L’amministratore di sostegno, autorizzato a stipulare assicurazione sulla vita senza però menzione della facoltà di indicare i beneficiari, non può autonomamente indicarli

Esatto giudizio da parte di Cass. sez. III, 17/09/2026 n. 25.476, rel. Valle.

Aveva errato la C di Appello ritenendo imprescindibile l’indicazione di qualche beneficiario (come aveva fatto l’AdS , indicando gli eredi legittimi).

Infatti, se manca l’indicazione in contratto e in presenza di testamento, la devoluzione segue appunto la via testamentaria.

Ex art. 412 cc, allora, l’atto è annullabile limitatamente a tale indicazione non autorizzata.

<<La richiesta dell’amministratore di sostegno al giudice tutelare era finalizzata ad ottenere l’individuazione di una forma di investimento della somma di trecentocinquantamila Euro per preservare, se non incrementare, il patrimonio di Lo.Di. e, quindi, l’individuazione dei beneficiari, ossia, come in concreto avvenuto, degli eredi legittimi, era del tutto esulante dall’ambito della concessa autorizzazione, implicando quella una destinazione dell’investimento a soggetti che andavano individuati appunto al momento della richiesta e, poi, della concessione dell’autorizzazione da parte del g.t.

Il Collegio ritiene che l’atto col quale l’amministratore di sostegno, intendendo semplicemente gestire i risparmi dell’amministrato, ma procedendo anche all’indicazione dei beneficiari negli eredi legittimi, ha di fatto prodotto l’effetto di sottrarre detta somma alla successione come voluta dall’amministrato e, cioè, di quella testamentaria e, pertanto, eccede l’oggetto dell’incarico – o, a tutto concedere, della relativa autorizzazione del g.t. per l’operazione – di amministratore di sostegno, secondo la formula di cui all’art. 412 cod. civ.

Di conseguenza, detto atto è suscettibile di essere annullato, come, peraltro, richiesto sin dal primo grado dalla difesa del Ca.Gi., che era ed è legittimato a tanto, stante la sua qualità di erede del L’Occaso e in forza del disposto dell’art. 412, primo comma, cod. civ.

Sul punto è opportuno evidenziare che la clausola contrattuale di identificazione del (o dei) beneficiari è un elemento naturale del contratto di assicurazione sulla vita, che può, quindi, essere superata dalla volontà delle parti anche in considerazione della circostanza che il beneficiario può essere lo stesso stipulante del contratto di assicurazione.

Il beneficiario è, infatti, considerato dal codice civile un soggetto eventuale del contratto di assicurazione, nel senso che i due soggetti necessari del contratto sono due: l’assicuratore e il contraente. La clausola d’indicazione dei beneficiari può, dunque, anche mancare e, in considerazione della sua non essenzialità, essa può anche essere invalidata, ossia annullata, senza che ne risulti viziato l’intero contratto.

La Corte d’Appello erra, pertanto, laddove afferma, alla pag. 8, ultimo periodo e alla pag. 9 prime due righe: “Ora, la previsione di un indennizzo in caso di morte del contraente prima della scadenza postula evidentemente la nomina di un beneficiario, cosicché – in mancanza di limitazioni poste al riguardo dal Giudice Tutelare – deve ritenersi che nell’autorizzazione alla stipula della polizza fosse ricompresa l’autorizzazione alla designazione del beneficiario“. Nessuna indicazione invero può trarsi nel senso divisato dalla Corte territoriale dal tenore letterale e dal senso complessivo della richiesta dell’amministratore di sostegno e del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, che sono già in altra parte di questa motivazione testualmente riportate. L’avere l’amministratore di sostegno proceduto non tanto alla stipula del contratto di assicurazione sulla vita, quanto soprattutto all’arbitraria individuazione dei beneficiari mediante riferimento alla categoria degli eredi legittimi configura, con riferimento a detta indicazione, un atto non ricompreso nell’ambito dei poteri dell’amministratore e della finalità dell’investimento per il quale era chiesta l’autorizzazione, finalizzata all’accrescimento del patrimonio dell’amministrato>>.

