L’emittente radiotelevisica ha diritto al compenso per le copie private (art. 5.2.b) dir. 29-2001)

Corte di giustizia  23.,11.2023, Seven.One entertainment v. Corint, C-260/22 illumina (poco, per vero) la norma in oggetto, in relazione alla sua trasposizione nazionale tedesca, che esenta dal diritto al compenso tramite collecting society le emittenti per le loro trasmissioni.

La soluzione della corte è scontata, visto il dettato letterale della dir. 298/2001. Palesement irrilevante, poi,  è la circostranza per cui certi organismi TV siano anche produttori di pellicole maturando così il relativo credito, giustamente osserva la CG.

Meno semplice è la sua attiazione e in particolare se lo Stao possa esentare certi aventi diritto sulla base di danno inesistente o minimo: o meglio, visto che può, quando ricorra tale fattiuspecie concreta. Serve poi parità di trattamento nel senso che è da vedere se può esentare tutti o solo caso per caso (ed allora in base a quali criteri oggettivi).

Ma su tutto ciò solo il giudice nazinale può decidere, conclude la CG

Copyright e standards

La corte di appello del distretto di Columbia , 12.09.2023, No. 22-7063, AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, ET AL v. PUBLIC.RESOURCE.ORG, INC., dà qualche interessante insegnamento sul tema (qui la pagina della corte mentre  qui il link diretto al pdf).

Tre organizzazioni, che predispongno standard per certi settori di impresa, fanno causa a public.resource.org, per aver pubblicato centinaia di standards: il che violerebbe il copyright su di essi gravante.

Di questi la maggior parte era anche stata inserita (incorporate) nella legislazione usa.

La corte di appello dice che tale pubblicaizone da parte di https://public.resource.org/ costituisce fair use (per la parte incorporated).

I primi tre fattori del 17 us code § 107 sono a favore del convenuto.

L’ultimo (effetti economici sul mercato dell’opera protetta) è invece incerto: ma non basta a controbilanciare gli altri tre.

<<n ASTM II, we noted that Public Resource’s copying may harm the market for the plaintiffs’ standards, but we found the extent of any such harm to be unclear. 896 F.3d at 453. We noted three considerations that might reduce the amount of harm: First, the plaintiffs themselves make the incorporated standards available for free in their reading rooms. Second, Public Resource may not copy unincorporated standards—or unincorporated portions of standards only partially incorporated. Third, the plaintiffs have developed and copyrighted updated versions of the relevant standards, and these updated versions have not yet been incorporated into law. We asked the parties to address these issues, among others, on remand. See id.
The updated record remains equivocal. The plaintiffs press heavily on what seems to be a common-sense inference: If users can download an identical copy of an incorporated standard for free, few will pay to buy the standard. Despite its intuitive appeal, this argument overlooks the fact that the plaintiffs regularly update their standards—including all 185 standards at issue in this appeal. And regulators apparently are much less nimble in updating the incorporations. So, many of the builders, engineers, and other regular consumers of the plaintiffs’ standards may simply purchase up-to-date versions as a matter of course. Moreover, some evidence casts doubt on the plaintiffs’ claims of significant market injury. Public Resource has been posting incorporated standards for fifteen years. Yet the plaintiffs have been unable to produce any economic analysis showing that Public Resource’s activity has harmed any relevant market for their standards. To the contrary, ASTM’s sales have increased over that time; NFPA’s sales have decreased in recent years but are cyclical with publications; and ASHRAE has not pointed to any evidence of its harm. See ASTM III, 597 F. Supp. 3d at 240.
The plaintiffs’ primary evidence of harm is an expert report opining that Public Resource’s activities could put the plaintiffs’ revenues at risk. Yet although the report qualitatively describes harms the plaintiffs could suffer, it makes no serious attempt to quantify past or future harms. Like the district court, we find it “telling” that the plaintiffs “do not provide any quantifiable evidence, and instead rely on conclusory assertions and speculation long after [Public Resource] first began posting the standards.” ASTM III, 597 F. Supp. 3d at 240.
Finally, our analysis of market effects must balance any monetary losses to the copyright holders against any “public benefits” of the copying. Oracle, 141 S. Ct. at 1206. Thus, even if Public Resource’s postings were likely to lower demand for the plaintiffs’ standards, we would also have to consider the substantial public benefits of free and easy access to the law. As the Supreme Court recently confirmed: “Every citizen is presumed to know the law, and it needs no argument to show that all should have free access” to it. Georgia v. Public.Resource.Org., Inc., 140 S. Ct. 1498, 1507 (2020) (cleaned up)>>.

