claim. For example, a human may select or arrange AI-generated material in a sufficiently creative way that ‘‘the resulting work as a whole constitutes an original work of authorship.’’ Or anartist may modify material originally generated by AI technology to such a degree that the modifications meet the standard for copyright protection. In these cases, copyright will only protect the human-authored aspects of the work, which are ‘‘independent of’’ and do ‘‘not affect’’ the copyright status of the AI-generated material itself>>
Mi pare affermazione di buon senso.

Intervento romano sulla tutela d’autore per le fotografie

Trib. Roma 22.06.2022 n. 10.041/2022, RG 21.494/2018, riepiloga i termini della tutela delle fotografie con utili precisazioni.

Si trattava di foto caricate su database on line da fotografo professionista e poi offerte in licenza a potenziale interessato, che non le acquista ma le usa uguialmente su propri articoli giornalistici.

Spunti presenti:

  1. consueta triplice distinzione: i) foto protette da diritto pieno, ii) da dir. connesso o iii) solo documetarie ex art. 87.2 l. aut.
  2. sulla distinzione tra i) e ii) , spesso punctum dolens, si dilunga sulla creatività. Precisa che la professionalità del fotograto e la qualità tecnca delle fotografie sono insufficientei: <<Nel caso in esame parte attrice si è limitata sostanzialmente a rivendicare, in generale, la elevata qualificazione professionale dei fotografi e l’elevata qualità tecnica delle fotografie, senza formulare alcuno specifico riferimento ad alcuna di esse, deducendo a riprova il fatto che esse sono destinate alla cessione a terzi, previo compenso, per la pubblicazione su testate giornalistiche.         Ma in base ai principi sopra richiamati la professionalità del fotografo e la qualità tecnica delle fotografie sono insufficienti per il riconoscimento del carattere artistico ed al contrario sono la loro stessa destinazione, al normale circuito dei media, ed il loro genere – personaggi, eventi e tematiche di interesse giornalistico – che le devono fare includere fra le fotografie “semplici”, in assenza di elementi specifici, che dovrebbero essere riferibili singolarmente a ciascuna di esse, che non sono stati neanche dedotti .          Ciò si deve affermare anche per quelle relative non a persone o eventi pubblici, ma a edifici sedi di istituzioni o note società, o alla composizione in studio di oggetti “significativi”, quali il modello 730 o biglietti di banca. Queste ultime in particolare non possono essere ricondotte alle fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art.87, 2° comma L.A., ma si riferiscono piuttosto a “fatti della vita sociale”, non avendo la funzione di riprodurre il modo di essere di questi oggetti, ma quella di illustrare le tematiche economiche che essi evocano>>
  3. prova del diritto nelle forme di uso ex ar.t 8 l. aut.: <<Nel sito ciascuna fotografia risulta accompagnata dalle indicazioni prescritte dall’art. 90 L.A. Pare evidente del resto che poiché tale titolarità deriva dall’individuazione dell’autore dello scatto, che parte attrice deduce essere il sig. Canino stesso o un fotografo a lui legato da un rapporto  i committenza (art. 88 comma 2 L.A.), la contestazione deve essere supportata da elementi specifici, risolvendosi altrimenti nel tentativo di onerare l’attore di una probatio diabolica; tali elementi non sono stati dedotti, essendosi parte convenuta limitata ad affermare, in modo del tutto generico, di avere reperito le fotografie sulla rete>>
  4. errata l’invocazione della “esimente” della ripubblicazione ex art. 91.2 l. aut.  di foto tratte da giornali
  5. quantificazione: gli sconti per acquisti cumulativi non contano nella liquidazione del mancato guadagno

Protezione del personaggio di fantasia col diritto d’autore: la sentenza di appello conferma il Tribunale nel caso Clint Eastwood c. Rango

Con post 2.6.2021 avevo dato conto della setnenza di primo grado Trib. Roma 16.04.2021 che rigettava la domanda del produttore de <Per un pugno di dollari>.

Ora è stata emanata la sentenza di appello App. Roma n. 5432/2022, RG 6935/2021, rel. Romandini, che conferma il primo grado , ricalcandone la motivaizone.

Conferma che nel famoso film, riprodotto in minima misura (un minuto o poco più) in particolare nel suo personaggio più noto <L’uomo denza nome> (C. EAstwood) , il personaggio non è tutelabile perchè non disgiungibile dall’attore che lo impersonifica (C. Eastwood appunto).

Il quesito centrale, secondo il tribunale  cui aderisce la CdA,  sarebbe questo: <<La questione, tuttavia, attiene nel caso di specie, come in modo condivisibile spiegato dal
Giudice di prime cure, alla verifica se il personaggio “l’uomo senza nome”, non più comparso in
alcuna ulteriore opera cinematografica al di fuori dei lungometraggi costituente la c.d. “trilogia
del dollaro”, presenti profili pur minimi della creatività o piuttosto non costituisca “la
rielaborazione personale e non evolutiva (bensì contestualizzata nel mondo western) da parte
di Sergio Leone di prototipi noti alla narrazione letteraria e cinematografica e non ha acquisito
una penetrazione ovvero una permanenza nel pubblico , nella critica cinematografica o nelle

successive opere, così da renderlo qualificabile come opera creativa ed identificabile come tale>>.

Non so se sia esatta la valutazione: bisognerebbe provare a realizzare un  corto con altro attore, ma uguale tutto il resto.

In ogni caso, questo aspetto (disgiungibilità) nella disciplina della proteggibilità del personaggio è importante.

Errata invece l’affermazione per cui la risposta al quesito è questione di fatto (<<Il Tribunale ha optato per la seconda soluzione. Si tratta, dunque, di una valutazione in punto di fatto operata che appare alla Corte, peraltro,
sorretta da adeguata e coerente motivazione
>>): solo i fatti storici rientrano in essa, mentre il loro inquadramento nel concetto di creatività è giudizio in diritto.

La corte qualifica la brevità di riproduzione come <pura volontà di citazionismo … più che altro per rendere omaggio all’attore ed ad regista Sergio Leone >>. Affermazione assai dubbia, parendo invece voler riprodurre per lucrare, anche se abilmente riducendo il tempo per ridurre i rischi di violazione (difettano i requisiti dell’art. 70 l. aut.).

Significativa anche la discussione sull’eccezione di citazione, condotta però con motivazione non molto appfofondita . E’ invece giusta la critica di uso poco o nulla sorvegliato del termine fair use da parte del Trib.

V. il collage riportato da Girardello con post in IpKat 12.09.2022

e poi il video di RAngo, con link sempre offerto dal medesimo autore.