L’amministratore di sostegno, autorizzato a stipulare assicurazione sulla vita senza però menzione della facoltà di indicare i beneficiari, non può autonomamente indicarli

Esatto giudizio da parte di Cass. sez. III, 17/09/2026 n. 25.476, rel. Valle.

Aveva errato la C di Appello ritenendo imprescindibile l’indicazione di qualche beneficiario (come aveva fatto l’AdS , indicando gli eredi legittimi).

Infatti, se manca l’indicazione in contratto e in presenza di testamento, la devoluzione segue appunto la via testamentaria.

Ex art. 412 cc, allora, l’atto è annullabile limitatamente a tale indicazione non autorizzata.

<<La richiesta dell’amministratore di sostegno al giudice tutelare era finalizzata ad ottenere l’individuazione di una forma di investimento della somma di trecentocinquantamila Euro per preservare, se non incrementare, il patrimonio di Lo.Di. e, quindi, l’individuazione dei beneficiari, ossia, come in concreto avvenuto, degli eredi legittimi, era del tutto esulante dall’ambito della concessa autorizzazione, implicando quella una destinazione dell’investimento a soggetti che andavano individuati appunto al momento della richiesta e, poi, della concessione dell’autorizzazione da parte del g.t.

Il Collegio ritiene che l’atto col quale l’amministratore di sostegno, intendendo semplicemente gestire i risparmi dell’amministrato, ma procedendo anche all’indicazione dei beneficiari negli eredi legittimi, ha di fatto prodotto l’effetto di sottrarre detta somma alla successione come voluta dall’amministrato e, cioè, di quella testamentaria e, pertanto, eccede l’oggetto dell’incarico – o, a tutto concedere, della relativa autorizzazione del g.t. per l’operazione – di amministratore di sostegno, secondo la formula di cui all’art. 412 cod. civ.

Di conseguenza, detto atto è suscettibile di essere annullato, come, peraltro, richiesto sin dal primo grado dalla difesa del Ca.Gi., che era ed è legittimato a tanto, stante la sua qualità di erede del L’Occaso e in forza del disposto dell’art. 412, primo comma, cod. civ.

Sul punto è opportuno evidenziare che la clausola contrattuale di identificazione del (o dei) beneficiari è un elemento naturale del contratto di assicurazione sulla vita, che può, quindi, essere superata dalla volontà delle parti anche in considerazione della circostanza che il beneficiario può essere lo stesso stipulante del contratto di assicurazione.

Il beneficiario è, infatti, considerato dal codice civile un soggetto eventuale del contratto di assicurazione, nel senso che i due soggetti necessari del contratto sono due: l’assicuratore e il contraente. La clausola d’indicazione dei beneficiari può, dunque, anche mancare e, in considerazione della sua non essenzialità, essa può anche essere invalidata, ossia annullata, senza che ne risulti viziato l’intero contratto.

La Corte d’Appello erra, pertanto, laddove afferma, alla pag. 8, ultimo periodo e alla pag. 9 prime due righe: “Ora, la previsione di un indennizzo in caso di morte del contraente prima della scadenza postula evidentemente la nomina di un beneficiario, cosicché – in mancanza di limitazioni poste al riguardo dal Giudice Tutelare – deve ritenersi che nell’autorizzazione alla stipula della polizza fosse ricompresa l’autorizzazione alla designazione del beneficiario“. Nessuna indicazione invero può trarsi nel senso divisato dalla Corte territoriale dal tenore letterale e dal senso complessivo della richiesta dell’amministratore di sostegno e del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, che sono già in altra parte di questa motivazione testualmente riportate. L’avere l’amministratore di sostegno proceduto non tanto alla stipula del contratto di assicurazione sulla vita, quanto soprattutto all’arbitraria individuazione dei beneficiari mediante riferimento alla categoria degli eredi legittimi configura, con riferimento a detta indicazione, un atto non ricompreso nell’ambito dei poteri dell’amministratore e della finalità dell’investimento per il quale era chiesta l’autorizzazione, finalizzata all’accrescimento del patrimonio dell’amministrato>>.