Ieri 14 aprile è stata emessa la sentenza nella causa C-590/23, ennesimo episodio della lunghissima lite tra i fondatori del gruppo Kraftwerk e il produttore discografico Pelham.
In rete trovi già molti commenti (ex multis v. Eleonora Rosati e Yannos Paramythiotis).
La sentenza ha una certa importanza, anche se da noi l’eccezione di pastiche è stata esplicitata solo nell’art. 102 nonies 2.b), l. aut.
Segnalo i segg. passaggi, circa la prima questione:
44 Inoltre, come ha rilevato, in sostanza, l’avvocato generale ai paragrafi 69 e 71 delle sue conclusioni e come risulta dal punto 40 della presente sentenza, nulla nel contesto dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 e, più in generale, nel contesto di tale articolo 5 indica che l’eccezione relativa al «pastiche» sia stata concepita dal legislatore dell’Unione come avente carattere residuale, comprendente qualsiasi forma di utilizzazione creativa di materiale protetto dal diritto d’autore.
48 In particolare, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 e del fatto che le eccezioni previste da tale disposizione comportano esse stesse dei diritti a vantaggio degli utilizzatori di materiali protetti che hanno lo scopo di assicurare il rispetto delle libertà fondamentali, la nozione di «pastiche» deve essere interpretata non in modo restrittivo, bensì in piena conformità con tale obiettivo e tali libertà (v., in tal senso, sentenze del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, punti da 69 a 71, e del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, punti da 53 a 55).
50 Dall’altro lato, per quanto riguarda la questione di sapere quali forme di utilizzazione aperta di materiali protetti rientrino concretamente nella nozione di «pastiche», occorre considerare, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, consistente nel garantire il rispetto della libertà di espressione e della libertà delle arti, nonché delle considerazioni esposte ai punti da 35 a 43 della presente sentenza, che tale nozione riguarda creazioni che evocano una o più opere esistenti, pur presentando percettibili differenze rispetto a queste ultime, allo scopo di instaurare con tali opere una forma di dialogo artistico o creativo che sia riconoscibile come tale.
53 Infine, il dialogo artistico o creativo con l’opera, o le opere, da cui provengono gli elementi utilizzati può assumere forme diverse, in particolare quelle di un’imitazione stilistica di tali opere, di un omaggio a queste ultime o di un confronto umoristico o critico con dette opere.
In sintesi, due sono quelli di reale interesse:
i) il pastiche consiste in un dialogo artistico o creativo con l’opera ripresa/evocata, come tale riconoscibile;
ii) diritto di autore e c.d. eccezioni (non solo ex lettera k), a questo punto) vanno bilanciati, essendo queste ultime espressione di diritti antagonisti di pari importanza rispetto al diritto di autore (per cui non vanno intese in senso restrittivo, il che costituerebbe un errore interpretativo). Questo è quello più significativo a livello teorico.
Le c.d. eccezioni rimangono però tali processualmente e cioè circa il riparto dell’onere probatorio: al titolare basta allegare e provare il proprio diritto e l’uso altrui in apparente violazione; al convenuto, allegare e provare circostanze qualificabili come pastiche.
Sulla seconda questione:
61 Tuttavia, come illustrato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, per garantire la certezza del diritto, la questione relativa alla sussistenza di circostanze siffatte deve essere valutata oggettivamente, cosicché il carattere di «pastiche» deve essere riconoscibile dalle persone che conoscono l’opera esistente dalla quale detti elementi vengono presi in prestito.
62 Ne consegue che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, perché un utilizzo sia fatto «a scopo» di pastiche, ai sensi di tale disposizione, è sufficiente che il carattere di «pastiche» sia riconoscibile da una persona che conosce l’opera esistente dalla quale vengono presi in prestito alcuni elementi.
Qui però si tratta di giudizio scontato: il diritto non può che valutare dati oggettivi, non certo il foro interno delle persone (e nel caso di enti, in capo a quale soggetto? All’amministratore delegato? E nel caso di amminisrazione collegiale disgiuntiva?)
Avevo dato conto delle Conclusioni dell’AG Emiliou.