Presupposti dell’amministrazione di sostegno e poteri attribuibili all’amministratore

Cass. sez. I, 22 gennaio 2026 n. 1.396 , rel. Acierno:
<<In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare, nel definire l’estensione dei poteri dell’amministratore, deve svolgere una valutazione concreta e non astratta della capacità residua del beneficiario e del suo stato di vulnerabilità, bilanciando in modo proporzionato l’esigenza di tutela con il principio di autodeterminazione. Ne consegue che possono essere attribuiti all’amministratore poteri sostitutivi anche in ambito sanitario—compresa la prestazione del consenso informato— qualora il beneficiario, per infermità mentale abituale, non sia più in grado di formare una volontà autentica, attuale e consapevole; analogamente, può essere disposta la limitazione della capacità di testare o di donare quando sia accertato un deficit cognitivo e volitivo tale da impedirgli di compiere scelte libere e ponderate in ordine al proprio patrimonio.
È altresì legittima la restrizione della libertà di circolazione quando risulti, da specifiche evidenze istruttorie, che l’autonomia di viaggio esponga il beneficiario a pericoli per la propria integrità psico‑fisica. È pertanto viziato da violazione di legge e da difetto di motivazione il provvedimento che, sulla base di mere affermazioni generiche, neghi l’ampliamento dei poteri dell’amministratore senza considerare le risultanze della consulenza tecnica e la concreta condizione psicofisica dell’amministrato>>.
(massime di Cianciolo Valeria in Ondif)

Sul presupposto dell’amministrazione di sostegno e sulla necessità di personalizzare le limitazioni

Riporto due massime in tema, presenti in Famiglia e diritto, 1/2025, con nota di Maria Novella Bugetti:

Cassazione Civile, Sez. I, 10 settembre 2024, n. 24251, ord. – Pres. Valitutti – Est. Russo : “L’istituto dell’amministrazione di sostegno deve essere modellato dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità (il c.d. “vestito su misura”). In quest’ottica, il giudice deve valutare non solo l’an della misura, ma anche il quid e il quomodo, privilegiando il rispetto del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi nelle scelte di vita e personali, anche quando non approvate dal contesto familiare e sociale, purché da queste scelte non derivi un concreto pregiudizio per la persona stessa. Deciso l’an della misura, non ne conseguono automatismi, e non possono adottarsi provvedimenti stereotipati o usare moduli standardizzati. Dall’apertura dell’amministrazione non discende, quale effetto legale, che la persona debba essere assistita o sostituita in tutte le attività giuridicamente rilevanti, ma solo in quegli ambiti in cui il giudice ha rilevato specifiche criticità, vale a dire deficit di competenze decisorie e gestorie che possono causare un serio pregiudizio alla persona“.

Cassazione Civile, Sez. I, 17 settembre 2024, n. 24878 – Pres. Acierno – Est. Russo: “L’amministrazione di sostegno non può essere disposta in mancanza dell’accertamento della condizione di menomata capacità del soggetto, e dunque in forza di una generica e non specificata condizione di fragilità ed inadeguatezza del beneficiando ad attendere ai propri interessi. Di conseguenza, la misura non può essere finalizzata a verificare se effettivamente detta inadeguatezza sussista e quale sia l’andamento degli affari del soggetto, con finalità di “monitoraggio” “

Amministrazione di sostegno: presupposti e scelta dell’amministratore anche al di fuori della cerchia dei familiari

Cass.  Sez. I, Ord. 16/05/2024 n. 13.612, rel. Caiazzo, sull’oggetto (artt.404 e 408 cc):

<<Nella specie, il motivo in esame non coglie la ratio decidendi, concretizzata nell’esigenza di realizzare un’idonea rete protettiva a favore dell’amministrata, che le varie condotte dei figli hanno impedito attraverso il conflitto insorto tra gli stessi, che aveva provocato un forte stress alla madre.

Invero, la Corte d’appello ha tenuto conto delle argomentazioni della ricorrente e della sua volontà di non essere sottoposta alla misura in questione, in ragione della procura conferita al figlio, pervenendo alla decisione contestata attraverso una valutazione complessiva delle varie situazioni di fatto e delle conclusioni del c.t.u., esprimendo una dettagliata ed adeguata motivazione che soddisfa l’onere della motivazione rafforzata, diretta a garantire il benessere della ricorrente, e non semplicemente la migliore amministrazione dei suoi beni.

Ne consegue che non è plausibile lamentare che la mancata nomina del figlio B.B. quale amministratore di sostegno di A.A. abbia costituito una violazione del diritto all’autodeterminazione della beneficiaria della misura circa la designazione di una persona di fiducia nella cura dei propri interessi, personali e patrimoniali.

La nomina di persona estranea alla famiglia non contrasta, dunque, con la ratio dell’art. 408 c.c., dato che il decreto impugnato ha motivato nel senso di apprestare la migliore tutela all’amministrata, sulla scorta di un accertamento di fatto insindacabile in questa sede.

Nel procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno, l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 cod. civ. come quelle sulle quali dovrebbe ricadere, ove possibile, la scelta del giudice non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione, perché ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità, riconosciuto dalla legge al giudice di merito, finalizzata esclusivamente alla cura degli interessi del beneficiario (Cass., n. 19596/2011).

In conclusione, va formulato il seguente principio di diritto: “In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussista un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un’adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario” >>.

