Designazione degli eredi tstametnari come beneficiari di polzze vita e accetamento di tale qualitò oppure di quella aklternativa di legartrari

Cass. sez. III, 20/04/2026 n. 10.382 , rel. Guizzi:

Sulla disposizione di incerto significato successorio:  << Il giudice di seconde cure, infatti, escludeva che le odierne ricorrenti fossero state istituite eredi testamentarie dal “de cuius”, ritenendo che la disposizione “mortis causa” con la quale il medesimo – dopo aver assicurato “quota ampia di legittima” ai propri figli, attribuendo loro il suo patrimonio pressoché per intero – devolveva, invece, alle sorelle, nell’ambito della quota disponibile, “i rimanenti contanti” (presenti su di un conto corrente presso la stessa banca Fideuram), fosse da intendere come attribuzione di un legato, dal quale doveva anche escludersi l’importo della polizza.>>

Inoltre, ricordando regole consolidate:

<<7.1.1. Nello scrutinarlo, è necessario muovere dalla premessa – assunta, del resto, dalla stessa sentenza impugnata – che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 cod. civ.”, si pone alla stregua di “atto inter vivos con effetti post mortem”, sicché “la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente”, e ciò in quanto “il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421, Rv. 661129-01).

Risulta, dunque, evidente che – verificatosi il decesso dell’assicurato (e sempre che esso, come rammenta il citato arresto delle Sezioni Unite, “nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione” non abbia provveduto a “indicare gli stessi nominativamente” o a “stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo”) – l’esecuzione della prestazione in favore dei beneficiari, da parte dell’assicuratore, presuppone, in presenza di un testamento, un’operazione che si potrebbe definire di “eterointegrazione” del contenuto del contratto di assicurazione, che passa attraverso l’interpretazione della volontà del testatore eventualmente espressa, come, emblematicamente, attesta la vicenda in esame.

Orbene, allorché tale operazione ermeneutica risulti, come nella specie, finalizzata a stabilire se il testatore, nel disporre di specifici beni (nel caso che occupa, il “rimanente contante”), abbia inteso attribuire ad un soggetto – o a più soggetti – la qualifica di erede o legatario, “l’assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell’art. 588 cod. civ., come disposizione ereditaria (“institutio ex re certa”), qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni”, fermo restando che “l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato”. (Cass. Sez. 2, sent. 25 ottobre 2013, n. 24163, Rv. 628231-01; analogamente, Cass. Sez. 6-2, ord. 5 marzo 2020, n. 6125, Rv. 657278-01; in senso conforme, anteriormente, tra le molte, Cass. Sez. 2, sent. 1 marzo 2002, n. 3016, Rv. 552709-01).>>

Va applicato l’art. 1362, trattandosi di atto tra vivi, :

<<

Al riguardo, deve muoversi dalla constatazione che la “congrua motivazione” con cui il giudice di merito stabilisce se l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, “interpretarsi come legato, implichi che il medesimo debba “accertare, in conformità al principio enunciato dall’art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento” (Cass. Sez. 2, sent. 6 ottobre 2017, n. 23393, Rv. 645577-01).

Del resto, la preminenza da accordare al criterio di cui all’art. 1362 cod. civ., nella sua complessiva articolazione, in tale operazione risulta del tutto coerente con la già indicata natura di atto “inter vivos” con effetti “post mortem” propria della designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita (come questa Corte ha, del resto, di recente sottolineato: cfr., in motivazione, in particolare al par. 10.1.3., Cass. Sez. 3, sent. 12 settembre 2025, n. 25121, Rv. 676335-01); atto rispetto al quale, come detto, la disposizione testamentaria, ha funzione integrativa della volontà dello stipulante, allorché egli non abbia individuato nominativamente, nello stesso contratto, il soggetto a vantaggio del quale l’operazione negoziale è compiuta.

Ciò detto, la motivazione resa dalla sentenza impugnata, ad onta delle censure proposte dalle ricorrenti, non ha disatteso il principio sopra richiamato. Essa, infatti, si è attenuta a quella “ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 588 cod. civ.” – qui da leggersi, come detto, in correlazione con l’art. 1362 cod. civ. – pretesa da questa Corte al fine di stabilire “se l’intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio” (Cass. Sez. 2, sent. 31 dicembre 2021, n. 42121, Rv. 663403-01).

Invero, la Corte fiorentina ha, per un verso, valorizzato – più che l’uso delle espressioni “quota di legittima” e “quota disponibile”, presenti nel testamento – la diversa “consistenza” delle attribuzioni effettuate dal testatore in favore, rispettivamente, dei figli e delle sorelle, contrapponendo alla “ampiezza” della prima (inclusiva anche di “debiti e oneri”) la sostanziale residualità della seconda, rimarcando che essa concerneva i “rimanenti contanti” (ed evidentemente escluso ogni debito ed onere). Così argomentando, la sentenza impugnata si è conformata a quanto sancito in passato da questa Corte, secondo cui al “fine di stabilire se l’attribuzione di beni determinati configuri istituzione di eredità o legato, deve innanzitutto considerarsi il contenuto della disposizione, cioè il modo di attribuzione dei beni secondo il criterio stabilito dalla legge (art. 588 cod. civ.), mentre l’attribuzione formale del titolo di erede (o di legatario) può essere valutata solo come elemento confermativo del risultato delle indagini condotte sull’obiettiva consistenza della disposizione” (Cass. Sez. 2, sent. 16 novembre 1985, n. 5625, Rv. 442817-01; analogamente già Cass. Sez. 2, sent. 18 novembre 1981, n. 6110, Rv. 416909-01).