Sintesi sul quarto:

<<We conclude that the fourth fair-use factor does not significantly tip the balance one way or the other. Common sense suggests that free online access to many of the plaintiffs’ standards would tamp down the demand for their works. But there are reasons to doubt this claim, the record evidence does not strongly support it, and the countervailing public benefits are substantial.>>

Sintesi comlpèessiva: <<In sum, the first three factors under section 107 strongly favor fair use, and the fourth is equivocal. We thus conclude that Public Resource’s non-commercial posting of incorporated standards is fair use>>

La citazione in giudizio dell’associazione scrittori usa contro Open AI

E’ reperibile in rete (ad es qui) la citazione in giuidizio avanti il South. Dist. di New Yoerk contro Open AI per vioalzione di copyright proposta dalla importante Autorhs Guild e altri (tra cui scrittori notissimi) .

L’allenamento della sua AI infatti pare determini riproduzione e quindi (in assenza di eccezione/controdiritto) violazione.

Nel diritto UE l’art. 4 della dir 790/2019 presuppone il diritto  di accesso all’opera per  invocare l’eccezione commerciale di text and data mining:

<< 1. Gli Stati membri dispongono un’eccezione o una limitazione ai diritti di cui all’articolo 5, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati.

2. Le riproduzioni e le estrazioni effettuate a norma del paragrafo 1 possono essere conservate per il tempo necessario ai fini dell’estrazione di testo e di dati.

3. L’eccezione o la limitazione di cui al paragrafo 1 si applica a condizione che l’utilizzo delle opere e di altri materiali di cui a tale paragrafo non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato, ad esempio attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online.

4. Il presente articolo non pregiudica l’applicazione dell’articolo 3 della presente direttiva>>.

Il passaggio centrale (sul se ricorra vioalzione nel diritto usa) nella predetta citazione sta nei §§ 51-64:

<<51. The terms “artificial intelligence” or “AI” refer generally to computer systems designed to imitate human cognitive functions.
52. The terms “generative artificial intelligence” or “generative AI” refer specifically to systems that are capable of generating “new” content in response to user inputs called “prompts.”
53. For example, the user of a generative AI system capable of generating images
from text prompts might input the prompt, “A lawyer working at her desk.” The system would then attempt to construct the prompted image. Similarly, the user of a generative AI system capable of generating text from text prompts might input the prompt, “Tell me a story about a lawyer working at her desk.” The system would then attempt to generate the prompted text.
54. Recent generative AI systems designed to recognize input text and generate
output text are built on “large language models” or “LLMs.”
55. LLMs use predictive algorithms that are designed to detect statistical patterns in the text datasets on which they are “trained” and, on the basis of these patterns, generate responses to user prompts. “Training” an LLM refers to the process by which the parameters that define an LLM’s behavior are adjusted through the LLM’s ingestion and analysis of large
“training” datasets.
56. Once “trained,” the LLM analyzes the relationships among words in an input
prompt and generates a response that is an approximation of similar relationships among words in the LLM’s “training” data. In this way, LLMs can be capable of generating sentences, p aragraphs, and even complete texts, from cover letters to novels.
57. “Training” an LLM requires supplying the LLM with large amounts of text for
the LLM to ingest—the more text, the better. That is, in part, the large in large language model.
58. As the U.S. Patent and Trademark Office has observed, LLM “training” “almost
by definition involve[s] the reproduction of entire works or substantial portions thereof.”4
59. “Training” in this context is therefore a technical-sounding euphemism for
“copying and ingesting.”
60. The quality of the LLM (that is, its capacity to generate human-seeming responses
to prompts) is dependent on the quality of the datasets used to “train” the LLM.
61. Professionally authored, edited, and published books—such as those authored by Plaintiffs here—are an especially important source of LLM “training” data.
62. As one group of AI researchers (not affiliated with Defendants) has observed,
“[b]ooks are a rich source of both fine-grained information, how a character, an object or a scene looks like, as well as high-level semantics, what someone is thinking, feeling and how these states evolve through a story.”5
63. In other words, books are the high-quality materials Defendants want, need, and have therefore outright pilfered to develop generative AI products that produce high-quality results: text that appears to have been written by a human writer.
64. This use is highly commercial>>

Plagio di lettera da parte di un breve saggio: “The Kindest” in Larson v. Dorland Perry

La corte del Massachussets 14.09.2023 n. Case 1:19-cv-10203-IT, larson v. Dorland Perry, (segnalato e linkato dal prof. Edward Lee su X ).

Qui la peculiarità fattuale è che il lavoro plagiario si è evoluto in tre versioni, sempre più lontane dal lavoro originale.

Sulla substantial similarity : <<“Substantial similarity is an elusive concept, not subject to precise definition.” Concrete Mach. Co. v. Classic Lawn Ornaments, Inc., 843 F.2d 600, 606 (1st Cir. 1988). The inquiry is a “sliding scale”: If there are many ways to express a particular idea, then the burden of proof on  the plaintiff to show substantial similarity is lighter. Id. at 606-07. Here, there are many ways to write a letter, even one dealing specifically with kidney donations. Larson Mem. SJ, Ex. 8 [Doc. No. 189-8] (examples of sample letters from organ donors/family members of organ donors to recipients); Id., Ex. 1 ¶ 7 (Larson Aff.) [Doc. No. 189-1]>>.

