Interessante decisione in  CASs. 9 maggio 2023 n. 12.309 , 3 sez.,  rel Rossetti, in tema di azione di regresso nel rapporto di assicurazione della r.c. da circolazione  nautica , proposta dalal Compagnia Assicurativa :

<<Il principio invocato dalla ricorrente (p. 21 del ricorso) vale per la domanda proposta dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, nel qual caso è effettivamente onere del primo dimostrare l’avverarsi di un sinistro corrispondente a quello previsto dalla descrizione del rischio contenuta nella polizza).
Quel principio non vale invece per la domanda di regresso formulata dall’assicuratore nei confronti dell’assicurato. In questo caso infatti l’assicuratore assume la veste di attore, ed il conseguente onere di dimostrare la sussistenza delle circostanze legittimanti il regresso.>>

Non è menzionata la disposizione di legge regolante la rivalsa (v. per la rc auto l’abrodato art. 18 c.2 della L. 990 del 1969)

Sul diritto di surroga dell’assicuratore sociale INAIL

Cass, 21.20.2022 n. 31.139, sez. 3, rel. Cirillo, interviene su un compesso caso di surrtoga INAIL verso l’assicuratore della responsabilità civile in un tragico sionistro stradale.

Qui riporto gli  insegnamenti  in diritto, al § 5.1-5.3, essenzialmente relativio al rapporto tra l’art. 1916 cc e l’arty. 142 cod. assic. priv. (già art. 28 L. 990/1969):

<<5.1. Trattandosi del diritto di surroga esercitato dall’INAIL a seguito di un sinistro stradale, la norma di riferimento e’, oltre all’art. 1916 c.c., il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142; disposizione, quest’ultima, che ha il suo antecedente nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28.
Il meccanismo delineato dalla L. n. 990 del 1969, art. 28, transitato, senza significative modifiche, nel D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142 – costituisce un’applicazione particolare della regola generale contenuta nell’art. 1916 c.c., poiché la disposizione delinea un’azione in surrogazione esperibile soltanto in relazione al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali.
A norma dell’art. 142, comma 1, cit., l’assicuratore sociale ha diritto di ottenere “direttamente dall’impresa di assicurazione” il rimborso “delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia stato già pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”. I due commi successivi prevedono l’obbligo del c.d. accantonamento da parte dell’assicuratore del responsabile civile il quale, prima di pagare il danneggiato, dovrà richiedere allo stesso una sorta di dichiarazione liberatoria, che attesti che il medesimo non ha diritto “ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie”. Seguono poi le regole per l’esecuzione del pagamento ovvero, in caso di dichiarazione positiva da parte del danneggiato circa l’esistenza di un proprio diritto verso gli assicuratori sociali, l’obbligo di accantonamento “di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare”.
Il senso del complesso ed articolato sistema delineato dall’art. 142 è quello di consentire al danneggiato un pronto ristoro anche da parte degli assicuratori sociali; ma, ove questi abbiano erogato somme, essi si surrogano al danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile. E’ comunque previsto – con l’apposita norma di chiusura dettata nell’ultima parte del comma 3 dell’art. 142 cit. – che l’ente gestore dell’assicurazione sociale “ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all’azione di surrogazione” (v. sul punto la sentenza 25 settembre 2014, n. 20176).
5.2. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che per ottenere il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato, l’ente gestore dell’assicurazione sociale può agire, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti dei terzi responsabili del fatto illecito – per tali intendendo non genericamente i terzi obbligati, ma esclusivamente i soggetti (estranei al rapporto assicurativo) tenuti a rispondere di un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato debbano rispondere – con esclusione dell’assicuratore del responsabile del danno e con l’unico limite derivante dall’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato. Ovvero a quel fine il detto ente può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione di veicoli (ma non di quest’ultimo), ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 28, comma 2, con l’ulteriore limite costituito dall’ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l’assicurazione della responsabilità civile, atteso che tra le due normative non sussiste alcuna relazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, trattandosi di azioni che attribuiscono il diritto di surrogazione nei confronti di soggetti obbligati diversi (così la sentenza 20 novembre 1987, n. 8544, più volte confermata in seguito).
La successiva sentenza 23 dicembre 1994, n. 11112, ha ulteriormente chiarito che il citato art. 28 non ha abrogato l’art. 1916 c.c., u.c., il quale consente all’ente gestore dell’assicurazione sociale di valersi dello strumento surrogatorio nei confronti del terzo responsabile. La diversità delle due azioni fa sì che l’ente di assicurazione sociale ben può decidere di agire contemporaneamente contro il terzo responsabile e contro la società assicuratrice di quest’ultimo (tali principi sono stati confermati dalla più recente ordinanza 23 novembre 2017, n. 27869 e valgono anche in relazione al vigente del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142).
La giurisprudenza di questa Corte ha anche affermato che il principio fissato dall’art. 1916 c.c., in forza del quale la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell’indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell’istituto assicuratore basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell’ammissione del danneggiato all’assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga. Per cui l’esercizio della surrogazione da parte dell’assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l’acquisto dello stesso da parte dell’assicuratore (sentenza 15 luglio 2005, n. 15022; nonché, più di recente, Sezioni Unite, sentenza 29 aprile 2015, n. 8620).
Ed è stato parimenti stabilito che, dal momento in cui l’ente comunica all’assicuratore del terzo responsabile di aver ammesso l’assicurato danneggiato all’indennizzo, e con ciò lo preavverta di voler effettuare la surroga, l’assicuratore è tenuto all’accantonamento in via provvisoria della corrispondente somma in favore dell’ente gestore (sentenza 17 gennaio 2003, n. 604).
5.3. Alcune più recenti pronunce hanno consentito a questa Corte di chiarire che la surrogazione dell’assicuratore di cui all’art. 1916 cit. ha un triplice scopo: evitare l’arricchimento dell’assicurato, che deriverebbe dalla possibilità di cumulare indennizzo e risarcimento; evitare l’arricchimento del responsabile, il quale, se non esistesse la surrogazione, beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato; consentire all’assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri e di conseguenza i premi puri applicati per le categorie di rischi omogenei (così la sentenza 14 ottobre 2016, n. 20740).
Proprio in relazione alla surrogazione da parte dell’INAIL è stato poi affermato che la rendita da esso versata alla vittima o ai suoi congiunti ha lo scopo di venire incontro allo stato di bisogno nel quale essi verranno presumibilmente a trovarsi a causa dell’incidente e della conseguente diminuzione o totale perdita del contributo economico che il lavoratore apportava alla sua famiglia.    E poiché la rendita erogata dall’INAIL ha lo scopo di indennizzare il solo pregiudizio patrimoniale, e non anche il danno non patrimoniale, “la c.d. compensatio lucri cum damno non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento” (così l’ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26647, che richiama la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 22 maggio 2018, n. 12566)>>

