L’emittente radiotelevisica ha diritto al compenso per le copie private (art. 5.2.b) dir. 29-2001)

Corte di giustizia  23.,11.2023, Seven.One entertainment v. Corint, C-260/22 illumina (poco, per vero) la norma in oggetto, in relazione alla sua trasposizione nazionale tedesca, che esenta dal diritto al compenso tramite collecting society le emittenti per le loro trasmissioni.

La soluzione della corte è scontata, visto il dettato letterale della dir. 298/2001. Palesement irrilevante, poi,  è la circostranza per cui certi organismi TV siano anche produttori di pellicole maturando così il relativo credito, giustamente osserva la CG.

Meno semplice è la sua attiazione e in particolare se lo Stao possa esentare certi aventi diritto sulla base di danno inesistente o minimo: o meglio, visto che può, quando ricorra tale fattiuspecie concreta. Serve poi parità di trattamento nel senso che è da vedere se può esentare tutti o solo caso per caso (ed allora in base a quali criteri oggettivi).

Ma su tutto ciò solo il giudice nazinale può decidere, conclude la CG