Sulle parti non originali:

<<However, “[n]o infringement claim lies if the similarity between two works rests necessarily on non-copyrightable aspects of the original—for example, ‘the underlying ideas, or expressions that are not original with the plaintiff.’” TMTV, Corp. v. Mass. Prods., Inc., 645 F.3d 464, 470 (1st Cir. 2011) (internal citation omitted). “[I]t is only when ‘the points of dissimilarity not only exceed the points of similarity, but indicate that the remaining points of similarity are (within the context of plaintiff’s work) of minimal importance either quantitatively or qualitatively, [that] no infringement results.’” Segrets, Inc., 207 F.3d at 66. “‘The test is whether the accused work is so similar to the plaintiff’s work that an ordinary reasonable person would conclude that the defendant unlawfully appropriated the plaintiff’s protectible expression by taking material of substance and value.’” Id. at 62. “While summary judgment for a plaintiff on these issues is unusual,” it may be warranted based on the factual record. Id.; accord T-Peg, Inc. v. Vt. Timber Works, Inc., 459 F.3d 97, 112 (1st Cir. 2006)>>.

Sui dati fattuali sostenenti il giudizio di accertato plagio nella prima versione:

<<The 2016 Brilliance Audio Letter.8 As Larson concedes, the undisputed evidence mandates a conclusion that the 2016 Letter is substantially similar to the Dorland Letter. The Dorland Letter is approximately 381 words long, Dorland Mem. SJ, Ex. C [Doc. No. 181-3]; of those 381 words, the 2016 Letter copies verbatim approximately 100, and closely paraphrases approximately 50 more, Larson Mem. SJ, Appendix I [Doc. No. 193-1]. Many of these verbatim or near-verbatim lines gave the Dorland Letter its particular character, including: “My gift…trails no strings”; “I [focused/channeled] [a majority of] my [mental] energ[y/ies] into imagining and celebrating you”; “I accept any level of involvement,…even if it is none”; “To me the suffering of strangers is just as real”; and “I [wasn’t given/didn’t have] the opportunity to form secure attachments with my family of origin.” Id. The 2016 Letter also follows an identical structure to the Dorland Letter: a paragraph introducing the donor, including information on race, age, and gender; a paragraph explaining how the donor discovered the need for kidney donation; a paragraph explaining the donor’s traumatic childhood; a paragraph expressing the donor’s focus on the future recipient; a paragraph wishing the recipient health and happiness; and a concluding paragraph expressing a desire to meet. Id. Based on the documents before the court, the 2016 Letter took “material of substance and value” from the Dorland Letter in such a quantity and in such a manner that the points of similarity outweigh the points of dissimilarity. See Segrets, Inc., 207 F.3d at 62, 66.>>

Con analitico esame ravvisa comunque fair use.

Il giudice esclude tortiuous interference nelle continue dichiaraizoni dell’asserito plagiato verso le contriopati contrattiuali dell’asserito plagiante

Esclude anche che ricorra diffamazione.

L’eccezione di copia privata ex art. 5.2.a) dir. 29/2001 non si applica alla infrastruttura predisposta per il download con la tecnica del data deduplication (anche se il fornitore non effettua una comunicazione al pubblico)

C. giust. 13.07.2023, C-426/21, Ocilion c. SevenOne+1, affrotna l’ennesimo caso di rpedispisizione di infrasrtutrua perchè l’uitente poi da solo acceda a conteuti on line protetti.

Quyi la particolarità è luso della tecnica della data deduplicatin (la copia fatta dal  primo utente è consewrvata anche per eventuali altri sucecssivi)

Ma l’uso privato è difficilmente riscontarbile anche se è poi il singolo privato ad attivare il download:

<<45   A tale proposito, la tecnica di deduplica di cui trattasi nel procedimento principale conduce alla realizzazione di una copia che, lungi dall’essere a disposizione esclusiva del primo utente, è destinata ad essere accessibile, tramite il sistema offerto dal prestatore, ad un numero indeterminato di utenti finali, a loro volta clienti degli operatori di rete ai quali detto prestatore mette tale tecnica a disposizione.

46 In tali circostanze, è giocoforza constatare, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che un servizio come quello offerto dalla Ocilion, che consente l’accesso a una riproduzione di un’opera protetta a un numero indeterminato di beneficiari a fini commerciali, non rientra nell’eccezione detta per «copia privata» di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29>>.

Ciò non toglie però cjhe non ricora comunicazione al puibblico per il fornitore della infrasttura (ad alberghi o ad oepratori di rete):

<<61  nel caso di specie, come menzionato al punto 12 della presente sentenza, dalla decisione di rinvio risulta che la Ocilion fornisce agli operatori di rete, nell’ambito della sua soluzione on premise, l’hardware e i software necessari, nonché un’assistenza tecnica per garantirne la manutenzione.