Assicurazione r.c.a. e assicurazione sociale INAIL : messa a punto della Cassazione

A seguito di sinistro stradale un lavoratore percepiva il risacimento/indennizzo sia dalla assicurazione del responsabile che dall’INAIL.

La Cassazione con la penna dell’ottimo dr. Rossetti esegue una assai utile messa a punto dei rapporti giuridicii rilevanti nel caso (anche se ormai sedimentati):

<<Nel caso in cui la vittima di un fatto illecito percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell’assicurazione sociale vanno tenuti distinti tre ordini di rapporti giuridici, che fanno capo a tre soggetti distinti:

a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell’obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsabile (ovvero, in tema di assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un lato, il responsabile e il suo assicuratore dall’altro);

b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l’assicuratore sociale;

c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l’azione recuperatoria spettante all’assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a..

Il terzo di questi tre rapporti giuridici è alternativo rispetto al primo: l’assicuratore sociale, infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell’importo pagato (art. 1916 c.c.).>>

Poi  i principi di diritto:

– “la circostanza che l’assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi al solo danneggiato non è opponibile all’assicuratore della r.c.a. che, dopo tale manifestazione di volontà, abbia versato al danneggiato l’intero risarcimento, se non risulti che l’assicuratore della r.c.a. fosse, al momento del pagamento, a conoscenza dell’avvenuta surrogazione“, § 1.5.

– “il silenzio dell’assicuratore sociale nel termine di 45 giorni previsto dall’art. 142 cod. ass. non libera l’assicuratore della r.c.a. dall’obbligo di accantonamento ivi previsto, se quest’ultimo al momento in cui versa il risarcimento alla vittima abbia già appreso aliunde, in qualunque modo, della volontà dell’assicuratore sociale di surrogarsi al danneggiato“, § 3 (errore: sarebbe § 2.7),

“il silenzio dell’assicuratore sociale nel termine di 45 giorni previsto dall’art. 142 cod. ass. non libera l’assicuratore della r.c.a. dall’obbligo di accantonamento ivi previsto, se quest’ultimo al momento in cui versa il risarcimento alla vittima abbia già appreso aliunde, in qualunque modo, della volontà dell’assicuratore sociale di surrogarsi al danneggiato“, § 4.2.