E sui presupposti di nomina:

<<I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia disposto la misura in esame, esorbitando dal perimetro applicativo delineato dagli artt. 404, ss., c.c., perché – come anche emerso dalla c.t.u. – la A.A. non era incapace d’intendere e di volere, né soffriva di un disturbo cognitivo tale da compromettere l’effettiva capacità di poter gestire il suo patrimonio adeguatamente, come peraltro avvalorato dal fatto di aver designato il figlio B.B. quale suo procuratore generale, revocando la precedente procura al figlio maggiore C.C. (con il quale i rapporti si erano gravemente lacerati, come espressamente dichiarato dalla stessa ricorrente al c.t.u.). (…)

La procedura di nomina dell’amministratore di sostegno presuppone -tra le varie ipotesi – anche una condizione attuale d’incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere l’amministrazione di sostegno della persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica; ma l’istituto non esige che la persona versi in uno stato d’incapacità d’intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica”, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi;

in tale ipotesi, il giudice è tenuto a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall’art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione sua e dei suoi interessi (Si veda Cass., n. 12998/19; Cass., n. 13929/14).

In tema di amministrazione di sostegno da disabilità psichica, le caratteristiche dell’istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.

In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza (Cass., n. 10483/22).

È stato altresì affermato che l’amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che si versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone che la persona, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale.

Ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l’interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata (Cass., n. 32542/22).

Nella specie, va osservato che non è censurabile il decreto impugnato nell’aver ravvisato i presupposti della nomina dell’amministrazione di sostegno. Invero, premesso che tale misura non esige, come detto, che il destinatario versi in uno stato d’incapacità d’intendere o di volere, essendo sufficiente che sia privo, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica”, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, dalla c.t.u. non è emersa una compromissione delle facoltà cognitive della ricorrente, bensì un deficit della memoria semantica e di parte della memoria dichiarativa, che però rendono la stessa bisognosa di una qualche tutela, seppure con diretto riferimento all’ambito indicato nel provvedimento impugnato.

Pertanto, le doglianze in esame tendono al riesame dei fatti, risolvendosi in un’acritica censura delle conclusioni del c.t.u. e del suo apprezzamento da parte dei giudici di merito>>

Le limitazioni alla capacità di agire disposte nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno

Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2024 n. 3.751, rel. Russo R.E.A.:

<<Il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si sia limitata la sfera di autodeterminazione del soggetto e della misura di tali limitazioni.
Il provvedimento non rispondente a tali principi deve essere cassato, laddove pur dando atto che la persona è stata ritenuta capace di gestire il proprio patrimonio personale, anche per gli atti di straordinaria amministrazione, non spiega per quale ragione si esclude la capacità di gestire le partecipazioni societarie che fanno parte pur sempre del patrimonio personale del soggetto e di esercitare il diritto di voto in assemblea; né la Corte distrettuale si sofferma sulla possibile adozione di strumenti alternativi, compatibili con la volontà espressa da un beneficiario, che viene però ritenuto sufficientemente lucido e consapevole per adottare ogni altra decisione riguardante il proprio patrimonio, e ciononostante totalmente escluso dalla gestione dei suoi interessi nella società>>.

(massima di Valeria Cianciolo in Ondif)

Dalla motivazione:

<<Questa Corte ha più volte affermato che in tema di amministrazione di sostegno, le caratteristiche dell’istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza (Cass. n. 10483 del 31/03/2022; Cass. n. 32542 del 04/11/2022; Cass. n. 21887 del 11/07/2022).

Si deve inoltre osservare che l’art. 410 c.c. — nella parte in cui impone all’amministratore di sostegno di informare il beneficiario circa gli atti da compiere e, in caso di dissenso, anche il giudice tutelare — dimostra come, in ogni caso, l’opinione del beneficiario debba essere tenuta in considerazione, pur se ne venga limitata la capacità. Limitare la capacità nella minor misura possibile significa pertanto non soltanto selezionare specificamente gli atti che il beneficiario non può compiere o non può compiere da solo, ma altresì preservare, anche con riferimento a questi atti, il diritto del beneficiario di esprimere la propria opinione e di partecipare, nella misura in cui lo consenta la sua condizione, alla formazione delle decisioni che lo riguardano.

5.- Da ciò discende che il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si sia limitata la sfera di autodeterminazione del soggetto e della misura di tali limitazioni; e le decisioni che non rispettano i desiderata del beneficiario devono fondarsi non solo sulla rigorosa valutazione che egli non sia capace di adeguatamente gestire i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità; in questi termini se ne apprezza la compatibilità con il sistema costituzionale (v. Corte Cost 114/2019)>>.