62 Orbene, come rilevato dall’Avvocato generale ai paragrafi da 68 a 70 delle sue conclusioni, in assenza di qualsiasi collegamento tra il fornitore dell’hardware e dei software necessari e gli utenti finali, un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerato un atto di comunicazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, realizzato dalla Ocilion.

63 Infatti, da un lato, un prestatore come la Ocilion non fornisce agli utenti finali l’accesso a un’opera protetta. È vero che esso fornisce agli operatori di rete l’hardware e i software necessari a tale riguardo, ma sono solo questi ultimi a consentire agli utenti finali l’accesso alle opere protette.

64 Dall’altro lato, poiché sono tali operatori di rete che forniscono agli utenti finali l’accesso a opere protette, conformemente alle modalità previamente definite tra loro, il prestatore che fornisce l’hardware e i software necessari agli operatori di rete per dare accesso a tali opere non svolge un «ruolo imprescindibile», ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza citata al punto 59 della presente sentenza, cosicché non si può ritenere che esso abbia realizzato un atto di comunicazione ai sensi della direttiva 2001/29. Infatti, sebbene l’utilizzo di tale hardware nonché dei software, nell’ambito della soluzione on premise, appaia necessario affinché gli utenti finali possano guardare in differita le trasmissioni televisive, dalle indicazioni contenute nel fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che il prestatore che fornisce tale hardware nonché tali software intervenga per dare agli utenti finali accesso a tali opere protette.

65 In tale contesto, la circostanza che un tale prestatore sappia eventualmente che il suo servizio può essere utilizzato per accedere a contenuti di trasmissioni protetti senza il consenso dei loro autori non può di per sé essere sufficiente per ritenere che egli realizzi un atto di comunicazione, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29.

66 Del resto, dalla decisione di rinvio non risulta che l’assistenza tecnica offerta dalla Ocilion vada oltre la manutenzione e l’adeguamento dell’hardware e dei software necessari forniti e consenta a tale prestatore di influenzare la scelta dei programmi televisivi che l’utente finale può guardare in differita>>.

Equo compenso anche per le riproduzioni private di trasmissioni televisive, dice l’Avvocato Generale

Secondo le Conclusioni 13.07.2023 dell”AG Collins, C-260/22, Seven.One Enterteinment group c. Coriont Media GmBH, è incompatibile col diritto UE la legge tedesca, laddove  non attriobuisce l’equo compenso agli organismi di radio diffusione sulla riproduzione privatedi loro trasmissioni.

<<§ 41 L’articolo 2, lettera e), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro preveda un’eccezione per copia privata al diritto esclusivo di riproduzione degli organismi di diffusione radiotelevisiva nelle fissazioni delle loro trasmissioni, escludendo al contempo il diritto a un equo compenso per tale copia qualora essa arrechi loro un pregiudizio più che minimo.

Il fatto che gli organismi di diffusione radiotelevisiva possono avere diritto a un equo compenso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 in qualità di produttori cinematografici è irrilevante [giusto ma ovvio]>>.

Circa la possibilità di disapplicare, sempre utile il ripasso:

<<38. La questione che si pone nel caso di specie è se la ricorrente possa invocare l’articolo 2, lettera e), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 in un procedimento contro la convenuta al fine di ottenere la disapplicazione di una normativa nazionale contrastante con tali disposizioni. L’articolo 288, terzo comma, TFUE stabilisce che le direttive non possono di per sé creare obblighi a carico di soggetti di diritto e quindi non possono essere fatte valere in quanto tale nei confronti di soggetti di diritto dinanzi a un giudice nazionale. Anche se chiare, precise e incondizionate, le disposizioni di una direttiva, come quelle di cui all’articolo 2, lettera e), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non consentono al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad esse contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un soggetto di diritto (51).

39. Una direttiva può comunque essere invocata nei confronti di uno Stato membro, a prescindere dalla veste in cui quest’ultimo agisce. Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva laddove quest’ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro, degli organi della sua amministrazione, ivi comprese autorità decentralizzate, o degli organismi o entità sottoposti all’autorità o al controllo dello Stato o a cui uno Stato membro abbia demandato l’assolvimento di un compito di interesse pubblico e che dispongono a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (52).

40. All’udienza, sia la convenuta che il governo tedesco hanno confermato che la convenuta è una società di gestione collettiva a cui la legge ha conferito poteri speciali e che deve agire nell’interesse pubblico. Ne consegue che, qualora il giudice del rinvio si trovi nell’impossibilità di interpretare l’articolo 87, paragrafo 4, dell’UrhG in modo conforme agli articoli 2, lettera e), e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, la ricorrente può avvalersi di queste ultime disposizioni nella sua controversia con la convenuta per cercare di persuadere tale giudice a disapplicare l’articolo 87, paragrafo 4, dell’UrhG>>.

Quindi verso la collecting,  organo di diritto pubblico, vale l’efficacia verticale delle direttive inattuate.

Fair use nel software: la sentenza di appello in Apple v. Corellium

L’appello dell’11 circuito 8 maggio 2023, Apple v. Corellium, Case: 21-12835, decide un interessante caso di fair use nel software.

