La copertura assicurativa della R.C. auto copre pure il danno cagionato dal conducente, quando diverso dal proprietario e dall’assicurato

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 24/03/2026) 09/04/2026, n. 8904, rel. Dll’Utr, chiarisce un punto (per vero già sufficientemente chiaro … ):

osserva il Collegio come, secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (sulla base di argomentazioni qui integralmente condivise e riproposte al fine di assicurarne continuità), l’assicurazione della responsabilità civile rientri nel ramo danni, e nell’assicurazione contro i danni l”assicurato’ è il titolare dell’interesse esposto al rischio (art. 1904 c.c.). Ma il rischio di impoverirsi connesso al dovere di risarcimento della vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, c.c.), sul proprietario, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, comma terzo, c.c.) e infine sull’utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.). E, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità “di cui all’art. 2054 c.c.” (così l’art. 122 cod. ass.), deve concludersi che, in mancanza di norme che consentano patti in deroga (ad es. l’art. 15 della Sezione II dell’Allegato al D.M. 11.3.2020 n. 54, che consente la clausola c.d. “di guida esclusiva”), tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli ‘assicurati’, alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti costoro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all’azione di rivalsa ex art. 144, comma secondo, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti. In questi termini, il Collegio intende, da un lato, dare continuità all’orientamento ormai consolidato da molti anni in qua (ex aliis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17963 del 20/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9948 del 20/04/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20766 del 14/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 08/02/2005; Sez. 3, Sentenza n. 6862 del 25/05/2000) e, dall’altro, ribadire l’insostenibilità del minoritario orientamento secondo cui il conducente di un veicolo a motore, che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal contraente dell’assicurazione r.c.a., debba ritenersi “estraneo al rapporto assicurativo”, con la conseguenza che né potrebbe beneficiare della copertura assicurativa (Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 12/02/2010), né sarebbe esposto all’azione di rivalsa dell’assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003). A questo secondo orientamento non può essere data continuità, poiché si fonda su un assunto erroneo: quello secondo cui solo il proprietario d’un veicolo a motore ha l’obbligo di stipulare l’assicurazione della r.c.a. Affermazione, quest’ultima, in contrasto con la chiara lettera dell’art. 122 cod. ass., che addossa il suddetto obbligo a carico di chiunque “metta in circolazione”

Sul concetto di “aree equiparate a quelle ad uso pubblico”: ambito territoriale applicativo dell e azioni assicurative (art. 122 cod. ass.)

Cass. civ., Sez. III, Ord. 27/03/2024, n. 8.244, rel. Rossetti, si pronuncia sul concetto in esame:

<<.3. I primi due motivi di ricorso sono fondati alla luce dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’art. 122 cod. ass. deve essere interpretato in modo conforme al diritto comunitario, con la conseguenza che “per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale“. (Sez. U – , Sentenza n. 21983 del 30/07/2021, Rv. 661872 – 01)>>

Che poi aggiunge:

<<1.4. Reputa opportuno la Corte aggiungere, a fugare il rischio di dubbi ulteriori nella fase di rinvio, che l’art. 122 cod. ass. è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni: quella diretta contro l’assicuratore del responsabile (art. 144 cod. ass.); l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato (art. 149 cod. ass.); l’azione nei confronti dell’UCI (art. 126 cod. ass.); l’azione contro l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia (art. 283 cod. ass.); l’azione contro il commissario liquidatore dell’impresa in l.c.a. che sia stato autorizzato a liquidare i sinistri (art. 294 cod. ass.).

Del resto l’azione accordata al danneggiato contro il proprio assicuratore, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., come già da questa Corte ripetutamente stabilito, non è un’azione contrattuale, in quanto l’esistenza di un contratto assicurativo è solo il presupposto legittimante di quella domanda, ma non la fonte del diritto fatto valere.

Infatti il sistema risarcitorio costruito dall’art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, “si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo”, e dunque l’azione promossa dal danneggiato con tro il proprio assicuratore è la stessa azione prevista dall’art. 144 cod. ass., alla quale la legge assegna undiverso debitore (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, in motivazione)>>.

Oggi l’art. 122 risulta modificato dal d lgs 184 del 2024 e il suo c. 1 è conforme a quanto statuito dalla cit. SC