– Infine: “l’assicuratore sociale il quale non abbia manifestato all’assicuratore della r.c.a. la volontà di surrogarsi, nel termine di 45 giorni stabilito dall’art. 142 cod. ass., perde il relativo diritto con riferimento ai soli danni che l’assicuratore della r.c.a. abbia integralmente risarcito alla vittima; conserva, invece, il diritto di surrogazione per le somme versate all’assistito a titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia né chiesto, né ottenuto il risarcimento, fino alla concorrenza del massimale“, § 5.23.

Disposizioni rilevanti:  art. 142 cod. ass. e art. 1916 cc

Obbligo c.d. “di salvataggio” assicurativo (art. 1914 c. 1 cc) e dovere di accettare la transazione proposta dall’Assicuratore al danneggiato

Molto interessante fattispecie decisa da App. Roma sent. n. 3542/2022 del 24.05.2022 , RG 1717/2017, rel.  Pellegrini, di cui dà notizia e fornisce il testo lo studio D&D-D’Aiello & de Luca Avvocati Associati s.t.a. a r.l.

Il punto di interesse è se nel dovere (rectius: onere, probabilmente) di diminure il danno  (art. 1914 c.1 cc) a carico del’assicurato rientri il dovere di accettare la proposta transattiva dell’assicuratore , concordata col danneggiato.

La corte dice di si. I punti allora sono due: 1) se in tale dover di ridurre il danno rientri pure quello di ridurre il danno da assistenza legale (cioè per spese di lite); in caso positivo,  2) se l’assicurato abbia l’onere di accettare la transazione proposta dall’Assicuratore.

Sub 1 la corte e il tribunale dicono di si: tuttavia il tenore letterale dell’art. 1914 parrebbe in senso opposto.

Sub 2 , corte e tribunale dicono pure di si, senza dare (almeno lA Corte) una persuasiva motivaizone.

Pare di capire che la transazione fosse stata proposta in base alla stima di danno permanente operata dal CTU (in primo grado) e conseguente all’accertamento di una lesione della salute del 18/20 per cento.  La danneggiata aveva allegato nella domanda introduttiva una lesione pemanente del 35%.

L’assicurato (AUSL Rieti) aveva però in primo grado eccepito l’infondatezza della domanda  , chiedendone il rigetto.

Ora, non si vede perchè debba prevalere la volontà transattiva dell’assicuratore, quando magari la responsabiità dell’assicurato sia parecchio incerta.

Il richiamo a buona fede e correttezza non è svolto adeguatamente: la corte dimentica infatti che essi non sono invocabili, quando c’è un pregiudizio per la parte nel tenere la condotta censurata.

E nel caso c’é : non solo nel quantum (negato in toto nell’atto difensivo) , ma ad es. anche come immagine di una amministrazione che assume medici negligenti

La Corte avrebbe probabilmente dovuto mettere a paragone le opposte esigenze e bilanciarle entrando nel merico dei termini transattivi in via incidentale  (come nella annosa questione della revocabilità della transaizone). .

L’assicurazione per conto di chi spetta può anche concernere il rischio di responsabilità verso terzi

La corte di appello milanese con sentenza 21.09.2021, n. 2690/2021, Groupama Assicurazioni c. REA ss, rel. Mammone, RG 1147/2019,  chiarisce che l’assicurazione per conto di chi spetta può anche riguardare la respnsbilità verso terzi e non solo il pregiudizio per la perdita del bene (c.d. garanzia diretta , nel caso : immobile).