Si tratta del sftw CORSEC per simulare il sistema operativo iOS di Apple anche su macchine android.

La corte di appello conferma il fair use, dati i benefici per la collettività di tale sftw.

<< Like Google Books, CORSEC adds new features to copyrighted works. CORSEC allows re-searchers to visualize in real time iOS’s processes, freeze those pro-cesses and study them for as long as they need to, step backward and forward in time at will to closely monitor system activity, and run multiple experiments from the same starting point. CORSEC also adds file and app browsers. There’s no dispute that these fea-tures assist researchers and enable them to do their work in new ways. Corellium has thus “augment[ed] public knowledge by mak-ing available information about [iOS].” Id. at 207; see also A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, LLC, 562 F.3d 630, 639 (4th Cir. 2009) (finding that copying student assignments into a database to detect plagiarism was “transformative” because the database’s “use of [the students’] works had an entirely different function and pur-pose than the original works”); Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146, 1165 (9th Cir. 2007) (finding that Google image search’s “use of thumbnails [was] highly transformative” because the “use of the images served a different function” than the original pictures by “improving access to information on the internet ver-sus artistic expression” (cleaned up)); Sony Comput. Ent., Inc. v. Connectix Corp., 203 F.3d 596, 606 (9th Cir. 2000) (finding that a PlayStation emulator was “modestly transformative” because the emulator “create[d] a new platform, the personal computer, on which consumers can play games designed for the Sony PlayStation”) >>.

Apple solleva tre obieizoni, rigettate dalla Corte.

<<Against all this, Apple advances three arguments—all unpersuasive.

First, Apple argues that “making verbatim copies of a cop-yrighted work and converting [those works] into a different format is not transformative.” Apple is right. In Patton, for example, we found no transformative use where “verbatim copies of portions of . . . original books . . . ha[d] merely been converted into a digital format.” 769 F.3d at 1262. Similarly, the Ninth Circuit held that it was not transformative to convert copyrighted songs from CDs to MP3 files for download because the “original work[s] [were] merely retransmitted in a different medium.” See A&M Recs., Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004, 1015 (9th Cir. 2001).
But this isn’t a case in which the original is simply repack-aged in a different format. Corellium adds several features that are not normally available on iOS. These include (1) the ability to see and halt running processes; (2) the ability to modify the kernel; (3) CoreTrace, a tool to view system calls; (4) an app browser; (5) a file browser; and (6) the ability to take live snapshots. They also include, for example, the ability to modify the trust cache so that researchers can install new programs on the device that allow the user to perform fuzzing (a way to find bugs in a product’s code) or other types of security research. The record, in other words, shows that there wasn’t verbatim copying here. And even if there were, Patton itself recognized that “verbatim copying may be transform-ative so long as the copy serves a different function than the origi-nal work.” 769 F.3d at 1262. Here, Corellium used iOS to serve a research function, and not as a consumer electronic device.
Second, Apple contends that “[s]ecurity research is not a transformative purpose because it is one of the purposes already served by Apple’s works.” Apple says that “security researchers have long used Apple-licensed versions of iOS to do their work.” Corellium (in our view) rightly points out the flaw in this argu-ment: it’s “like saying Google Books was not transformative be-cause scholars could manually search books for keywords by going to the library.” In other words, there’s no dispute that CORSEC “adds features that are not available on retail iOS that are useful for security research.” These features make security research far more efficient. See Fox News Network, LLC v. TVEyes, Inc., 883 F.3d 169, 177 (2d Cir. 2018) (noting “the transformative purpose of en-hancing efficiency”). They also make possible deeper insights into the software. The fact that iOS itself allowed for some security re-search before, then, can’t negate Corellium’s innovation (just like sifting through books at the library didn’t negate Google Books’s transformativeness).
Third, Apple asserts that “the district court was wrong to find—on summary judgment—that the purpose of [CORSEC] is security research.” For this, Apple mostly points to evidence show-ing that customers can use CORSEC for multiple purposes. For example, Corellium’s expert testified that security research wasn’t CORSEC’s “exclusive use.” But transformativeness does not re-quire unanimity of purpose—or that the new work be entirely dis-tinct—because works rarely have one purpose. In assessing whether a work is transformative, the question has always been “whether a [transformative use] may reasonably be perceived.” Campbell, 510 U.S. at 582 (emphasis added) (finding that a parody was transformative even though both a song and its parody serve the same function of entertainment). We don’t ask whether the new product’s only purpose is transformative.
The Supreme Court made this point in Google. In that case, Google used Java’s code “for the same reason that [Oracle] created those portions, namely, to enable programmers [to use shortcuts] that would accomplish particular tasks.” Google, 141 S. Ct. at 1203. But, at a higher level, the purpose was to create a “new product [that] offer[ed] programmers a highly creative and innovative tool for a smartphone environment.” Id. This higher-order purpose was what made Google’s product transformative. Id. As in Google, the mere fact that some purposes overlap does not pre-clude a finding of transformative use >>

Editori contro Internet Archive: sentenza della corte newyorkese sul fair use relativo alla digitalizzazione di libri cartacei

Distretto Sud di New York 24 marzo 2023, 20-cv-4160 (JGK), Hachette ed altri c. Internet Archive ed altri.

