Corte di Giustizia 08.09.2026, C-298/23, Ikea v. Algemeen Vlaams Belang VZW e altri, affronta il tema dell’uso del segno (rinomatissimo) Ikea da parte di un partito politico, qualora lo si ritenga soggetto operante nel commercio (come chiedono l’art. 9.2 reg. 1001/2017 e l’art. 10.2.c) Dir.2436/2015. E’ affrontata pure l’ipotesi , non sciolta dal giudice belga a quo, in cui il sindacato non sia ritenuto tale, per cui opererebbe l’art. 10.6 della dir. 2436/2015, recepto in Benelux ma non da noi: qui non viene però esposta ).
La questione è interessante e ne sintetizzo tre punti:
- spetta al convenuto dimostrare che ricorre il giusto motivo, dopo che il titolare del marchio ne ha provato la violazione , § 59;
- il diritto alla libertà di espressione spetta pure alle persone giuridiche e alle società, § 73: tema annoso ma di non semplice soluzione, dato che si tratta di enti a fini particolari e non generali (spt. per le società lucrative, le quali hanno legittimazione solo all’esecuzione del contratto sociuale).
- il bilanciamento deve avvenire secondo i criteri posti dai §§ 83-99, (dice la CG: § 101) ma spt 83-93 preciso io, che son quelli generali, mentre i successivi si riferiscono al caso sub iudice.
Ecco tali criteri:
<<83 Nel procedere all’analisi delle circostanze peculiari della controversia principale, il giudice nazionale deve prendere in considerazione, in primo luogo, l’intenzione del terzo che utilizza il segno identico o simile al marchio notorio.
84 A tal riguardo, il giudice nazionale deve segnatamente verificare che tale uso non sia guidato dall’intenzione del terzo di arrecare pregiudizio al marchio notorio o al suo carattere distintivo, o dal solo obiettivo di porsi nel solco tracciato da un marchio notorio. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 116 delle sue conclusioni, l’intenzione di un terzo di conseguire il risultato che l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436 mirano a vietare, vale a dire trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o arrecare loro pregiudizio, non può costituire un giusto motivo.
85 Inoltre, il giudice nazionale deve stabilire se, più in generale, l’uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio sia stato fatto in buona fede da tale terzo. Infatti, un uso effettuato in malafede non può rientrare in una concorrenza sana e leale né essere qualificato come «giusto».
86 Ne consegue che l’uso di un segno identico o simile ad un marchio notorio, da parte del terzo che invoca il suo diritto alla libertà di espressione per giustificare tale uso, deve essere imposto dall’obiettivo per tale terzo di esercitare detto diritto in buona fede. Ciò si verifica in particolare quando detto uso è fatto per veicolare un’idea o un’opinione che è in relazione con il marchio notorio in quanto tale, il titolare di tale marchio, le sue pratiche commerciali, i suoi prodotti o i suoi servizi o quando questo stesso uso è fatto per avviare o alimentare un dibattito di interesse generale o quando per altri motivi, quali il significato linguistico di un elemento di detto marchio o il fatto che quest’ultimo sia divenuto un riferimento culturale pubblico o una parte del linguaggio corrente, è necessario ai fini dell’esercizio di detta libertà in tale contesto.
87 In secondo luogo, in sede di bilanciamento del diritto di proprietà con la libertà di espressione, il giudice nazionale deve, da un lato, tener conto della questione se l’uso del marchio di cui trattasi contribuisca ad un dibattito di interesse generale. A tal riguardo, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare la libertà di espressione nel settore commerciale, fermo restando che la portata di quest’ultima deve essere relativizzata quando è in gioco non l’espressione strettamente «commerciale» di un individuo, bensì la sua partecipazione ad un dibattito riguardante l’interesse generale (v., in tal senso, Corte EDU, 10 gennaio 2013, Ashby Donald e altri c. Francia, CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, § 39). Infatti, le eccezioni cui è soggetta la libertà di espressione richiedono un’interpretazione restrittiva e l’articolo 11 della Carta lascia poco spazio a restrizioni alla libertà di espressione nell’ambito del discorso politico e in quello delle questioni di interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, punto 53 e giurisprudenza citata).
88 Inoltre, nella sua giurisprudenza relativa al settore del discorso e del dibattito politico, la Corte europea dei diritti dell’uomo presta attenzione anche alla forma dell’espressione e al suo eventuale carattere satirico, sottolineando che la satira è una forma di espressione artistica e di commento sociale che, a causa dell’esagerazione e della deformazione della realtà che la caratterizzano, mira naturalmente a provocare e ad agitare e che occorre esaminare con particolare attenzione qualsiasi ingerenza nel diritto di un artista, o di qualsiasi altra persona, ad esprimersi in tal modo (Corte EDU, 14 marzo 2013, Eon c. Francia, CE:ECHR:2013:0314JUD002611810, § 60), ove la parodia è una forme di satira.
89 D’altro lato, in sede di bilanciamento dei diritti e degli interessi in questione, il giudice nazionale deve tener conto delle conseguenze che l’uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio può comportare per il titolare di quest’ultimo o per la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di tale marchio, al fine di valutare se tale uso sia proporzionato rispetto alla gravità dell’ingerenza nei diritti e interessi del titolare che ne deriva.
90 In tale contesto, occorre ricordare che l’invocazione, da parte di un terzo, di un giusto motivo per l’uso di un segno identico o simile ad un marchio notorio non comporta il riconoscimento, a suo vantaggio, dei diritti connessi ad un marchio registrato, ma costringe il titolare del marchio notorio a tollerare l’uso del segno simile (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P e C‑86/16 P, EU:C:2018:349, punto 91 e giurisprudenza citata). Pertanto, nell’ipotesi in cui il terzo riesca a dimostrare di avere un giusto motivo per usare un segno identico o simile a un marchio notorio, il titolare di tale marchio deve accettare tale uso e tollerare così un certo pregiudizio, derivante da almeno uno dei pregiudizi previsti all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436.
91 Tuttavia, non si può imporre a tale titolare di tollerare un uso che possa arrecargli un danno sproporzionato, o addirittura che sia tale da ledere la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di tale marchio.
92 Nell’ambito della valutazione che il giudice nazionale deve quindi effettuare, costituiscono criteri pertinenti, in particolare, l’intensità dell’uso da parte del terzo di un segno identico o simile al marchio notorio, la portata di tale uso e delle modalità prescelte a tal fine, l’intensità della notorietà di tale marchio nonché il grado di somiglianza di tale segno e di detto marchio.
93 Inoltre, costituisce un criterio pertinente anche il fatto che l’uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio possa dare l’impressione che il titolare di tale marchio aderisca al messaggio politico trasmesso o alle idee politiche promosse, o addirittura li avalli in qualche modo, sebbene i valori promossi da tale titolare si basino sulla neutralità nei confronti di qualsiasi partito politico o siano incompatibili con tale messaggio politico.>>