Se, dunque, l’indagine ermeneutica va condotta soprattutto con riferimento al “contenuto della disposizione” (o meglio, alla sua “obbiettiva consistenza”), e ciò “indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore” (Cass. Sez. Lav., sent. 12 luglio 2001, n. 9467, Rv. 548119-01), fino al punto da “sminuire” persino l’impiego delle espressioni “erede” e “legatario”, non può assumere rilevanza centrale, nel caso di specie, la circostanza – valorizzata, invece, dalle ricorrenti – che Ca.Lu. abbia inteso fare ricorso alle nozioni di “quota legittima” e di “quota disponibile” per qualificare le attribuzioni in favore dei figli e delle sorelle.

Né, infine, può accogliersi l’ulteriore argomento utilizzato dalle ricorrenti, ovvero la necessità di assicurare l’interpretazione “utile” del contratto ex art. 1920 cod. civ.; affermazione motivata sul rilievo che “il contraente della polizza esprimeva la volontà che il beneficio venisse assegnato prioritariamente ai suoi “eredi testamentari e, in mancanza, agli eredi legittimi” prefigurandosi, dunque, già al momento della stipula medesima di voler redigere testamento, al fine evidente di voler perseguire scopi diversi da quelli di una successione legittima”.

Invero, in disparte il rilievo che così ragionando si finirebbe con il ricostruire la volontà testamentaria sulla base di quella contrattuale (e non viceversa), dirimente è il rilievo che proprio la scelta di individuare i beneficiari della polizze negli eredi legittimi appunto in mancanza di quelli testamentari, appare espressiva della volontà di Ca.Lu. di riservarsi un “supplemento di valutazione”, e cioè di conservare la liberà di individuare – in ipotesi, anche attraverso una modifica del testamento olografo del 5 maggio 2016 – l’individuazione dei soggetti che avrebbero fruito della polizza sottoscritta successivamente. E ciò, a ben vedere, nell’esercizio di quella “libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque di derogare all’art. 1920 cod. civ.”, rimarcata – come già detto – dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.).>>

Assicurazione sulla vita per il caso di morte e designazione dei beneficiari negli “eredi legittimi”

Arriva Cass. sez. un. n. 11.421 del 30.04.2021, BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE S.p.A c. ALESSANDRO BIAGIO GAETANO, rel. Antonio Scarpa, a dirimere la questione della valenza dell’espressione “Beneficiari in caso di morte dell’assicurato: eredi legittimi“, quale designazione dei beneficiari, contenuta in una polizza sulla vita per il caso di morte (si legge che tale tipo di designazione sarebbe alquanto diffuso)

La SC conferma l’indirizzo maggioritario (§ 6.1): l’espressione va intesa solo come mezzo per identificare i soggetti, senza diventare negozio mortis causa, e dunque senza dare rilevanza alle quote ereditarie.

Vediamo i principali passaggi:

  1. può dirsi ormai del tutto preponderante l’esegesi <<che ravvisa nell’atto di designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle consentite dell’art. 1920 c.c., comma 2, un negozio inter vivos con effetti post mortem: la morte dell’assicurato segna, cioè, il riferimento cronologico di differimento dell’esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione, restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione (come può desumersi altresì dell’art. 1920 c.c., comma 2, ultimo periodo)>>
  2. L’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte dello stipulante assicurato <<resta riconducibile, quindi, alla categoria del contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c.>>
  3. la designazione del terzo è elemento <<strutturale essenziale, o comunque normale, dell’assicurazione sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere attribuita a persona diversa dallo stipulante, il cui interesse è implicito nella funzione assistenziale e previdenziale dell’operazione. Dalla mancanza della designazione discenderebbero, altrimenti, l’ingresso del credito nel patrimonio dell’assicurato e la successiva devoluzione agli eredi iure successionis.>>
  4. Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dell’art. 1920 c.c., comma 2, atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l’effetto dell’immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, <<la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione della vocazione. Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione.>>
  5. L’eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri “eredi (legittimi)” quali beneficiari della polizza <<non rileva, pertanto, nè come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, nè come revoca del beneficio, agli effetti dell’art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa>>
  6. la natura inter vivos del credito attribuito per contratto agli “eredi” designati quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione <<esclude l’operatività riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l’automatica ripartizione dell’indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione. La qualifica di “eredi” rivestita al momento della morte dello stipulante sopperisce, invero, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, in base al disposto dell’art. 1920 c.c., comma 2, che funziona soltanto al fine di indicare all’assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di designati, l’applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari>>
  7. Rimane ovviamente ferma <<la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque di derogare all’art. 1920 c.c. (arg. dall’art. 1932 c.c.)>>
  8. In forza della designazione degli “eredi” quali beneficiari dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo, <<la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto. Rispetto alla prestazione divisibile costituita dall’indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall’art. 1298 c.c., comma 2 e dall’art. 1101 c.c., comma 1), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (in conformità a quanto sostenne la sentenza n. 9388 del 1994), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.>>
  9. <<L’attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresì l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte dell’art. 1412 c.c., comma 2, secondo il quale “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”, con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell’assicurazione. In tal caso, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo. (…) La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’art. 1412 c.c., comma 2 (senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le evidenti differenze di ambito soggettivo ed oggettivo correnti tra detta norma e l’istituto previsto dall’art. 467 c.c.). Beninteso, il contraente potrebbe avere altrimenti espresso in sede di designazione una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari, come potrebbe, a seguito della stessa, revocare il beneficio con le forme e nei limiti di cui all’art. 1921 c.c.>>