Interne Archive , non profit, durante la pandemia digitalizzò 127 libri cartacei di 4 editori e li mise on line. Questi agiscono in giudizio per violaizone di diritto di autore.

La difesa di IA consistette solo nell’eccezione di  fair use (17 us code § 107).

Eccezione rigettata però.

Tra i punti più interessanti:

i) la differenza rispetto al caso Google Books (che pure digitalizza libri cartacei), ove fu ravvisato transformative use, sub A.1, pp. 19-20.

ii) l’aver ravvisato profit indiretto, anche se l’associazione è non profit, sub A.2 p. 26 ss

L’eccezione ex art. 65 l. aut. comprende non solo la riproduzione in giornali o riviste ma anche in rassegne-stampa

Precisazioni utili sull’eccezione ex art. 65 l. aut. dalla sempre ottima penna del rel. Scotti della sez. 1 in Cass. 1.651 del 19.01.2023 (azione di accertamento negativo).

Ai fatti non si applica la dir. 790/2019 o meglio il d. lgs di attuazione (177/2021, art. 43 bis l. aut.), precisa la SC.

Al § 5 e § 11 p. 8 e p. 12/3  la ratio della’rt. 65 l. aut.

Al § 7 la SC conferma la natura eccezionale della facoltà ex art. 65. Però, nonostante l’art. 14 oprel.  vieti l’analogia legis,  è ammessa l’interpretazione estensiva (p.12).

eD ALLORA: <<La ratio dell’art.65, comma 1, l.d.a. va chiaramente colta nella
ritenuta meritevolezza di tutela, anche in base ai valori
costituzionali, della finalità informativa delle pubblicazioni (riviste e
giornali, anche radiotelevisivi) che godono dell’eccezione in una
prospettiva di amplificazione della risonanza dell’articolo di attualità
nell’interesse pubblico alla massima circolazione delle informazioni.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale13 di 19
Ed allora, non si scorge alcuna differenza apprezzabile, come
correttamente osservato dalla Corte romana, tra i giornali e le
riviste, da un lato, e le rassegne stampa, dall’altro, che sono
destinate a soddisfare una innegabile finalità informativa, pur
indubbiamente selettivamente appuntata su di uno specifico
interesse nutrito dal pubblico di riferimento.
Non si comprenderebbe quindi per quale ragione l’eccezione
avrebbe dovuto valere solo per una pubblicazione come un giornale
o una rivista, magari super-specialistica, e non già per una
rassegna compilativa, altrettanto specialistica o di nicchia.
La distinzione, posta in risalto dai ricorrenti, fra interesse pubblico
alla lettura di giornali e riviste e interesse privato alla lettura di
rassegne stampa, si rivela, ad attenta analisi, fuorviante: in
entrambi i casi vi è un interesse generale, collettivo e più ampio,
alla circolazione e alla diffusione delle informazioni, e un interesse
privato e particolare, che al primo si sovrappone, a soddisfare il
bisogno informativo di una collettività, un gruppo o un soggetto.
Il tutto, sullo sfondo e nell’inquadramento generale dell’espresso
riconoscimento della liceità dell’attività di redazione di rassegne
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dell’art.101 l.d.a. (su cui infra) e comune anche alla diffusione di
giornali e riviste>>.

La Cassazione sulla parodia nel diritto di autore (con un cenno alla tutela del marchio rinomato verso usi non distintivi)

La pubblicità dell’acqua Brio Blu con l’evocazine (precis) di Zorro (su youtube è reperibile il video)  non è statga accettata dal titolare dei diritti, che ha agito in giudizio (nel 2007).

Dopo una sentenza di Cassazione 32 del 2007, la causa  vi ritorna e viene decisa da Cass. ord. 38.165 del 30.12.2022, sez. 1, rel. Falabella, CO.GE.DI. spa c. Zorro Productions inc..

Contiene una importante messa a punto della teoria giuridica della parodia e una precisazione pure utile sul marchio rinomato.

Vediamo i passaggi principali:

  •  § 2.2. sulla parodia in generale: <<Ciò posto, è anzitutto pacifica, in dottrina come in giurisprudenza, la tutelabilità del personaggio di fantasia: tutelabilità che è indipendente dalla protezione accordata all’opera (quale quella letteraria, teatrale, cinematografica, televisiva, radiofonica, musicale, ma anche fumettistica o del videogioco) in cui il personaggio stesso si colloca. Basterà ricordare, in proposto, il risalente arresto di questa Corte che pone i personaggi di Walt Disney, realizzati originariamente nel campo dei disegni, tra le creazioni intellettive dotate di caratteristiche figurative e normative che li rendono riconoscibili come creazioni tipiche: ciò che è stato ritenuto sufficiente perché esse siano protette come tali nelle varie forme di utilizzazione economica rese possibili dalla riproduzione in qualunque modalità figurativa contro ogni atto che, per via di identità o affinità espressiva, e avuto riguardo all’ordinaria capacita critica del pubblico, realizzi una ripetizione dell’idea dell’autore (Cass. 20 febbraio 1978, n. 810)>>.