Così dice: <<Del resto, non vi sono limiti di carattere logico o giuridico che ostino alla stipulazione di un contratto di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per conto di spetta, così come ha ben chiarito la Corte di cassazione, allorché ha affermato che “oggetto dell’assicurazione è il rischio della responsabilità civile, cioè l’obbligo risarcitorio del danno al soggetto leso, che incombe sull’assicurato. Titolare dell’interesse esposto al rischio è quindi il soggetto assicurato, vale a dire il responsabile civile; il contraente, cioè colui che ha stipulato il contratto di assicurazione, di norma, cioè quando il contratto per conto di altro soggetto determinato è conforme al tipo dell’art. 1891 cod. civ., come nel caso di specie, non è titolare dell’interesse assicurato” (cfr. Cass. n. 15376/2011).    Né può sostenersi che non esistesse un interesse di Maria Grazia Masut a proteggere, oltre che l’immobile, anche il patrimonio di REA, considerato che l’interesse alla stipulazione di un contratto di assicurazione è ravvisabile non solo in relazione al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 9469/2004; Cass. n. 354130/1981). Maria Grazia Masut è pacificamente usufruttuaria della totalità delle quote sociali di REA e dunque la sua sfera patrimoniale è suscettibile di essere incisa da eventuali azioni risarcitorie nei confronti della società. E, del resto, seguendo il ragionamento di Groupama, non è possibile comprendere in che modo la clausola denominata “Ricorso terzi” potrebbe giovarle, considerato che, dagli atti, la Masut risulta essere sempre stata residente a Milano, in via Solari e non nell’immobile di proprietà della parte appellata, diversamente da quanto adombrato dalla compagnia (dagli atti di indagine, peraltro, emerge che la notte in cui divampò l’incendio l’appartamento era occupato da Chiodelli Andrea e Bosetti Michela – cfr. doc. 17 e 18 di parte attrice).>>

La clausola per conto di chi spetta era questa: <<Il contratto n.1101168, sebbene stipulato da Maria Grazia Masut in qualità di contraente, individua l’assicurato nel “soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione” ed il bene in relazione al quale la garanzia è prestata è incontestatamente l’immobile di proprietà di REA s.s..>>

R.C. auto e azione diretta verso l’assicuratore: opera anche nelle aree private

Utile messa a punto da parte di Cass. sez. un. 30.07.2021 n. 21.983 sull’oggetto (sinistro avvenuto a seguito di manovra eseguita in area oggetto di proprietà privata).

<<Attesa l’irrilevanza della natura pubblica o privata dell’area di circolazione -anche in fase statica, preliminare o successiva-, nonché del tipo di uso (cfr., con riferimento all’apertura degli sportelli, cfr. Cass. 29/2/2008, n. 5505; Cass., 6/6/2002, n. 8216; relativamente alla posizione di arresto del veicolo sul quale sia in atto il compimento, da parte del conducente, di operazioni prodromiche alla messa in marcia, Cass., 21/9/2005, n. 18618; Cass., 5/7/2004, n. 12284. E già Cass., 24/7/1987, n. 6445) che del mezzo (v. con riferimento anche ai locomobili, ai trattori, ai carri-attrezzi, ai compressori e simili, Cass., 16/6/1953, n. 1783) si faccia (cfr. Cass., Sez. Un., 29/4/2015, n. 8620, e, da ultimo, Cass., 28/5/2020, n. 10024), è allora l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del “numero indeterminato di persone”, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.>>

Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. <<deve dunque rinvenirsi nell’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale>>.

Aveva poco sopra detto la SC che già in base alla giurisprudenza anteriore [spt. Cass. s.u,.29.04.2015 n. 8620] <<risulta invero superata la possibilità di escludersi l’applicabilità dell’azione diretta come affermato, con riferimento alla L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 18, da Cass. n. 8090 del 2013 in relazione a sinistro verificatosi sulla rampa di accesso ad un garage, in ragione del ravvisato -a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’area di relativa collocazione- numero determinato di persone aventi titolo (v. Cass., 3/4/2013, n. 8090. Cfr. altresì Cass., 6/6/2006, n. 13254, con riferimento ad area cortilizia interna adibita a servizio dei condomini. Per l’affermazione, in applicazione di tale principio, della copertura assicurativa relativamente ad area di parcheggio per gli utenti di ipermercato v. Cass., 23/7/2009, n. 17279).

La qualità di proprietario o comproprietario o avente diritto ad altro titolo, e le particolari finalità e particolari condizioni dell’accesso e dell’utilizzazione escludono infatti il venir meno del requisito di indeterminatezza in argomento (cfr., con riferimento a cantiere ove potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l’impresa, Cass., 28/6/2018, n. 17017; si pensi altresì all’ospite o a chi sia per errore entrato in un garage condominiale privato e cagioni colposamente un sinistro)>>.

Si noti che non conta più il criterio numero determinato o indeterminato delle persone che possono accedervi, per parificare i luoghi privati a quelli pubblici.