<<La parodia di un’opera altro non è che una rielaborazione attuata attraverso una imitazione caricaturale attuata con finalità satiriche, umoristiche, comunque critiche; tale può considerarsi anche la parodia di un personaggio della fantasia. Il connotato proprio della parodia riposa nell’assunzione, quale fondamentale suo riferimento, di un’opera o di un personaggio originali, da cui poi ci si discosta allo scopo di trasmettere un messaggio diverso da quello avuto di mira dall’autore dell’opera o del personaggio in questione. Evidente e’, pertanto, la differenza tra chi attua un’attività di mera riproduzione – nelle diverse forme del mero plagio, quale pedissequa imitazione, e della contraffazione, quale copiatura attuata con differenze di semplice dettaglio – e chi, con la parodia, reinterpreta l’opera o il personaggio e ne declina altrimenti il senso, veicolando, in tal modo, un messaggio nuovo. La parodia è quindi opera dell’ingegno autonoma rispetto all’originale, ponendosi essa in antinomia con quanto oggetto del travestimento. (…). Di qui la differenza tra contraffazione e parodia, magistralmente scolpita in queste poche parole: “o si tratta di riproduzione più o meno larvata dell’opera seria nella stessa serietà di tratti caratteristici, e si ha contraffazione più o meno volgare; o vi è una qualsiasi surrogazione del comico al tragico nella sostanza dell’opera primitiva, e si è in presenza di una parodia”. Ed è proprio in questa chiave che debbono leggersi gli arresti della nostra giurisprudenza di merito, che ha qualificato come parodia interventi, muniti di una qualche creatività, che, senza discostarsi dalla forma espressiva dell’originale, si sono rivelati capaci di stravolgere il significato di quest’ultimo: come nel caso della sostituzione di parole o lettere dei passi estratti dall’opera di riferimento, del mutamento degli elementi sintattici di un testo letterario, della derisoria interpretazione di un brano musicale. Per realizzare tale risultato l’autore della parodia deve necessariamente accostare l’utente all’originale e reimpiegarne i contenuti. Come è stato ben sottolineato dalla giurisprudenza di merito, la parodia “implica un ineliminabile carattere di parassitismo rispetto all’opera parodiata, nel senso che essa trova fondamento proprio nella preesistenza di un’opera di riferimento cui operare ripetuti rimandi in chiave deformante”>>.

  • § 2.4 sul fondamento della eccezione di parodia, reperito nell’eccezione di citazione ex art. 70 c.1 l. aut, quindi invocabile già ora e cioè anche senza espresso recepimento della possibilità prevista dalla dir. 29/2001, art. 5 lett. k). (è stata poi inserita nella disciplina della resposnabilità delle piattaforme, art. 102 nonies.2.b ex d. lgs.  177 del 2021 di recepimento della dir. 790/2019):

<<La L. n. 633 del 1941, art. 70, comma 1, consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Ora, il diritto di critica e di discussione può essere speso con diverse modalità, tra cui è ricompreso il registro ironico, utilizzato nella satira, e quello comico e burlesco, impiegato nella parodia, ove, attraverso l’uso della provocazione grottesca, si ridicolizzano elementi caratterizzanti di un’opera: attività, questa, che può lecitamente compiersi anche con riferimento a un personaggio di fantasia, di cui si deridano aspetti che lo contraddistinguono, come le fattezze fisiche, le qualità, gli atteggiamenti, con chiaro intento di rovesciare comuni stereotipi associati a quella identità letteraria o artistica. Può osservarsi, infatti, che la citazione dell’opera, di cui è parola nel cit. art. 70, comma 1, è anche quella costruita intorno a un personaggio dell’opera stessa (il quale è in sé è suscettibile di tutela, come si è visto): e il mascheramento dell’eroe in pagliaccio – per venire alla fattispecie che qui viene in esame – è una delle forme più comuni di parodia del personaggio.                       La liceità della parodia dell’opera o del personaggio creati da altri trova quindi il proprio fondamento nell’utilizzazione libera di cui alla L. n. 633 del 1942, cit. art. 70, comma 1. Non contraddice tale ricostruzione l’art. 5, comma 3, dir. 2001/29/CE (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione), che accorda agli Stati membri la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione e di comunicazione di opere al pubblico, di cui rispettivamente agli artt. 2 e 3 della direttiva stessa anche nel caso, previsto dalla lett. k) del predetto articolo, quando “l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche”. Se è vero che non esiste, tra le norme nazionali che regolamentano le utilizzazioni libere atte a circoscrivere il diritto esclusivo dell’autore, una disposizione che puntualmente recepisca espressamente l’ipotesi di cui alla lett. k) cit. – e che quindi espressamente faccia rientrare l’utilizzo dell’opera tra le eccezioni e le limitazioni ai suddetti diritti di riproduzione e comunicazione -, è altrettanto vero che l’assenza di un intervento normativo nel senso indicato è da ascrivere al fatto che l’art. 70 già ricomprende l’eccezione di parodia, intesa come espressione del dritto di critica e discussione dell’opera protetta.>>

Il giudizio è esatto, anche se ancor più lo sarebbe stato il rifeirmento al diritto costituzonale di di parola e manifestazione del pensiero (cit. poco sopra dalla SC).

  •    § 2.5 la SC ricorda l’interpretazione della parodia nel diritto UIe operata da  Corte di giustizia nella sentenza Deckmyn del 2014, C-210/13.
  •  § 2.6. la disciplina dell’eccezione di critica (e di parodia) non confligge con quella europea della parodia .
  •  § 2.8 Principi di diritto:  “In tema di diritto di autore, la parodia costituisce un atto umoristico o canzonatorio che si caratterizza per evocare un’opera, o anche un personaggio di fantasia e non richiede un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera o al personaggio che sono parodiati.

“In tema di diritto di autore, la parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell’opera, o del personaggio, e la libertà di espressione dell’autore della parodia stessa; in tal senso, la ripresa dei contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi del titolare dell’opera o del personaggio originali, come accade quando entri in concorrenza con l’utilizzazione economica dei medesimi”.

Competerà al giudice del rinvio verificare  se nel caso specifico ricorra l’eccezione di parodia, così ricostruita

  •  Poi la SC passa al marchio rinomato esaminando il ricorso incidentale del titolare dei diritti (che l’aveva azionato assieme al copyright).

E dice che esso può essere fatto valere anche contro utilizzi  non distintivi (come nel caso de quo), §  5.6:  “In tema di marchi d’impresa, avendo riguardo alla disciplina anteriore alla modifica dell’art. 20 c.p.i. attuatasi con il D.Lgs. n. 15 del 2019, art. 9, comma 1, lett. a), lo sfruttamento del marchio altrui, se notorio, è da considerarsi vietato ove l’uso del segno senza giusto motivo, posto in essere nell’attività economica, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi, a nulla rilevando che il marchio non sia utilizzato per contraddistinguere i prodotti o i servizi dell’autore dell’uso, come può avvenire nel caso della rappresentazione parodistica del marchio in questione“.

Aggiungo qui sotto alcune definizini di <paerodia>:

1) GRANDE DIZIONARIO ITALIANO DELL’USO  DeMAURO : <composizione che ripropone uno stile, un’opera letteraria, un film e sim., accentuandone i caratteri in  modo caricaturale o satirico: fare la p. di una poesia, di una canzone, p. dello stile tragico, mettere in p.>

2) Grande dizionario della lingua italiana (BATTAGLIA):

<Parodìa,  sf.  Opera  letteraria,  testo  teatrale  (o parte  anche  minima  di  esso)  composto  modifi­ cando  in  modo  più  o  meno  radicale  uno  scritto preesistente,  uno  stile,  un  genere  costituito  at­traverso   l’introduzione,   con   intenzioni  comiche,

burlesche,  satiriche  o  anche  critiche,  di  varia zioni  di  lessico,  di  tono,  di  struttura,  di  livello  stilistico  o  la  trasposizione  della  narrazione  in età,   situazioni   e   contesti   differenti   da   quelli originali.  –  Anche:  il  genere  letterario  a  cui appartengono tali opere>

3) TOMMASEOONLINE  https://www.tommaseobellini.it/#/

< f. Gr. Παρῳδία. (Lett.) Centone di versi, ed Arte di comporre versi con l’uso de’ versi altrui, recando il serio a ridicolo. (Fanf.) In Ascon. – Salvin. Fier. Buon. 1. 1. 5. (M.) Parodía tratta del verso del Petrarca: Non a caso è virute… E lett. ill. ital. 41. (Man.) L’adattare poi questi medesimi pensieri e frasi a altri argomenti sarebbe fare una parodía difficile. T. Parodía dell’Eneide. – Parodía fatta dello stil dell’Alfieri, per canzonare la sua ricercata durezza e brevità: La morte di Socrate con tre personaggi. – Parodía dello stile ossianesco: Dammi gli occhiali miei, figli del naso. – Farse francesi, parodía d’altri drammi>.

4) OXFORD ENGLISH DICTIONARY -OED :

  1. A literary composition modelled on and imitating another work, esp. a composition in which the characteristic style and themes of a particular author or genre are satirized by being applied to inappropriate or unlikely subjects, or are otherwise exaggerated for comic effect. In later use extended to similar imitations in other artistic fields, as music, painting, film, etc.